CIRCOLARE N. 12/2022
• Aiuti-ter in Gazzetta Ufficiale con ulteriori misure per contrastare gli effetti del caro energia
• Al via le domande per l’indennità di 200 euro
• Responsabilità solo per dolo e colpa grave nella cessione dei crediti dei bonus edilizi e superbonus
• Imprese energivore e gasivore: pronti i codici tributo per l’utilizzo dei crediti d’imposta (III trimestre 2022)
• Entro il 31 ottobre la presentazione del modello 770/2022
• Slitta al 31 ottobre il termine per la regolarizzazione del credito d’imposta Ricerca & Sviluppo
• L’Ufficio Massimario della Cassazione illustra le principali novità del Codice della crisi d’impresa
• Definizione agevolata liti pendenti in Cassazione: istituiti i codici tributo per il pagamento degli importi dovuti
• Incentivi per le imprese dell’economia sociale: dal 13 ottobre 2022 le domande
• Bonus barriere architettoniche: agevolabili le spese effettuate per adeguare l’appartamento alle esigenze della figlia disabile
• La nuova Guida alla Tessera sanitaria
Aiuti-ter in Gazzetta Ufficiale con ulteriori misure per contrastare gli effetti del caro energia
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre è stato pubblicato il Decreto “Aiuti-ter” (D.L. n. 144/2022), con ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del PNRR.
Il Decreto, con i suoi 44 articoli, presenta diverse novità, tra cui un ulteriore pacchetto di misure messe in campo con l’obiettivo di contenere gli effetti derivanti dall’aumento del costo dell’energia e sostenere l’economia.
Tra queste, l’estensione del riconoscimento dei crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale per i mesi di ottobre e novembre 2022.
In dettaglio:
• alle imprese a forte consumo di energia elettrica (cd. imprese “energivore”) è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
• alle imprese a forte consumo di gas naturale (cd. imprese “gasivore”) è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici;
• alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (cd. imprese “non energivore”), è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
• alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (cd. imprese “non gasivore”) è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici.
Tra gli aiuti si segnalano, dopo il bonus di 200 euro riconosciuto dal decreto “Aiuti”:
• una nuova indennità a favore dei lavoratori dipendenti dell’importo di 150 euro, che spetta a chi, a novembre 2022, ha una retribuzione imponibile non superiore a 1.538 euro. La somma sarà erogata in via automatica dal datore di lavoro nello stesso mese di novembre, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare di ulteriori una tantum (per pensionati e altre categorie di soggetti). L’indennità non è cedibile, sequestrabile, pignorabile né costituisce reddito ai fini fiscali e per la corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali. I datori di lavoro potranno compensare il credito maturato per le somme erogate ai dipendenti attraverso la denuncia mensile all’Inps;
• una tantum automatica di 150 euro, nel mese di novembre, anche per i titolari di trattamenti pensionistici (inclusi pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, trattamenti di accompagnamento), con reddito Irpef 2021, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore a 20.000 euro;
• un bonus di 150 euro per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti all’Inps o alle casse di previdenza private, a condizione che il richiedente abbia avuto un reddito complessivo 2021 non superiore a 20.000 euro. La nuova misura di sostegno rappresenta un’integrazione del primo bonus di 200 euro.
Al via le domande per l’indennità di 200 euro
A partire dal 26 settembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, è possibile presentare le istanze finalizzate al conseguimento del “bonus 200 euro autonomi”, ovvero l’indennità destinata a supportare i lavoratori iscritti all’INPS o alle Casse di previdenza nell’emergenza caro bollette.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo relativo al cd. “bonus 200 euro” (D.M. 19 agosto 2022) destinato ai lavoratori autonomi sono diventate operative le misure del decreto “Aiuti”, D.L. n. 50/2022.
Gli aventi diritto possono quindi presentare un’apposita istanza alla gestione previdenziale di riferimento (INPS o Cassa di previdenza), autocertificando il possesso dei necessari requisiti.
Le domande verranno evase in ordine cronologico di presentazione, dopo aver superato un primo controllo relativo alle informazioni già in possesso dell’ente cui vengono presentate (quali l’effettiva iscrizione entro la data richiesta dalla norma, e la presenza di almeno un versamento, come meglio precisato nel seguito).
Le istanze verranno effettivamente liquidate sino a che lo stanziamento risulti capiente.
I potenziali beneficiari devono rispettare i seguenti requisiti:
• il conseguimento nel 2021 di un reddito non superiore a 35mila euro;
• risultare già iscritto alla gestione previdenziale alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022) e aver aperto partita IVA – con inizio attività – entro tale data;
• aver effettuato, entro la data del 18 maggio 2022, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020 (tale requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro la data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022).
L’indennità non è cumulabile con quella prevista per i dipendenti, altre categorie di lavoratori o percettori di specifiche indennità previdenziali o assistenziali (artt. 31 e 32 D.L. n. 50/2022).
l richiedente l’indennità è tenuto a rilasciare le dichiarazioni in merito al rispetto dei predetti requisiti.
La domanda deve essere inoltrata alla gestione cui si è iscritti e, in presenza di duplice iscrizione INPS / Cassa di previdenza, per espressa previsione del decreto attuativo, sarà necessario presentarla esclusivamente all’INPS.
Il decreto attuativo definisce “reddito complessivo” il reddito personale assoggettabile a IRPEF, meno contributi previdenziali ed assistenziali, trattamenti di fine rapporto, reddito della casa di abitazione e competenze arretrate soggette a tassazione separata.
Con circolare INPS n. 73/2022 in materia di indennità una tantum dei lavoratori dipendenti, l’INPS ha avuto modo di meglio precisare che alla soglia di reddito concorrono i redditi di qualsiasi natura compresi quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva, mentre sono esclusi dal calcolo il reddito della casa di abitazione e le sue pertinenze, i trattamenti di fine rapporto e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, l’assegno al nucleo familiare, gli assegni familiari e l’assegno unico universale.
La domanda deve essere presentata alla gestione di riferimento (INPS o Cassa di previdenza).
La domanda è disponibile accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto www.inps.it, seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda fra quelle indicate al paragrafo 2 della circolare in commento.
Una volta presentata la domanda, sarà possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.
Le credenziali di accesso al servizio per la presentazione delle domande di indennità una tantum in commento sono le seguenti:
• SPID di livello 2 o superiore;
• Carta d’identità elettronica 3.0 (CIE);
• Carta nazionale dei servizi (CNS).
In alternativa al portale web, l’indennità una tantum può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
È possibile, inoltre, presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
Gli iscritti alle Casse di previdenza dovranno fare riferimento alle procedure che ciascuna cassa metterà a disposizione dei propri aderenti.
Il possesso dei necessari requisiti dovrà essere autocertificato dal soggetto istante.
La domanda dovrà essere corredata da copia fotostatica del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale nonché dalle coordinate bancarie o postali del soggetto beneficiario, necessarie per l’accredito dell’indennità.
Per completezza, si ricorda che con il Decreto “Aiuti-ter”, D.L. 23 settembre 2022, n. 144, è stato previsto l’incremento dell’indennità di ulteriori 150 euro, ma nel rispetto di un diverso limite reddituale per il 2021: non più 35.000 euro, bensì 20.000 euro.
Responsabilità solo per dolo e colpa grave nella cessione dei crediti dei bonus edilizi e superbonus
In sede di conversione del decreto “Aiuti-bis” (D.L. 9 agosto 2022, n. 115), è stata introdotta una norma secondo la quale nell’ambito di una cessione dei crediti dei bonus edilizi e superbonus la responsabilità solidale si applicherà esclusivamente ai casi di dolo e colpa grave, limitatamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui agli artt. 119 e 121, comma 1-ter, D.L. n. 34/2020. Per i crediti sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni, il cedente, a condizione che sia un soggetto diverso da banche e intermediari finanziari e che coincida con il fornitore, acquisisce, ora per allora, ai fini della limitazione a favore del cessionario della responsabilità in solido, ai soli casi di dolo e colpa grave, la documentazione necessaria di cui sopra.
Imprese energivore e gasivore: pronti i codici tributo per l’utilizzo dei crediti d’imposta (III trimestre 2022)
Con Risoluzione n. 49/E del 16 settembre 2022 l’Agenzia Entrate, per consentire l’utilizzo in compensazione tramite F24 dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti nel III trimestre 2022 per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante, ha istituito i seguenti codici tributo:
• “6968” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
• “6969” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
• “6970” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
• “6971” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
• “6972” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”.
Entro il 31 ottobre la presentazione del modello 770/2022
La dichiarazione dei sostituti d’imposta (Modello 770/2022, per anno d’imposta 2021), deve essere presentata, entro il 31 ottobre 2022, esclusivamente per via telematica e deve essere utilizzata per comunicare all’Agenzia Entrate le ritenute operate su:
• redditi di lavoro dipendente ed assimilati;
• redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
• dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico;
• locazioni brevi inserite all’interno della CU;
• somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.
Slitta al 31 ottobre il termine per la regolarizzazione del credito d’imposta Ricerca & Sviluppo
Il D.L. n. 144/2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022), all’art. 38 dispone il rinvio, dal 30 settembre al 31 ottobre 2022, del termine per la presentazione all’Agenzia Entrate dell’istanza telematica di accesso alla procedura di regolarizzazione degli indebiti utilizzi del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo maturato tra il 2015 e il 2019 (art. 5, commi da 7 a 12, D.L. n. 146/2021).
Non cambia, invece, la scadenza per riversare le somme indebitamente fruite: per beneficiare della non applicazione di sanzioni e interessi, bisognerà provvedervi, senza possibilità di avvalersi della compensazione, entro il 16 dicembre 2022. Il pagamento potrà anche essere frazionato in tre rate annuali di pari importo: sulla seconda e sulla terza, in scadenza rispettivamente il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024, saranno dovuti gli interessi al tasso legale decorrenti dal 17 dicembre 2022.
L’Ufficio Massimario della Cassazione illustra le principali novità del Codice della Crisi d’impresa
L’Ufficio del Massimario della Cassazione ha redatto e pubblicato un’interessante relazione sulle principali novità normative introdotte a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi di impresa (D. Lgs. n. 14/2019) e del collegato Decreto Insolvency (D.Lgs. n. 83/2022).
La Relazione n. 87 del 15 settembre 2022 è disponibile on line (https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Rel087-022_NOV._NORMATIVA.pdf)
Definizione agevolata liti pendenti in Cassazione: istituiti i codici tributo per il pagamento degli importi dovuti
Con la Risoluzione n. 50/E del 23 settembre 2022 l’Agenzia Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito della definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130.
La legge, in particolare, consente ai contribuenti che non siano stati integralmente soccombenti nei gradi di merito di definire in via agevolata le liti fiscali pendenti innanzi alla Corte di Cassazione attraverso il pagamento di determinati importi, correlati al valore della controversia.
Si ricorda altresì che con il Provvedimento 16 settembre 2022, n. 356446, l’Agenzia ha approvato il modello di domanda per la definizione agevolata dei giudizi tributari in argomento e ha illustrato modalità e termini per il versamento delle somme dovute.
Incentivi per le imprese dell’economia sociale: dal 13 ottobre 2022 le domande
A partire dalle ore 12 del 13 ottobre 2022 potranno essere presentate le nuove domande relative alla misura agevolativa “Imprese dell’economia sociale”.
Con l’incentivo verranno agevolati gli interventi non inferiori a 100 mila euro e non superiori a 10 milioni di euro che determineranno effetti positivi sul territorio: dall’aumento occupazionale di categorie svantaggiate all’inclusione di soggetti vulnerabili, nonché la salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente e del tessuto urbano, dei beni storico-culturali o il perseguimento di finalità culturali e creative o di utilità sociale. Sono inoltre ammissibili le spese realizzate per interventi sui fabbricati e infrastrutture dell’azienda ma anche investimenti per programmi informatici, brevetti e licenze.
La misura dispone di circa 200 milioni di euro e diventerà operativa alla sottoscrizione della Convenzione tra il Ministero, l’ABI e CDP, mentre l’erogazione dei finanziamenti sarà gestita da Invitalia.
Per saperne di più consulta il sito internet del MISE: Diffusione e rafforzamento dell’economia sociale (https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/agevolazioni-alle-imprese-per-la-diffusione-e-il-rafforzamento-dell-economia-sociale).
Bonus barriere architettoniche: agevolabili le spese effettuate per adeguare l’appartamento alle esigenze della figlia disabile
Nella Risposta n. 461 del 21 settembre 2022 l’Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle agevolazioni per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche effettuati su due unità immobiliari adiacenti, site nello stesso condominio ed in comproprietà tra coniugi che intendono effettuare tali interventi per consentire alla figlia, affetta da disabilità motoria con invalidità certificata al 100%, di accedere ai locali autonomamente con una carrozzina elettrica.
L’Agenzia ha precisato che, se gli interventi di ristrutturazione completa del bagno e di ampliamento e sostituzione delle porte rispettano le caratteristiche tecniche previste dal Decreto del ministero dei Lavori pubblici n. 236/1989 e, quindi, possono essere qualificate come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, è possibile fruire della detrazione Irpef del 75% prevista dal Decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020) in relazione alle relative spese sostenute nel periodo di imposta 2022. La stessa detrazione può essere applicata anche per le spese sostenute per le opere di completamento dei predetti interventi, come quelle di sistemazione della pavimentazione e di adeguamento dell’impianto elettrico nonché di sostituzione dei sanitari.
Relativamente, invece, altre spese sostenute per gli interventi per il collegamento dei due appartamenti, comprensive dell’eventuale sostituzione di una delle porte di ingresso esterno con serramenti, è possibile fruire invece della detrazione del 50% delle spese sostenute (art. 16-bis del TUIR).
La nuova Guida alla Tessera sanitaria
L’Agenzia Entrate ha pubblicato il vademecum aggiornato che spiega come richiedere la tessera sanitaria: Guida Tessera Sanitaria.
Subito dopo la nascita i genitori, per ricevere la tessera sanitaria del neonato a casa, devono presentare la dichiarazione di nascita al Comune di residenza, che attribuisce al neonato il codice fiscale attraverso un sistema informatico collegato con l’Anagrafe Tributaria gestita dall’Agenzia delle Entrate.
Con l’attribuzione del codice fiscale, viene così emessa anche la prima tessera sanitaria del nuovo arrivato, che vale un anno e viene spedita al suo indirizzo di residenza, coincidente con quello della madre.
Nel momento in cui i genitori (o tutori) registrano il bambino all’ASL di competenza e scelgono il medico pediatra, una nuova tessera sanitaria, con validità di sei anni, viene spedita presso l’indirizzo di residenza.