CIRCOLARE OTTOBRE 2023

  • Decreto “Proroghe”: le modifiche al calendario per adempimenti e scadenze
  • Entro il 31 ottobre la presentazione del modello 770/2023
  • La sanatoria da irregolarità formali al 31 ottobre 2023
  • Sanatoria per le cripto-attività non dichiarate
  • Bonus beni strumentali: ultimazione investimento industria 4.0 e generici entro il 30 novembre 2023
  • Whistleblowing obbligatorio per molti, ma non per tutti

Decreto “Proroghe”: le modifiche al calendario per adempimenti e scadenze

È stato pubblicato in G.U. n. 228 del 29 settembre 2023 il decreto “Proroghe” (D.L. 29 settembre 2023, n. 132), che introduce disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.

In particolare, si segnala che il nuovo testo normativo prevede:

  • la proroga al 30 novembre 2023 del termine per perfezionare le operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni (immobili e mobili registrati) non strumentali ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali. Inoltre, prevede la rimodulazione del versamento di tale imposta sostitutiva che dovrà essere effettuato in unica soluzione entro la stessa data del 30 novembre 2023;
  • la proroga dal 30 settembre 2023 al 15 novembre 2023 del termine per il versamento dell’imposta sostitutiva (stabilita nella misura del 14%) e del primo versamento rateizzato sul reddito derivante dalle cripto-attività;
  • la rimessione in termini per i soggetti che, a causa degli eventi meteorologici avvenuti nel mese di luglio 2023, non hanno effettuato tempestivamente i versamenti tributari e contributivi in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023. Tali versamenti saranno considerati tempestivi se effettuati entro la data del 31 ottobre 2023;
  • l’anticipo, dal 31 dicembre 2023 al 16 novembre 2023, del termine entro il quale le imprese energivore, gasivore e non possono usufruire, tramite compensazione o cessione, del credito di imposta per la spesa sostenuta per l’acquisto dell’energia elettrica o del gas, in relazione al primo e al secondo trimestre 2023;
  • la proroga al 31 dicembre 2023 della possibilità di richiedere l’accesso alle garanzie statali per l’acquisto della prima casa, estese fino all’80% del capitale, a favore di giovani di età inferiore a 36 anni e giovani coppie con ISEE non superiore a 40.000 euro annui;
  • il differimento al 2024 dell’obbligo di comunicazione dei dati previsti nel quadro RS per i contribuenti forfetari destinatari in questi giorni di un massiccio invio di lettere compliance. I dati delle informazioni aggiuntive del quadro RS (righi RS378-RS381) omessi o incompleti per l’anno 2021 possono essere regolarizzati entro il 30 novembre 2024, senza sanzioni.

Entro il 31 ottobre la presentazione del modello 770/2023

La dichiarazione dei sostituti d’imposta (Modello 770/2023, per l’anno d’imposta 2022), deve essere presentata, entro il 31 ottobre 2023, esclusivamente per via telematica e deve essere utilizzata per comunicare all’Agenzia delle Entrate le ritenute operate su:

  • redditi di lavoro dipendente ed assimilati;
  • redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
  • dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico;
  • locazioni brevi inserite all’interno della CU;
  • somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.

La sanatoria da irregolarità formali al 31 ottobre 2023

Si ricorda che con il decreto “Bollette” (D.L. 30 marzo 2023, n. 34) è stato rinviato il termine per la definizione delle irregolarità formali. Il termine per aderire e versare la prima rata è passato dal 31 marzo 2023 al 31 ottobre 2023.

Il versamento deve ora essere effettuato in 2 rate di pari importo, con scadenza, rispettivamente, al 31 ottobre 2023 (la scadenza originaria era 31 marzo 2023) e al 31 marzo 2024 (scadenza confermata). È anche possibile provvedere in un’unica soluzione entro il termine della prima rata.

Sanatoria per le cripto-attività non dichiarate

Negli ultimi anni si è fortemente sviluppato il mercato delle cripto-valute e, in assenza di una chiara normativa preesistente, si sono diffuse molte interpretazioni diverse riguardo ai conseguenti adempimenti fiscali.

Molti contribuenti, seppur in buona fede, si trovano così oggi a rischiare pesanti sanzioni per non aver correttamente dichiarato il possesso di cripto-valute e gli eventuali redditi che ne sono derivati.

La Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha però introdotto disposizioni per la regolarizzazione fiscale del possesso di cripto-attività e dei redditi da esse derivati, con le applicazioni di sanzioni considerevolmente ridotte.

La sanatoria deve essere perfezionata entro il 30 novembre 2023 e riguarda tutti i periodi di imposta fino al 2021.

Possono accedere alla procedura di regolarizzazione le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate.

La sanzione dovuta per la regolarizzazione ammonta allo 0,5% del valore delle attività non dichiarate per ogni anno. Coloro che, oltre a non aver dichiarato le attività nel quadro RW, non hanno indicato in dichiarazione i redditi da esse derivanti, possono regolarizzare la propria posizione mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 3,5% del valore delle attività detenute alla fine di ogni anno o al momento del loro realizzo. Questa imposta si aggiunge alla sanzione sopra menzionata per l’omessa indicazione nel quadro RW.

Bonus beni strumentali: ultimazione investimento industria 4.0 e generici entro il 30 novembre 2023

Entro il 30 novembre 2023 le aziende devono avere ultimato gli investimenti aventi le caratteristiche Industria 4.0 (allegato A, Legge 232/2016) “prenotati” entro il 31/12/2022.

Parliamo di quegli investimenti per i quali entro l’anno scorso il relativo ordine risulta accettato dal venditore ed è avvenuto il pagamento dell’acconto in misura pari almeno al 20%, in modo da beneficiare del credito nella misura del 40%. Dal 1° gennaio 2023 invece, il credito per questa tipologia di investimenti spetta nella misura del 20%.

Whistleblowing obbligatorio per molti, ma non per tutti

Con l’avvicinarsi della scadenza del 17 dicembre 2023, molte società di consulenza informatica stanno promuovendo i loro servizi per gestire il processo di segnalazione, valutazione, gestione ed archiviazione documentale delle pratiche di Whistleblowing, con informazioni a corredo che talvolta generano equivoci.

Whistleblowing è un termine di chiara origine anglosassone utilizzato per individuare il soggetto che, pur restando nell’anonimato, segnala al datore di lavoro pubblico o privato la possibile commissione di violazioni penali, civili o amministrative.

Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, attuativo della direttiva europea 2019/1937, ha recentemente introdotto importanti novità, raccogliendo in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, sia del settore pubblico che privato.

In particolare, l’art. 2, comma 1, lett. q), del D.Lgs. n. 24/2023 prevede che la nuova disciplina si applichi alle imprese:

  • che nell’ultimo anno abbiano impiegato almeno 50 dipendenti (lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato);
  • che adottino il modello di organizzazione e gestione previsto dal D.Lgs. n. 231/2001, anche nel caso in cui abbiano impiegato meno di 50 dipendenti nell’ultimo anno;
  • che operino in settori tassativamente indicati (servizi, prodotti, mercati finanziari; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; prevenzione del riciclaggio e del terrorismo), anche ove abbiano impiegato meno di 50 dipendenti nell’ultimo anno.

Per il calcolo della media annua dei lavoratori impiegati negli enti del settore privato occorre fare riferimento, di volta in volta, all’ultimo anno solare precedente a quello in corso, salvo per le imprese di nuova costituzione per le quali si considera l’anno in corso.

Le imprese che occupano almeno 250 dipendenti sono tenute ad adeguarsi alle previsioni del decreto già dallo scorso 15 luglio 2023.

Le altre imprese obbligate possono beneficiare di un’estensione del termine per l’adeguamento fino al 17 dicembre 2023.

Restano escluse dall’obbligo le imprese che rispettano tutte queste tre condizioni:

  • nell’ultimo anno non abbiano avuto almeno 50 dipendenti;
  • non abbiano adottato un modello di organizzazione e gestione previsto dal D.Lgs. n. 231/2001;
  • non operino in settori tassativamente indicati (servizi, prodotti, mercati finanziari; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; prevenzione del riciclaggio e del terrorismo);

Tutte le novità introdotte sono illustrate in un report elaborato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Il D.Lgs. n. 24/2023 obbligava l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore, apposite Linee Guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne. Tali Linee Guida sono state approvate dal Consiglio di ANAC nell’adunanza del 12 luglio 2023 con la delibera n. 311 e sono ora consultabili al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/del.311.2023.linee.guida.whistleblowing.

CIRCOLARE N. 2/2023

  • 31 maggio 2023: invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA del I trimestre 2023
  • La precompilata 2023 è online: invio dall’11 maggio
  • Bonus edilizi: definiti i codici tributo per le opzioni inviate a partire dal 1° aprile 2023
  • Rottamazione-quater: ufficializzata la proroga di due mesi per la presentazione dell’istanza di adesione
  • Spese mediche con e senza obbligo di tracciabilità
  • ISA 2023: aggiornate le specifiche tecniche
  • Regime premiale contribuenti ISA: individuati i livelli di affidabilità fiscale per l’accesso ai benefici
  • La piattaforma cessione crediti aggiornata per far spazio alla “rateazione lunga”
  • Dichiarazione imposta di soggiorno: dall’8 maggio compilazione e invio telematico
  • La pensione di vecchiaia superiore a 30.000 euro e non imponibile in Italia preclude l’accesso al regime forfetario

1 maggio 2023: invio della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA del I trimestre 2023
Scade il 31 maggio il termine per l’invio della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativa al I trimestre 2023.
La Comunicazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato.
Qualora entro la scadenza del 31 maggio vengano presentate più comunicazioni, l’ultima sostituisce le precedenti.
L’omessa, incompleta o infedele Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro.
Per chi non disponesse di un proprio software (gestionale aggiornato alla nuova procedura), l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile gratuitamente sul proprio sito il software che consente la compilazione della Comunicazione liquidazioni periodiche IVA.

La precompilata 2023 è online: invio dall’11 maggio
Dal 2 maggio è possibile consultare la dichiarazione precompilata e dall’11 maggio é possibile accettare o modificare i modelli 730 o Redditi ed inviarli all’Agenzia delle Entrate.
Il 730 precompilato dovrà essere inviato entro il 2 ottobre 2023, mentre il modello Redditi (e il modello Redditi correttivo del 730) entro il 30 novembre 2023.

Bonus edilizi: definiti i codici tributo per le opzioni inviate a partire dal 1° aprile 2023
Con la Risoluzione n. 19/E del 2 maggio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti ceduti o fruiti come sconto in fattura, relativi al Superbonus, al Sismabonus e al bonus barriere architettoniche, e relativi alle opzioni inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° aprile 2023.
Si tratta, in particolare, di codici tributo dedicati appositamente alle comunicazioni delle opzioni inviate dal 1° aprile, ed istituiti al fine di distinguere i crediti nelle successive fasi di ulteriore cessione o utilizzo in compensazione tramite modello F24.

Rottamazione-quater: ufficializzata la proroga di due mesi per la presentazione dell’istanza di adesione
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 10 maggio 2023, n. 51, introduce disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici e società, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. Le disposizioni introdotte mirano ad un riordino della disciplina in materia di amministrazione degli enti pubblici previdenziali, delle fondazioni lirico sinfoniche e delle società quotate, oltre ad intervenire prorogando alcuni termini legislativi in scadenza nel settore sanitario, fiscale, nell’artigianato e in relazione alla concessione del titolo onorifico a favore delle vittime delle foibe.
Nell’ambito della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, il decreto prevede che il pagamento dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possa essere effettuato:
• in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 (non più quindi entro il 31 luglio 2023);
• nel numero massimo di 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre (invece che il 31 luglio) e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 1° novembre 2023 (e non più dal 1° agosto 2023), gli interessi al tasso del 2% annuo.
La manifestazione della volontà di procedere alla definizione dovrà essere resa entro il 30 giugno 2023 (e non più entro il 30 aprile 2023) e potrà essere integrata entro la stessa data.
La comunicazione da parte dell’agente della riscossione delle somme dovute potrà avvenire entro il 30 settembre 2023 (e non più entro il 30 giugno).
Posticipata, inoltre, al 31 ottobre 2023 (dal 31 luglio 2023), la data alla quale le dilazioni sospese saranno automaticamente revocate.
Infine, viene posticipato al periodo di imposta 2023 (modelli di dichiarazioni 2024) l’invio telematico delle schede relative all’8, al 5 e al 2 per mille mantenendo le modalità di trasmissione (cartacea) per il periodo d’imposta 2022 e si prevede che le elezioni del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria vengano indette entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e che le stesse si svolgano entro il 30 settembre 2023.

Spese mediche con e senza obbligo di tracciabilità
La detrazione IRPEF (19%) degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR, tra i quali rientrano le spese sanitarie, spetta se il pagamento è stato effettuato con versamento bancario, postale o altri sistemi “tracciabili”. Fanno però eccezione a questa regola le spese per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici, nonché quelle relative alle prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate ha già avuto occasione di chiarire che il requisito richiesto dalla norma sulla tracciabilità dei pagamenti, in vigore dal 1° gennaio 2020, non modifica i presupposti stabiliti per la detraibilità degli oneri dall’IRPEF come, in particolare, l’effettivo sostenimento degli stessi. A prescindere dall’esecutore materiale del pagamento, l’onere si considera comunque sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa (fattura, ricevuta o documento commerciale).

ISA 2023: aggiornate le specifiche tecniche
L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le Specifiche tecniche e i controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA (periodo d’imposta 2022), stabilite con Provvedimento del 28 febbraio 2023.
Le modifiche del 3 maggio scorso (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/st-isa-2023) sono state apportate ai sensi del punto 3 del citato provvedimento (“Correzioni delle specifiche tecniche e dei controlli di coerenza”) e riguardano:
• l’ISA CG15U: modificato il valore del campo B0100001 da 1-10 a 1-15;
• l’ISA CG73U: modificato il formato del campo Y0100901 da CBN2 a CBN3;
• l’ISA CM04U: aggiornati i dettagli dell’indicatore di anomalia IIN002 “Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo”;
• l’ISA CG70U: aggiornati i dettagli dell’indicatore di anomalia IIN060 “Incidenza dei costi residuali di gestione, al netto dei ristorni”;
• l’ISA CG87U: modificata la descrizione del campo C0102501.

Regime premiale contribuenti ISA: individuati i livelli di affidabilità fiscale per l’accesso ai benefici
Con Provvedimento del 27 aprile 2023, l’Agenzia delle Entrate ha individuato i livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta 2022, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’art. 9-bis del D.L. n. 50/2017.
I criteri per fruire delle agevolazioni, riconosciute ai contribuenti cui si applicano gli ISA per l’annualità di imposta 2022, non si scostano sostanzialmente da quelli già individuati per il periodo d’imposta 2021.
Tra questi, l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale, che è riconosciuto ai contribuenti che per il periodo d’imposta 2022 presentano un livello di affidabilità almeno pari a 8, per la compensazione dei crediti di importo non superiore a 50mila euro relativi all’IVA, maturati nel 2023, e a 20mila euro relativi alle imposte dirette e IRAP, maturati nel 2022.

La piattaforma cessione crediti aggiornata per far spazio alla “rateazione lunga”
L’Agenzia delle Entrate ha reso noto che è stato effettuato l’aggiornamento della Piattaforma per la cessione dei crediti (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/piattaforma-cessione-crediti-riq-ener-cittadini), per permettere, ai titolari dei crediti e ai fornitori che hanno applicato lo sconto o ai cessionari dei bonus, di trasmettere telematicamente la comunicazione con cui dichiarano di aderire alla rateazione “lunga” e per effettuare un’interrogazione delle comunicazioni di rateazione effettuate.
L’aggiornamento, attuato attraverso l’inserimento della nuova sezione “ulteriore rateazione”, si è reso necessario al fine dell’adeguamento alla nuova disciplina introdotta dall’art. 9, comma 4, del decreto “Aiuti-quater”, che consente di diluire in 10 rate annuali i bonus edilizi residui (spettanti ma non utilizzati) derivanti dalle opzioni di cessione del credito o sconto sul corrispettivo.
L’Agenzia delle Entrate ha di conseguenza aggiornato anche la “Guida all’utilizzo della Piattaforma cessione crediti” (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2243387/Manuale_Utente+Piattaforma+cessione+crediti.pdf/43a56e80-a3cd-08f8-da28-d9522c5d86e5).
Per accedere alla piattaforma i soggetti cessionari dei crediti d’imposta e delle detrazioni per interventi edilizi, dopo l’autenticazione, devono seguire il percorso “Servizi – Agevolazioni” e, da qui, selezionare la voce “Piattaforma Cessione Crediti”.

Dichiarazione imposta di soggiorno: dall’8 maggio compilazione e invio telematico
Con notizia del 2 maggio pubblicata sul proprio portate istituzionale, il Dipartimento delle Finanze ha comunicato che dall’8 maggio è possibile procedere, attraverso l’apposito servizio presente nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, alla predisposizione e all’invio telematico della dichiarazione dell’imposta di soggiorno relativa all’anno di imposta 2022.
I soggetti interessati, dopo aver effettuato l’accesso al sito dell’Agenzia, troveranno il servizio all’interno della scheda “Servizi” (categoria “dichiarazioni”) o, in alternativa, potranno cercarlo con parole chiave, tramite l’apposita funzione di ricerca.
È possibile procedere alla trasmissione delle dichiarazioni anche attraverso i canali telematici Entratel/Fisconline.
Il Dipartimento delle Finanze precisa che il modello dichiarativo e le istruzioni di compilazione, pubblicate nella sezione “Fiscalità regionale e locale – Dichiarazione telematica imposta di soggiorno” (https://www.finanze.gov.it/it/fiscalita-regionale-e-locale/dichiarazione-telematica-imposta-di-soggiorno/), sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno e che eventuali variazioni saranno comunicate sul proprio sito internet.

La pensione di vecchiaia superiore a 30.000 euro e non imponibile in Italia preclude l’accesso al regime forfetario
Con la Risposta n. 311 del 3 maggio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non può beneficiare del regime fiscale agevolato dei forfetari (Legge n. 190/2014) il soggetto che percepisce una pensione di vecchiaia di importo superiore a 30.000 euro, astrattamente riconducibile tra i redditi di lavoro dipendente, anche nell’ipotesi in cui questa sia esente da imposte in Italia.
L’art. 1, comma 57, lett. d-ter), della citata Legge n. 190/2014, prevede infatti che non possano avvalersi del regime dei forfetari “i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato”.
Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate ad un soggetto residente all’estero, in un Paese Ue, che ha come unico reddito la pensione di vecchiaia di importo superiore a 30.000 euro esente da tassazione, e che intendeva aprire una partita IVA in Italia previo trasferimento della residenza fiscale nel nostro Paese.

SPECIALE FINANZIARIA 2023

È stata pubblicata sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 la Legge di Bilancio, legge 29 dicembre 2022, n. 197, approvata definitivamente il 29 dicembre dal Senato.

Si riporta una sintesi delle principali misure in ambito fiscale.

  • Regime forfetario: è elevato il limite di ricavi o compensi previsto per l’accesso o permanenza nel regime forfetario da 65.000 a 85.000 euro (di cui all’art. 1, comma 54, della legge n. 190/2014). Il nuovo limite entrerà in vigore a partire dal periodo d’imposta 2023. Viene prevista inoltre la cessazione del regime forfetario dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti risultino superiori a 100.000 euro. La relativa IVA è dovuta a partire dalle operazioni poste in essere che abbiano determinato il superamento del limite stabilito. Per il periodo in cui si dovesse verificare il superamento del limite di 100.000 euro dei ricavi o compensi, la determinazione del reddito seguirà le modalità ordinarie con effetti dallo stesso periodo d’imposta.
  • Limite all’utilizzo del contante: è innalzata da 1.000 a 5.000 euro la soglia prevista per il trasferimento di denaro contante. Rispetto al 2022, nulla cambia invece nel 2023 per quanto agli obblighi in materia di accettazione di pagamenti POS.
  • Flat tax incrementale: le persone fisiche titolari di reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo possono godere, ai fini IRPEF, di una flat tax incrementale opzionale. Per il 2023 l’eccedenza del reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo rispetto al più elevato importo del reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo dichiarato negli anni 2020, 2021 e 2022, può essere assoggettata a tassazione agevolata nella misura del 15%, con un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali. La base imponibile interessata dall’agevolazione non può comunque essere superiore a 40.000 euro, è inoltre prevista una franchigia nella misura del 5% regolarmente soggetta ad IRPEF.
  • Tax credit gas ed energia: è riconosciuto anche per il 1° trimestre 2023 il credito di imposta previsto a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. “energivore”), i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, nella misura del 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 1° trimestre 2023. Il credito di imposta è inoltre riconosciuto anche relativamente alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle predette imprese e dalle stesse autoconsumata nel 1° trimestre 2023. Per le imprese in possesso di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese “energivore”, è previsto un credito d’imposta del 35% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. Per le imprese a forte consumo di gas naturale si prevede un credito d’imposta del 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019. Per le imprese diverse da quelle “gasivore” è previsto un credito d’imposta pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al 4° trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.
  • Oneri generali di sistema: è disposto, per il 1° trimestre 2023, l’azzeramento delle aliquote degli oneri generali di sistema elettrico per le utenze domestiche e le utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.
  • IVA sul gas metano, teleriscaldamento e pellet: le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi di gennaio, febbraio e marzo 2023, sono assoggettate all’aliquota IVA del 5%. Passa dal 22% al 5% l’aliquota per le fatture dei consumi nel primo trimestre del 2023 dei servizi di teleriscaldamento e dal 22% al 10% quella del pellet per tutto il 2023.
  • Redditi domenicali ed agrari: è prorogato per l’anno 2023 l’art. 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017), secondo cui i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF.
  • Imposta sostitutiva sulle riserve di utili: viene introdotto un regime facoltativo di affrancamento o di rimpatrio degli utili e delle riserve di utili risultanti dal bilancio delle partecipate estere relativo all’esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
  • Assegnazione agevolata ed estromissione dei beni: è introdotta un’agevolazione relativa all’assegnazione agevolata ai soci dei beni di imprese individuali. La norma di favore prevede la determinazione della base imponibile in riferimento al valore catastale dell’immobile (in luogo del valore normale), una imposta sostitutiva sulla plusvalenza come sopra calcolata del 8% (in caso di società non operativa l’imposta sostituiva è elevata al 10,5% e al 13% nel caso in cui, per effetto della assegnazione, la società dovesse utilizzare in contropartita della fuoriuscita contabile del cespite assegnato, riserve di patrimonio netto in sospensione d’imposta), l’imposta di registro ridotta al 50%; le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa. Viene inoltre introdotta la possibilità di usufruire dell’estromissione agevolata dei beni dal patrimonio dell’imprenditore individuale. L’estromissione è condizionata al pagamento di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dell’8% della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.
  • Rideterminazione valore delle partecipazioni e dei terreni: è introdotta la possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate, dei terreni e delle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2023.
  • Agevolazioni “prima casa” under 36: viene prorogato al 31 marzo 2023 il regime speciale introdotto dal decreto “Sostegni-bis”, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ai sensi del quale la misura massima della garanzia rilasciata dal Fondo è stata elevata, per le categorie prioritarie (giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP e giovani di età inferiore ai 36 anni), dal 50% fino all’80% della quota capitale, qualora in possesso di un ISEE non superiore a 40.000 euro annui e per mutui di importo superiore all’80% del prezzo dell’immobile, compreso di oneri accessori. Si prorogano di un anno, fino al 31 dicembre 2023, anche le speciali agevolazioni in materia di imposte indirette previste per l’acquisto e per il relativo finanziamento della “prima casa” di abitazione disposto a favore dei giovani che hanno il duplice requisito, anagrafico ed economico (non aver compiuto 36 anni di età e avere un ISEE non superiore a 40.000 euro annui).
  • Superbonus 110% e altri bonus: rimane la detrazione nella misura del 110% sulle spese sostenute nel 2023 anche per i lavori condominiali relativamente ai quali la CILAS è stata presentata dopo il 25 novembre 2022, purché entro il 31 dicembre 2022, nonché per i lavori agevolati che comportano la demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali l’istanza di acquisizione del titolo edilizio abilitativo sia stata presentata dopo il 25 novembre 2022, purché entro il 31 dicembre 2022. In pratica, per poter continuare ad avere il superbonus al 110% sulle spese 2023, i condomini devono aver deliberato i lavori entro il 18 novembre, nel qual caso è “sufficiente” il deposito della CILAS entro il 31 dicembre 2022 o aver deliberato i lavori tra il 19 e il 24 novembre, nel qual caso è necessario aver anche depositato la CILAS entro il 25 novembre 2022. È disposta la proroga del bonus mobili ed elettrodomestici nella misura del 50% delle spese, con il limite di 8.000 euro, ma soltanto per le spese sostenute nel 2023.
  • Detrazione IVA per acquisto immobili green: è possibile detrarre dall’IRPEF lorda il 50% dell’IVA pagata in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse (sono esclusi gli immobili merce e gli immobili utilizzati nell’esercizio dell’impresa). La detrazione è ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi.
  • Riversamento credito R&S: posticipato al 30 novembre 2023 il termine per il riversamento del credito indebitamente utilizzato. Si estende dal 30 ottobre 2023 al 30 novembre 2023 il termine per presentare la domanda per il riversamento del credito ricerca e sviluppo.
  • Incremento dei limiti per la tenuta della contabilità semplificata: è elevato l’ammontare dei ricavi fino a concorrenza del quale le imprese sono ammesse al regime di contabilità semplificata, di cui all’art. 18 del D.P.R. n. 600/1973. Detto regime è applicabile alle imprese individuali, s.n.c., s.a.s. e ai soggetti equiparati ai sensi dell’art. 5 del TUIR e agli enti non commerciali esercenti un’attività commerciale in via non prevalente. Per effetto della modifica, il regime è adottato “naturalmente” se i ricavi, di cui agli artt. 57 e 85 del TUIR, non superano: 500.000 euro (prima 400.000), per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi; 800.000 euro (prima 700.000), per le imprese aventi per oggetto altre attività. I nuovi limiti di ricavi si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2023.
  • Definizione agevolata controlli automatizzati. È possibile definire con modalità agevolate le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (c.d. avvisi bonari), relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore del provvedimento in commento, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data. Tali importi possono essere definiti con il pagamento: delle imposte e dei contributi previdenziali; degli interessi e delle somme aggiuntive; delle sanzioni nella misura ridotta del 3% (in luogo del 30% ridotto a un terzo), senza riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo. È prevista poi la definizione agevolata delle somme derivanti da controlli automatizzati le cui rateazioni sono ancora in corso all’entrata in vigore della norma in parola, mediante pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Anche in tal caso le sanzioni sono dovute nella misura del 3%.
  • Sanatoria irregolarità formali. È possibile sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento di tali tributi, se commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.
  • Ravvedimento speciale. In deroga all’ordinaria disciplina del ravvedimento operoso è consentito regolarizzare le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto (in unica soluzione o alla prima rata), mediante la rimozione dell’irregolarità o dell’omissione e il pagamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a un diciottesimo del minimo edittale irrogabile.
  • Definizione agevolata atti di accertamento. Vi è la possibilità di definire con modalità agevolate gli atti del procedimento di accertamento adottati dall’Agenzia delle Entrate, purché non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati dall’Agenzia delle Entrate entro la data del 31 marzo 2023. Sono previste sanzioni ridotte, da un terzo a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, per gli accertamenti con adesione relativi a: processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023; avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili, nonché avvisi notificati entro il 31 marzo 2023. La medesima riduzione sanzionatoria a un diciottesimo è applicata anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti a comparire per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento. Le norme consentono di definire in acquiescenza avvisi di accertamento, di rettifica e quelli di liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili nonché quelli notificati fino al 31 marzo 2023, con analoga riduzione sanzionatoria a un diciottesimo delle sanzioni irrogate. La medesima riduzione delle sanzioni è applicata nel caso di acquiescenza agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili, in tal caso con pagamento degli interessi. Le somme dovute possono essere anche dilazionate.
  • Definizione agevolata delle controversie tributarie. È disciplinata la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della norma medesima, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione), mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Se il ricorso pendente è iscritto in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della controversia. Se vi è soccombenza dell’Agenzia delle Entrate, le controversie pendenti possono essere definite con il pagamento del 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza dell’Agenzia nella pronuncia di primo grado e del 15% del valore, in caso di soccombenza della medesima Agenzia nella pronuncia di secondo grado.
  • Conciliazione agevolata. In alternativa alla definizione agevolata delle controversie, è consentito definire, entro il 30 giugno 2023, con un accordo conciliativo fuori udienza le controversie tributarie pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate. All’accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge (in luogo di 40 o 50% del minimo, ordinariamente previsto secondo il grado di giudizio in cui interviene la conciliazione), gli interessi e gli eventuali accessori.
  • Rinuncia agevolata alle controversie. In alternativa alla definizione agevolata delle controversie è possibile usufruire della rinuncia agevolata, entro il 30 giugno 2023, alle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate e che sono pendenti in Corte di Cassazione. La rinuncia avviene mediante definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio. Con la rinuncia agevolata si dispone il pagamento delle somme dovute per le imposte, gli interessi e gli accessori, ma con sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.
  • Regolarizzazione versamenti. Si consente di regolarizzare l’omesso o carente versamento di alcune somme riferite a tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e, in particolare: delle rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza agli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione; degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali. La regolarizzazione si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023, ovvero in un massimo di venti rate di pari importo, e consente al contribuente di corrispondere la sola imposta senza sanzioni e interessi.
  • Annullamento automatico debiti fino a mille euro. Si dispone l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’agente della riscossione. Lo stralcio dei carichi è esteso anche ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione degli enti di previdenza privati.
  • Definizione agevolata carichi (c.d. rottamazione). Viene prevista altresì la definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione (c.d. rottamazione delle cartelle esattoriali) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022. Il debitore beneficia dell’abbattimento delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive. Aderendo alla definizione agevolata prevista dalle norme in esame è abbattuto l’aggio in favore dell’agente della riscossione.

CIRCOLARE N. 1/2023

  • Verifica dei nuovi limiti per liquidazioni IVA trimestrale e contabilità semplificata 2023
  • Novità per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
  • Pubblicazione delle erogazioni pubbliche ricevute nel 2021
  • Anche nel 2023 divieto di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie
  • Possibile la fattura analogica nel 2023 anche per i forfetari con ricavi 2022 oltre la soglia
  • La compensazione del credito IVA dal 1° gennaio 2023
  • Dal 1° gennaio 2023 gli interessi legali salgono al 5%
  • Bonus pubblicità: entro il 9 febbraio 2023 l’invio della dichiarazione sostitutiva
  • La registrazione degli incassi e dei pagamenti a cavallo d’anno nel regime “di cassa”
  • Deducibilità compensi amministratori
  • Limiti per la tenuta della contabilità di magazzino 2023
  • Attenzione alla verifica dei limiti “de minimis”
  • Le start-up “turismo”
  • L’impatto economico del Superbonus 110% e il costo effettivo per lo Stato

Verifica dei nuovi limiti per liquidazioni IVA trimestrale e contabilità semplificata 2023

Come ogni anno, nei primi giorni di gennaio è buona cosa verificare il regime fiscale e contabile applicabile nell’esercizio e, in particolare, se può ancora essere mantenuto l’eventuale regime agevolato adottato nell’esercizio precedente.

La Legge di Bilancio 2023 ha modificato i limiti dei ricavi fino a concorrenza del quale le imprese sono ammesse al regime di contabilità semplificata e alla liquidazione IVA con cadenza trimestrale. I nuovi limiti si applicano a decorrere  dal 1° gennaio 2023.

Può effettuare le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale soltanto chi ha rispettato, nell’esercizio precedente, il seguente limite di volume d’affari:

  • 500.000 euro per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
  • 800.000 euro per le imprese che esercitino attività diverse dalla prestazione di servizi.

Per quanto riguarda invece i regimi contabili, il limite dell’ammontare dei ricavi, fino a concorrenza del quale le imprese sono automaticamente ammesse al regime di contabilità semplificata (salvo la possibilità di optare per il regime di contabilità ordinaria), viene stabilito in:

  • 500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
  • 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Il predetto limite non si applica agli esercenti arti e professioni che adottano naturalmente il regime di contabilità semplificata a prescindere dall’ammontare dei compensi percepiti (fatta salva l’opzione per il regime ordinario).

Novità per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le specifiche tecniche per il pagamento dell’imposta di bollo e la guida, per escludere, dalla selezione per la costituzione dell’Elenco B del bollo, le fatture elettroniche con Tipo Documento TD28 emesse per la comunicazione esterometro nel caso di ricezione di fattura cartacea con addebito IVA da operatore sammarinese per acquisto di beni.

Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, l’art. 6 del D.M. 17 giugno 2014 ha disciplinato l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, prevedendo l’obbligo di riportare una specifica annotazione su quelle soggette a tale imposta e disponendo modalità e termini di versamento.

Periodicamente, l’importo complessivo dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche deve essere versato dal contribuente mediante presentazione di modello F24.

Successivamente al periodo di avvio della fatturazione elettronica, l’art. 12-nonies del D.L. n. 34/2019 (come modificato dal D.M. 4 dicembre 2020) ha previsto che l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione dei contribuenti e dei loro intermediari delegati, all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”, i dati relativi all’imposta di bollo emergente dalle fatture elettroniche emesse (Elenco A), integrati dall’Agenzia con i dati delle fatture elettroniche che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta (Elenco B).

I soggetti IVA possono dunque verificare di aver correttamente assoggettato le fatture elettroniche all’imposta di bollo e, nel caso di omissione dell’indicazione del bollo sulle fatture emesse, possono confermare/arricchire l’integrazione elaborata dall’Agenzia ed effettuare il versamento di tale imposta.

Se, invece, i soggetti IVA ritengono che una o più fatture elettroniche oggetto dell’integrazione elaborata dall’Agenzia non debbano essere assoggettate a imposta di bollo, possono eliminarle dall’integrazione e fornire le relative motivazioni in sede di eventuale verifica da parte dell’Agenzia.

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 febbraio 2021 ha dettato le regole di funzionamento del nuovo sistema.

Pubblicazione delle erogazioni pubbliche ricevute nel 2021

Il D.L. n. 34/2019 prevede che tutti i soggetti iscritti al Registro delle imprese che hanno beneficiato di erogazioni pubbliche di importo pari o superiore a 10.000 euro hanno l’obbligo di rendicontare le somme ricevute entro il 30 giugno di ogni anno. Per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e per quelli che non sono tenuti a redigere la nota integrativa (imprese individuali, società di persone e micro-imprese) è previsto che l’obbligo sia assolto mediante la pubblicazione degli importi ricevuti sul proprio sito internet oppure sul sito dell’associazione di categoria.

Il decreto Milleproroghe 2022 (D.L. n. 228/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 15/2022) ha però posticipato al 1° gennaio 2023 l’applicazione delle sanzioni per coloro che non hanno ancora rispettato l’obbligo di rendicontazione delle erogazioni pubbliche ricevute nel 2021.

Ricordiamo che l’inosservanza degli obblighi informativi in materia di sovvenzioni pubbliche, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro.

Anche nel 2023 divieto di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie

Il Decreto “Milleproroghe”, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, ha stabilito che anche per il periodo d’imposta 2023 (così come già previsto per gli anni d’imposta dal 2019 al 2022), gli operatori sanitari non potranno emettere fatture in formato elettronico per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti dei privati. Il divieto torna applicabile indipendentemente dell’invio dei dati di spesa al Sistema Tessera Sanitaria (così come era stato affermato per il passato con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 2019).

Possibile la fattura analogica nel 2023 anche per i forfetari con ricavi 2022 oltre la soglia

Con la FAQ n. 150, pubblicata il 22 dicembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’applicazione del limite previsto dall’art. 18 del D.L. n. 36/2022.

DOMANDA:

I contribuenti che nel 2021 erano in regime forfetario e non avevano superato il limite dei 25.000 euro di ricavi/compensi, ragguagliati ad anno previsto dall’art. 18 del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022 (convertito in legge n. 79 del 29 giugno 2022), se nel corso del 2022 hanno conseguito ricavi/compensi di importo superiore al citato limite sono obbligati alla fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2023 o dal 1° gennaio 2024?

RISPOSTA:

La norma citata prevede che l’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti precedentemente esclusi “si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti”. Pertanto, come precisato anche dalla circolare n. 26/E del 2022, solo per i contribuenti che nell’anno 2021 hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 è entrato in vigore dal 1° luglio 2022 l’obbligo di fatturazione elettronica. Per tutti gli altri soggetti forfetari l’obbligo decorrerà dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dai ricavi/compensi conseguiti nel 2022.

La compensazione del credito IVA dal 1° gennaio 2023

Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2022 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione “orizzontale” o “esterna”), già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2023 (codice tributo 6099 – anno di riferimento 2022), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.

L’eventuale credito eccedente i 5.000 euro potrà invece essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA ma soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato. In alternativa all’apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile; il limite è elevato a 50.000 euro per le start-up innovative.

I contribuenti “virtuosi” che hanno ottenuto un punteggio ISA, calcolato sul periodo d’imposta 2021, pari ad almeno 8 sono esonerati, fino a 50.000 euro all’anno, dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti, maturati sulla dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta 2022 o, alternativamente, il punteggio pari a 8,5 ottenuto come media tra il voto ISA relativo al periodo d’imposta 2021 e a quello precedente.

Per il periodo d’imposta 2022 la dichiarazione IVA può essere presentata dal 1° febbraio 2022 fino al 2 maggio 2022 – il 30 aprile cade di domenica e il 1° maggio è festivo.

In tutti i casi di utilizzo a compensazione del credito IVA, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline/Entratel) e non è consentito l’utilizzo dell’home banking.

La trasmissione telematica delle deleghe di pagamento recanti compensazioni di crediti IVA che superano l’importo annuo di 5.000 euro può essere effettuata non prima che siano trascorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge, indipendentemente dalla data di addebito indicata.

Per chi avesse maturato nel 2021 un credito IVA compensabile, non interamente utilizzato in compensazione nel corso del 2022, potrà proseguirne l’utilizzo (codice tributo 6099 – anno 2021) fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2022, all’interno della quale il credito dell’anno precedente sarà, per così dire, “rigenerato” andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2022.

Ricordiamo, sempre in tema di compensazioni, che dal 2011 sono operative le disposizioni contenute nell’art. 31 del D.L. n. 78/2010, che ha previsto:

  • da un lato il divieto di utilizzare in compensazione i crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento (pena l’applicazione di una sanzione del 50% dell’importo indebitamente compensato),
  • e, dall’altro, la possibilità di pagare, anche in parte, i ruoli erariali tramite compensazione.

Si precisa anche che la disciplina sulla compensazione dei crediti IVA sopra illustrata riguarda soltanto la compensazione “orizzontale” o “esterna” dei crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta “verticale” o “interna”, ossia la compensazione dei predetti crediti con l’IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.

Il decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2017 (D.L. n. 193/2016), convertito in legge n. 225/2016 ha innalzato da 15.000 a 30.000 euro l’ammontare di eccedenza IVA a credito che può essere richiesta a rimborso senza la necessità di prestare la garanzia o l’asseverazione. L’innalzamento del limite non ha però riguardato l’ipotesi della compensazione ma solo quella del rimborso.

Dal 1° gennaio 2023 gli interessi legali salgono al 5%

Il decreto del MEF del 13 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2022, ha stabilito che a partire dal 1° gennaio 2023 il tasso di interesse legale salga al 5% in ragione d’anno.

La variazione ha risvolti di varia natura: in ambito fiscale incide per esempio sul calcolo degli interessi dovuti in ipotesi di ravvedimento.

Bonus pubblicità: entro il 9 febbraio 2023 l’invio della dichiarazione sostitutiva

L’art. 57-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e s.m.i. ha istituito, dall’anno 2018, un credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali, con un incremento minimo dell’1% rispetto agli analoghi investimenti dell’anno precedente, effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali, sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.

L’agevolazione è concessa nel limite massimo dello stanziamento annualmente previsto e nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis“.

A decorrere dall’anno 2019, il credito dell’imposta è previsto nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati. Limitatamente agli anni 2020, 2021 e 2022, il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati e viene meno il requisito dell’incremento minimo dell’1% rispetto agli investimenti effettuati l’anno precedente.

Dal 9 gennaio al 9 febbraio 2023 si potrà inviare la dichiarazione sostitutiva per confermare gli investimenti pubblicitari effettuati nel 2022. Il nuovo modello aggiornato e le relative istruzioni sono disponibili sul sito del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri e sul sito dell’Agenzia.

Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il modello F24 da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

La comunicazione per accedere al bonus deve invece essere inviata dal 1° al 31 marzo di ciascun anno.

Il modello può essere trasmesso direttamente dalle imprese, lavoratori autonomi o enti non commerciali interessati a richiedere il credito, tramite una società del gruppo nel caso in cui il richiedente faccia parte di un gruppo societario o tramite gli incaricati alla trasmissione delle dichiarazioni.

La registrazione degli incassi e dei pagamenti a cavallo d’anno nel regime “di cassa”

In vista della chiusura dell’esercizio, ai fini di effettuare correttamente le registrazioni e quindi l’imputazione di costi e ricavi a cavallo d’anno, occorre individuare quando i compensi si considerano percepiti e quando i costi pagati, ovvero quando diventano fiscalmente rilevanti.

Tale problema rileva particolarmente per i professionisti e per le imprese minori in contabilità semplificata, che a seguito dall’abrogazione del regime di competenza (avvenuto nel 2017), adottano anch’esse il regime di cassa.

La questione si pone soprattutto per gli incassi e i pagamenti effettuati con strumenti diversi dal contante, come assegni, bonifici e carta di credito.

Nel caso di utilizzo dei contanti il momento del pagamento e quello dell’incasso coincidono e rileva il momento della consegna (o ricezione) del denaro.

Se il pagamento avviene invece con assegno bancario o circolare, il compenso si considera percepito quando si entra nella disponibilità del titolo di credito, ovvero quando il titolo viene consegnato materialmente; il momento di consegna coincide con la data indicata sull’assegno. Non rileva se il versamento avviene in un secondo momento o in un successivo periodo d’imposta.

Nell’ipotesi in cui il pagamento avviene con bonifico rileva la cosiddetta “data disponibilità” che è la data in cui avviene l’accredito sul conto corrente ed il momento in cui il professionista o l’impresa può utilizzare il denaro.

Se un cliente effettua un pagamento con la carta di credito, il compenso rileva quando avviene l’accredito della somma sul conto corrente del fornitore. Viceversa, in materia di deducibilità, un costo è deducibile nel momento in cui avviene l’utilizzo della carta.

Deducibilità compensi amministratori

I compensi agli amministratori di società e di enti sono deducibili nella misura erogata nell’esercizio in base al criterio di cassa allargato (si considerano percepiti, e quindi deducibili per la società, i compensi erogati entro il 12 gennaio dell’anno successivo). L’applicazione del principio di cassa allargato si riflette anche ai fini previdenziali.

Fa eccezione il caso del “professionista” che fattura compensi di “amministratore”: in questo caso i compensi sono deducibili fiscalmente soltanto se liquidati/percepiti entro il 31 dicembre.

Limiti per la tenuta della contabilità di magazzino 2023

Ricordiamo che sono obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino i soggetti che per due esercizi consecutivi abbiano superato entrambi i seguenti limiti:

  • ricavi 5.164.000,00 euro;
  • rimanenze finali 1.100.000 euro.

L’obbligo di contabilità di magazzino decorre dal secondo anno successivo al verificarsi delle accennate condizioni e cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, l’ammontare dei ricavi e il valore delle rimanenze finali risultano inferiori ai sopraccitati limiti.

Attenzione alla verifica dei limiti “de minimis”

Lo Stato e la Pubblica Amministrazione in generale possono erogare aiuti alle imprese senza violare le norme europee sulla concorrenza, solo nel limite di determinati massimali, fissati in percentuale sugli investimenti, autorizzati espressamente dalla Commissione europea.

Fanno eccezione a questa regola alcuni aiuti di piccola entità, definiti “de minimis, che si presume non incidano sulla concorrenza in modo significativo.

La nozione di aiuto comprende tutti i tipi di trasferimento di risorse statali e vantaggi economici, che possono essere di tipo diretto o indiretto, come ad esempio:

  • prestiti a fondo perduto;
  • sovvenzioni;
  • contributi in conto interesse;
  • sussidi diretti;
  • esenzioni fiscali;
  • prestiti a tasso agevolato;
  • garanzie o indennità a condizioni favorevoli;
  • disponibilità di immobili ad un valore inferiore a quello di mercato;
  • cancellazione, storno o conversione di debiti;
  • rinuncia a profitti o altri rendimenti su fondi pubblici;
  • sostegni all’esportazione;
  • agevolazioni per attirare investimenti in un’area geografica.

Anche in questo caso però, per stabilire se un’impresa possa ottenere una agevolazione in regime de minimis e l’ammontare della agevolazione stessa, occorre sommare tutti gli aiuti ottenuti da quella stessa impresa (o gruppo di imprese) in regime de minimis, nell’arco di tre esercizi finanziari (l’esercizio in cui l’aiuto è concesso più i due precedenti). In particolare, l’importo massimo degli aiuti di questo tipo ottenibili da una impresa non può superare, nell’arco di tre anni:

  • i 200.000 euro (fino al 2006 il limite era di 100.000 euro),
  • o i 500.000 euro per gli aiuti riconosciuti alle imprese a titolo di compensazione per la fornitura di Servizi di interesse economico generale (SIEG).

Ai fini di questa normativa, per “impresa” si intende qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. Si intende quindi per impresa unica l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni di collegamento seguenti, da verificare sia a monte che a valle dell’impresa richiedente l’incentivo:

  1. un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
  2. un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
  3. un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima o in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
  4. un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

La costante verifica degli aiuti ricevuti è molto importante, soprattutto nei gruppi societari:

  • sia perché qualora l’importo complessivo dell’aiuto concesso nel quadro di una misura d’aiuto superi il suddetto massimale, tale importo d’aiuto decadrà,
  • ma anche perché spesso, nelle istanze di richiesta di agevolazioni, viene richiesta una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (e quindi con sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi)

Le start-up “turismo”

L’art. 11-bis inserito nel D.L. n. 83/2014 in sede di conversione prevede che si considerino start-up innovative, in aggiunta a quanto stabilito dall’art. 25, comma 2, lett. f), del D.L. n. 179/2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012) anche le società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell’offerta turistica nazionale, attraverso l’uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche.

Tali servizi devono riguardare:

  • la formazione del titolare e del personale dipendente, la costituzione e l’associazione di imprese turistiche e culturali, strutture museali, agenzie di viaggio al dettaglio, uffici turistici di informazione e accoglienza per il turista e tour operator di autotrasporto, in modo tale da aumentare qualitativamente e quantitativamente le occasioni di permanenza nel territorio;
  • l’offerta di servizi centralizzati di prenotazione in qualsiasi forma, compresi sistemi telematici e banche di dati in convenzione con agenzie di viaggio o tour operator, la raccolta, l’organizzazione, la razionalizzazione nonché l’elaborazione statistica dei dati relativi al movimento turistico;
  • l’elaborazione e lo sviluppo di applicazioni web che consentano di mettere in relazione aspetti turistici culturali e di intrattenimento nel territorio nonché lo svolgimento di attività conoscitive, promozionali e di commercializzazione dell’offerta turistica nazionale, in forma di servizi di incoming ovvero di accoglienza di turisti nel territorio di intervento, studiando e attivando anche nuovi canali di distribuzione.

L’impatto economico del Superbonus 110% e il costo effettivo per lo Stato

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato un interessante studio su L’impatto economico del superbonus 110% e il costo effettivo per lo Stato dei bonus edilizi (disponibile on line).

Lo Studio evidenzia come le relazioni tecniche che hanno accompagnato il lancio del superbonus 110% abbiano fortemente sottostimato gli effetti finanziari dell’incentivo. Dai dati effettivamente rilevati, la misura, nonostante sia risultata molto più costosa di quanto previsto, ha un ritorno finanziario per le casse pubbliche anch’esso molto più alto di quanto stimato, a cui vanno aggiunti i rilevanti effetti positivi sull’occupazione e sul reddito di famiglie e imprese, che sono stati essenziali per il rilancio non solo del comparto edilizio ma del sistema Paese nel suo insieme, già pesantemente colpito, prima, dalla pandemia e, poi, dal conflitto russo-ucraino.

Dalla ricerca della FNC emerge come, nel biennio 2020-2021, per ogni euro di uscita finanziaria pubblica in termini di crediti o detrazioni fiscali riconosciuti ai contribuenti, grazie agli effetti moltiplicativi in termini economici, sono ritornati allo Stato 43,3 centesimi, con un costo netto pari quindi a 56,7 centesimi.

L’intento della Fondazione Nazionale dei Commercialisti è quello di offrire dati e considerazioni tecniche che potranno essere d’ausilio al decisore politico per individuare in modo obiettivo un credibile punto di caduta nel dibattito sul futuro del superbonus e permettere valutazioni adeguate e scevre da posizioni preconcette, in merito all’utilizzo delle detrazioni fiscali quale strumento a supporto di politiche economiche e di sostenibilità ambientale che presentano impatti estremamente rilevanti per il sistema economico delle imprese e delle famiglie, oltre che per il bilancio dello Stato.

CIRCOLARE N. 15/2022

  • Seconda rata IMU 2022 in scadenza il 16 dicembre
  • Approvato il modello per il contributo a fondo perduto per bar, piscine e ristoranti
  • Autodichiarazioni per gli aiuti di Stato Covid-9: termine rinviato dal 30 novembre 2022 al 31 gennaio 2023
  • Emissione e ricezione e-fatture: pronte le regole tecniche che recepiscono le indicazioni del Garante Privacy
  • Riqualificazione alberghi: istituito il codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta
  • Società non stabilita: per le cessioni beni verso San Marino e-fattura non obbligatoria
  • La vendita di case ristrutturate da parte di privati

Seconda rata IMU 2022 in scadenza il 16 dicembre

Il 16 dicembre scade il termine per il versamento della seconda rata IMU per l’anno d’imposta 2022. La prima rata di acconto è scaduta il 16 giugno 2022.

Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili. Il possesso dell’abitazione principale o assimilata non costituisce però presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Il versamento dell’IMU può avvenire alternativamente, mediante modello F24, apposito bollettino di c/c postale o piattaforma PagoPA.

Approvato il modello per il contributo a fondo perduto per bar, piscine e ristoranti

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i modelli e le istruzioni per richiedere i contributi a fondo perduto destinati dal decreto “Sostegni-bis” per ristoranti, bar, piscine, attività di catering e di organizzazione di cerimonie. Dal 22 novembre 2022, fino al 6 dicembre 2022 sarà possibile inviare le domande dall’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”.

Gli aiuti sono riservati alle imprese che hanno registrato nel 2021 una riduzione dei ricavi di almeno il 40% rispetto al 2019. Possono richiedere l’agevolazione le attività con i seguenti codici Ateco: 2007: 56.10, 56.30, 93.11.2, 56.21, 96.09.05.

Per l’agevolazione sono stati previsti 40 milioni di euro per il 2022, che saranno ripartiti secondo le modalità fissate dal D.M. 19 agosto 2022. Il 70% delle risorse finanziarie verrà diviso in egual misura tra tutti i beneficiari, il 20% andrà alle imprese con ricavi superiori a 400mila euro e il restante 10% a quelle con ricavi superiori a 1 milione di euro.

Autodichiarazioni per gli aiuti di Stato Covid-9: termine rinviato dal 30 novembre 2022 al 31 gennaio 2023

Con provvedimento 29 novembre 2022, n. 439400/2022, il Direttore dell’Agenzia Entrate ha ulteriormente prorogato il termine per l’invio dell’autodichiarazione per gli aiuti di Stato Covid-19 dal 30 novembre 2022 al 31 gennaio 2023.

Il termine di presentazione dell’autodichiarazione, inizialmente fissato al 30 giugno 2022, era stato prorogato al 30 novembre 2022 da un precedente provvedimento.

L’autodichiarazione serve ad attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” e il rispetto delle varie condizioni previste.

Emissione e ricezione e-fatture: pronte le regole tecniche che recepiscono le indicazioni del Garante Privacy

Con Provvedimento del 24 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha definito le regole tecniche:

• per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI);

• per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere;

• per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’art. 1 del D.L. n. 127/2015.

Pubblicate anche le specifiche tecniche, contenute negli allegati A, B e C al Provvedimento.

Il Provvedimento, in particolare, sostituisce integralmente quello precedente del 30 aprile 2018, al fine di recepire le disposizioni dell’art. 14 del D.L. n. 124/2019 e le previsioni contenute nel parere n. 454 del 22 dicembre 2021 del Garante per la protezione dei dati personali, e stabilisce che:

• l’Agenzia Entrate memorizza e utilizza, insieme alla Guardia di Finanza, i file xml delle fatture elettroniche per le sole attività istruttorie puntuali, previa richiesta di esibizione della documentazione secondo la normativa vigente; restano confermati gli effetti giuridici previsti dalla normativa vigente in caso di inottemperanza da parte dei contribuenti, nei tempi stabiliti, alle richieste di esibizione ricevute. I suddetti file sono inoltre resi disponibili in caso di indagini penali ovvero su disposizione dell’Autorità giudiziaria. Resta ferma l’applicabilità delle disposizioni normative vigenti in ambito sanzionatorio, accertativo ed eventualmente penale nel caso di mancata risposta o rifiuto, da parte del soggetto sottoposto al controllo, alla richiesta di esibizione;

• con riferimento alle fatture elettroniche tra operatori economici, l’Agenzia Entrate memorizza nella banca dati fattura integrati, da utilizzare per lo svolgimento delle attività di analisi del rischio di evasione, elusione e frode fiscale, di promozione dell’adempimento spontaneo e di controllo ai fini fiscali anche il metodo di pagamento e, con esclusione delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali e delle fatture emesse da cedenti/prestatori che operano nell’ambito del settore legale, anche la descrizione dell’operazione, ossia natura, quantità e qualità dei beni ceduti e dei servizi prestati;

• relativamente alle fatture emesse da cedenti/prestatori che operano nell’ambito del settore legale, data la potenziale particolare delicatezza delle informazioni che possono essere contenute nella descrizione dell’operazione, al fine di garantire l’inintelligibilità delle stesse nella banca dati dei file xml delle fatture elettroniche, le suddette fatture, individuate in base al codice ATECO del cedente/prestatore, saranno memorizzate in modalità cifrata.

L’Agenzia delle Entrate, inoltre, informa della realizzazione di nuovi servizi di colloquio automatico tra sistemi informatici al fine di consentire download e upload massivi dei dati relativi ai file delle fatture elettroniche, dei corrispettivi, e degli elenchi che l’Agenzia mette a disposizione al fine del pagamento dell’imposta di bollo.

Infine, con l’intento di limitare le false fatturazioni, è reso possibile ai soggetti passivi IVA o i loro delegati o incaricati, tramite il servizio di censimento del canale abituale, di inserire, visualizzare, aggiornare e eliminare l’informazione relativa al/ai canale/i di trasmissione abitualmente utilizzati per la trasmissione della fattura elettronica.

Riqualificazione alberghi: istituito il codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta

Con Risoluzione n. 70/E del 23 novembre, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo, in compensazione e tramite modello F24, del credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all’aria aperta, ai sensi dell’art. 79 del D.L. n. 104/2020 (Decreto “Agosto”).

Parliamo del credito d’imposta pari al 65% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 6 novembre 2021, per interventi di miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, le cui disposizioni attuative sono contenute nel Decreto del Ministero del Turismo del 17 marzo 2022.

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 70/E/2022 è dunque istituito il codice tributo “6991”, denominato “credito d’imposta a favore delle strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all’aria aperta – art. 79 del decreto-legge 14 agosto 2022, n. 104”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di concessione del credito, nel formato “AAAA”.

Società non stabilita: per le cessioni di beni verso San Marino e-fattura non obbligatoria

Con la Risposta n. 557 del 17 novembre 2022, l’Agenzia Entrate ha chiarito che le cessioni dei beni effettuate nei confronti di residenti nel territorio della Repubblica di San Marino, da un soggetto identificato ai fini IVA in Italia, ma ivi non stabilito, né residente, laddove non vengano documentate tramite fattura elettronica via Sistema di Interscambio su base volontaria, dovranno dare luogo all’emissione di fatture analogiche nel rispetto delle relative disposizioni normative.

La vendita di case ristrutturate da parte di privati

L’art. 67, comma 1, lett. b), del TUIR considera redditi diversi “le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari”. Tali plusvalenze sono costituite “dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo” (art. 68, comma 1, del TUIR). La condizione per l’imponibilità della plusvalenza è che il titolare dell’immobile provveda alla vendita entro cinque anni dall’acquisto o dalla costruzione, salvo particolari eccezioni.

Per indirizzo consolidato, sono considerate spese incrementative quelle spese che determinano un aumento della consistenza economica del bene o che incidono sul suo valore, nel momento in cui si verifica il presupposto impositivo. Non possono, quindi, essere incluse tra le spese incrementative quelle che non apportano maggior consistenza o maggior valore all’immobile, perché attengono solo alla manutenzione e/o alla buona gestione del bene.

I costi per la riduzione del rischio sismico, l’efficientamento energetico e la sostituzione degli infissi rientrano quindi tra le spese incrementative deducibili dal prezzo di vendita. In particolare, con la risposta n. 204 del 24 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche le spese condominiali sostenute attraverso lo “sconto in fattura” per la ristrutturazione di un condominio (di efficientamento energetico e miglioramento sismico) e quelle del singolo condomino per la sostituzione degli infissi interni al proprio appartamento possono essere incluse tra le spese incrementative, sebbene non effettivamente sostenute, avendo contribuito ad aumentare il valore dell’immobile, ed essere quindi dedotte, ai fini del calcolo della plusvalenza della cessione infra quinquennale, dal prezzo di vendita dell’immobile.

Quanto al termine temporale, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 560 del 18 novembre 2022, ha invece chiarito che la cessione di un villino, intervenuta dopo il quinquennio dalla data di acquisto, avvenuto nel 2016, non produce una plusvalenza tassabile in base all’art. 67, comma 1, lett. b), del TUIR, se è effettuata da una persona fisica al di fuori dell’attività di impresa. Il fatto che due anni dopo l’acquisto siano stati eseguiti lavori di ristrutturazione, terminati quindi nel 2018, è irrilevante ai fini temporali in quanto la data che conta per il computo dei cinque anni, durante i quali il proprietario non deve vendere il bene se non vuole generare una plusvalenza tassabile, è quella dell’acquisto.