Circolare 1/2018
A seguito della definitiva approvazione della legge di bilancio e del decreto collegato si segnalano le sotto riportate principali novità:
- Detrazioni fiscali
- Proroga maxi ed iper ammortamento
- Rivalutazione terreni e partecipazioni
- Tassazione dividendi
- Fattura elettronica
- Abrogazione scheda carburanti
- Sospensione F24 con compensazioni a rischio
- Sabatini Ter
- Bonus librerie
- Detrazione canoni alloggi universitari e abbonamenti al trasporto pubblico
- Detrazione polizze assicurative contro le calamità
- Credito di imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0
- Bonus bebè
- Credito d’imposta per erogazioni per interventi di ristrutturazione impianti sportivi
- Società operanti nel settore odontoiatrico
- Natura privilegiata dei crediti per contributi integrativi Casse dei professionisti
Si segnala inoltre:
- Modifica tasso legale di interesse
- Termini per la detraibilità iva sulle fatture di acquisto
- Credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali
- Incremento di aliquota per la contribuzione Enasarco 2018
- Detrazioni fiscali
Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica
La detrazione fiscale per interventi di efficienza energetica è prorogata nella misura pari al 65% di un anno, fino al 31.12.2018.
- La detrazione è ridotta al 50% per le spese, sostenute dal 1.01.2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento n. 811/2013 della Commissione Ue.
- Sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A. La detrazione si applica nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione Ue 2014/C207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.
- La possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione (ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, nonché a soggetti privati con la facoltà che il credito sia successivamente cedibile), è estesa a tutti gli interventi di riqualificazione energetica, non essendo più circoscritta a quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali. Per i soggetti incapienti opera la medesima estensione, con la possibilità di cedere il credito anche alle banche e agli intermediari finanziari.
Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia
È disposta la proroga di un anno, fino al 31.12.2018, della misura della detrazione al 50%, fino a una spesa massima di 96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall’art. 16-bis, c. 1 Tuir.
- Le detrazioni maggiorate previste al fine di agevolare interventi antisismici fino al 31.12.2021 possono essere utilizzate anche da:
- gli IACP, comunque denominati;
- gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31.12.2013, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica;
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Detrazioni fiscali per acquisto di mobili ed elettrodomestici
È disposta la proroga di un anno, fino al 31.12.2018 della detrazione al 50% per le spese relative all’acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni).
Detrazione Irpef per interventi di sistemazione a verde (bonus verde)
Per l’anno 2018, ai fini Irpef, dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36% delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:
- «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
- La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
- Tra le spese sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.
La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
- Proroga maxi ed iper ammortamento
Il maxi ammortamento, che consente la maggiorazione del 30% (40% fino al 2017) del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è riconosciuto per le spese effettuate dal 1.01.2018 al 31.12.2018, ovvero entro il 30.06.2019, a condizione che entro la data del 31.12.2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Sono esclusi dall’agevolazione i veicoli a deducibilità limitata, i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, nonché quelli esclusivamente strumentali all’attività d’impresa e di uso pubblico.
- Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1, cc. 93 e 97 L. 208/2015 che prevedono le categorie di investimenti esclusi (investimenti in beni materiali strumentali per i quali sono previsti coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, gli investimenti in fabbricati e costruzioni, gli investimenti in beni di cui all’allegato n. 3 annesso alla L. 208/2015) e la conferma dell’irrilevanza dell’incremento del costo ai fini dell’applicazione degli studi di settore.
Proroga iper ammortamento
La maggiorazione del 150% (iper ammortamento) riconosciuta ai sensi dell’art. 1, c. 9 L. 232/2016 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale (compresi nell’elenco di cui all’allegato A annesso alla L. 232/2016), si applica anche agli investimenti effettuati entro il 31.12.2018, ovvero entro il 31.12.2019, a condizione che entro la data del 31.12.2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Per i soggetti che beneficiano di tale maggiorazione, che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali (compresi nell’elenco di cui all’allegato B annesso alla L. 232/2016) si applica la maggiorazione del 40% anche agli investimenti effettuati entro il 31.12.2018, ovvero entro il 31.12.2019, a condizione che entro la data del 31.12.2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. È modificato l’elenco dei beni immateriali strumentali cui si applica l’iper-ammortamento per gli investimenti, includendo alcuni sistemi di gestione per l’e-commerce e specifici software e servizi digitali. Si tratta di:
- sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce;
- software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
- software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi onfield e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).
- Ai fini della fruizione dei benefìci citati l’impresa è tenuta a produrre la documentazione di cui all’art. 1, c. 11 L. 232/2016 (ossia dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per i beni di costo superiore a 500.000 euro, perizia tecnica giurata rilasciata da ingegnere o perito industriale, ente di certificazione accreditato attestante le caratteristiche del bene).
- Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa:
- sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A L. 232/2016;
- attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione.
- Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, e sempre che ricorrano le altre condizioni, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.
- Rivalutazione terreni e partecipazioni
Viene prevista la proroga dei termini per la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche, confermando l’aliquota dell’8% in relazione alla relativa imposta sostitutiva.
- Tassazione dividendi
Le società e gli enti Ires operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26% a titolo d’imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate nonché agli utili derivanti dagli strumenti finanziari e dai contratti di associazione in partecipazione non relative all’impresa.
Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti a Ires formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31.12.2017, deliberate dal 1.01.2018 al 31.12.2022, continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti (D.M. Economia 26.05.2017).
- Fattura elettronica
Dal 1.01.2019 al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio.
Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio.
Sono esonerati dal predetto obbligo i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” (art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 98/2011) e quelli che applicano il regime forfettario (art. 1, cc. da 54 a 89 L.190/2014).
- Abrogazioni scheda carburanti
Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi Iva devono essere documentati con la fattura elettronica.
L’esclusione dall’obbligo di certificazione per le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione è circoscritta ai soli acquisti al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione.
La deducibilità e la detraibilità ai fini Iva delle spese per carburante è limitata ai soli pagamenti tracciabili.
Le disposizioni si applicano a partire dal 01.07.2018.
- Sospensione F24 con compensazioni a rischio
L’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell’utilizzo del credito.
Se all’esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.
Saranno oggetto di verifica, in particolare, le seguenti fattispecie:
- l’utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare dello stesso;
- la compensazione di crediti che sono riferiti ad anni molto anteriori rispetto all’anno in cui è stata effettuata l’operazione;
- i crediti utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo.
- Sabatini Ter
Il termine per la concessione dei finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese di cui all’art. 2, c. 2, D.L. 69/ 2013 (Sabatini-ter) è prorogato fino alla data dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, comunicato con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
- Bonus librerie
A decorrere dall’anno 2018, agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice Ateco principale 47.61 o 47.79.1 è riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019, un credito d’imposta parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi e Tari con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con decreto, anche in relazione all’assenza di librerie nel territorio comunale.
Il credito d’imposta è stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti.
Gli esercizi possono accedere al credito d’imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, relativo agli aiuti «de minimis».
Il credito d’imposta:
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento della medesima Agenzia.
Con decreto, da adottare entro 60 giorni dal 1.01.2018, sono stabilite le disposizioni applicative.
- Detrazioni canoni alloggi universitari e abbonamenti al trasporto pubblico
Detrazione canoni alloggi universitari
Ai fini della detrazione dei canoni di locazione di alloggi universitari per gli studenti “fuori sede”, per il 2017 e il 2018, il requisito della distanza si intende rispettato anche all’interno della stessa Provincia ed è ridotto a 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.
- A regime l’agevolazione è riconosciuta per le università ubicate in un Comune distante almeno 100 chilometri e, comunque, situate in una Provincia diversa da quella di residenza.
Detrazione per abbonamento al trasporto pubblico
Dall’Irpef lorda sono detraibili, nella misura del 19%, le spese sostenute, anche nell’interesse dei soggetti a carico, per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro.
- Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari a carico.
- Detrazione polizze assicurative contro le calamità naturali
Sono detraibili dall’imposta lorda Irpef, nella misura del 19%, i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo.
Le disposizioni si applicano esclusivamente per le polizze stipulate a decorrere dal 1.01.2018.
- Credito di imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0
A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017, è attribuito un credito d’imposta nella misura del 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
Il credito d’imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario.
Sono ammissibili al credito d’imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0. Non si considerano attività di formazione ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
- Bonus bebè
L’assegno di 960 euro annui (erogato mensilmente dall’Inps) per i figli nati o adottati è riconosciuto anche per ogni nascita o adozione dal 1.01.2018 al 31.12.2018 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del 1° anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.
- Credito d’imposta per erogazioni per interventi di ristrutturazione impianti sportivi
A tutte le imprese è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro effettuate nel corso dell’anno solare 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari.
- Società operanti nel settore odontoiatrico
Le società operanti nel settore odontoiatrico versano un contributo pari allo 0,5% del fatturato annuo alla gestione «Quota B» del Fondo di previdenza generale dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), entro il 30.09 dell’anno successivo a quello della chiusura dell’esercizio.
- Natura privilegiata dei crediti per contributi integrativi Casse dei professionisti
Hanno privilegio generale sui mobili non solo i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d’opera intellettuale dovute per gli ultimi 2 anni di prestazione, ma anche i crediti riguardanti il contributo integrativo da versare alle casse di previdenza nonché il credito di rivalsa per Iva.
- Modifica tasso legale di interesse
Il tasso di interesse legale annuo passa dallo 0,1% del 2017 allo 0,3% dal 1 gennaio 2018.
- Termini per la detraibilità iva sulle fatture di acquisto
Il D.L. n. 50/2017 ha ridotto sensibilmente il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’iva sulle fatture di acquisto. La detrazione dovrebbe essere fatta valere al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.
Si sperava in un emendamento alla legge di bilancio per il 2018 che variasse la norma introdotta dal D.L. n. 50/2017 ma la norma non è stata modificata.
Per la corretta applicazione si è in attesa del parere dell’Agenzia delle Entrate che ad oggi non si è ancora espressa.
Tralasciando ulteriori considerazioni ed in attesa dei chiarimenti ministeriali si suggerisce di seguire l’interpretazione maggiormente restrittiva:
- La detrazione dell’IVA sugli acquisti deve avvenire, con la registrazione delle fatture riportanti la data di emissione 2017, entro il 16.01.2018 ( termine per la liquidazione IVA di dicembre);
- Nel caso in cui le fatture vengano registrate successivamente, (nell’anno 2018), la detrazione può essere fatta valere al massimo entro e nella dichiarazione IVA relativa all’anno 2017 ( 30.04.2018).
Da quanto sopra riportato pare opportuno sollecitare l’emissione e l’invio delle fatture di acquisto da parte dei fornitori in modo da poterle registrare nel mese di dicembre e, conseguentemente, esercitare la detrazione IVA nella liquidazione di tale mese. Invece nel caso in cui alcune fatture riportanti la data 2017 non potessero essere registrate nel 2017, al più tardi la detrazione verrà effettuata in sede di dichiarazione IVA relativa all’anno 2017 ( 30.04.2018).
- Credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali
Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della L. 172/2017, che ha convertito il D.L. 148/2017, è definitivo il quadro normativo del credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, anche on line, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale, introdotto dall’articolo 57-bis, D.L. 50/2017. Per il primo periodo di applicazione, ossia dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, l’agevolazione spetta per le spese di pubblicità effettuate sulla stampa, incrementali rispetto a quelle sostenute dal 24 giugno 2016 al 31 dicembre 2016. Dal 1° gennaio 2018 il credito di imposta spetta anche per le spese di pubblicità effettuate sulle emittenti radio-televisive, incrementali rispetto a quelle sostenute nel 2017.
Sono ammissibili al credito di imposta gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, ovvero nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Le pubblicità devono essere effettuate su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale o presso il Registro degli operatori di comunicazione dotate del direttore responsabile. Sono escluse le spese diverse dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se accessorie o connesse; sono altresì escluse le spese per l’acquisto di spazi destinati a servizi quali televendite, pronostici, giochi, scommesse, messaggeria vocale o chat-line. L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.
Possono beneficiare del credito di imposta i soggetti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali: il contributo sotto forma di credito di imposta è pari al 90% degli investimenti pubblicitari incrementali rispetto all’anno precedente per le microimprese, le pmi e le start up innovative ovvero al 75% per le altre imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali. Per gli investimenti sulla stampa effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 sono stati stanziati 20 milioni di euro: il credito di imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti richiesti superi l’ammontare delle risorse stanziate.
- Incremento di aliquota per la contribuzione Enasarco 2018
Per il 2018 scattano le previste variazioni alle aliquote dei contributi Enasarco, già deliberate dall’ultimo Regolamento delle attività istituzionali approvato dalla Fondazione, per gli agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone. Nessuna modifica rispetto all’esercizio 2017, invece, per i contributi relativi agli agenti operanti in forma di società di capitali.
Si ricorda in proposito che i contributi all’Enasarco vanno calcolati su tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, all’agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora pagate, e devono essere versati trimestralmente.
Le aliquote della contribuzione previste per l’anno 2018 seguono il graduale aumento così come evidenziato nella tabella di seguito proposta:
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Aliquota contributiva | 14,20% | 14,65% | 15,10% | 15,55% | 16,00% | 16,50% | 17,00% |
Si rammenta che tale aliquota viene a gravare in pari misura del 50% sull’agente e sulla casa mandante, con la conseguenza che, in sede di addebito delle provvigioni sulla fattura dell’agente dovrà essere detratta – per il 2018 – la percentuale del 8%.