Circolare Studio – luglio 2021
• Prorogati al 20 luglio il termine dei versamenti di giugno per i contribuenti ISA e i forfetari
• Sospesi fino al 31 agosto i termini di versamento delle cartelle
• Proroga “naturale” del versamento delle imposte per le società di capitali che approvano il bilancio a giugno
• Nuove regole IVA per l’e-commerce dal 1° luglio 2021
Prorogati al 20 luglio il termine dei versamenti di giugno per i contribuenti ISA e i forfetari
Come anticipato con un comunicato stampa del Mef, il D.P.C.M. 28 giugno 2021 ha disposto che per i contribuenti assoggettati agli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale), compresi i forfetari, slitta dal 30 giugno al 20 luglio il termine entro il quale dovranno essere versati, senza corresponsione di interessi, il saldo 2020 e il primo acconto 2021 delle imposte sui redditi e dell’IVA.
La proroga è stata disposta per “tener conto dell’impatto che l’emergenza Covid-19 ha avuto anche quest’anno sull’operatività dei contribuenti di minori dimensioni e dei loro intermediari”.
Come previsto lo scorso anno, la proroga interessa anche ai contribuenti “minimi”, rientranti nel regime D.L. n. 98/2011, nonché i soggetti nei confronti dei quali operano cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA e a coloro che dichiarano redditi per trasparenza (quali ad esempio i collaboratori dell’impresa familiare o i soci di società di persone).
Per quanto riguarda i tributi interessati dalla proroga, lo slittamento del termine dovrebbe riguardare Irpef, Ires, addizionali, imposte sostitutive e cedolare secca sulle locazioni, ma anche le altre imposte i cui termini di versamento sono allineati a quelli delle imposte sui redditi, quali, per esempio, l’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni.
Sospesi fino al 31 agosto i termini di versamento delle cartelle
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 30 giugno 2021, n. 99, contenente misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese. Il provvedimento dispone un’ulteriore proroga – dal 30 giugno al 31 agosto 2021 – della sospensione dei termini di versamento, in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di accertamento esecutivi emessi da:
• cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
• avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate;
• avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;
• atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
• ingiunzioni di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali;
• atti esecutivi emessi dagli enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 settembre 2021.
Si prevede inoltre che, fino al 31 agosto 2021, siano sospesi i pignoramenti aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza.
Il provvedimento prevede inoltre:
• incentivi per promuovere l’utilizzo della moneta elettronica e l’impiego di POS collegati a registratori di cassa;
• la sospensione del programma cashback e supercashback dal 1° luglio al 31 dicembre 2021;
• il rifinanziamento della “Nuova Sabatini” per un importo pari a 300 milioni di euro per il 2021, finalizzato al sostegno di investimenti produttivi delle piccole e medie imprese per l’acquisto di beni strumentali. A tali risorse si aggiungono ulteriori 300 milioni ai sensi del disegno di legge di assestamento di bilancio per l’anno 2021 approvato nella medesima seduta del Consiglio;
• in materia di lavoro, infine, la proroga fino al 31 ottobre 2021 del divieto di licenziamento nel settore della moda e del tessile allargato (codici ATECO 13, 14, 15). Per i settori nei quali è superato – a partire dal primo luglio – il divieto di licenziamento, il decreto stabilisce inoltre che le imprese, che non possano più fruire della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, possano farlo in deroga per 13 settimane fino al 31 dicembre 2021 senza contributo addizionale e, qualora se ne avvalgano, con conseguente divieto di licenziare.
Proroga “naturale” del versamento delle imposte per le società di capitali che approvano il bilancio a giugno
Per le società di capitali che approvano il bilancio nel mese di giugno 2021 (entro il termine di 180 giorni e quindi entro il 29 giugno 2021) il termine per versare le imposte sul reddito a saldo 2020 e primo acconto 2021, scade normalmente alla fine del mese di luglio.
Quest’anno però il 31 luglio cade di sabato, con conseguente slittamento della scadenza a lunedì 2 agosto, che a sua volta rientra nella cosiddetta “proroga di Ferragosto”, slittando quindi al 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione.
L’art. 3-quater del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, modificando l’art. 37 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, prevede infatti che “gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme … omissis … che hanno scadenza dal 1 al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione”.
Ne consegue che, applicando la maggiorazione dello 0,40%, si potranno sfruttare ulteriori 30 giorni e, poiché il 19 settembre cade di domenica, la scadenza con la maggiorazione dello 0,40% sarà il 20 settembre 2021.
La risoluzione 6 giugno 2007, n. 128/E, ha infatti precisato che la proroga del termine per il primo versamento determina il parallelo spostamento in avanti di 30 giorni del termine per il versamento con la maggiorazione.
Nuove regole IVA per l’e-commerce dal 1° luglio 2021
È stato pubblicato nella G.U. n. 141 del 15 giugno 2021 il D.Lgs. n. 83 del 25 maggio 2021, che recepisce le nuove disposizioni in materia di IVA sul commercio elettronico contenute nell’art. 2 della direttiva UE n. 2455/2017, con effetto dal prossimo 1° luglio 2021.
Al riguardo si segnala:
Vendite intracomunitarie a distanza. Il regime Iva delle vendite intracomunitarie a distanza (compreso il commercio elettronico verso consumatori) continuerà a basarsi sul principio della tassazione nel paese di destinazione dei beni, con la deroga per le vendite “sotto soglia”, che per motivi di semplificazione sono assoggettate ad IVA nel paese di partenza, salvo opzione del fornitore per la tassazione secondo il principio generale. La soglia di semplificazione sarà però ridotta da 35.000 euro per ciascun paese UE, a 10.000 euro per tutte le vendite nell’area unionale. Nel calcolo della soglia dovranno inoltre, essere considerate anche le prestazioni di cui all’art. 7-octies, D.P.R. n. 633/1972 (servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione resi a privati consumatori di altri paesi Ue).
Estensione dello sportello unico (ex MOSS, ora OSS). L’obbligo di applicare l’IVA nel paese di destinazione comporta per il fornitore la necessità di identificarsi in tutti i paesi in cui saranno stabiliti i suoi clienti consumatori. Per facilitarne gli adempimenti, viene estesa la portata oggettiva del regime semplificato del mini sportello unico che, in via facoltativa, consentirà di accentrare il pagamento dell’imposta dovuta ai vari paesi UE presso il paese in cui è stabilita l’impresa. Dal 1° luglio il regime semplificato potrà essere utilizzato anche per le vendite a distanza intracomunitarie, nonché per tutte le prestazioni di servizi “b2c” soggette al pagamento dell’IVA nel paese membro del consumatore anziché in quello del fornitore. Al fine di rendere i nuovi regimi effettivamente operativi dal 1° luglio 2021, le disposizioni europee prevedono che gli Stati membri autorizzino i soggetti passivi e gli intermediari che agiscono per loro conto a registrarsi ai fini di tali regimi speciali a partire dal 1° aprile 2021.
Marketplace (mercati virtuali). Le imprese che facilitano le transazioni di e-commerce attraverso piattaforme elettroniche (marketplace) non avranno più adempimenti di segnalazione, ma diventeranno dirette responsabili dell’applicazione dell’IVA nei seguenti casi:
• vendite a distanza intracomunitarie di beni e vendite di beni già situati nel territorio dell’UE, effettuate da soggetti passivi stabiliti al di fuori dell’UE;
• vendite a distanza di beni importati da paesi extraUE in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro.