MODELLO IVA “TR” PER I CREDITI IVA TRIMESTRALI
Con il Provvedimento n. 39968 del 20 Marzo 2015 è stato approvato il nuovo Modello TR, utilizzabile già per le richieste di rimborso/compensazione del primo trimestre 2015, da presentare entro il 30 aprile.
Premessa
Il modello IVA TR deve essere utilizzato dai contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza ovvero intendono utilizzarla in compensazione.
Ai sensi dell’art. 38-bis, secondo comma, il credito IVA infrannuale può essere richiesto a rimborso unicamente dai contribuenti in possesso dei seguenti requisiti:
- aliquota media delle operazioni attive inferiore a quella degli acquisti;
- operazioni non imponibili superiori al 25% del totale delle operazioni effettuate;
- soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (art. 35-ter, D.P.R. n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato;
- quando si effettuano acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, limitatamente all’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche;
- quando si effettuano prevalentemente operazioni non soggette all’imposta per effetto degli articoli da 7 a 7-septies per un importo superiore al 50 per cento dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all’articolo 19, comma 3, lettera a-bis).
COMPENSAZIONE
La compensazione orizzontale del credito IVA risultante dal Modello TR può essere effettuata fino a 5.000,00 euro a partire dal giorno successivo alla presentazione dell’istanza.
Superato il limite dei 5.000,00 euro, la compensazione è effettuabile soltanto dal 16 del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza.
N.B.: Per la compensazione dei crediti superiori ad euro 5.000,00 non è necessaria la presentazione del visto di conformità.
Il rispetto della soglia dei 5.000,00 euro va effettuato in riferimento alla sommatoria degli importi maturati nei tre trimestri.
Esempio: Alfa srl ha generato:
- nel I° trimestre 2015 un’eccedenza di credito IVA pari ad euro 3.000,00;
- nel II° trimestre 2015 un’eccedenza di credito IVA pari a 4.000,00 euro.
In tale caso, in riferimento all’eccedenza di credito IVA relativo al primo trimestre 2015, questa si potrà utilizzare in compensazione a partire dal giorno successivo alla presentazione del Modello TR. In riferimento all’eccedenza di credito IVA relativo al secondo trimestre 2015, questa potrà essere utilizzata:
- per euro 2.000,00 a partire dal giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza;
- per i restanti 2.000,00 euro a partire dal 16 del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza, in quanto risulta superata la soglia dei 5.000,00 euro.
Come chiarito dalla C.M. 32/E/2014, la soglia dei 5.000,00 euro deve essere calcolata distintamente per ciascuna tipologia di credito IVA, ovvero annuale e trimestrale. Ciò significa che il contribuente ha a disposizione due distinti plafond: uno relativo al credito IVA annuale e uno relativo al credito IVA trimestrale.
RIMBORSO
Inferiore ad euro 15.000: Senza presentazione garanzia.
Superiore ad euro 15.000:
Senza presentazione garanzia per i contribuenti non a rischio, solo se sull’istanza da cui emerge il credito si appone il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa dell’organo di controllo si presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Con presentazione della garanzia per:
– contribuenti a rischio;
– contribuenti non a rischio che non appongono sull’istanza da cui emerge il credito il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di controllo o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
– soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività.
Nella C.M. 32/E/2014, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che per quanto riguarda il calcolo della soglia di 15.000,00, il limite è da intendersi riferito non alla singola richiesta, ma alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l’intero periodo d’imposta