CIRCOLARE N. 14/2022

Fatture di fine anno: la detrazione IVA

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno occorre ricordare le regole da applicare in materia di detrazione dell’IVA sugli acquisti, così come modificate dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, e successivamente, ulteriormente modificate dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 e dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34.

Le regole di detrazione sono infatti diverse per le fatture ricevute “a cavallo d’anno”.

Le modifiche in materia di detrazione derivano dall’introduzione della fattura elettronica che ha reso la data di avvenuta consegna della fattura alla controparte un elemento certo e dimostrabile, in primis da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Si ricorda, innanzitutto, che la fattura immediata deve essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972.

Nel caso di fattura differita, invece, emessa quindi ai sensi dell’art. 21, quarto comma, lett. a), D.P.R. n. 633/1972, la trasmissione può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello in cui sono state effettuate le operazioni, sempre considerando l’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 per la determinazione del momento di “effettuazione” dell’operazione ai fini IVA.

Può dunque intercorrere un certo tempo tra la “data” esposta nella fattura elettronica e la data di effettiva consegna della stessa.

Per potere detrarre l’IVA sugli acquisti è necessario che la fattura sia ricevuta e contabilizzata.

La data della fattura è quindi solo uno degli elementi da prendere in considerazione, che passa in secondo piano rispetto alla data di ricezione, il tutto in un quadro che, alla luce dei tempi concessi per l’emissione delle e-fatture, comporta normalmente uno sfasamento temporale tra data della fattura e data di ricezione da parte del destinatario.

L’art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, nella sua formulazione attuale, prevede che “Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente. …”.

Per regola generale, quindi, le fatture di acquisto relative al mese precedente, se annotate entro il giorno 15 del mese successivo, possono concorrere alla liquidazione IVA del mese di effettuazione. Se, invece, vengono annotate dopo il giorno 15, concorrono alla liquidazione del mese di annotazione.

Nel caso in cui una fattura, recapitata nel 2022, non venga, invece, registrata in tale anno, affinché sia possibile portare in detrazione l’IVA, l’annotazione dovrà essere effettuata entro il termine previsto per la dichiarazione IVA, ovvero entro il 30 aprile 2023, in apposito sezionale o comunque con una tecnica che consenta di distinguerla dalle fatture “correnti”. L’IVA dovrà concorrere al modello IVA 2023 riferimento 2022, e non essere invece considerata nella liquidazione periodica del 2023, nella quale viene effettuata la registrazione.

La regola generale prevede quindi che la fattura ricevuta ed annotata entro il giorno 15 del mese successivo può essere considerata nella liquidazione del mese precedente, se l’operazione è stata effettuata in tale mese, ma l’ultima parte dell’art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, stabilisce un’eccezione di fondamentale importanza: la disposizione non vale per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.

Ciò significa che la regola dei 15 giorni in più per ricevere ed annotare, potendo “retrodatare” la detrazione IVA, non vale per i documenti relativi al mese di dicembre, ma ricevuti a gennaio, anche se ricevuti ed annotati entro il giorno 15 di gennaio.

Ad esempio: un bene viene consegnato in data 23 dicembre 2022. Il fornitore emette fattura immediata, avente data 23 dicembre 2022, ma, avendo 12 giorni a disposizione per la trasmissione del file XML al Sistema di Interscambio, procede all’invio in data 2 gennaio 2023. La fattura viene consegnata dal SdI al destinatario ed annotata dallo stesso in pari data.

Si tratta di documento di acquisto relativo all’anno precedente per cui, anche se la fattura si riferisce ad operazione del mese precedente (dicembre 2022), non vale la regola che consente la detrazione nel medesimo mese in caso di annotazione entro il giorno 15 del mese successivo.

Ne consegue che l’imposta potrà essere legittimamente detratta a partire dal mese di gennaio 2023, ad avvenuta registrazione.

In sintesi, fattura emessa a dicembre 2022

– Ricevuta e registrata a dicembre 2022Detrazione in dicembre 2022
– Ricevuta nel 2022 ma registrata nel 2023 (entro aprile 2023)Detrazione in Dichiarazione IVA del 2022 e registrazione tramite sezionale
– Ricevuta nel 2022 ma registrata nel 2023 (dopo aprile 2023)Detrazione non ammessa
– Ricevuta e registrata a gennaio 2023Detrazione ammessa a gennaio 2023

CIRCOLARE N. 13/2022

• Bonus edilizi: in una circolare i chiarimenti sulle novità introdotte dai Decreti “Aiuti” e “Aiuti-bis” su cessione e sconto in fattura
• Tax credit energia e gas terzo trimestre: approvate le nuove regole per la cessione
• La UE rivede la lista dei paesi non cooperativi a fini fiscali
• Procedura fallimentare e nota di variazione IVA
• Rimborso IVA del terzo trimestre 2022: modello TR da trasmettere entro il 31 ottobre
• La Cassazione sul reato di emissione fatture per operazioni inesistenti
• La Cassazione in tema di raddoppio dei termini di decadenza del potere di accertamento fiscale
• Credito di imposta Ricerca e Sviluppo: una interessante sentenza della CTP di Bologna
• Caro energia: nuovi limiti temporali accensione riscaldamento per il periodo invernale

Bonus edilizi: in una circolare i chiarimenti sulle novità introdotte dai decreti “Aiuti” e “Aiuti-bis” su cessione e sconto in fattura
L’Agenzia Entrate, con la circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022 ha disposto la possibilità di avvalersi dell’istituto della “remissione in bonis”, di cui al comma 1 dell’art. 2 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, entro il 30 novembre 2022, da parte di coloro che, avendo tutti i requisiti richiesti dalla norma per beneficiare della detrazione fiscale, non hanno presentato la comunicazione di opzione:
• relativa alle spese sostenute nel 2021;
• o per le rate residue delle spese 2020;
entro il termine del
• 29 aprile 2022, per la generalità dei contribuenti,
• o del 15 ottobre 2022, per i soggetti IRES e i titolari di partita IVA, tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022.
Con la Risoluzione 11 ottobre 20022, n. 58/E, infatti, è stato confermato che la sanzione di 250 euro, per aderire alla remissione in bonis, deve essere versata tramite il modello F24 Elide, indicando il codice tributo «8114».
La remissione in bonis è possibile per risolvere tutte le seguenti problematiche:

  1. per effettuare il primo invio nei casi di mancata presentazione della comunicazione di opzione entro il 29 aprile 2022 (o entro il 15 ottobre 2022, a determinate condizioni, per i soggetti IRES e i titolari di partita IIVA);
  2. per correggere comunicazioni già inviate con errori od omissioni “sostanziali” (cioè che incidono su elementi essenziali della detrazione spettante e quindi del credito ceduto), previo rifiuto del credito già acquisito nella piattaforma da parte del cessionario o del fornitore;
  3. per correggere errori sostanziali di comunicazioni già inviate, previo l’invio via PEC alle Entrate dell’istanza di “annullamento dell’accettazione del credito”, nel caso in cui il credito sia stato già accettato dal cessionario o dal fornitore e non sia iniziata la compensazione dello stesso in F24 (condizione, quest’ultima, comunque, non richiesta dalle Entrate, ma consigliabile per evitare sanzioni causate dalla duplicazione dello stesso credito).
    Si ritiene che l’istituto della remissione in bonis possa essere utilizzato, sempre previo rifiuto dei crediti già acquisiti da parte del cessionario o del fornitore ovvero previo l’invio via PEC alle Entrate dell’istanza di “annullamento dell’accettazione del credito” (nel caso in cui il credito sia stato già accettato), anche nel caso in cui si voglia correggere comunicazioni già inviate con errori solo formali. Si tratta di una strada più complicata rispetto alla PEC prevista dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 6 ottobre 2022, n. 33/E paragrafo 5, ma non vietata.
    Le comunicazioni trasmesse nel mese di novembre 2022 potranno essere annullate o sostituite entro il successivo 5 dicembre 2022, ma le eventuali comunicazioni sostitutive non potranno più essere annullate o sostituite dopo tale data.
    Nella sezione del “contribuente” dell’F24 Elide vanno indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del titolare della detrazione ceduta o fruita come sconto o, per le parti comuni condominiali, del condominio o del condòmino incaricato; nel campo relativo al coobbligato va riportato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha acquistato il credito, con il codice 10 (“cessionario/fornitore”) nel campo “codice identificativo”; nel campo “anno di riferimento” va riportato l’anno in cui è stata sostenuta la spesa; è esclusa la compensazione con eventuali crediti e la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento.

Tax credit energia e gas terzo trimestre: approvate le nuove regole per la cessione
Con il Provvedimento del 6 ottobre 2022 l’Agenzia delle Entrate ha esteso le disposizioni attuative del Provvedimento 30 giugno 2022 agli ulteriori crediti d’imposta introdotti dai Decreti “Aiuti” e “Aiuti-bis” in favore di determinati settori, per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti, specificando le diverse scadenze per effettuare la cessione e la fruizione dei crediti da parte dei cessionari.
Si tratta, in particolare:
• del credito d’imposta per l’acquisto di carburante a favore delle imprese esercenti l’attività della pesca pari al 20% delle spese sostenute nel secondo trimestre 2022;
• del credito d’imposta a favore delle imprese energivore, pari al 25% delle spese sostenute nel terzo trimestre 2022;
• del credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, pari al 25% delle spese sostenute nel terzo trimestre 2022;
• del credito d’imposta a favore delle imprese non energivore, pari al 15% delle spese sostenute nel terzo trimestre 2022;
• del credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale, pari al 25% delle spese sostenute nel terzo trimestre 2022;
• del credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca pari al 20% delle spese sostenute nel terzo trimestre 2022.
Relativamente alle scadenze l’Agenzia Entrate precisa che i crediti d’imposta destinati ai comparti pesca e agricoltura sono utilizzabili in compensazione fino al 31 dicembre 2022, mentre gli altri fino al 31 marzo 2023.
Due differenti scadenze, invece, per la chiusura della finestra temporale per l’invio della comunicazione di cessione: i settori pesca e agricoltura devono inviare il modello entro il 21 dicembre 2022, gli altri settori entro il 22 marzo 2023.
Con il Provvedimento del 6 ottobre 2022 vengono inoltre approvate le nuove versioni del “Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta”, delle istruzioni di compilazione e delle relative specifiche tecniche, utili per consentire l’acquisizione delle comunicazioni delle cessioni degli ulteriori crediti d’imposta.
Con la Risoluzione n. 59/E dell’11 ottobre 2022 sono stati poi istituiti sei nuovi codici tributo, che consentiranno ai cessionari dei crediti d’imposta, concessi alle imprese da più provvedimenti legislativi, per alleggerire i maggiori oneri sostenuti in relazione all’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante, di utilizzarli in compensazione tramite modello F24.
I bonus possono essere utilizzati in compensazione oppure ceduti solo per intero a terzi.
Per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione tramite modello F24, sono istituiti i codici tributo:
7727 – “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre 2022) – art. 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;
7728 – “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
7729 – “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
7730 – “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
7731 – “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
7732 – “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”.

La UE rivede la lista dei paesi non cooperativi a fini fiscali
Con un comunicato stampa del 4 ottobre 2022, la UE ha deciso di aggiungere Anguilla, le Bahamas e le isole Turks e Caicos alla lista delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali.
Alla luce di queste aggiunte, la lista dell’UE comprende adesso 12 giurisdizioni:
• Samoa americane
• Anguilla
• Bahamas
• Figi
• Guam
• Palau
• Panama
• Samoa
• Trinidad e Tobago
• Isole Turks e Caicos
• Isole Vergini degli Stati Uniti
• Vanuatu
L’inclusione di Anguilla, delle Bahamas e delle Isole Turks e Caicos nella lista è motivata dal timore che queste tre giurisdizioni, che hanno tutte un’aliquota zero o solo nominale dell’imposta sul reddito delle società, attraggano utili senza un’attività economica effettiva. In particolare, non hanno dato seguito in modo adeguato a una serie di raccomandazioni del forum dell’OCSE sulle pratiche fiscali dannose (FHTP) in relazione all’applicazione dei requisiti in materia di sostanza economica, impegno che avevano assunto all’inizio di quest’anno.
Dal 2020 il Consiglio Europeo aggiorna la lista due volte all’anno. La prossima revisione della lista è prevista nel febbraio 2023.

Procedura fallimentare e nota di variazione IVA
L’Agenzia Entrate, nella Risposta ad interpello n. 485 del 3 ottobre 2022, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA della nota di variazione tempestivamente emessa, anche a seguito del diniego del curatore fallimentare, per la mancata insinuazione al passivo del credito.
In linea generale, spiega l’Agenzia, è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA oggetto di tempestiva variazione, direttamente in sede di dichiarazione annuale relativa all’anno in cui la stessa nota è stata emessa, indipendentemente dalla mancata insinuazione al passivo del credito ed anche in assenza dell’accettazione del curatore, posto che la normativa IVA non pone a carico di quest’ultimo alcun adempimento fiscale, esentandolo dall’obbligo di registrazione della nota di variazione ricevuta e di versamento della relativa imposta.
Il mancato pagamento a causa di procedure concorsuali, chiariscono ancora le Entrate, deve essere riferito all’operazione originaria nel suo complesso e, pertanto, non è possibile emettere nota di variazione per il recupero della sola imposta.

Rimborso IVA del terzo trimestre 2022: modello TR da trasmettere entro il 31 ottobre
I contribuenti IVA che hanno realizzato nel trimestre solare un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma (o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi), devono presentare il modello TR entro la fine del mese successivo, quindi entro il 31 ottobre per il III trimestre dell’anno.
La presentazione dell’istanza deve avvenire telematicamente e l’utilizzo del credito per importi superiori a 5.000 euro deve avvenire, salvo apposizione del visto di conformità, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.
Si ricorda che l’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 prevede la possibilità di chiedere a rimborso o di utilizzare in compensazione orizzontale il credito IVA maturato in ciascuno dei primi tre trimestri dell’anno, quando l’importo è superiore a 2.582,28 euro e se:
• si esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni. Tale possibilità è stata estesa anche alle operazioni in reverse charge e a quelle in regime di split payment;
• si effettuano operazioni non imponibili per un valore superiore al 25% del volume d’affari;
• si effettuano acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Tra i beni ammortizzabili non si considerano i canoni di leasing di beni strumentali; in tal caso il diritto al rimborso dell’IVA viene riconosciuto solo alla società concedente in quanto proprietaria dei beni (Risoluzione n. 392/E del 23 dicembre 2007);
• si effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell’art. 19, comma 3, lett. a-bis) del D.P.R. n. 633/1972 (art. 8 della legge comunitaria n. 217/2011).
Se il contribuente rientra in una delle casistiche sopra descritte, potrà chiedere il rimborso o comunicare la richiesta di compensazione presentando, entro il mese successivo al trimestre in cui è maturato il credito e per via telematica, l’apposito modello IVA TR.
Possono chiedere il rimborso anche i soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.

La Cassazione sul reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti
In tema di reati finanziari e tributari, l’evasione d’imposta non è elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice del delitto d’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ma configura un elemento del dolo specifico normativamente richiesto per la punibilità dell’agente, in quanto per integrare il reato è necessario che l’emittente delle fatture si proponga il fine di consentire a terzi l’evasione dell’imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ma non anche che il terzo consegua effettivamente la programmata evasione.
Il principio è stato richiamato dalla Corte di Cassazione penale, con la Sentenza n. 31142 del 16 agosto 2022.

La Cassazione in tema di raddoppio dei termini di decadenza del potere di accertamento fiscale
La Corte di Cassazione, Sez. 5 civile, con la Sentenza n. 27250 del 15 settembre 2022, si è espressa in tema di raddoppio dei termini di decadenza del potere di accertamento fiscale in ipotesi di seri indizi di reato, enunciando il seguente principio di diritto:
• il raddoppio dei termini previsti dagli artt. 43 del D.P.R. n. 600/1973 per l’IRPEF e 57 del D.P.R. n. 633/1972 per l’IVA, nella versione applicabile “ratione temporis”, in forza delle modifiche introdotte con l’art. 37, comma 24, del D.L. 4 luglio /2003, n. 223, presuppone unicamente l’obbligo di presentazione di denuncia penale, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come peraltro stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza 25 luglio 2011, n. 247, con la conseguenza che ove il contribuente denuncia il superamento dei termini di accertamento da parte del Fisco, è tenuto a contestare la carenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia senza poter mettere in discussione la sussistenza del reato il cui accertamento è precluso al giudice tributario.

Credito di imposta Ricerca e Sviluppo: una interessante sentenza della CTP di Bologna
La Commissione Tributaria Provinciale di Bologna (Sezione 04) lo scorso 6 luglio 2022 ha pronunciato una interessante sentenza in ambito di credito di imposta per attività di Ricerca e Sviluppo.
In sintesi i concetti espressi dalla Commissione, che ha accolto il ricorso del contribuente, sono:
• la traduzione in italiano del Manuale di Frascati 2015 è stata giurata ai sensi dell’art. 5, R.D. 9 ottobre 1922, n. 1366, D.P.R. n. 396/2000, Legge n. 445/2000, in data 7 dicembre 2021. La forza normativa del Manuale di Frascati 2015 può essere invocata solo a partire dal 2022;
• “ai fini della corretta fruizione del credito ricerca e sviluppo, l’innovazione relativa all’investimento può consistere anche nell’adozione di conoscenze e capacità esistenti che comunque apportano una novità per l’impresa”;
• l’Agenzia Entrate non presenta adeguate competenze tecniche per contestare una attività di ricerca e sviluppo e deve quindi sempre “acquisire autonomamente un preliminare parere tecnico da parte del competente Ministero dello Sviluppo Economico”;
• si può parlare di inesistenza del credito d’imposta quando con artifici si crei un falso e manchino i presupposti sostanziali. In caso contrario si potrà eventualmente parlare di credito non spettante con le conseguenti differenze in ambito sanzionatorio.

Caro energia: nuovi limiti temporali di accensione del riscaldamento per il periodo invernale
Il 6 ottobre scorso il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ha firmato il Decreto che definisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati, da applicare per il prossimo inverno, come previsto dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale.
In sintesi, durante la stagione invernale 2022-2023, i limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale:
• sono ridotti di 15 giorni per quanto attiene il periodo di accensione;
• sono ridotti di 1 ora per quanto attiene la durata giornaliera di accensione.
La riduzione del periodo di accensione è attuata posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio, in relazione alle date previste per le diverse zone climatiche.
Pertanto, l’esercizio degli impianti termici indicati è consentito con i seguenti limiti:
• Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
• Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
• Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
• Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
• Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
• Zona F: nessuna limitazione.
La durata giornaliera di attivazione degli impianti è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.

CIRCOLARE N. 12/2022

• Aiuti-ter in Gazzetta Ufficiale con ulteriori misure per contrastare gli effetti del caro energia
• Al via le domande per l’indennità di 200 euro
• Responsabilità solo per dolo e colpa grave nella cessione dei crediti dei bonus edilizi e superbonus
• Imprese energivore e gasivore: pronti i codici tributo per l’utilizzo dei crediti d’imposta (III trimestre 2022)
• Entro il 31 ottobre la presentazione del modello 770/2022
• Slitta al 31 ottobre il termine per la regolarizzazione del credito d’imposta Ricerca & Sviluppo
• L’Ufficio Massimario della Cassazione illustra le principali novità del Codice della crisi d’impresa
• Definizione agevolata liti pendenti in Cassazione: istituiti i codici tributo per il pagamento degli importi dovuti
• Incentivi per le imprese dell’economia sociale: dal 13 ottobre 2022 le domande
• Bonus barriere architettoniche: agevolabili le spese effettuate per adeguare l’appartamento alle esigenze della figlia disabile
• La nuova Guida alla Tessera sanitaria

Aiuti-ter in Gazzetta Ufficiale con ulteriori misure per contrastare gli effetti del caro energia
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre è stato pubblicato il Decreto “Aiuti-ter” (D.L. n. 144/2022), con ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del PNRR.
Il Decreto, con i suoi 44 articoli, presenta diverse novità, tra cui un ulteriore pacchetto di misure messe in campo con l’obiettivo di contenere gli effetti derivanti dall’aumento del costo dell’energia e sostenere l’economia.
Tra queste, l’estensione del riconoscimento dei crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale per i mesi di ottobre e novembre 2022.

In dettaglio:
• alle imprese a forte consumo di energia elettrica (cd. imprese “energivore”) è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
• alle imprese a forte consumo di gas naturale (cd. imprese “gasivore”) è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici;
• alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (cd. imprese “non energivore”), è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
• alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (cd. imprese “non gasivore”) è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici.

Tra gli aiuti si segnalano, dopo il bonus di 200 euro riconosciuto dal decreto “Aiuti”:
• una nuova indennità a favore dei lavoratori dipendenti dell’importo di 150 euro, che spetta a chi, a novembre 2022, ha una retribuzione imponibile non superiore a 1.538 euro. La somma sarà erogata in via automatica dal datore di lavoro nello stesso mese di novembre, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare di ulteriori una tantum (per pensionati e altre categorie di soggetti). L’indennità non è cedibile, sequestrabile, pignorabile né costituisce reddito ai fini fiscali e per la corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali. I datori di lavoro potranno compensare il credito maturato per le somme erogate ai dipendenti attraverso la denuncia mensile all’Inps;
• una tantum automatica di 150 euro, nel mese di novembre, anche per i titolari di trattamenti pensionistici (inclusi pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, trattamenti di accompagnamento), con reddito Irpef 2021, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore a 20.000 euro;
• un bonus di 150 euro per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti all’Inps o alle casse di previdenza private, a condizione che il richiedente abbia avuto un reddito complessivo 2021 non superiore a 20.000 euro. La nuova misura di sostegno rappresenta un’integrazione del primo bonus di 200 euro.

Al via le domande per l’indennità di 200 euro
A partire dal 26 settembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, è possibile presentare le istanze finalizzate al conseguimento del “bonus 200 euro autonomi”, ovvero l’indennità destinata a supportare i lavoratori iscritti all’INPS o alle Casse di previdenza nell’emergenza caro bollette.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo relativo al cd. “bonus 200 euro” (D.M. 19 agosto 2022) destinato ai lavoratori autonomi sono diventate operative le misure del decreto “Aiuti”, D.L. n. 50/2022.
Gli aventi diritto possono quindi presentare un’apposita istanza alla gestione previdenziale di riferimento (INPS o Cassa di previdenza), autocertificando il possesso dei necessari requisiti.
Le domande verranno evase in ordine cronologico di presentazione, dopo aver superato un primo controllo relativo alle informazioni già in possesso dell’ente cui vengono presentate (quali l’effettiva iscrizione entro la data richiesta dalla norma, e la presenza di almeno un versamento, come meglio precisato nel seguito).
Le istanze verranno effettivamente liquidate sino a che lo stanziamento risulti capiente.
I potenziali beneficiari devono rispettare i seguenti requisiti:
• il conseguimento nel 2021 di un reddito non superiore a 35mila euro;
• risultare già iscritto alla gestione previdenziale alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022) e aver aperto partita IVA – con inizio attività – entro tale data;
• aver effettuato, entro la data del 18 maggio 2022, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020 (tale requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro la data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022).
L’indennità non è cumulabile con quella prevista per i dipendenti, altre categorie di lavoratori o percettori di specifiche indennità previdenziali o assistenziali (artt. 31 e 32 D.L. n. 50/2022).
l richiedente l’indennità è tenuto a rilasciare le dichiarazioni in merito al rispetto dei predetti requisiti.
La domanda deve essere inoltrata alla gestione cui si è iscritti e, in presenza di duplice iscrizione INPS / Cassa di previdenza, per espressa previsione del decreto attuativo, sarà necessario presentarla esclusivamente all’INPS.
Il decreto attuativo definisce “reddito complessivo” il reddito personale assoggettabile a IRPEF, meno contributi previdenziali ed assistenziali, trattamenti di fine rapporto, reddito della casa di abitazione e competenze arretrate soggette a tassazione separata.
Con circolare INPS n. 73/2022 in materia di indennità una tantum dei lavoratori dipendenti, l’INPS ha avuto modo di meglio precisare che alla soglia di reddito concorrono i redditi di qualsiasi natura compresi quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva, mentre sono esclusi dal calcolo il reddito della casa di abitazione e le sue pertinenze, i trattamenti di fine rapporto e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, l’assegno al nucleo familiare, gli assegni familiari e l’assegno unico universale.
La domanda deve essere presentata alla gestione di riferimento (INPS o Cassa di previdenza).
La domanda è disponibile accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto www.inps.it, seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda fra quelle indicate al paragrafo 2 della circolare in commento.
Una volta presentata la domanda, sarà possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.
Le credenziali di accesso al servizio per la presentazione delle domande di indennità una tantum in commento sono le seguenti:
• SPID di livello 2 o superiore;
• Carta d’identità elettronica 3.0 (CIE);
• Carta nazionale dei servizi (CNS).
In alternativa al portale web, l’indennità una tantum può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
È possibile, inoltre, presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
Gli iscritti alle Casse di previdenza dovranno fare riferimento alle procedure che ciascuna cassa metterà a disposizione dei propri aderenti.
Il possesso dei necessari requisiti dovrà essere autocertificato dal soggetto istante.
La domanda dovrà essere corredata da copia fotostatica del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale nonché dalle coordinate bancarie o postali del soggetto beneficiario, necessarie per l’accredito dell’indennità.
Per completezza, si ricorda che con il Decreto “Aiuti-ter”, D.L. 23 settembre 2022, n. 144, è stato previsto l’incremento dell’indennità di ulteriori 150 euro, ma nel rispetto di un diverso limite reddituale per il 2021: non più 35.000 euro, bensì 20.000 euro.

Responsabilità solo per dolo e colpa grave nella cessione dei crediti dei bonus edilizi e superbonus
In sede di conversione del decreto “Aiuti-bis” (D.L. 9 agosto 2022, n. 115), è stata introdotta una norma secondo la quale nell’ambito di una cessione dei crediti dei bonus edilizi e superbonus la responsabilità solidale si applicherà esclusivamente ai casi di dolo e colpa grave, limitatamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui agli artt. 119 e 121, comma 1-ter, D.L. n. 34/2020. Per i crediti sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni, il cedente, a condizione che sia un soggetto diverso da banche e intermediari finanziari e che coincida con il fornitore, acquisisce, ora per allora, ai fini della limitazione a favore del cessionario della responsabilità in solido, ai soli casi di dolo e colpa grave, la documentazione necessaria di cui sopra.

Imprese energivore e gasivore: pronti i codici tributo per l’utilizzo dei crediti d’imposta (III trimestre 2022)
Con Risoluzione n. 49/E del 16 settembre 2022 l’Agenzia Entrate, per consentire l’utilizzo in compensazione tramite F24 dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti nel III trimestre 2022 per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante, ha istituito i seguenti codici tributo:
• “6968” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
• “6969” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
• “6970” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
• “6971” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
• “6972” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”.

Entro il 31 ottobre la presentazione del modello 770/2022
La dichiarazione dei sostituti d’imposta (Modello 770/2022, per anno d’imposta 2021), deve essere presentata, entro il 31 ottobre 2022, esclusivamente per via telematica e deve essere utilizzata per comunicare all’Agenzia Entrate le ritenute operate su:
• redditi di lavoro dipendente ed assimilati;
• redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
• dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico;
• locazioni brevi inserite all’interno della CU;
• somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.

Slitta al 31 ottobre il termine per la regolarizzazione del credito d’imposta Ricerca & Sviluppo
Il D.L. n. 144/2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022), all’art. 38 dispone il rinvio, dal 30 settembre al 31 ottobre 2022, del termine per la presentazione all’Agenzia Entrate dell’istanza telematica di accesso alla procedura di regolarizzazione degli indebiti utilizzi del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo maturato tra il 2015 e il 2019 (art. 5, commi da 7 a 12, D.L. n. 146/2021).
Non cambia, invece, la scadenza per riversare le somme indebitamente fruite: per beneficiare della non applicazione di sanzioni e interessi, bisognerà provvedervi, senza possibilità di avvalersi della compensazione, entro il 16 dicembre 2022. Il pagamento potrà anche essere frazionato in tre rate annuali di pari importo: sulla seconda e sulla terza, in scadenza rispettivamente il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024, saranno dovuti gli interessi al tasso legale decorrenti dal 17 dicembre 2022.

L’Ufficio Massimario della Cassazione illustra le principali novità del Codice della Crisi d’impresa
L’Ufficio del Massimario della Cassazione ha redatto e pubblicato un’interessante relazione sulle principali novità normative introdotte a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi di impresa (D. Lgs. n. 14/2019) e del collegato Decreto Insolvency (D.Lgs. n. 83/2022).
La Relazione n. 87 del 15 settembre 2022 è disponibile on line (https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Rel087-022_NOV._NORMATIVA.pdf)

Definizione agevolata liti pendenti in Cassazione: istituiti i codici tributo per il pagamento degli importi dovuti
Con la Risoluzione n. 50/E del 23 settembre 2022 l’Agenzia Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito della definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130.
La legge, in particolare, consente ai contribuenti che non siano stati integralmente soccombenti nei gradi di merito di definire in via agevolata le liti fiscali pendenti innanzi alla Corte di Cassazione attraverso il pagamento di determinati importi, correlati al valore della controversia.
Si ricorda altresì che con il Provvedimento 16 settembre 2022, n. 356446, l’Agenzia ha approvato il modello di domanda per la definizione agevolata dei giudizi tributari in argomento e ha illustrato modalità e termini per il versamento delle somme dovute.

Incentivi per le imprese dell’economia sociale: dal 13 ottobre 2022 le domande
A partire dalle ore 12 del 13 ottobre 2022 potranno essere presentate le nuove domande relative alla misura agevolativa “Imprese dell’economia sociale”.
Con l’incentivo verranno agevolati gli interventi non inferiori a 100 mila euro e non superiori a 10 milioni di euro che determineranno effetti positivi sul territorio: dall’aumento occupazionale di categorie svantaggiate all’inclusione di soggetti vulnerabili, nonché la salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente e del tessuto urbano, dei beni storico-culturali o il perseguimento di finalità culturali e creative o di utilità sociale. Sono inoltre ammissibili le spese realizzate per interventi sui fabbricati e infrastrutture dell’azienda ma anche investimenti per programmi informatici, brevetti e licenze.
La misura dispone di circa 200 milioni di euro e diventerà operativa alla sottoscrizione della Convenzione tra il Ministero, l’ABI e CDP, mentre l’erogazione dei finanziamenti sarà gestita da Invitalia.
Per saperne di più consulta il sito internet del MISE: Diffusione e rafforzamento dell’economia sociale (https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/agevolazioni-alle-imprese-per-la-diffusione-e-il-rafforzamento-dell-economia-sociale).

Bonus barriere architettoniche: agevolabili le spese effettuate per adeguare l’appartamento alle esigenze della figlia disabile
Nella Risposta n. 461 del 21 settembre 2022 l’Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle agevolazioni per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche effettuati su due unità immobiliari adiacenti, site nello stesso condominio ed in comproprietà tra coniugi che intendono effettuare tali interventi per consentire alla figlia, affetta da disabilità motoria con invalidità certificata al 100%, di accedere ai locali autonomamente con una carrozzina elettrica.
L’Agenzia ha precisato che, se gli interventi di ristrutturazione completa del bagno e di ampliamento e sostituzione delle porte rispettano le caratteristiche tecniche previste dal Decreto del ministero dei Lavori pubblici n. 236/1989 e, quindi, possono essere qualificate come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, è possibile fruire della detrazione Irpef del 75% prevista dal Decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020) in relazione alle relative spese sostenute nel periodo di imposta 2022. La stessa detrazione può essere applicata anche per le spese sostenute per le opere di completamento dei predetti interventi, come quelle di sistemazione della pavimentazione e di adeguamento dell’impianto elettrico nonché di sostituzione dei sanitari.
Relativamente, invece, altre spese sostenute per gli interventi per il collegamento dei due appartamenti, comprensive dell’eventuale sostituzione di una delle porte di ingresso esterno con serramenti, è possibile fruire invece della detrazione del 50% delle spese sostenute (art. 16-bis del TUIR).

La nuova Guida alla Tessera sanitaria
L’Agenzia Entrate ha pubblicato il vademecum aggiornato che spiega come richiedere la tessera sanitaria: Guida Tessera Sanitaria.
Subito dopo la nascita i genitori, per ricevere la tessera sanitaria del neonato a casa, devono presentare la dichiarazione di nascita al Comune di residenza, che attribuisce al neonato il codice fiscale attraverso un sistema informatico collegato con l’Anagrafe Tributaria gestita dall’Agenzia delle Entrate.
Con l’attribuzione del codice fiscale, viene così emessa anche la prima tessera sanitaria del nuovo arrivato, che vale un anno e viene spedita al suo indirizzo di residenza, coincidente con quello della madre.
Nel momento in cui i genitori (o tutori) registrano il bambino all’ASL di competenza e scelgono il medico pediatra, una nuova tessera sanitaria, con validità di sei anni, viene spedita presso l’indirizzo di residenza.

CIRCOLARE N. 11/2022

• Riforma della Giustizia e del processo tributario
• Immobili da costruire: nuovo modello di garanzia fideiussoria
• Riaddebito del bollo al cliente imponibile per il contribuente forfetario
• 730-2022 in scadenza il 30 settembre
• Bonus 200 euro professionisti e autonomi: domande entro il 30 novembre
• Fringe benefit: esenzione aumentata anche per il 2022
• Tassabili come redditi di capitale i vincoli di indisponibilità delle cryptovalute
• Credito di imposta edicole per l’anno 2022: al via le domande.
• Amministratori di società e deducibilità fiscale degli accantonamenti a TFM (Trattamento Fine Mandato)
• Le agevolazioni per le Imprese Creative
• Gli incentivi per l’acquisto di auto non inquinanti
• Firmato il Decreto “carburanti”: esteso fino al 5 ottobre lo sconto di 30 centesimi
• Soggetto iscritto all’AIRE e domicilio fiscale dell’attività professionale svolta in Italia
• “Bonus verde” prorogato fino al 2024

Riforma della Giustizia e del processo tributario
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2022, ed entra in vigore il 16 settembre 2022, la legge 31 agosto 2022, n. 130 contenente la riforma della giustizia e del processo tributari
Obiettivo fondamentale della riforma è quello di elevare la giustizia tributaria al rango di quella civile, penale, amministrativa e militare con la previsione di magistrati professionali assunti per concorso. Le Commissioni tributarie verranno sostituire dalle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado.
La Riforma si pone anche l’obiettivo di ridurre il contenzioso tributario e a tal fine dispone:
• che le cause fino a 3.000 euro siano assegnate ad un giudice monocratico;
• una definizione agevolata per i giudizi pendenti davanti la Corte di Cassazione al 15 luglio 2022 con la cancellazione delle liti fino a 100.000 euro con il pagamento del 5%, per i giudizi dove l’Agenzia Entrate avesse perso entrambi i gradi del giudizio, e la cancellazione con il pagamento del 20% per le liti fino a 50.000 euro per i giudizi dove l’Agenzia Entrate avesse perso in tutto o in parte in uno dei gradi di merito.
Altre novità:
• l’onere della prova sarà sempre a carico dell’Ente impositore (e non del contribuente);
• viene ripristinata la prova testimoniale scritta;
• viene meglio disciplinato il processo telematico;
• viene favorita la conciliazione: la parte che la rifiuta potrà essere chiamata al pagamento delle spese di giudizio con una maggiorazione del 50%.

Immobili da costruire: nuovo modello di garanzia fideiussoria
Il D.M. 6 giugno 2022, n. 125 del Ministero della Giustizia (pubblicato in G.U. il 24 agosto 2022) ha approvato il nuovo modello standard di garanzia fideiussoria cui è obbligato il costruttore all’atto, oppure in un momento precedente alla stipula di un contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le stesse finalità (ai sensi dell’art. 3, comma 7-bis, del D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122).
Le nuove regole si applicheranno a partire dal 23 settembre 2022; le garanzie fideiussorie rilasciate dal 16 marzo 2019 al 22 settembre 2022, rimangono efficaci fino alla scadenza, ma in caso di rinnovo andranno adeguate al nuovo modello.
La fideiussione può essere rilasciata anche congiuntamente da più garanti, fermo restando il vincolo di solidarietà nei confronti dell’acquirente dell’immobile da costruire.
Le clausole previste dalla Sezione I del modello possono essere modificate solo in senso più favorevole per il beneficiario, mentre le clausole previste dalla Sezione II sono derogabili su accordo delle parti.

Riaddebito del bollo al cliente imponibile per il contribuente forfetario
Con la risposta n. 428 del 12 agosto 2022, l’Agenzia Entrate ha precisato che l’imposta di bollo addebitata in fattura (art. 1, comma 64, della legge n. 190/2014 e art. 22 del D.P.R. n. 642/1972) è assimilabile ai ricavi e ai compensi e concorre quindi alla determinazione forfetaria del reddito soggetto a imposta sostitutiva ed è, quindi, rilevante ai fini della tassazione.
Sono soggetti all’imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nell’annessa tariffa e tra gli altri documenti, anche le fatture, quando la somma indicata è superiore a 77,47 euro e non è soggetta a IVA (art. 13, comma 1, della Tariffa, parte prima).
L’obbligo di corrispondere l’imposta di bollo è in via principale a carico del prestatore d’opera. Nei casi in cui quest’ultimo riaddebiti al cliente l’imposta, il rimborso diventa parte integrante del suo compenso, con la conseguenza che risulta assimilato ai ricavi e concorre al calcolo volto alla determinazione forfetaria del reddito.

730-2022 in scadenza il 30 settembre
Entro il 30 settembre 2022 i contribuenti, direttamente oppure tramite Caf o professionisti abilitati, potranno presentare il 730/2022, per dichiarare i redditi prodotti nel 2021. La scadenza vale sia per il 730 ordinario che per quello precompilato.
Ci sarà poi tempo fino al 25 ottobre 2022 per correggere eventuali errori a proprio sfavore, tramite un 730 integrativo. Dopo quella data, o in ogni caso per correggere errori a sfavore dell’Erario, sarà invece necessario presentare un modello Redditi integrativo. La dichiarazione Redditi integrativa potrà essere presentata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria nella quale è stato commesso l’errore.

Bonus 200 euro professionisti e autonomi: domande entro il 30 novembre
È stato firmato il decreto che disciplina i criteri e le modalità per la concessione dell’indennità una tantum da 200 euro per i lavoratori autonomi e i professionisti, per il sostegno contro l’inflazione e il caro-energia.
I beneficiari dell’indennità una tantum oggetto del decreto ministeriale sono:
• lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS (commercianti, artigiani, professionisti esclusivamente iscritti alla gestione separata, coltivatori diretti coloni e mezzadri);
• professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103
che,
• nel periodo d’imposta 2021 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.
• già iscritti alle menzionate gestioni previdenziali alla data di entrata in vigore del Decreto “Aiuti” (19 maggio 2022);
• con partita IVA e attività lavorativa avviata e devono aver eseguito almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione previdenziale all’ente cui viene richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020.
L’AdePP (Associazione degli enti previdenziali privati) ha reso noto che scadrà il prossimo 30 novembre il termine di presentazione delle domande, senza click day, di accesso al bonus di 200 euro per professionisti e lavoratori autonomi. È stato altresì precisato che l’avvio della presentazione delle domande potrà avvenire trascorsi due giorni dalla pubblicazione del citato decreto in Gazzetta Ufficiale, ma comunque non prima del 20 settembre.

Fringe benefit: esenzione aumentata anche per il 2022
Il cosiddetto decreto “Aiuti bis” (D.L. n. 115/2022, attualmente all’esame del Parlamento per la conversione in legge) ha elevato a 600 euro, anche per il periodo d’imposta 2022, il limite di esenzione fiscale e contributivo relativo alle elargizioni di beni e servizi da parte dei datori di lavoro. Sono state altresì introdotte delle novità che riguardano l’ampliamento dei beni e servizi oggetto di agevolazione. In particolare, al verificarsi di determinate condizioni, rientrano nel beneficio anche le somme erogate o rimborsate ai dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Tassabili come redditi di capitale i vincoli di indisponibilità delle cryptovalute
L’Agenzia Entrate, con la risposta all’interpello n. 437/2022, ha individuato il trattamento fiscale della remunerazione derivante dalla attività di “staking”, ovvero del compenso in cryptovalute corrisposto a fronte del vincolo di non utilizzo delle stesse per un certo periodo di tempo, considerandolo reddito di capitale ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. h) del TUIR.
In particolare l’Agenzia Entrate sostiene che nel caso in cui il wallet delle cryptovalute sia detenuto presso un intermediario finanziario residente in Italia, quest’ultimo è tenuto all’applicazione di una ritenuta di acconto del 26% ai sensi dell’art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 600/1973. Inoltre il contribuente non è tenuto agli obblighi di monitoraggio fiscale, applicabili invece alle cryptovalute detenute all’estero o in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti.

Credito di imposta edicole per l’anno 2022: domande entro il 30 settembre 2022
Dal 1° al 30 settembre 2022 è possibile presentare la domanda di accesso per l’anno 2022 al credito di imposta per gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.
Le domande possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via telematica, attraverso l’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile, previa autenticazione via Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’Identità Elettronica (CIE), dal percorso di menù “Servizi on-line” -> “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria” -> “Credito di imposta edicole”.
Per l’anno 2022 possono accedere al beneficio:
• gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
• le imprese di distribuzione della stampa che riforniscono di giornali quotidiani o periodici rivendite situate nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita.
Come per l’anno 2021, anche per l’anno 2022 rientrano tra le spese cui è parametrato il credito gli importi pagati nell’anno precedente per l’acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS.
Lo stanziamento complessivo previsto, che costituisce limite di spesa, ammonta a 15 milioni di euro. La misura massima stabilita per l’agevolazione è pari ad euro 4.000, analogamente agli anni 2020 e 2021.
Per maggiori dettagli consultare la sezione dedicata oppure la pagina dedicata del portale impresainungiorno.gov.it.

Amministratori di società e deducibilità fiscale degli accantonamenti a TFM (Trattamento Fine Mandato)
La Corte di Cassazione, Sez. VI Civile, con l’Ordinanza n. 25435 del 29 agosto 2022 ha recentemente ribadito che in tema di redditi di impresa, in base al combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lett. c), e 105 del D.P.R. n. 917/1986, possono essere dedotte in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, le quote accantonate per il trattamento di fine mandato, previsto in favore degli amministratori delle società, purché la previsione di detto trattamento risulti da un atto scritto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto, che ne specifichi anche l’importo: in mancanza di tali presupposti trova applicazione il principio di cassa, come disposto dall’art. 95, comma 5, del medesimo D.P.R. n. 917/1986, che stabilisce la deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori delle società nell’esercizio nel quale sono corrisposti.

Le agevolazioni per le Imprese Creative
Le Imprese Creative sono quelle imprese che hanno le loro origini nel talento, nella creatività e nella maestria di quegli individui che hanno il potenziale per creare posti di lavoro e benessere attraverso la produzione e lo sfruttamento delle proprietà intellettuali.
Le Imprese Creative si inseriscono essenzialmente in ogni settore dell’economia in cui i prodotti finali siano nuovi ed originali o in cui i prodotti vengano realizzati seguendo un approccio originale.

In particolare, il Decreto interministeriale 19 novembre 2021 – Disciplina del Fondo per le piccole e medie imprese creative ha indicato i seguenti codici ATECO per definire le attività interessate da una eventuale “creatività”:
– Codice Ateco 13.10.00 Preparazione e filatura di fibre tessili;
– Codice Ateco 13.20.00 Tessitura;
– Codice Ateco 13.91.00 Fabbricazione di tessuti a maglia;
– Codice Ateco 13.92.10 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l’arredamento;
– Codice Ateco13.92.20 Fabbricazione di articoli in materie tessili nca;
– Codice Ateco 13.93.00 Fabbricazione di tappeti e moquette;
– Codice Ateco 13.94.00 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti;
– Codice Ateco 13.95.00 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento);
– Codice Ateco 13.96.10 Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili;
– Codice Ateco 13.99.10 Fabbricazione di ricami;
– Codice Ateco 13.99.20 Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti;
– Codice Ateco 14.11.00 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle;
– Codice Ateco 14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno;
– Codice Ateco 14.19.10 Confezioni varie e accessori per l’abbigliamento;
– Codice Ateco 15.12.09 Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria;
– Codice Ateco 16.10.00 Taglio e piallatura del legno;
– Codice Ateco 16.2 Fabbricazione di prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio;
– Codice Ateco 16.29.19 Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili);
– Codice Ateco 16.29.20 Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero;
– Codice Ateco 16.29.30 Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio;
– Codice Ateco 16.29.40 Laboratori di corniciai;
– Codice Ateco 17.29 Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone;
– Codice Ateco 18.1 Stampa e servizi connessi alla stampa;
– Codice Ateco 18.13 Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media;
– Codice Ateco 18.14 Legatoria e servizi connessi;
– Codice Ateco 18.20 Stampa e riproduzione di supporti registrati;
– Codice Ateco 23.19.20 Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico;
– Codice Ateco 23.41.00 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali;
– Codice Ateco 23.49.00 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica;
– Codice Ateco 23.70.20 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico;
– Codice Ateco 25.99.30 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli;
– Codice Ateco 26.52 Fabbricazione orologi;
– Codice Ateco 31.09.05 Finitura mobili;
– Codice Ateco 32.1 Fabbricazione d gioielleria, bigiotteria e articoli connessi, lavorazione delle pietre preziose;
– Codice Ateco 32.2 Fabbricazione di strumenti musicali;
– Codice Ateco 32.4 Fabbricazione di giochi e giocattoli;
– Codice Ateco 58.11Edizione di libri;
– Codice Ateco 58.14 Edizione di riviste e periodici;
– Codice Ateco 58.19.00 Altre attività editoriali;
– Codice Ateco 58.21 Edizione di giochi per computer;
– Codice Ateco 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore;
– Codice Ateco 60.10.00 Trasmissioni radiofoniche;
– Codice Ateco 60.20.0 Programmazione e trasmissioni televisive;
– Codice Ateco 62.01 Produzione di software non connesso all’edizione;
– Codice Ateco 63.12 Portali web;
– Codice Ateco 70.21 Pubbliche relazioni e comunicazione;
– Codice Ateco 71.1 Attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici,
– Codice Ateco 73.11 Agenzie pubblicitarie;
– Codice Ateco 74.1 Attività di design specializzate;
– Codice Ateco 74.20.1 Attività di riprese fotografiche;
– Codice Ateco 74.20.2 Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa;
– Codice Ateco 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento, con esclusione del Codice 90.03.01 Attività dei giornalisti indipendenti;
– Codice Ateco 91.0 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali;
– Codice Ateco 95.24 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria;
– Codice Ateco 95.25 Riparazione orologi.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il D.Dir. 8 agosto 2022 che, adottato ai sensi dell’art. 9, comma 2, del .D.M 3 luglio 2015, fornisce indicazioni utili per la migliore attuazione della misura di sostegno all’economia sociale e al settore delle imprese culturali e creative, individua i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione e stabilisce i criteri per la corretta valutazione e per il monitoraggio dei programmi di investimento presentati dalle imprese.

Gli incentivi per l’acquisto di auto non inquinanti
Il Ministero dello sviluppo economico ha reso noto che il Governo ha previsto nuovi incentivi per l’acquisto di auto non inquinanti e altri interventi; con successivi provvedimenti ministeriali verranno disciplinate anche le procedure per l’erogazione delle agevolazioni.
Per il 2022, nell’ipotesi in cui l’acquirente abbia un reddito inferiore a 30.000 euro, è previsto l’innalzamento al 50% dei contributi finora previsti per l’acquisto di veicoli non inquinanti:
• fino a un massimo di 7.500 euro di contributi con rottamazione (6.000 euro senza rottamazione) per l’acquisto di veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 0-20 g/km CO2 (elettrico), con prezzo dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa;
• fino a un massimo di 6.000 euro di contributi con rottamazione (4.500 euro senza rottamazione) per l’acquisto di veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 21-60 g/km CO2, con prezzo di listino ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 45.000 euro IVA esclusa.
Potrà beneficiare dell’incentivo aggiuntivo un solo soggetto nell’ambito dello stesso nucleo familiare. All’incentivo possono accedere anche le persone giuridiche che noleggiano le autovetture, purché ne mantengano la proprietà almeno per 12 mesi.

Firmato il Decreto “carburanti”: esteso fino al 17 ottobre lo sconto di 30 centesimi
È stato firmato il Decreto che proroga fino al 17 ottobre le misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti.
Si estende così fino a tale data il taglio di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione.

Soggetto iscritto all’AIRE e domicilio fiscale dell’attività professionale svolta in Italia
In risposta (n. 429 del 16 agosto 2022) a una cittadina italiana iscritta all’Aire (Anagrafe degli italiani residenti all’estero) e intenzionata a svolgere un’attività libero-professionale in Italia, l’Agenzia Entrate ha precisato che la costituzione nel territorio italiano del domicilio fiscale, pur in presenza della residenza in un Paese terzo, non impedisce di considerare la cittadina italiana, chiaramente intenzionata ad avviare la sua unica attività professionale, quale soggetto passivo IVA alla stregua di un qualsiasi altro residente.
In linea generale, dunque, chi presta attività professionale si considera soggetto passivo IVA in Italia se:
• è domiciliato in Italia, anche se residente all’estero;
• è residente in Italia e non è domiciliato all’estero;
• è domiciliato o residente all’estero ma possiede una stabile organizzazione in Italia,
con la conseguenza, che, in presenza di uno di questi elementi, le prestazioni rese si considerano, in linea generale, effettuate in Italia.
“Poiché l’istante non svolge, nel paese di residenza, così come rappresentato nella richiesta, alcuna attività professionale o imprenditoriale” l’Agenzia precisa che “nel modello AA9/12, presentato ai sensi dell’art, 35 del decreto in materia IVA, dovrà indicare il domicilio fiscale ossia il luogo ove sarà svolta l’attività lavorativa, al fine di dotarsi di una partita IVA ordinaria“.
La risposta dell’Agenzia osserva infine che i redditi riconducibili all’attività svolta in Italia andranno ivi assoggettati ad imposizione.

“Bonus verde” prorogato fino al 2024
L’art. 1, commi da 12 a 15, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018), ha previsto, a partire dall’anno di imposta 2018, una detrazione pari al 36% delle spese documentate e sostenute per la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese le pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (c.d. Bonus verde).
L’art. 1, comma 38, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), ha prorogato tale detrazione per le spese sostenute fino al 2024.
La detrazione spetta ai contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi e ai familiari conviventi dei predetti possessori o detentori.
La detrazione:
• è calcolata su un importo massimo di euro 5.000 per unità immobiliare residenziale (la detrazione massima per immobile è quindi di euro 1.800 = 36% di 5.000) per immobile;
• ed è fruita in 10 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
La detrazione spetta per:
• la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
• la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
L’Agenzia Entrate ha precisato che le opere effettuate devono portare alla completa trasformazione dell’intero giardino o dell’area interessata e riguardare la sistemazione a verde ex novo o la reale “rinascita” di aree verdi appartenenti a immobili già esistenti; non spetta la detrazione per i giardini delle case in costruzione.
Sono quindi esclusi gli interventi di manutenzione di routine e parziali; la circolare dell’Agenzia Entrate n. 28/E/2022 ha ribadito che la detrazione non spetta per:
• manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa a un intervento innovativo o modificativo;
• lavori in economia.
Per quanto riguarda il recupero di balconi e terrazzi, l’Agenzia Entrate ha spiegato che l’acquisto di fioriere e l’allestimento a verde di tali spazi è agevolabile solo se permanente e sempreché si riferisca a un intervento innovativo di immobili residenziali. Rientrano nella detrazione anche le spese sostenute per la progettazione e la manutenzione dell’area interessata.

IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI: LE NOVITÀ PER I PRIVATI, I PROFESSIONISTI E LE IMPRESE

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 2022, n. 193, la Legge n. 122/2022 di conversione del cosiddetto Decreto” Semplificazioni” (D.L. 21 giugno 2022, n. 73).

Sono entrate così in vigore dal 20 agosto 2022 le nuove disposizioni anche in tema fiscale.

Le principali novità riguardano le semplificazioni in materia di tenuta e conservazione dei registri contabili, l’attenuazione dei controlli sulle dichiarazioni precompilate e la comunicazione della conclusione delle verifiche fiscali, lo sblocco delle cessioni dei bonus edilizi comunicate prima del 1° maggio 2022, le nuove segnalazioni di allerta per la valutazione della crisi d’impresa e la parziale riformulazione del calendario fiscale.

Registri contabili – è stato abrogato l’obbligo annuale di conservazione sostitutiva digitale dei registri contabili tenuti con sistemi elettronici. Sarà sufficiente tenere aggiornati i libri e le scritture contabili su supporto informatico e stamparli soltanto all’atto di eventuali richieste da parte dell’Amministrazione finanziaria in sede di controllo.

LIPE – è stata spostata dal 16 al 30 settembre la scadenza per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativa al secondo trimestre dell’anno.

Queste le scadenze aggiornate per la presentazione del modello Lipe:

  • primo trimestre, 31 maggio
  • secondo trimestre, 30 settembre
  • terzo trimestre, 30 novembre
  • quarto trimestre, 28 febbraio.

Invio elenchi Intrastat – è stato confermato il termine del 25 del mese successivo al periodo di riferimento per l’invio degli elenchi al fine di rispettare i regolamenti statistici europei.

Imposta di bollo – è stato elevato a 5.000 euro (il limite precedente era 250 euro) la soglia sotto la quale il versamento dell’imposta di bollo può essere rinviata al trimestre successivo (con riferimento al primo ed al secondo trimestre).

Modello F24 – è stato disposto che il modello F24 diverrà l’unico strumento di versamento da utilizzarsi per qualsiasi imposta, tassa o contributo, comunque denominati, spettanti allo Stato, agli enti territoriali e agli enti previdenziali.

Le disposizioni relative ai versamenti unitari e alla compensazione sono applicabili anche alle Casse di previdenza professionali, ma solo a seguito di apposita richiesta deliberata dell’ente previdenziale.

Dichiarazione precompilata – saranno esclusi dai controlli i dati non modificati, compresi quelli comunicati da terzi, in relazione alle dichiarazioni presentate anche tramite Caf e professionisti. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.

In caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante Caf o professionista, il controllo formale non sarà comunque effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risulteranno modificati rispetto alla dichiarazione precompilata e non sarà richiesta la conservazione della documentazione.

Ai fini del controllo il CAF o il professionista verifica, prendendo visione della documentazione esibita dal contribuente, la corrispondenza delle spese sanitarie con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata. In caso di difformità, l’Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.

Società in perdita sistematica – è prevista l’abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica e dell’addizionale Ires a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022.

Registrazione atti – passa da 20 a 30 giorni il termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso.

Dichiarazione IMU – è stato differito al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno di imposta 2021, anche per gli enti non commerciali.

ISA – i correttivi in materia di ISA, previsti per il 2020 e il 2021 dalla normativa emanata per far fronte all’emergenza Covid, sono stati estesi anche al 2022.

Segnalazione allerta crisi d’impresa – viene modificata la disciplina delle segnalazioni di allerta dei creditori pubblici qualificati per la composizione negoziata della crisi. In particolare, per l’Agenzia Entrate assumerà rilievo l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’IVA, risultante dalle liquidazioni periodiche di cui all’art. 21-bis del D.L. n. 78/2010, di importo superiore a 5.000 euro e, comunque, non inferiore al 10% dell’ammontare del volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente.

In ogni caso la segnalazione verrà inviata quando il debito è superiore a 20.000 euro (e non più 5.000 euro, come previsto nella formulazione originaria della norma).

Cessione crediti d’imposta – è stata semplificata la disciplina sulla cessione dei bonus edilizi contenuta nel Decreto “Aiuti” (D.L. n. 50/2022) che ammette la possibilità per le banche di cedere i crediti a favore di imprese o professionisti che intrattengono, con le stesse, rapporti di conto corrente, se diversi dai consumatori e/o utenti, ma soltanto se la cessione o sconto in fattura è stata comunicata all’Agenzia delle Entrate successivamente alla data del 1° maggio 2022. Vengono quindi riammessi al regime facilitato anche le cessioni e gli sconti in fattura comunicati all’Agenzia Entrate prima di tale data, che rischiavano di rimanere bloccati.

Novità per il Terzo Settore – sono previste diverse novità anche per il Terzo Settore, tra le quali:

  • la sospensione, dal 1° luglio al 15 settembre 2022, del termine per il computo dei 180 giorni entro i quali gli uffici del RUNTS (Registro unico nazionale del terzo settore), ricevute le informazioni contenute nei registri preesistenti, provvedono a richiedere agli enti già iscritti eventuali informazioni o documenti mancanti e a verificare la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione;
  • la proroga al 31 dicembre 2022 del termine entro il quale Onlus, OdV e Aps possono adeguare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.