CIRCOLARE N. 2/2023

  • 31 maggio 2023: invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA del I trimestre 2023
  • La precompilata 2023 è online: invio dall’11 maggio
  • Bonus edilizi: definiti i codici tributo per le opzioni inviate a partire dal 1° aprile 2023
  • Rottamazione-quater: ufficializzata la proroga di due mesi per la presentazione dell’istanza di adesione
  • Spese mediche con e senza obbligo di tracciabilità
  • ISA 2023: aggiornate le specifiche tecniche
  • Regime premiale contribuenti ISA: individuati i livelli di affidabilità fiscale per l’accesso ai benefici
  • La piattaforma cessione crediti aggiornata per far spazio alla “rateazione lunga”
  • Dichiarazione imposta di soggiorno: dall’8 maggio compilazione e invio telematico
  • La pensione di vecchiaia superiore a 30.000 euro e non imponibile in Italia preclude l’accesso al regime forfetario

1 maggio 2023: invio della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA del I trimestre 2023
Scade il 31 maggio il termine per l’invio della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativa al I trimestre 2023.
La Comunicazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato.
Qualora entro la scadenza del 31 maggio vengano presentate più comunicazioni, l’ultima sostituisce le precedenti.
L’omessa, incompleta o infedele Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro.
Per chi non disponesse di un proprio software (gestionale aggiornato alla nuova procedura), l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile gratuitamente sul proprio sito il software che consente la compilazione della Comunicazione liquidazioni periodiche IVA.

La precompilata 2023 è online: invio dall’11 maggio
Dal 2 maggio è possibile consultare la dichiarazione precompilata e dall’11 maggio é possibile accettare o modificare i modelli 730 o Redditi ed inviarli all’Agenzia delle Entrate.
Il 730 precompilato dovrà essere inviato entro il 2 ottobre 2023, mentre il modello Redditi (e il modello Redditi correttivo del 730) entro il 30 novembre 2023.

Bonus edilizi: definiti i codici tributo per le opzioni inviate a partire dal 1° aprile 2023
Con la Risoluzione n. 19/E del 2 maggio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti ceduti o fruiti come sconto in fattura, relativi al Superbonus, al Sismabonus e al bonus barriere architettoniche, e relativi alle opzioni inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° aprile 2023.
Si tratta, in particolare, di codici tributo dedicati appositamente alle comunicazioni delle opzioni inviate dal 1° aprile, ed istituiti al fine di distinguere i crediti nelle successive fasi di ulteriore cessione o utilizzo in compensazione tramite modello F24.

Rottamazione-quater: ufficializzata la proroga di due mesi per la presentazione dell’istanza di adesione
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 10 maggio 2023, n. 51, introduce disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici e società, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. Le disposizioni introdotte mirano ad un riordino della disciplina in materia di amministrazione degli enti pubblici previdenziali, delle fondazioni lirico sinfoniche e delle società quotate, oltre ad intervenire prorogando alcuni termini legislativi in scadenza nel settore sanitario, fiscale, nell’artigianato e in relazione alla concessione del titolo onorifico a favore delle vittime delle foibe.
Nell’ambito della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, il decreto prevede che il pagamento dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possa essere effettuato:
• in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 (non più quindi entro il 31 luglio 2023);
• nel numero massimo di 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre (invece che il 31 luglio) e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 1° novembre 2023 (e non più dal 1° agosto 2023), gli interessi al tasso del 2% annuo.
La manifestazione della volontà di procedere alla definizione dovrà essere resa entro il 30 giugno 2023 (e non più entro il 30 aprile 2023) e potrà essere integrata entro la stessa data.
La comunicazione da parte dell’agente della riscossione delle somme dovute potrà avvenire entro il 30 settembre 2023 (e non più entro il 30 giugno).
Posticipata, inoltre, al 31 ottobre 2023 (dal 31 luglio 2023), la data alla quale le dilazioni sospese saranno automaticamente revocate.
Infine, viene posticipato al periodo di imposta 2023 (modelli di dichiarazioni 2024) l’invio telematico delle schede relative all’8, al 5 e al 2 per mille mantenendo le modalità di trasmissione (cartacea) per il periodo d’imposta 2022 e si prevede che le elezioni del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria vengano indette entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e che le stesse si svolgano entro il 30 settembre 2023.

Spese mediche con e senza obbligo di tracciabilità
La detrazione IRPEF (19%) degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR, tra i quali rientrano le spese sanitarie, spetta se il pagamento è stato effettuato con versamento bancario, postale o altri sistemi “tracciabili”. Fanno però eccezione a questa regola le spese per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici, nonché quelle relative alle prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate ha già avuto occasione di chiarire che il requisito richiesto dalla norma sulla tracciabilità dei pagamenti, in vigore dal 1° gennaio 2020, non modifica i presupposti stabiliti per la detraibilità degli oneri dall’IRPEF come, in particolare, l’effettivo sostenimento degli stessi. A prescindere dall’esecutore materiale del pagamento, l’onere si considera comunque sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa (fattura, ricevuta o documento commerciale).

ISA 2023: aggiornate le specifiche tecniche
L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le Specifiche tecniche e i controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA (periodo d’imposta 2022), stabilite con Provvedimento del 28 febbraio 2023.
Le modifiche del 3 maggio scorso (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/st-isa-2023) sono state apportate ai sensi del punto 3 del citato provvedimento (“Correzioni delle specifiche tecniche e dei controlli di coerenza”) e riguardano:
• l’ISA CG15U: modificato il valore del campo B0100001 da 1-10 a 1-15;
• l’ISA CG73U: modificato il formato del campo Y0100901 da CBN2 a CBN3;
• l’ISA CM04U: aggiornati i dettagli dell’indicatore di anomalia IIN002 “Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo”;
• l’ISA CG70U: aggiornati i dettagli dell’indicatore di anomalia IIN060 “Incidenza dei costi residuali di gestione, al netto dei ristorni”;
• l’ISA CG87U: modificata la descrizione del campo C0102501.

Regime premiale contribuenti ISA: individuati i livelli di affidabilità fiscale per l’accesso ai benefici
Con Provvedimento del 27 aprile 2023, l’Agenzia delle Entrate ha individuato i livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta 2022, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’art. 9-bis del D.L. n. 50/2017.
I criteri per fruire delle agevolazioni, riconosciute ai contribuenti cui si applicano gli ISA per l’annualità di imposta 2022, non si scostano sostanzialmente da quelli già individuati per il periodo d’imposta 2021.
Tra questi, l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale, che è riconosciuto ai contribuenti che per il periodo d’imposta 2022 presentano un livello di affidabilità almeno pari a 8, per la compensazione dei crediti di importo non superiore a 50mila euro relativi all’IVA, maturati nel 2023, e a 20mila euro relativi alle imposte dirette e IRAP, maturati nel 2022.

La piattaforma cessione crediti aggiornata per far spazio alla “rateazione lunga”
L’Agenzia delle Entrate ha reso noto che è stato effettuato l’aggiornamento della Piattaforma per la cessione dei crediti (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/piattaforma-cessione-crediti-riq-ener-cittadini), per permettere, ai titolari dei crediti e ai fornitori che hanno applicato lo sconto o ai cessionari dei bonus, di trasmettere telematicamente la comunicazione con cui dichiarano di aderire alla rateazione “lunga” e per effettuare un’interrogazione delle comunicazioni di rateazione effettuate.
L’aggiornamento, attuato attraverso l’inserimento della nuova sezione “ulteriore rateazione”, si è reso necessario al fine dell’adeguamento alla nuova disciplina introdotta dall’art. 9, comma 4, del decreto “Aiuti-quater”, che consente di diluire in 10 rate annuali i bonus edilizi residui (spettanti ma non utilizzati) derivanti dalle opzioni di cessione del credito o sconto sul corrispettivo.
L’Agenzia delle Entrate ha di conseguenza aggiornato anche la “Guida all’utilizzo della Piattaforma cessione crediti” (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2243387/Manuale_Utente+Piattaforma+cessione+crediti.pdf/43a56e80-a3cd-08f8-da28-d9522c5d86e5).
Per accedere alla piattaforma i soggetti cessionari dei crediti d’imposta e delle detrazioni per interventi edilizi, dopo l’autenticazione, devono seguire il percorso “Servizi – Agevolazioni” e, da qui, selezionare la voce “Piattaforma Cessione Crediti”.

Dichiarazione imposta di soggiorno: dall’8 maggio compilazione e invio telematico
Con notizia del 2 maggio pubblicata sul proprio portate istituzionale, il Dipartimento delle Finanze ha comunicato che dall’8 maggio è possibile procedere, attraverso l’apposito servizio presente nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, alla predisposizione e all’invio telematico della dichiarazione dell’imposta di soggiorno relativa all’anno di imposta 2022.
I soggetti interessati, dopo aver effettuato l’accesso al sito dell’Agenzia, troveranno il servizio all’interno della scheda “Servizi” (categoria “dichiarazioni”) o, in alternativa, potranno cercarlo con parole chiave, tramite l’apposita funzione di ricerca.
È possibile procedere alla trasmissione delle dichiarazioni anche attraverso i canali telematici Entratel/Fisconline.
Il Dipartimento delle Finanze precisa che il modello dichiarativo e le istruzioni di compilazione, pubblicate nella sezione “Fiscalità regionale e locale – Dichiarazione telematica imposta di soggiorno” (https://www.finanze.gov.it/it/fiscalita-regionale-e-locale/dichiarazione-telematica-imposta-di-soggiorno/), sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno e che eventuali variazioni saranno comunicate sul proprio sito internet.

La pensione di vecchiaia superiore a 30.000 euro e non imponibile in Italia preclude l’accesso al regime forfetario
Con la Risposta n. 311 del 3 maggio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non può beneficiare del regime fiscale agevolato dei forfetari (Legge n. 190/2014) il soggetto che percepisce una pensione di vecchiaia di importo superiore a 30.000 euro, astrattamente riconducibile tra i redditi di lavoro dipendente, anche nell’ipotesi in cui questa sia esente da imposte in Italia.
L’art. 1, comma 57, lett. d-ter), della citata Legge n. 190/2014, prevede infatti che non possano avvalersi del regime dei forfetari “i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato”.
Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate ad un soggetto residente all’estero, in un Paese Ue, che ha come unico reddito la pensione di vecchiaia di importo superiore a 30.000 euro esente da tassazione, e che intendeva aprire una partita IVA in Italia previo trasferimento della residenza fiscale nel nostro Paese.