Legge di stabilità 2015: novità in tema di lavoro
Di seguito alcune disposizioni in materia di lavoro contenute nella legge di stabilità per l’anno 2015.
Il bonus di 80 euro viene confermato anche per l’anno 2015, senza variazioni alla disciplina. Spetta ai titolari di reddito di lavoro dipendente o assimilato, in misura pari a € 960 annui per i redditi superiori ad € 8.000 e sino ad € 24.000, e per un importo decrescente all’aumentare del reddito, per i redditi oltre € 24.000 e sino ad € 26.000.
Per il periodo dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi i lavoratori domestici ed agricoli), con anzianità aziendale di almeno 6 mesi, potranno richiedere al datore di lavoro, come integrazione della retribuzione, l’anticipazione mensile delle quote di TFR maturando (anche se in precedenza destinate alla previdenza complementare). L’anticipazione sarà assoggettata alla tassazione ordinaria e non sarà imponibile ai fini previdenziali. La scelta sarà irrevocabile sino al 30 giugno 2018. Il TFR anticipato non sarà compreso nel reddito rilevante per la spettanza del bonus di 80 euro. Le ditte con meno di 50 dipendenti che non intendono anticipare immediatamente il TFR potranno accedere ad un finanziamento assistito da garanzia, erogato da un apposito Fondo costituito presso l’INPS. A tale scopo le predette imprese verseranno al medesimo Fondo un contributo dello 0,2%.
Dal 1° luglio 2015, la quota esente da tassazione dei buoni pasto in formato elettronico passerà dagli attuali 5,29 euro a 7,00 euro.
A decorrere dal periodo di imposta 2015, è prevista la deducibilità al 100% dalla base imponibile IRAP del costo del lavoro dipendente per le assunzioni a tempo indeterminato.
L’aliquota dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR viene invece innalzata dall’11% al 17%.
Dal 1° gennaio 2015 il periodo di validità del durc (documento unico di regolarità contributiva) per i lavori privati si riduce a 90 giorni.
Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2015, con esclusione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per un periodo di trentasei mesi e nel limite massimo di euro 8.060 all’anno. Il beneficio non si applica ai premi INAIL, e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote previsti dalla normativa vigente. L’agevolazione non spetta:
– con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito con una precedente assunzione a tempo indeterminato;
– in presenza di assunzioni di lavoratori con i quali i datori di lavoro, comprese le società controllate, collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, avevano già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti l’entrata in vigore della legge di stabilità 2015.
– nel caso di assunzione di lavoratori occupati a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti presso qualsiasi datore di lavoro;
Per poter beneficiare dell’agevolazione, i datori di lavoro devono altresì essere in possesso della regolarità contributiva, osservare la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, applicare integralmente il CCNL e la contrattazione di secondo livello, e rispettare eventuali diritti di precedenza per le nuove assunzioni.