Nuove Ipotesi di Reverse Charge a partire dal 1/1/2015
Come noto con la legge di stabilità 2015 è stato esteso il meccanismo di assolvimento dell’IVA c.d. del “reverse charge” anche alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento, sempre che si tratti di prestazioni relative ad edifici. Queste prestazioni, quindi, non rientrano nel reverse charge se non sono riconducibili a un bene qualificabile come edificio.
E’ bene sottolineare che sebbene la norma sia andata in vigore il 01.01.2015, molti sono gli aspetti che dovranno essere chiariti dall’Amministrazione Finanziaria dalla quale si attende, quindi, un tempestivo intervento chiarificatore per disciplinare quelle particolari situazioni che potrebbero ingenerare degli errori di fatturazione tra gli addetti ai lavori.
NUOVE PRESTAZIONI SOGGETTE AL REVERSE CHARGE: LEGGE DI STABILITA’ 2015
Dal 1 gennaio 2015, l’applicazione del reverse charge coinvolge nuovi settori e nuove tipologie di prestazioni che si affiancano a quelle già previste prima dell’entrata in vigore della Legge di stabilità 2015.
Ora, in virtù delle modifiche apportate dall’art. 1 co. 629 lett.a della legge di stabilità 2015 all’art. 17 co.6 del DPR 633/72, l’imposta è applicata dall’acquirente, soggetto passivo d’imposta, anche nel caso in cui l’operazione abbia ad oggetto le seguenti prestazioni:
- Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;
- Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;
- Trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
- Cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo-rivenditori di cui all’art. 7-bis co. 3 lett.a) del DPR 633/72;
- Cessioni di beni, anche tramite commissionari, effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari;
- Cessioni di bancali di legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.
REVERSE CHARGE IN EDILIZIA DAL 01.01.2015
Dai primi commenti apparsi su certa stampa specializzata, sembrerebbero rientrare nella nuova disciplina del reverse charge le seguenti tipologie di servizi.
SERVIZIO | DESCRIZIONE |
Prestazioni di servizi di pulizia relative ad edifici |
a) Pulizia di nuovi edifici dopo la costruzione; b) Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne ed edifici; c) Pulizia generale e non specializzata di edifici; d) Altre attività di pulizia specializzata di edifici; e) Servizi di disinfestazione con esclusivo riferimento ad edifici. |
Prestazione di servizi di demolizione relative ad edifici | Demolizione con esclusione della demolizione di altre strutture. |
Prestazione di installazione di impianti relative ad edifici. |
a) Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione, ivi inclusa la manutenzione e riparazione di impianti già esistenti; b) Installazione di impianti elettronici, inclusa la manutenzione e riparazione di impianti elettronici già esistenti; c) Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria ( inclusa manutenzione e riparazione ) in edifici o in altre opere di costruzione; d) Installazione di impianti per la distribuzione del gas, ivi inclusa la manutenzione e riparazione di impianti già esistenti; e) Installazione di impianti di spegnimento antincendio, ( inclusi quelli integrati ), nonché la manutenzione e riparazione di impianti già esistenti; f) Installazione di impianti di depurazione per piscine ( inclusa manutenzione e riparazione ), qualora la piscina dovesse essere considerata edificio o parte di esso; g) Installazione di impianti di irrigazione per giardini ( inclusa manutenzione e riparazione ), qualora il giardino dovesse essere considerato edificio o parte di esso; h) Installazione di impianti di allarme, inclusa la manutenzione e riparazione di impianti già esistenti; i) Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili; j) Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni; k) Altri lavori di costruzione e installazione, se riferite ad edifici. |
Prestazioni di completamento relative ad edifici |
a) Intonacatura e stuccatura; b) Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate; c) Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili; d) Rivestimento di pavimenti e muri; e) Tinteggiatura e posa in opera di vetri; f) Attività non specializzate di lavori edili – muratori; g) Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici. |
Le suddette prestazioni di servizi potranno essere assoggettate al regime del reverse charge solo se effettuate a favore di un altro soggetto passivo d’imposta ( esclusi i privati).
Il prestatore dovrà emettere fattura senza applicazione dell’imposta, annotando sulla stessa che trattasi di inversione contabile con gli estremi della nuova norma “ fattura emessa ai sensi dell’art. 17, sesto comma, lett. a-ter del DPR 633/72”.
Relativamente alle prestazioni di completamento, queste risultano di difficile individuazione, dovrebbero intendersi tutte le prestazioni ( no le cessioni) che completano la dotazione di un fabbricato rendendolo agibile o abitabile ma anche altre prestazioni non necessarie a quei fini ma comunque ordinate dal cliente soggetto passivo iva. Si pensi, ad esempio, agli infissi, le tinteggiature, le decorazioni, ma anche la realizzazione di giardini. Occorre comunque precisare che le novità non interessano le cessioni di beni e le forniture con posa in opera – se la posa è meramente accessoria rispetto al bene acquistato.
Per le prestazioni di installazione impianti, si tratta degli impianti a servizio di un fabbricato, civile o commerciale, ovvero impianti elettrici, impianti idraulici, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento, impianti di aspirazione delle polveri, impianti di allarme, altri impianti simili.
A conclusione della presente informativa, è bene precisare che, sebbene l’estensione del reverse charge per i servizi collegati agli edifici sia entrata in vigore dal 01.01.2015, molti sono ancora gli aspetti che dovranno essere chiariti, primo tra tutti quali siano, con certezza, i settori interessati dalle modifiche in argomento.