CIRCOLARE N. 13/2022
• Bonus edilizi: in una circolare i chiarimenti sulle novità introdotte dai Decreti “Aiuti” e “Aiuti-bis” su cessione e sconto in fattura
• Tax credit energia e gas terzo trimestre: approvate le nuove regole per la cessione
• La UE rivede la lista dei paesi non cooperativi a fini fiscali
• Procedura fallimentare e nota di variazione IVA
• Rimborso IVA del terzo trimestre 2022: modello TR da trasmettere entro il 31 ottobre
• La Cassazione sul reato di emissione fatture per operazioni inesistenti
• La Cassazione in tema di raddoppio dei termini di decadenza del potere di accertamento fiscale
• Credito di imposta Ricerca e Sviluppo: una interessante sentenza della CTP di Bologna
• Caro energia: nuovi limiti temporali accensione riscaldamento per il periodo invernale
Bonus edilizi: in una circolare i chiarimenti sulle novità introdotte dai decreti “Aiuti” e “Aiuti-bis” su cessione e sconto in fattura
L’Agenzia Entrate, con la circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022 ha disposto la possibilità di avvalersi dell’istituto della “remissione in bonis”, di cui al comma 1 dell’art. 2 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, entro il 30 novembre 2022, da parte di coloro che, avendo tutti i requisiti richiesti dalla norma per beneficiare della detrazione fiscale, non hanno presentato la comunicazione di opzione:
• relativa alle spese sostenute nel 2021;
• o per le rate residue delle spese 2020;
entro il termine del
• 29 aprile 2022, per la generalità dei contribuenti,
• o del 15 ottobre 2022, per i soggetti IRES e i titolari di partita IVA, tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022.
Con la Risoluzione 11 ottobre 20022, n. 58/E, infatti, è stato confermato che la sanzione di 250 euro, per aderire alla remissione in bonis, deve essere versata tramite il modello F24 Elide, indicando il codice tributo «8114».
La remissione in bonis è possibile per risolvere tutte le seguenti problematiche:
- per effettuare il primo invio nei casi di mancata presentazione della comunicazione di opzione entro il 29 aprile 2022 (o entro il 15 ottobre 2022, a determinate condizioni, per i soggetti IRES e i titolari di partita IIVA);
- per correggere comunicazioni già inviate con errori od omissioni “sostanziali” (cioè che incidono su elementi essenziali della detrazione spettante e quindi del credito ceduto), previo rifiuto del credito già acquisito nella piattaforma da parte del cessionario o del fornitore;
- per correggere errori sostanziali di comunicazioni già inviate, previo l’invio via PEC alle Entrate dell’istanza di “annullamento dell’accettazione del credito”, nel caso in cui il credito sia stato già accettato dal cessionario o dal fornitore e non sia iniziata la compensazione dello stesso in F24 (condizione, quest’ultima, comunque, non richiesta dalle Entrate, ma consigliabile per evitare sanzioni causate dalla duplicazione dello stesso credito).
Si ritiene che l’istituto della remissione in bonis possa essere utilizzato, sempre previo rifiuto dei crediti già acquisiti da parte del cessionario o del fornitore ovvero previo l’invio via PEC alle Entrate dell’istanza di “annullamento dell’accettazione del credito” (nel caso in cui il credito sia stato già accettato), anche nel caso in cui si voglia correggere comunicazioni già inviate con errori solo formali. Si tratta di una strada più complicata rispetto alla PEC prevista dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 6 ottobre 2022, n. 33/E paragrafo 5, ma non vietata.
Le comunicazioni trasmesse nel mese di novembre 2022 potranno essere annullate o sostituite entro il successivo 5 dicembre 2022, ma le eventuali comunicazioni sostitutive non potranno più essere annullate o sostituite dopo tale data.
Nella sezione del “contribuente” dell’F24 Elide vanno indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del titolare della detrazione ceduta o fruita come sconto o, per le parti comuni condominiali, del condominio o del condòmino incaricato; nel campo relativo al coobbligato va riportato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha acquistato il credito, con il codice 10 (“cessionario/fornitore”) nel campo “codice identificativo”; nel campo “anno di riferimento” va riportato l’anno in cui è stata sostenuta la spesa; è esclusa la compensazione con eventuali crediti e la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento.
Tax credit energia e gas terzo trimestre: approvate le nuove regole per la cessione
Con il Provvedimento del 6 ottobre 2022 l’Agenzia delle Entrate ha esteso le disposizioni attuative del Provvedimento 30 giugno 2022 agli ulteriori crediti d’imposta introdotti dai Decreti “Aiuti” e “Aiuti-bis” in favore di determinati settori, per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti, specificando le diverse scadenze per effettuare la cessione e la fruizione dei crediti da parte dei cessionari.
Si tratta, in particolare:
• del credito d’imposta per l’acquisto di carburante a favore delle imprese esercenti l’attività della pesca pari al 20% delle spese sostenute nel secondo trimestre 2022;
• del credito d’imposta a favore delle imprese energivore, pari al 25% delle spese sostenute nel terzo trimestre 2022;
• del credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, pari al 25% delle spese sostenute nel terzo trimestre 2022;
• del credito d’imposta a favore delle imprese non energivore, pari al 15% delle spese sostenute nel terzo trimestre 2022;
• del credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale, pari al 25% delle spese sostenute nel terzo trimestre 2022;
• del credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca pari al 20% delle spese sostenute nel terzo trimestre 2022.
Relativamente alle scadenze l’Agenzia Entrate precisa che i crediti d’imposta destinati ai comparti pesca e agricoltura sono utilizzabili in compensazione fino al 31 dicembre 2022, mentre gli altri fino al 31 marzo 2023.
Due differenti scadenze, invece, per la chiusura della finestra temporale per l’invio della comunicazione di cessione: i settori pesca e agricoltura devono inviare il modello entro il 21 dicembre 2022, gli altri settori entro il 22 marzo 2023.
Con il Provvedimento del 6 ottobre 2022 vengono inoltre approvate le nuove versioni del “Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta”, delle istruzioni di compilazione e delle relative specifiche tecniche, utili per consentire l’acquisizione delle comunicazioni delle cessioni degli ulteriori crediti d’imposta.
Con la Risoluzione n. 59/E dell’11 ottobre 2022 sono stati poi istituiti sei nuovi codici tributo, che consentiranno ai cessionari dei crediti d’imposta, concessi alle imprese da più provvedimenti legislativi, per alleggerire i maggiori oneri sostenuti in relazione all’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante, di utilizzarli in compensazione tramite modello F24.
I bonus possono essere utilizzati in compensazione oppure ceduti solo per intero a terzi.
Per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione tramite modello F24, sono istituiti i codici tributo:
7727 – “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre 2022) – art. 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;
7728 – “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
7729 – “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
7730 – “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
7731 – “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
7732 – “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”.
La UE rivede la lista dei paesi non cooperativi a fini fiscali
Con un comunicato stampa del 4 ottobre 2022, la UE ha deciso di aggiungere Anguilla, le Bahamas e le isole Turks e Caicos alla lista delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali.
Alla luce di queste aggiunte, la lista dell’UE comprende adesso 12 giurisdizioni:
• Samoa americane
• Anguilla
• Bahamas
• Figi
• Guam
• Palau
• Panama
• Samoa
• Trinidad e Tobago
• Isole Turks e Caicos
• Isole Vergini degli Stati Uniti
• Vanuatu
L’inclusione di Anguilla, delle Bahamas e delle Isole Turks e Caicos nella lista è motivata dal timore che queste tre giurisdizioni, che hanno tutte un’aliquota zero o solo nominale dell’imposta sul reddito delle società, attraggano utili senza un’attività economica effettiva. In particolare, non hanno dato seguito in modo adeguato a una serie di raccomandazioni del forum dell’OCSE sulle pratiche fiscali dannose (FHTP) in relazione all’applicazione dei requisiti in materia di sostanza economica, impegno che avevano assunto all’inizio di quest’anno.
Dal 2020 il Consiglio Europeo aggiorna la lista due volte all’anno. La prossima revisione della lista è prevista nel febbraio 2023.
Procedura fallimentare e nota di variazione IVA
L’Agenzia Entrate, nella Risposta ad interpello n. 485 del 3 ottobre 2022, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA della nota di variazione tempestivamente emessa, anche a seguito del diniego del curatore fallimentare, per la mancata insinuazione al passivo del credito.
In linea generale, spiega l’Agenzia, è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA oggetto di tempestiva variazione, direttamente in sede di dichiarazione annuale relativa all’anno in cui la stessa nota è stata emessa, indipendentemente dalla mancata insinuazione al passivo del credito ed anche in assenza dell’accettazione del curatore, posto che la normativa IVA non pone a carico di quest’ultimo alcun adempimento fiscale, esentandolo dall’obbligo di registrazione della nota di variazione ricevuta e di versamento della relativa imposta.
Il mancato pagamento a causa di procedure concorsuali, chiariscono ancora le Entrate, deve essere riferito all’operazione originaria nel suo complesso e, pertanto, non è possibile emettere nota di variazione per il recupero della sola imposta.
Rimborso IVA del terzo trimestre 2022: modello TR da trasmettere entro il 31 ottobre
I contribuenti IVA che hanno realizzato nel trimestre solare un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma (o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi), devono presentare il modello TR entro la fine del mese successivo, quindi entro il 31 ottobre per il III trimestre dell’anno.
La presentazione dell’istanza deve avvenire telematicamente e l’utilizzo del credito per importi superiori a 5.000 euro deve avvenire, salvo apposizione del visto di conformità, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.
Si ricorda che l’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 prevede la possibilità di chiedere a rimborso o di utilizzare in compensazione orizzontale il credito IVA maturato in ciascuno dei primi tre trimestri dell’anno, quando l’importo è superiore a 2.582,28 euro e se:
• si esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni. Tale possibilità è stata estesa anche alle operazioni in reverse charge e a quelle in regime di split payment;
• si effettuano operazioni non imponibili per un valore superiore al 25% del volume d’affari;
• si effettuano acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Tra i beni ammortizzabili non si considerano i canoni di leasing di beni strumentali; in tal caso il diritto al rimborso dell’IVA viene riconosciuto solo alla società concedente in quanto proprietaria dei beni (Risoluzione n. 392/E del 23 dicembre 2007);
• si effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell’art. 19, comma 3, lett. a-bis) del D.P.R. n. 633/1972 (art. 8 della legge comunitaria n. 217/2011).
Se il contribuente rientra in una delle casistiche sopra descritte, potrà chiedere il rimborso o comunicare la richiesta di compensazione presentando, entro il mese successivo al trimestre in cui è maturato il credito e per via telematica, l’apposito modello IVA TR.
Possono chiedere il rimborso anche i soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.
La Cassazione sul reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti
In tema di reati finanziari e tributari, l’evasione d’imposta non è elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice del delitto d’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ma configura un elemento del dolo specifico normativamente richiesto per la punibilità dell’agente, in quanto per integrare il reato è necessario che l’emittente delle fatture si proponga il fine di consentire a terzi l’evasione dell’imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ma non anche che il terzo consegua effettivamente la programmata evasione.
Il principio è stato richiamato dalla Corte di Cassazione penale, con la Sentenza n. 31142 del 16 agosto 2022.
La Cassazione in tema di raddoppio dei termini di decadenza del potere di accertamento fiscale
La Corte di Cassazione, Sez. 5 civile, con la Sentenza n. 27250 del 15 settembre 2022, si è espressa in tema di raddoppio dei termini di decadenza del potere di accertamento fiscale in ipotesi di seri indizi di reato, enunciando il seguente principio di diritto:
• il raddoppio dei termini previsti dagli artt. 43 del D.P.R. n. 600/1973 per l’IRPEF e 57 del D.P.R. n. 633/1972 per l’IVA, nella versione applicabile “ratione temporis”, in forza delle modifiche introdotte con l’art. 37, comma 24, del D.L. 4 luglio /2003, n. 223, presuppone unicamente l’obbligo di presentazione di denuncia penale, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come peraltro stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza 25 luglio 2011, n. 247, con la conseguenza che ove il contribuente denuncia il superamento dei termini di accertamento da parte del Fisco, è tenuto a contestare la carenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia senza poter mettere in discussione la sussistenza del reato il cui accertamento è precluso al giudice tributario.
Credito di imposta Ricerca e Sviluppo: una interessante sentenza della CTP di Bologna
La Commissione Tributaria Provinciale di Bologna (Sezione 04) lo scorso 6 luglio 2022 ha pronunciato una interessante sentenza in ambito di credito di imposta per attività di Ricerca e Sviluppo.
In sintesi i concetti espressi dalla Commissione, che ha accolto il ricorso del contribuente, sono:
• la traduzione in italiano del Manuale di Frascati 2015 è stata giurata ai sensi dell’art. 5, R.D. 9 ottobre 1922, n. 1366, D.P.R. n. 396/2000, Legge n. 445/2000, in data 7 dicembre 2021. La forza normativa del Manuale di Frascati 2015 può essere invocata solo a partire dal 2022;
• “ai fini della corretta fruizione del credito ricerca e sviluppo, l’innovazione relativa all’investimento può consistere anche nell’adozione di conoscenze e capacità esistenti che comunque apportano una novità per l’impresa”;
• l’Agenzia Entrate non presenta adeguate competenze tecniche per contestare una attività di ricerca e sviluppo e deve quindi sempre “acquisire autonomamente un preliminare parere tecnico da parte del competente Ministero dello Sviluppo Economico”;
• si può parlare di inesistenza del credito d’imposta quando con artifici si crei un falso e manchino i presupposti sostanziali. In caso contrario si potrà eventualmente parlare di credito non spettante con le conseguenti differenze in ambito sanzionatorio.
Caro energia: nuovi limiti temporali di accensione del riscaldamento per il periodo invernale
Il 6 ottobre scorso il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ha firmato il Decreto che definisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati, da applicare per il prossimo inverno, come previsto dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale.
In sintesi, durante la stagione invernale 2022-2023, i limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale:
• sono ridotti di 15 giorni per quanto attiene il periodo di accensione;
• sono ridotti di 1 ora per quanto attiene la durata giornaliera di accensione.
La riduzione del periodo di accensione è attuata posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio, in relazione alle date previste per le diverse zone climatiche.
Pertanto, l’esercizio degli impianti termici indicati è consentito con i seguenti limiti:
• Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
• Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
• Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
• Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
• Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
• Zona F: nessuna limitazione.
La durata giornaliera di attivazione degli impianti è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.