Rivalutazione di terreni e partecipazioni non quotate

Il Governo a riaperto per il 2022 la possibilità di rivalutare il valore dei terreni edificabili e delle quote di partecipazione nelle società.

L’agevolazione consistente nella rivalutazione di terreni e partecipazioni non quotate è stata introdotta diversi anni fa e poi riproposta negli anni successivi con modalità pressoché simili.

Il “Decreto Energia” (art. 29 del D.L. 1° marzo 2022, n. 17) ha recentemente previsto la possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni sociali non quotate e di terreni edificabili e con destinazione agricola che siano posseduti alla data del 1° gennaio 2022.

I soggetti interessati

La rivalutazione dei terreni può essere eseguita solo da:

·         Persone fisiche, per operazioni estranee all’esercizio di attività d’impresa;

·         Enti non commerciali;

·         Società semplici e soggetti equiparati;

·         Soggetti non residenti in Italia e privi si stabile organizzazione.

La rivalutazione delle partecipazioni può essere effettuata da:

  • Persone fisiche, per operazioni estranee all’esercizio di attività d’impresa;
  • Enti non commerciali;
  • Società semplici e soggetti equiparati;
  • Soggetti non residenti in Italia per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia che non siano riferibili a stabili organizzazioni.
ATTENZIONE: I terreni e le partecipazioni devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2022.

Requisito oggettivo

I terreni agricoli o edificabili devono essere posseduti a titolo di proprietà[1] o altro diritto reale di godimento (usufrutto, superficie, enfiteusi) e devono essere al di fuori dell’ambito dell’attività imprenditoriale eventualmente esercitata.

In merito alle partecipazioni, la norma si applica esclusivamente ai titoli, alle quote e ai diritti, non negoziati nei mercati regolamentati. Si applica quindi ai titoli (quali le azioni), alle quote di partecipazione al capitale o al patrimonio di società non rappresentate da titoli (quali le quote di s.r.l.), nonché ai diritti o ai titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni (quali i diritti di opzione, i warrant e le obbligazioni convertibili in azioni).

In ogni caso, si deve trattare di diritti o titoli non quotati, anche se attribuiscono al possessore il diritto di acquistare partecipazioni negoziate nei mercati.

Iter operativo

Per rideterminare il costo o valore di acquisto dei terreni e/o quello delle partecipazioni, entro il 15 giugno 2022, occorre:

·         far redigere ad un professionista abilitato una perizia di stima e

·         versare un’imposta sostitutiva.

La perizia di stima deve essere asseverata, a cura dello stesso professionista che l’ha stilata, presso la Cancelleria del Tribunale, un giudice di pace oppure un notaio. Alla redazione delle perizie sono abilitati:

  • per le partecipazioni, gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, gli iscritti nell’elenco dei revisori legali dei conti;
  • per i terreni, gli iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili.

Versamento dell’imposta

Il versamento dell’imposta sostitutiva è fondamentale affinché il valore di perizia sia riconosciuto quale nuovo costo o valore fiscale da assumere ai fini del computo della plusvalenza.

L’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi è liquidata assumendo quale base imponibile il valore del terreno e/o della partecipazione risultante dalla perizia asseverata di stima. Su tale valore va applicata l’aliquota del 14% per tutti i beni rivalutabili.

Il versamento dell’imposta sostitutiva può avvenire:

  • in un’unica soluzione, entro il 15 giugno 2022;
  • ovvero in un massimo di tre rate annuali di pari importo (il 15 giugno 2022, il 15 giugno 2023 e il 15 giugno 2024).

Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente a ciascuna rata.

L’imposta sostitutiva deve essere corrisposta mediante il modello F24, con i seguenti codici tributo:

  • 8055 per le partecipazioni;
  • 8056 per i terreni.

Se la prima rata dell’imposta sostitutiva non viene versata entro il 15 giugno, la rivalutazione non si considera perfezionata e non è possibile sanare l’omesso versamento tramite l’istituto del ravvedimento operoso.

L’omesso versamento nei termini delle rate successive alla prima, invece, non inficia la rideterminazione e per la regolarizzazione della seconda e della terza rata, ed è possibile ricorrere al ravvedimento operoso.

I soggetti che abbiamo già rideterminato il valore di partecipazioni o terreni usufruendo di precedenti rivalutazioni, possono comunque beneficiare della nuova norma agevolativa mediante una nuova perizia di stima giurata. In merito all’imposta sostitutiva già versata questa potrà essere detrattata dal nuovo importo dovuto o potrà essere chiesta a rimborso.

È sempre opportuno in queste occasioni analizzare le specifiche situazioni. Vi invitiamo pertanto a contattare il nostro Studio per ogni ulteriore approfondimento, per una valutazione di convenienza/fattibilità e per redigere eventualmente le necessarie perizie, in quanto professionisti abilitati per la redazione della stima delle partecipazioni societarie.

[1] Maggiori chiarimenti in merito alla titolarità dei terreni nella Circolare n. 81/E del 6 novembre 2002 dell’Agenzia Entrate.

CIRCOLARE N. 4/2022

• Nel Decreto “energia” le misure contro il rincaro energetico
• Presentazione del modello EAS entro il 31 marzo
• Riaperti i termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni: imposta sostitutiva al 14%
• La compensazione orizzontale del credito IVA 2021
• Istanza entro il 30 aprile per “salvare ” le rateazioni pre-Covid decadute
• Digitalizzazione imprese: al via il “Piano voucher” con contributi fino a 2.500 euro
• Startup e Pmi innovative: la relazione del MISE sul 2021
• Il Registro degli operatori in criptovalute operativo entro il 18 maggio
• 5 per mille 2022: online l’elenco permanente delle Onlus accreditate

Nel Decreto “energia” le misure contro il rincaro energetico
È entrato in vigore, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 50 del 1° marzo 2022), il D.L. n. 17/2022 che introduce misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.
Con risorse che ammontano a quasi 8 miliardi di euro, di cui 5,5 destinati a fronteggiare il caro energia, il decreto prevede, tra l’altro:
• l’azzeramento degli oneri di sistema per il secondo trimestre 2022. In particolare sono annullate, per il secondo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. Annullate anche le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico;
• riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas. Sono assoggettate all’aliquota IVA del 5% le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022;
• rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas. Sono riconosciute, per il secondo trimestre del 2022, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute;
• credito d’imposta, in favore delle imprese energivore, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022;
• credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Presentazione del modello EAS entro il 31 marzo
Le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non sono imponibili. Per usufruire di questa agevolazione è però necessario che gli enti trasmettano in via telematica all’Agenzia Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante un apposito modello (EAS).
Sono esonerati dalla comunicazione dei dati:
• gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale;
• le associazioni pro-loco che hanno esercitato l’opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d’imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro (Legge n. 398/1991 – Regime speciale Iva e imposte dirette);
• le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal D.M. 25 maggio 1995 (per esempio, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili);
• i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali;
• le Onlus di cui al D.Lgs. n. 460 del 1997;
• gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione).
Possono presentare il modello Eas con modalità semplificate i seguenti enti:
• le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da quelle espressamente esonerate;
• le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n. 383 del 2000;
• le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266 del 1991, diverse da quelle esonerate per la presentazione del modello (le organizzazioni di volontariato che non sono Onlus di diritto);
• le associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del D.P.R. n. 361/2000;
• le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
• i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge n. 2 del 1997 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo;
• le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel, nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime;
• l’Anci, comprese le articolazioni territoriali;
• le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (per esempio, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro);
• le associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della difesa;
• le federazioni sportive nazionale riconosciute dal Coni.
Il modello EAS deve essere inviato, in via telematica, direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel, entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti. Il modello deve essere, inoltre, nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.
In caso di perdita dei requisiti qualificanti, il modello va ripresentato entro 60 giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.

Riaperti i termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni: imposta sostitutiva al 14%
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 17/2022 (c.d. “Decreto energia”), che introduce misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, sono stati anche riaperti i termini per effettuare la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni.
In particolare, il D.L. n. 17/2022 (art. 29), modificando il comma 2 dell’art. 2 del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, consente la rivalutazione di terreni e partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2022.
La rivalutazione, che permette di affrancare in tutto o in parte le plusvalenze conseguite in caso di cessione a titolo oneroso di terreni o partecipazioni, dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento dell’imposta sostitutiva (nella misura del 14%), effettuati entro il termine del 15 giugno 2022.
Il pagamento dell’imposta sostitutiva potrà essere rateizzato (con un massimo di 3 rate annuali di pari importo) con applicazione, sulle rate successive alla prima, degli interessi nella misura del 3% annuo, calcolati a decorrere dal 16 giugno 2022 e da versare insieme a ciascuna delle altre due rate, che scadranno rispettivamente il 15 giugno 2023 e il 15 giugno 2024.

La compensazione orizzontale del credito IVA 2021
I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione IVA 2022 o che la presenteranno entro il termine fissato per il 2 maggio 2022 hanno la possibilità di procedere alla compensazione orizzontale dei crediti IVA eccedenti i 5.000 euro maturati nel corso del periodo d’imposta 2021, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Il limite di 5.000 euro è aumentato a 50.000 euro annui per le start-up innovative, per il periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese.
Analogo incremento ai fini dell’esonero dall’obbligo del visto di conformità è previsto, in caso di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo alla dichiarazione dell’anno 2021 per un importo non superiore a 50.000 euro, in presenza di un livello di affidabilità conseguente all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale almeno pari a 8 oppure a 8,5 (media semplice dei livelli di affidabilità 2019 e 2020).

Istanza entro il 30 aprile per “salvare” le rateazioni pre-Covid decadute
Una norma introdotta nel decreto “Milleproroghe” (D.L. n. 228/2021) in sede di conversione in legge, riapre la possibilità, per i contribuenti decaduti dai piani di rateazione pre-Covid, di rientrare riprendendo il versamento di quanto dovuto senza dover versare in anticipo le rate scadute.
Per gli interessati sarà necessario inviare la richiesta di riammissione entro il 30 aprile 2022.
Nel caso di accoglimento di richieste di dilazione, la decadenza avverrà nel caso di mancato pagamento di 5 rate anche se non consecutive.
Andrà inoltre dimostrato lo stato di difficoltà del debitore al superamento della soglia di debito complessiva di 60.000 euro.

Digitalizzazione imprese: al via il “Piano voucher” con contributi fino a 2.500 euro
Ha preso il via, lo scorso 1° marzo 2022, il “Piano voucher”, la misura rivolta alle micro, piccole e medie imprese, che prevede l’erogazione di un voucher connettività per abbonamenti ad internet ultraveloce e che rientra nell’ambito della Strategia italiana per la banda ultralarga, oltre ad essere tra le priorità indicate nel PNRR.
Le imprese interessate potranno richiedere un contributo (da un minimo di 300 euro ad un massimo di 2.500 euro) per servizi di connettività a banda ultralarga da 30 Mbit/s ad oltre 1 Gbit/s agli operatori di telecomunicazioni che si saranno accreditati sul portale dedicato all’incentivo, attivato da Infratel Italia che gestisce la misura per conto del Ministero dello sviluppo economico.
Per l’erogazione del voucher e l’attivazione dei servizi a banda ultralarga le imprese beneficiarie potranno richiedere il voucher ad uno qualunque degli operatori accreditati, fino ad esaurimento delle risorse stanziate e, comunque, non oltre il 15 dicembre 2022.
Maggiori informazioni sul sito del Ministero dello Sviluppo economico, sezione Progetto Voucher Fase II – imprese.

Startup e Pmi innovative: la relazione del MISE sul 2021
La crisi pandemica e la transizione digitale hanno accelerato l’evoluzione dei mercati, con l’emersione di nuovi modelli di produzione, distribuzione e consumo di beni e servizi. Si è ampliato in tal modo il divario tra imprese che hanno intrapreso processi di innovazione, riuscendo ad adattarsi ai nuovi scenari e quelle che non hanno saputo farlo.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la “Relazione sullo stato di attuazione e l’impatto delle misure a sostegno di startup e PMI innovative”.
La Relazione delinea e monitora l’andamento di dette misure e fornisce un quadro dei principali risultati conseguiti. Le performance economiche delle imprese innovative hanno registrato nel 2020 e nei primi mesi del 2021 risultati molto positivi. Queste hanno dimostrato una buona capacità di risposta alla crisi pandemica. Nel 2020 il numero di iscrizioni nella sezione speciale del registro delle imprese è cresciuto rispetto al 2019 del 10% per le startup innovative e del 31,4% per le PMI innovative. Il numero di imprese innovative è continuato a crescere nel 2021 posizionandosi, alla fine di settembre, a 13.999 start-up innovative (+16,8%) e a 2.066 PMI innovative (+15,5%). Il contributo di queste realtà è stato apprezzabile anche dal punto di vista dell’occupazione che ha visto un incremento del 40,5%.
Il Governo conferma l’impegno a stimolare il potenziale di innovazione che start-up e PMI innovative possono generare a supporto della trasformazione delle filiere nazionali, nel quadro della doppia transizione, digitale ed ecologica.
Anche il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza avrà ruolo fondamentale in questo ambito; dei 235 miliardi di euro totali circa il 27% è finalizzato allo stimolo di innovazione e digitalizzazione.

Il Registro degli operatori in criptovalute operativo entro il 18 maggio
L’Organismo Agenti e Mediatori (OAM) ha comunicato che, entro il 18 maggio 2022, sarà operativa la Sezione speciale del Registro dei Cambiavalute tenuto dall’OAM, al quale dovranno iscriversi i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di servizi di portafoglio digitale che operano in Italia.
Alla data di apertura del Registro:
• i soggetti già operativi, anche on-line, ed in possesso dei requisiti di legge richiesti, avranno tempo 60 giorni da tale data per comunicare la propria operatività in Italia e continuare ad esercitare l’attività senza dover attendere la pronuncia dell’OAM sull’iscrizione nel Registro. L’eventuale esercizio dell’attività in caso di mancato rispetto del termine indicato o di diniego da parte dell’OAM dell’iscrizione, sarà considerato abusivo;
• i soggetti non ancora operativi dovranno invece comunicare l’intenzione di operare in Italia, adeguandosi ai requisiti normativi richiesti (art. 17-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 141/2010), e attendere la pronuncia dell’Organismo per poter operare legalmente in Italia.
Entro 15 giorni l’OAM dovrà verificare la regolarità e completezza della comunicazione e della documentazione allegata e disporre o negare l’iscrizione.

5 per mille 2022: online l’elenco permanente delle Onlus accreditate
L’Agenzia Entrate ha pubblicato l’elenco permanente delle Onlus accreditate per il 2022 e destinatarie della quota del 5 per mille dell’Irpef, che comprende le Onlus già inserite nell’elenco permanente del 2021 e le Onlus regolarmente iscritte nell’anno 2021 in presenza dei requisiti previsti dalla norma, per un totale di 12.458 iscritti.
Gli enti compresi nell’elenco pubblicato, precisano le Entrate, non sono tenuti a ripetere la procedura di iscrizione al 5 per mille per l’anno in corso.
È possibile accedere all’intero elenco o effettuare la ricerca dell’ente per denominazione, codice fiscale e provincia attraverso un apposito motore di ricerca.
A seguito della pubblicazione, il rappresentante legale dell’ente presente nell’elenco permanente comunica alla Direzione regionale competente le variazioni dei requisiti per l’accesso al beneficio, nei successivi trenta giorni, mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti da parte dell’ente, il rappresentante legale, entro i successivi trenta giorni, sottoscrive e trasmette la richiesta di cancellazione dall’elenco permanente. Qualora il contributo sia stato indebitamente percepito dall’ente in carenza dei requisiti, si applicano le disposizioni dell’art. 17 del D.P.C.M. 23 luglio 2020.
Gli elenchi permanenti degli enti della ricerca scientifica e dell’Università, della ricerca sanitaria e delle associazioni sportive dilettantistiche, ricorda infine l’Agenzia Entrate, sono pubblicati sul sito web di ciascuna amministrazione competente (Ministero dell’Università e della Ricerca, Ministero della Salute e Comitato olimpico nazionale italiano).