IL DDL DI BILANCIO 2017 È APPRODATO ALLA CAMERA: LE PRINCIPALI NOVITÀ IN SINTESI
Lo scorso sabato è arrivo il via libera del Colle al DDL di bilancio per il triennio 2017 – 2019, approvato il 15 ottobre scorso dal Consiglio dei ministri. Inizia ora l’iter parlamentare per la proposta di Legge che si compone di 104 articoli e 130 pagine di relazione tecnica.
Tra le novità dell’ultima ora si segnala l’eliminazione della clausola di salvaguardia in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di entrata con la voluntary disclosure. Le eventuali risorse mancati saranno reperite con il definanziamento di spese in corso da stabilire con un decreto del Mef e un decreto della presidenza del Consiglio.
L’aumento delle aliquote IVA non è scongiurato – Nel testo del DDL di bilancio per il 2017 non vi è traccia del definitivo annullamento delle clausole di salvaguardia che prevedono l’aumento delle aliquote IVA.
L’aumento delle aliquote IVA viene rinviato al 1° gennaio 2018 attraverso l’introduzione di una “nuova” clausola di salvaguardia. Si tratta dell’ennesimo rinvio, che però potrebbe non essere sufficiente. Se le misure adottate dalla Legge di bilancio 2017 non riuscissero ad apportare le risorse necessarie, l’aumento delle aliquote IVA sarebbe cosa certa.
Proroga delle detrazioni sulle ristrutturazioni edilizie, per il risparmio energetico e l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici – Nel DDL di bilancio per il 2017 è prevista la conferma per il periodo d’imposta 2017 delle detrazioni sulle ristrutturazioni edilizie, per il risparmio energetico e l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. Oltre alla proroga di tali misure vengono ampliate le misure di favore per i condomini (che vengono analizzate in un apposito intervento), con l’obiettivo di garantirle fino al 2021.
Le detrazioni per le ristrutturazioni edilizie | Le detrazioni per il risparmio energetico | Il bonus mobili | Il bonus mobili per le giovani coppie |
Proroga fino al 31.12.2017 della detrazione nella misura del 50% e a 96.000 euro l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio | Proroga fino al 31 dicembre 2017 del bonus risparmio energetico nella misura del 65%. | Proroga al 31.12.2017 della detrazione del 50% | Non è prevista la proroga al 31.12.2017 |
Tra le pieghe del DDL di bilancio per il 2017 vi è anche la proroga del c.d. bonus antisismico. Fino al 31 dicembre 2016 è prevista una detrazione più elevata per le spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità, se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive. La detrazione è pari al 65% delle spese effettuate dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016 . L’ammontare massimo delle spese ammesse in detrazione non può superare l’importo di 96.000 euro.
La percentuale di detrazione verrà ridotta dal 65% al 50%. L’agevolazione sarà pero estesa agli immobili che si trovano in zone a rischio sismico più basso (in zona 3, tra cui rientrano ad esempio Milano e parte di Roma). Nelle zone a rischio sismico minore il bonus potrebbe essere potenziato, distinguendo le costruzioni in classi di rischio sismico.
Raddoppia il credito d’imposta R&S – Diversamente da quanto accade ora, con il calcolo del credito d’imposta dato dal 25 per cento delle spese agevolabili sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015, fatta eccezione per alcune tipologie di spese per le quali la percentuale applicabile è del 50%, le modifiche normative previste nel DDL di bilancio per il 2017 prevedono che per tutte le tipologie di spese si applicherà l’aliquota del 50%.
In sostanza, per le seguenti spese:
- personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
- spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca ed organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative;
il credito d’imposta spetterà in misura maggiore, pari al 50 per cento delle spese agevolabili sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti.
Estensione super ammortamento – Da segnalare l’estensione del super ammortamento, anche se “limitato” per le autovetture, anche per il periodo d’imposta 2017 e 2018. In sostanza sarà possibile fruire della maggiore del 140% per l’acquisto di beni strumentali effettuati fino al 30.09.2018. Non sarà possibile fruire del beneficio per le auto ad uso promiscuo.
Per fruire dell’agevolazione, così come formulata nella Legge di Stabilità 2016, era necessario l’effettuazione dell’investimento in possesso dei requisiti necessari nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2016.
Nella versione dell’agevolazione introdotta dalla Legge di Stabilità 2016, erano ricompresi tra i beni “agevolabili” anche i mezzi di trasporto, indipendentemente dalla verifica del requisito della strumentalità. A tal proposito si evidenzia che nella C.M. 23/E dello scorso 23.05.2016, l’Amministrazione Finanziaria aveva messo in chiaro i dubbi sull’applicazione dell’agevolazione per i mezzi di trasporto. In particolare era stato chiarito che rientrano nell’agevolazione anche i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta [comma 1, lettera b-bis), art. 164, Tuir], per i quali è prevista una deducibilità limitata dei costi (70 per cento).
Iper ammortamento del 250% – Le risorse sottratte al super ammortamento per i mezzi di trasporto vengono in parte destinate ad un “nuovo” iper ammortamento al 250%. La nuova agevolazione dovrebbe essere applicabile sull’acquisto di beni strumentali e immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa.
Proroga assegnazione agevolata beni ai soci – Si riaprono i termini per effettuare l’assegnazione agevolata dei beni ai soci. Sfuggita la possibilità di prorogare i termini per effettuare l’operazione, decorsi lo scorso 30 settembre, si ripropone la norma nel DDL di bilancio per il 2017, così da raggiungere un duplice obiettivo: i) permettere a quei contribuenti che non hanno fruito dell’agevolazione per l’incertezza normativa fugata solo in vista della scadenza dall’Amministrazione Finanziaria; ii) reperire un po’ di gettito, derivante dal pagamento dell’imposta sostitutiva dell’8% o del 10,5%, da destinare all’annullamento definitivo della clausola di salvaguardia.
Riduzione aliquota IRES e introduzione dell’IRI – Dal periodo d’imposta successivo a quello incorso al 31.12.2016 (2017 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) si riduce l’aliquota IRES che sarà pari al 24%. Il taglio IRES, originariamente previsto per il 2016, è stato posticipato dalla Legge di stabilità per il 2016.
A ciò si aggiunge l’introduzione della nuova imposta su imprese individuali e società di persone (IRI), che passeranno da una tassazione progressiva a una tassazione proporzionale, fissata anche in questo caso al 24%. Inoltre, così come avviene per i professionisti, per le imprese in contabilità semplificata potrà essere applicato il regime di cassa, in deroga al generale principio di competenza.