Circolare Studio – ottobre 2021
- Stralcio delle cartelle fino a 5mila euro: chiarimenti sull’annullamento automatico
- Dal 4 ottobre il via alle domande per il nuovo credito d’imposta sanificazione
- Accesso ai servizi online dell’Agenzia Entrate dal 1° ottobre 2021
- Imposta di bollo sulle fatture elettroniche
- Cessioni e acquisti da San Marino con fattura elettronica dal 1° ottobre 2021
- ACE innovativa 2021: pronto il modello per la Comunicazione di fruizione del credito d’imposta
Stralcio delle cartelle fino a 5mila euro: chiarimenti sull’annullamento automatico
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 22 settembre 2021, n. 11/E, ha fornito chiarimenti in merito allo stralcio automatico dei carichi che, alla data del 23 marzo 2021, avevano un importo residuo non superiore a 5.000 euro, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, come previsto dall’art. 4, commi da 4 a 9, del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modifiche dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69).
Oltre ai chiarimenti sui debiti che possono essere annullati, sui contribuenti che possono beneficiare della misura e sulle tempistiche, nel documento l’Agenzia si sofferma sui criteri di determinazione del limite di reddito di 30.000 euro riferito al 2019, superato il quale il contribuente esce dall’ambito applicativo dello stralcio.
Dal 4 ottobre il via alle domande per il nuovo credito d’imposta sanificazione
Il decreto “Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021, art. 32) ha riproposto il credito d’imposta, già previsto e disciplinato dall’art. 125, D.L. n. 34/2020, per la sanificazione e l’acquisto di DPI limitatamente ai mesi di giugno, luglio e agosto 2021, al fine contrastare l’epidemia.
Il credito d’imposta sanificazione è previsto nella misura del 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 (l’importo verrà ragguagliato alla percentuale determinata ‘‘a consuntivo’’ entro il 12 novembre 2021) per un massimo 60.000 euro per beneficiario.
Le istanze telematiche che dovranno essere presentate in via telematica a partire dal 4 ottobre ed entro il 4 novembre 2021.
Accesso ai servizi online dell’Agenzia Entrate dal 1° ottobre 2021
Dal 1° ottobre 2021, in linea con quanto disposto dal Decreto Semplificazione e Innovazione digitale (D.L. n. 76/2020), le credenziali rilasciate dall’Agenzia ai cittadini non potranno essere più utilizzate per l’accesso all’area riservata.
Dal 1° ottobre, quindi, i cittadini potranno accedere all’area riservata utilizzando esclusivamente una delle tre modalità di autenticazione universali, SPID, CIE o CNS, riconosciute per accedere ai servizi online di tutte le Pubbliche amministrazioni. Di conseguenza le credenziali Fisconline non saranno più attive e sarà necessario accedere, a scelta, con uno dei tre strumenti
- SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale
- CIE – Carta d’identità elettronica
- CNS – Carta nazionale dei servizi.
Per chi già accede con SPID, CIE o CNS, non cambia nulla. Chi non avesse uno di questi tre strumenti deve dotarsene.
I professionisti e le imprese in possesso delle credenziali Entratel, Fisconline e Sister, rilasciate dall’Agenzia, che vogliono accedere all’area riservata, potranno invece continuare a richiederle e utilizzarle anche dopo il 1° ottobre e fino alla data che sarà stabilita con un apposito decreto attuativo, come previsto dal Codice dell’amministrazione digitale.
Anche le persone fisiche titolari di partita IVA e/o che risultino già incaricate ad operare in nome e per conto di altri soggetti, possono richiedere e utilizzare le credenziali dopo il 1° ottobre.
Ricordiamo che utilizzando i servizi on line dell’Agenzia Entrate i cittadini possono effettuare numerosi adempimenti a distanza, senza che sia necessario recarsi negli uffici:
Accedere al proprio cassetto fiscale per consultare:
- le dichiarazioni presentate;
- i versamenti effettuati;
- gli atti registrati;
- le comunicazioni e i rimborsi ricevuti;
- le proprie certificazioni uniche trasmesse all’Agenzia dai sostituti d’imposta.
Utilizzare gli altri servizi disponibili tra cui:
- accesso alla dichiarazione dei redditi precompilata;
- pagamento di imposte, tasse e contributi (F24 web);
- registrazione di un contratto di locazione (RLI);
- CIVIS – assistenza sulle comunicazioni di irregolarità, a seguito di controlli automatici delle dichiarazioni, sugli avvisi telematici e le cartelle di pagamento, sulle comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo, sull’autotutela locazioni; servizio per la correzione dei dati della delega di pagamento F24 e per l’invio di documenti per controllo formale. Agli interlocutori professionali è richiesto di utilizzare prioritariamente il servizio telematico, limitando l’utilizzo di canali alternativi nei casi di lavorazione per via telematica non andata a buon fine, di indisponibilità del canale telematico, o, ancora, in caso di mancato riscontro tramite CIVIS;
- presentazione della dichiarazione di successione, di voltura catastale automatica e di trascrizione degli immobili (SuccessioniOnLine);
- presentazione di atti di aggiornamento di fabbricati e terreni predisposti dai professionisti tecnici abilitati (architetti, ingegneri, agronomi, geometri, periti edili).
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche
Il 30 settembre 2021 è scaduto il termine per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre del 2021. Nella stessa data sono stati chiamati al versamento i contribuenti che relativamente al primo trimestre solare dell’anno sono risultati debitori del tributo per un ammontare non superiore all’importo di 250 euro e hanno deciso di rinviare il pagamento alla scadenza relativa al trimestre successivo, rispetto a quella, ordinaria.
Si ricorda che il pagamento può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni, per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, e quindi entro il 30 novembre 2021, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.
Grazie a una apposita funzionalità, presente nella sezione “Pagamento imposta di bollo” del portale “Fatture e Corrispettivi”, sarà possibile procedere direttamente al pagamento, indicando l’IBAN relativo al conto corrente sul quale si intende addebitare l’imposta.
La procedura web dell’Agenzia delle Entrate consentirà anche la possibilità di ottenere il calcolo dell’importo dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, nel caso in cui il contribuente intendesse avvalersi del ravvedimento per il ritardato versamento rispetto alla scadenza prevista (Provv. Agenzia delle Entrate n. 34958/2021, § 4.3).
È comunque possibile pagare l’imposta dovuta mediante modello F24, utilizzando per il primo, secondo terzo e quarto trimestre, rispettivamente, i codici 2521, 2522, 2523 e 2524.
A decorrere dal prossimo 15 ottobre, l’Amministrazione finanziaria metterà invece a disposizione gli elenchi A e B delle fatture elettroniche emesse via SdI nel terzo trimestre del 2021. Da tale data i contribuenti potranno eventualmente modificare il suddetto elenco B, contenente le fatture elettroniche che presentano i requisiti per l’assoggettamento a bollo ma che non riportano l’indicazione prevista.
Cessioni e acquisti da San Marino con fattura elettronica dal 1° ottobre 2021
A decorrere dal 1° ottobre 2021 sarà possibile l’emissione della fattura elettronica anche a soggetti Sanmarinesi. Inizialmente, nel periodo transitorio tra il 1° ottobre 2021 e il 30 giugno 2022, si potrà comunque ancora emettere e ricevere il documento anche in formato cartaceo. La fattura elettronica resta quindi una possibilità e non un obbligo.
Successivamente, dal 1° luglio 2022, potranno invece essere emesse e accettate esclusivamente fatture in formato elettronico.
L’Ufficio tributario della Repubblica di San Marino ha comunicato che gli operatori italiani dovranno utilizzare per le fatture elettroniche inviate ai soggetti sammarinesi il codice destinatario 2R4GTO8.
ACE innovativa 2021: pronto il modello per la Comunicazione di fruizione del credito d’imposta
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 17 settembre 2021, n. 238235
Il decreto “Sostegni-bis” (D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito nella Legge 23 luglio 2021, n. 106), prevede all’art. 19:
- un rafforzamento dell’Ace (Aiuto alla Crescita Economica); in particolare, nel 2021, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente, il coefficiente di remunerazione da applicare è del 15% (invece del coefficiente applicato in precedenza dell’1,3%). Inoltre, nel 2021, gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta, a prescindere dalla data di versamento o conferimento. Ai fini dell’applicazione di questa disposizione, la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di Euro, indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio;
- la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2021, dell’operatività della norma agevolativa che consente di trasformare in crediti d’imposta utilizzabili in compensazione le imposte anticipate riferite a perdite fiscali ed a eccedenze dell’Ace legate alla cessione a titolo oneroso di crediti vantati nei confronti di debitori inadempienti.
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate n. 238235 del 17 settembre 2021 sono state definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione di trasformazione dell’Ace innovativa in credito di imposta , nonché le modalità per poterne fruire e per l’eventuale cessione a terzi.
Le istanze si potranno inviare a partire dal 20 novembre 2021 ed entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2021 (modello Redditi 2022), quindi, per i soggetti “solari”, entro il 30 novembre 2022.