INDICAZIONI INTERPRETATIVE DEL MINISTERO DEL LAVORO SUL C.D. “DECRETO DIGNITA’”
Con la circolare n. 17 del 31 ottobre 2018 il Ministero del lavoro ha fornito alcuni indirizzi interpretativi sul d.l. 87/2018, convertito dalla l. 96/2018. Evidenziamo di seguito i punti di maggiore interesse.
Secondo il Ministero, l’incremento dello 0,5% del contributo addizionale a carico del datore di lavoro opera in occasione di ciascun rinnovo di un contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, e va sommato agli eventuali precedenti incrementi.
I lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie di somministrazione possono essere somministrati, sia a tempo indeterminato che a termine, senza causale e senza limiti di durata.
Il limite massimo complessivo di 24 mesi, o il diverso limite eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva, rileva sia per i contratti a tempo determinato, che per le somministrazioni a tempo determinato, comprese quelle precedenti all’entrata in vigore delle nuove norme. Dopo che il suddetto limite è stato raggiunto, non sarà più possibile ricorrere alla somministrazione a tempo determinato con il medesimo lavoratore, per svolgere mansioni di pari livello e categoria legale.
Nella somministrazione, l’obbligo di precisare una causale sussiste anche quando l’utilizzatore aveva instaurato un precedente contratto a tempo determinato con lo sesso lavoratore, per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale.
Di conseguenza, dopo un contratto a termine di durata pari o inferiore a 12 mesi, un’eventuale periodo successivo di somministrazione presso il medesimo soggetto richiederà sempre la specificazione di una causale, perché il Ministero equipara la fattispecie ad un rinnovo del contratto che, in base alla nuova disciplina, va sempre motivato con una causale.
Anche dopo una somministrazione a tempo determinato fino a 12 mesi, l’assunzione diretta a tempo determinato dello stesso lavoratore dovrà essere giustificata da una causale.
Il Ministero ricorda infine che il limite percentuale del 30%, stabilito per i lavoratori assunti a tempo determinato sommati ai somministrati a tempo determinato, si applica per ogni nuova assunzione o somministrazione a termine a partire dal 12 agosto 2018.
Pertanto, se a quella data la percentuale dei predetti lavoratori era già superiore al limite legale, o all’eventuale diverso limite dettato dalla contrattazione collettiva, non sono ammessi nuovi contratti a termine o proroghe degli stessi fino al rientro nella soglia.