Legge di bilancio 2017 ed ulteriori novità in materia di lavoro per il 2017
Evidenziamo alcune disposizioni di particolare rilievo contenute nella legge di bilancio per l’anno 2017 in materia di lavoro.
1 Viene ampliata la c.d. detassazione dei premi di risultato, estesa ai lavoratori con reddito da lavoro dipendente relativo al 2016 non superiore a 80.000 euro. Essi potranno beneficiare di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF pari al 10%, entro il limite di 3.000 euro lordi (ovvero 4.000 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro), per le somme corrisposte per incrementi di produttività o sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. E’ ammessa la possibilità di non tassare i premi di risultato convertiti volontariamente in contribuzione ai fondi di previdenza complementare o di assistenza sanitaria integrativa, anche se eccedenti i limiti di deducibilità fiscale ordinariamente previsti per tali versamenti (rispettivamente, 5.164,57 euro e 3.615,20 euro). L’opzione per la trasformazione del premio di risultato in benefit è estesa a prestazioni quali la concessione al dipendente dell’auto ad uso promiscuo, di un alloggio, di un prestito o di servizi di trasporto ferroviario.
2 Viene ulteriormente agevolata la realizzazione di piani di welfare per fare fronte a casi di non autosufficienza. Non concorrono a formare il reddito i contributi e i premi versati dal datore di lavoro, a favore della generalità o di categorie dei dipendenti, per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, o il rischio di gravi patologie. Le agevolazioni si applicano anche alle opere e ai servizi riconosciuti dal datore di lavoro in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale di lavoro, di accordo interconfederale o di contratto collettivo territoriale, fonti che in passato erano escluse.
3 Vengono incentivate le assunzioni di giovani che hanno svolto presso la medesima azienda un periodo di alternanza scuola – lavoro o l’apprendistato di primo livello (ossia l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o l’apprendistato di alta formazione e ricerca). E’ previsto l’esonero contributivo per trentasei mesi, nei limiti delle risorse stanziate e non oltre la soglia massima di 3.250 euro annui (esclusi i premi INAIL). Il beneficio può essere richiesto dai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio, gli studenti che abbiano svolto presso la stessa azienda attività di alternanza scuola – lavoro per almeno il 30% delle ore di formazione previste (400 ore nel triennio per istituti tecnici e professionali e 200 ore per i licei), oppure per il 30% delle ore di formazione programmate nei percorsi di formazione professionale regionali e nei percorsi di istruzione tecnica superiore, ovvero il 30% delle ore previste dai programmi universitari per le attività di alternanza, o ancora in caso di assunzione di studenti che abbiano svolto, sempre presso lo stesso datore di lavoro, periodi di apprendistato di primo livello. Il predetto apprendistato è esentato dal contributo dell’1.31% di finanziamento della NASpI e dal contributo dello 0,30% destinato ai fondi interprofessionali, non è soggetto al pagamento del c.d. “ticket di licenziamento”, e beneficia altresì di un’aliquota contributiva ridotta dal 10% al 5%.
4 Sono prorogati per tutto il 2017 il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo del padre lavoratore dipendente. Entro i 5 mesi successivi alla nascita del figlio, il padre dovrà astenersi dal lavoro per due giorni, anche non continuativi. Potrà poi assentarsi per ulteriori due giorni (frazionati o continuativi), anche contemporaneamente all’astensione della madre. La fruizione del congedo facoltativo da parte del padre comporterà la riduzione del congedo di maternità della madre per il medesimo numero di giorni, con conseguente anticipazione del termine finale dell’astensione post-partum.
Segnaliamo poi ulteriori rilevanti novità per il 2017:
1. Per i versamenti da effettuare a mezzo modello F24, dal 1° gennaio 2017 confluiscono nel codice tributo 1001, fra gli altri, i codici 1004 e 1013, che vengono quindi soppressi, mentre confluisce nel codice 1040 il codice 1038, anch’esso soppresso.
2. Dal 1° gennaio 2017 non è più possibile ottenere l’esonero contributivo biennale per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e le agevolazioni relative alle assunzioni dalle liste di mobilità. Per effetto dell’abrogazione della disciplina relativa a tali liste, i lavoratori licenziati con procedura di licenziamento collettivo percepiranno l’ordinaria indennità NASpI. Di conseguenza, le aziende con più di 15 dipendenti non dovranno più versare il contributo dello 0,30% per il finanziamento dell’indennità di mobilità.
3. L’aliquota di contribuzione alla Gestione separata Inps è pari al 32,72% per i collaboratori non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e non pensionati, e al 24% per i titolari di pensione diretta e per gli iscritti ad altra forma pensionistica. E’ ridotta al 25% per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA.
4. I sostituti d’imposta dovranno consegnare ai lavoratori la certificazione unica – modello sintetico – relativa al 2016 entro il 31 marzo. Il termine per la trasmissione telematica del modello ordinario resta però fissato al 7 marzo.
5. Dal 1° gennaio 2017 il tasso di interesse legale è pari allo 0,1% in ragione d’anno.
6. Le aziende con un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35, in base ai criteri di computo stabiliti dalla disciplina sul collocamento obbligatorio dei disabili, in caso di scopertura del posto di lavoro riservato sono tenute ad effettuare l’assunzione del lavoratore disabile entro 60 giorni.
7. Viene introdotto un incentivo per le assunzioni di giovani tra i 16 e i 29 anni di età, aderenti al Programma Garanzia Giovani, in quanto disoccupati e non inseriti in un percorso di studio o di formazione. Ne possono beneficiare le assunzioni effettuate nel 2017, con contratto a tempo indeterminato, anche in somministrazione, con contratto di apprendistato professionalizzante o con contratto a tempo determinato, di durata iniziale almeno pari a sei mesi. Nel caso di assunzione a tempo indeterminato o in apprendistato, l’importo dell’incentivo è pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di 8.060 euro annui. In caso di assunzione a tempo determinato la contribuzione a carico del datore di lavoro viene ridotta del 50%, con un limite massimo di 4.030 euro annui. Per le assunzioni a tempo parziale i predetti massimali vengono riproporzionati. L’incentivo ha la durata massima di un anno, è riconosciuto nei limiti delle risorse stanziate (200 milioni di euro per il 2017), previa presentazione di un’apposita domanda all’INPS, ed è subordinato al rispetto di varie condizioni, tra le quali il c.d. de minimis.