CIRCOLARE GENNAIO 2022

  • Decreto Fiscale: esterometro, invio dei dati al sistema TS e altre novità
  • Dal 10 gennaio Green Pass rafforzato per alberghi, ristoranti, piscine e trasporti
  • La compensazione del credito IVA dal 1° gennaio 2022
  • Obblighi di trasparenza fiscale per le erogazioni pubbliche ricevute: dal 1° gennaio 2022 controlli e sanzioni
  • Dal 1° gennaio 2022 gli interessi legali salgono dallo 0,01% all’1,25%
  • Adesione ai servizi di conservazione fatture elettroniche
  • Nuove regole per la nomina di amministratori di società di capitali
  • Deducibilità compensi amministratori
  • Limiti per la tenuta della contabilità di magazzino 2022
  • Verifica limiti per liquidazioni IVA trimestrale e contabilità semplificata 2022
  • Nuovo assegno familiare unico universale

Decreto Fiscale: esterometro, invio dei dati al sistema TS e altre novità

È stato pubblicato sulla G.U. n. 301 del 20 dicembre 2021 il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 (decreto fiscale collegato alla Manovra), che ha previsto l’introduzione di importanti misure fiscali, ai fini sia dell’imposizione indiretta, che dei tributi locali.

Tra le principali novità, si evidenziano le seguenti.

  • Esterometro – La legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020)  ha stabilito la soppressione dell’esterometro a partire dal 1° gennaio 2022, sostituendo la comunicazione con l’invio al Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche relative a cessioni e prestazioni verso e da soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia. La soppressione dell’esterometro è ora rinviata al 1° luglio 2022.
  • Dati Sistema TS – È stato confermato anche per l’anno d’imposta 2022 il divieto di fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS ed è stato rinviato fino al 1° gennaio 2023 l’obbligo di invio dei dati al Sistema TS ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Dal 10 gennaio Green Pass rafforzato per alberghi, ristoranti, piscine e trasporti

A partire dal 10 gennaio 2022, e fino alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente stabilito nel 31 marzo 2022) l’obbligo del Super Green Pass o Green Pass rafforzato, ovvero la certificazione verde rilasciata a seguito di vaccinazione o avvenuta guarigione, viene esteso ad un numero più ampio di attività. Lo ha previsto il D.L. 30 dicembre 2021, n. 229, pubblicato in G.U. 30 dicembre 2021, n. 309, che ha introdotto ulteriori misure per il contenimento del COVID-19.

In particolare, dal prossimo 10 gennaio la certificazione verde rafforzata sarà necessaria per accedere a:

  • servizi di ristorazione, anche all’aperto;
  • alberghi e strutture ricettive, ivi compresa la somministrazione dei pasti ai clienti alloggiati;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • sagre e fiere, convegni e congressi;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere, anche per le attività all’aperto;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, anche per le attività all’aperto;
  • accesso e utilizzo dei mezzi di trasporto, compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Resta fermo che l’accesso è comunque consentito ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Il decreto ha altresì modificato le regole per la quarantena precauzionale, stabilendo che la stessa non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione, nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo. Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, tali soggetti sono tenuti ad indossare le mascherine FFP2 ed effettuare – solo se sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.

Tale disposizione è stata introdotta con efficacia immediata, e quindi con effetto anche per le persone sottoposte alla misura della quarantena precauzionale alla data di entrata in vigore del decreto (31 dicembre 2021).

La compensazione del credito IVA dal 1° gennaio 2022

Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2021 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione “orizzontale” o “esterna”), già a decorrere dalla scadenza del 17 gennaio 2022 – il 16 cade di domenica – (codice tributo 6099 – anno di riferimento 2021), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.

L’eventuale credito eccedente i 5.000 euro potrà invece essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA ma soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato. In alternativa all’apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile; il limite è elevato a 50.000 euro per le start-up innovative.

I contribuenti “virtuosi” che hanno ottenuto un punteggio ISA, calcolato sul periodo d’imposta 2020, pari ad almeno 8 sono esonerati, fino a 50.000 euro all’anno, dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti, maturati sulla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d’imposta 2021 o, alternativamente, il punteggio pari a 8,5 ottenuto come media tra il voto ISA relativo al periodo d’imposta 2020 e a quello precedente.

Per il periodo d’imposta 2021 la dichiarazione IVA può essere presentata dal 1° febbraio 2022 fino al 2 maggio 2022 – il 30 aprile cade di sabato.

In tutti i casi di utilizzo a compensazione del credito IVA, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline/Entratel) e non è consentito l’utilizzo dell’home banking.

La trasmissione telematica delle deleghe di pagamento recanti compensazioni di crediti IVA che superano l’importo annuo di 5.000 euro può essere effettuata non prima che siano trascorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge, indipendentemente dalla data di addebito indicata.

Per chi avesse maturato nel 2020 un credito IVA compensabile, non interamente utilizzato in compensazione nel corso del 2021, potrà proseguirne l’utilizzo (codice tributo 6099 – anno 2020) fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2021, all’interno della quale il credito dell’anno precedente sarà, per così dire, “rigenerato” andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2021.

Ricordiamo, sempre in tema di compensazioni, che dal 2011 sono operative le disposizioni contenute nell’art. 31 del D.L. n. 78/2010, che ha previsto:

  • da un lato il divieto di utilizzare in compensazione i crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento (pena l’applicazione di una sanzione del 50% dell’importo indebitamente compensato),
  • e, dall’altro, la possibilità di pagare, anche in parte, i ruoli erariali tramite compensazione.

Si precisa anche che la disciplina sulla compensazione dei crediti IVA sopra illustrata riguarda soltanto la compensazione “orizzontale” o “esterna” dei crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta “verticale” o “interna”, ossia la compensazione dei predetti crediti con l’IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.

Il decreto Fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 (D.L. n. 193/2016), convertito in legge n. 225/2016, ha innalzato da 15.000 a 30.000 euro l’ammontare di eccedenza IVA a credito che può essere richiesta a rimborso senza la necessità di prestare la garanzia o l’asseverazione. L’innalzamento del limite non ha però riguardato l’ipotesi della compensazione ma solo quella del rimborso.

Obblighi di trasparenza fiscale per le erogazioni pubbliche ricevute: dal 1° gennaio 2022 controlli e sanzioni

La legge 4 agosto 2017, n. 124 prevede l’obbligo di pubblicazione online di aiuti e contributi percepiti; in particolare vanno rese pubbliche le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti in denaro o in natura, non avanti carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, ricevuti da parte delle pubbliche amministrazioni.

Il termine per la pubblicazione online è normalmente fissato al 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, ma l’art. 11-sexiesdecies del D.L. n. 52/2021, ha differito al 1° gennaio 2022 il termine per l’applicazione delle sanzioni previste in caso di omissione relativa alla pubblicazione di aiuti e contributi percepiti nel periodo 2020.

Sono interessati a questo obbligo associazioni e imprese iscritte al Registro delle Imprese. Per le imprese l’obbligo di trasparenza è differenziato:

  • è sufficiente, per chi la redige e deposita, la pubblicazione delle somme ricevute nella nota integrativa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato;
  • invece, per le imprese che non redigono la nota integrativa o che non redigono/depositano il bilancio (per esempio imprenditori individuali e società di persone) la pubblicazione deve avvenire mediante l’inserimento sui propri siti internet o sui portali online delle associazioni di categoria di appartenenza.

L’obbligo di pubblicazione non scatta qualora gli aiuti e i contributi erogati nel corso dell’anno non superino complessivamente l’importo di 10.000 euro.

L’indicazione degli aiuti di Stato nel Registro nazionale degli aiuti di Stato assolve agli obblighi di trasparenza.

Il beneficio economico ricevuto è oggetto dell’obbligo di trasparenza a prescindere dalla forma (sovvenzioni o altro) e dalla circostanza che sia in denaro o in natura (ad esempio, il vantaggio ottenuto dalla messa a disposizione del beneficiario di un edificio pubblico a titolo gratuito). Gli obblighi di trasparenza non si applicano però alle attribuzioni che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta, una retribuzione per un incarico ricevuto oppure che sono dovute a titolo di risarcimento.

Sono esclusi dalla disciplina anche i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale (agevolazioni fiscali, contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni).

La disciplina di trasparenza della legge n. 124/2017 viene quindi a concentrarsi sui rapporti bilaterali, in cui un dato soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un vantaggio a un particolare soggetto del terzo settore o a una specifica impresa. (vedi la Nota congiunta pubblicata dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti e da Assonime). Sembrerebbe pertanto esclusa l’obbligatorietà della pubblicazione online delle somme riconosciute alla luce dell’emergenza Covid-19, avendo carattere generale e non essendovi quindi un rapporto bilaterale ed esclusivo.

Ci sono ancora molti dubbi ma dal 1° gennaio 2022 dovrebbero decorrere le sanzioni in caso in inosservanza dell’obbligo di pubblicazione online degli aiuti e dei contributi pubblici riconosciuti.

L’importo della sanzione è pari all’1% della somma erogata, con un minimo di 2.000 euro. In caso di sanzione si dovrà comunque adempiere all’obbligo di trasparenza entro 90 giorni per evitare l’ulteriore sanzione della restituzione integrale degli aiuti riconosciuti.

Dal 1° gennaio 2022 gli interessi legali salgono dallo 0,01% all’1,25%

Nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 15 dicembre 2021 è stato pubblicato il decreto del MEF 13 dicembre 2021, che ha stabilito il tasso di interesse legale, a valere dal 1° gennaio 2022, in misura pari all’1,25% in ragione d’anno. Ricordiamo che il saggio di interesse legale per il 2021 era stato fissato allo 0,01%.

Il tasso legale è il valore di riferimento per il calcolo degli interessi dovuti in occasione di ravvedimento ai fini fiscali e per i contributi INPS, e ha un impatto anche sui rapporti commerciali tra le aziende.

Il tasso legale incide anche sui coefficienti per il calcolo del diritto di usufrutto (D.Dirett. 21 dicembre 2021, pubblicato in G.U. 30 dicembre 2021, n. 309).

Adesione ai servizi di conservazione fatture elettroniche

Per alcuni contribuenti, sta scadendo in questi giorni l’adesione triennale al servizio gratuito di conservazione delle fatture elettroniche dell’Agenzia Entrate sottoscritti dal 4 giugno 2018. L’adesione deve essere rinnovata e non è previsto il rinnovo tacito, altrimenti le fatture non verranno portate in conservazione.

Si segnala che i contribuenti che hanno espresso adesione, o revocato la precedente adesione per stipularne una nuova, a partire dal 4 giugno 2021 non incorrono nella problematica, posto che le convenzioni stipulate a partire da tale data prevedono una durata illimitata, sino a revoca espressa.

Nuove regole per la nomina di amministratori di società di capitali

L’art. 6 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 183, in Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2021, n. 284 e vigente dal 14 dicembre, ha modificato l’art. 2383 c.c., il cui ultimo periodo del primo comma ora così prevede: «La nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell’interessato, di una dichiarazione circa l’inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall’art. 2382 e di interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell’Unione europea».

Deducibilità compensi amministratori

I compensi agli amministratori di società e di enti, sono deducibili nella misura erogata nell’esercizio in base al criterio di cassa allargato (si considerano percepiti, e quindi deducibili per la società, i compensi erogati entro il 12 gennaio dell’anno successivo). L’applicazione del principio di cassa allargata si riflette anche ai fini previdenziali.

Fa eccezione il caso del “professionista” che fattura compensi di “amministratore”: in questo caso i compensi sono deducibili fiscalmente soltanto se liquidati/percepiti entro il 31 dicembre.

Limiti per la tenuta della contabilità di magazzino 2022

Ricordiamo che sono obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino i soggetti che per due esercizi consecutivi abbiano superato entrambi i seguenti limiti:

  • ricavi 5.164.000,00 euro;
  • rimanenze finali 1.100.000 euro.

L’obbligo di contabilità di magazzino decorre dal secondo anno successivo al verificarsi delle accennate condizioni e cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, l’ammontare dei ricavi e il valore delle rimanenze finali, risultano inferiori ai sopraccitati limiti.

Verifica limiti per liquidazioni IVA trimestrale e contabilità semplificata 2022

Come ogni anno, nei primi giorni di gennaio è buona cosa verificare il regime fiscale e contabile applicabile nell’esercizio e, in particolare, se può ancora essere mantenuto l’eventuale regime agevolato adottato nell’esercizio precedente.

Ricordiamo, per esempio, che può effettuare le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale soltanto chi ha rispettato, nell’esercizio precedente, il seguente limite di volume d’affari:

  • 400.000 euro per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
  • 700.000 euro per le imprese che esercitino attività diverse dalla prestazione di servizi.

Per quanto riguarda invece i regimi contabili, il limite dell’ammontare dei ricavi, fino a concorrenza del quale le imprese sono automaticamente ammesse al regime di contabilità semplificata (salvo la possibilità di optare per il regime di contabilità ordinaria), viene stabilito in:

  • 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
  • 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Il predetto limite non si applica agli esercenti arti e professioni che adottano naturalmente il regime di contabilità semplificata a prescindere dall’ammontare dei compensi percepiti (fatta salva l’opzione per il regime ordinario).

Nuovo assegno familiare unico universale

Secondo quanto previsto dalla Legge delega n. 46/2021 e dal decreto attuativo D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, a partire dal 1° marzo 2022, sarà introdotto nel nostro ordinamento l’assegno unico universale, la cui misura mensile è determinata in base all’indicatore della situazione economica (ISEE).

L’assegno prevede il superamento, da marzo 2022 delle seguenti misure per figli a carico:

  • detrazioni fiscali;
  • assegno nucleo familiare (ANF).

L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari per ogni figlio minorenne a carico e decorre dal settimo mese di gravidanza. È inoltre riconosciuto a ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, in presenza di una delle seguenti condizioni:

  • il figlio maggiorenne a carico frequenti un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea;
  • svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro;
  • sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego o svolga il servizio civile universale.

Sono previste maggiorazioni per ciascun figlio minorenne con disabilità, per ciascun figlio maggiorenne con disabilità fino al ventunesimo anno di età, per le madri di età inferiore a 21 anni, per i nuclei familiari con quattro o più figli.

L’assegno è riconosciuto senza limiti di età per ciascun figlio con disabilità.

La domanda per il riconoscimento dell’assegno potrà essere presentata a decorrere dal 1° gennaio 2022 con modalità analoghe a quella per la richiesta di ANF. La presentazione della domanda avviene in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di patronato.

In attesa di ulteriori disposizioni, i dipendenti che hanno all’attivo una domanda di ANF autorizzata con copertura fino a giugno 2022 riceveranno il trattamento relativo fino al cedolino di febbraio 2022. Da marzo 2022, previa presentazione della domanda, sarà erogato il nuovo assegno con pagamento diretto da parte dell’INPS su conto corrente (e non più in busta paga).