Circolare Studio – novembre 2021

  • Decreto fiscale: al 30 novembre le rate di Rottamazione-ter e Saldo e stralcio
  • Manovra 2022: proroga per Superbonus e altri bonus edilizi
  • Bonus tessile, moda e accessori: per il credito d’imposta 2020 istanze fino al 22 novembre
  • Pubblicati i modelli di comunicazione al Mise per i crediti imposta del Piano Transizione 4.0
  • Pubblicati gli elenchi 2022 per lo Split Payment
  • “Sanatoria” in arrivo per il credito d’imposta R&S
  • Al via le domande per il credito d’imposta servizi digitali 2021
  • Nuova Sabatini: la misura rifinanziata con 300 milioni di euro
  • Terzo settore: RUNTS al via dal 23 novembre
  • Superbonus anche se gli interventi trainanti sono eseguiti “solo” su pertinenze dell’immobile
  • Bonus facciate 90%: lavori terminabili nel 2022 se il pagamento avviene entro il 31 dicembre 2021
  • Bonus “terme”: tutto pronto per stabilimenti e utenti
  • Attenzione: nuove email truffa su pagamenti fiscali in sospeso

Decreto fiscale: al 30 novembre le rate di Rottamazione-ter e Saldo e stralcio

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021 è entrato in vigore il D.L. n. 146/2021, cd, Decreto fiscale, che contiene misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

Il Decreto, fra le altre disposizioni, ha introdotto nuovi termini per il pagamento di cartelle, rateizzazioni e per il versamento delle rate 2020 e 2021 della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio”). La norma prevede, in particolare, la riammissione ai provvedimenti di Definizione agevolata per tutti i contribuenti che non hanno pagato le rate del 2020 nei tempi stabiliti dal “Decreto Sostegni-bis”. Le rate non versate, riferite alle scadenze del 2020, potranno essere corrisposte, in unica soluzione, entro il 30 novembre insieme a quelle previste in scadenza nel 2021. Quindi, entro il 30 novembre 2021 dovranno essere corrisposte integralmente:

  • le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE” scadute il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2020 e 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2021;
  • le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo, 31 luglio del 2020 e 31 marzo, 31 luglio del 2021.

Per il pagamento entro questo nuovo termine sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’art. 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Pertanto, il pagamento potrà essere effettuato entro lunedì 6 dicembre 2021.

Manovra 2022: proroga per Superbonus e altri bonus edilizi

Il disegno di legge di Bilancio 2022, approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 ottobre 2021, prevede tra le misure più attese la proroga del Superbonus al 110% e delle altre agevolazioni edilizie, seppur con scadenze differenziate e nuovi limiti. Secondo quanto anticipato nel comunicato diramato dal Governo e contenuto nella bozza del provvedimento, che dovrà essere confermato da Camera e Senato durante l’iter parlamentare, le detrazioni Irpef in ambito immobiliare vengono così riformulate:

  • il Superbonus 110% è prorogato al 2023 per i condomini e gli IACP, con riduzione a scalare della detrazione al 70% nel 2024 ed al 65% nel 2025;
  • per le abitazioni unifamiliari l’incentivo al 110% è prorogato fino al 2022, ma solo se:
  1. gli interventi sono eseguiti da persone fisiche che alla data del 30 settembre 2021 avevano effettuato la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) prevista dal comma 13-ter dell’art. 119 D.L. n. 34/2020, ovvero, per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, avevano già avviato le relative formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo;
  2. gli interventi sono eseguiti da persone fisiche con un ISEE non superiore a 25.000 euro annui che eseguono interventi su unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
  • prorogate fino al 2024 tutte le agevolazioni diverse dal 110%: detrazione Irpef per le ristrutturazioni (dal 36 al 50%), sismabonus (dal 50 all’85%), ecobonus (dal 50 al 70 e 75%), eco-sismabonus (80 e 85%), bonus verde (36%) e bonus mobili (50%), quest’ultimo con riduzione del tetto massimo di spesa a 5.000 euro per tutte le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024;
  • proroga di un anno per il bonus facciate, ma con riduzione della detrazione spettante dal 90 al 60%.

Altra novità di rilievo contenuta nel disegno di legge di Bilancio 2022 è la proroga sino al 2025 anche delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura, di cui all’art. 121 del D.L. n. 34/2020, ma soltanto nell’ambito del Superbonus al 110%, con esclusione di tutte le altre misure agevolative a partire dal 1° gennaio 2022.

Bonus tessile, moda e accessori: per il credito d’imposta 2020 istanze fino al 22 novembre

È stato aperto il canale telematico con cui gli operatori del settore tessile, moda, calzature e pelletteria possono richiedere il credito d’imposta calcolato sulle rimanenze di magazzino previsto dall’art. 48-bis del decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020).

L’agevolazione, introdotta come forma di sostegno alle imprese del settore tessile e moda in periodo Covid, consiste nel riconoscimento di un credito d’imposta pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del valore registrato nei 3 anni precedenti a quello di spettanza del beneficio.

Possono beneficiarne gli operatori che rientrano nei settori economici indicati dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 27 luglio 2021. Il credito d’imposta è riconosciuto sull’aumento delle rimanenze finali di magazzino limitatamente al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.P.C.M. 9 marzo 2020 (il 2020) e a quello in corso al 31 dicembre 2021.

Con Provvedimento direttoriale n. 293378 del 28 ottobre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che tale comunicazione debba essere inviata telematicamente, utilizzando il modello approvato con Provvedimento n. n. 262282 dell’11 ottobre 2020, nei seguenti termini:

  • , con riferimento al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 9 marzo 2020;
  • , con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.

Il Provvedimento precisa che la fruizione del credito è consentita solo a seguito dell’adozione della decisione di autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea. Dopo il via libera della UE, gli operatori potranno utilizzare il credito, esclusivamente in compensazione, entro e non oltre il periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.

Pubblicati i modelli di comunicazione al Mise per i crediti imposta del Piano Transizione 4.0

Con tre distinti Decreti Direttoriali firmati lo scorso 6 ottobre il Mise ha stabilito e pubblicato modelli, contenuti, modalità e termini di invio delle comunicazioni previste dalle rispettive discipline dei crediti d’imposta appartenenti al Piano Transizione 4.0.

La comunicazione al Mise è un adempimento da effettuarsi in relazione alle seguenti misure agevolative:

  • credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, di cui ai commi 189 e 190 dell’art. 1, legge n. 160/2019 e di cui ai commi 1056, 1057 e 1058 dell’art. 1, legge n. 178/2020;
  • credito d’imposta R&S e I&D, di cui ai commi 200, 201, 202 e 203 dell’art. 1 legge n. 160/2019 e ss.mm.ii.;
  • credito d’imposta Formazione 4.0, di cui ai commi 46-56 dell’art. 1, legge n. 205/2017 e ss.mm.ii.

Restano pertanto esclusi dalla comunicazione gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, ordinari, ovvero non inclusi negli allegati A e B annessi alla legge n. 232/2016.

Pubblicati gli elenchi 2022 per lo Split Payment

Sono disponibili sul sito del Dipartimento delle Finanze, nella sezione dedicata, gli elenchi validi per l’anno 2022 dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all’art. 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il cosiddetto “split payment”, pubblicati ai sensi del D.M. 9 gennaio 2018.

Gli elenchi sono aggiornati al mese di ottobre 2021 e riguardano:

  • le società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (art. 2359, comma 1, n. 2 c.c.);
  • gli enti o le società controllate dalle Amministrazioni Centrali;
  • gli enti o le società controllate dalle Amministrazioni Locali;
  • gli enti o le società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;
  • gli enti, le fondazioni o le società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni Pubbliche;
  • le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Non sono invece incluse le Amministrazioni pubbliche comunque tenute all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti per le quali è possibile fare riferimento all’elenco (c.d. elenco IPA) pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

Si ricorda che l’elenco è pubblicato, a cura del Dipartimento delle finanze, entro il 20 ottobre di ciascun anno con effetti a valere per l’anno successivo; l’aggiornamento avviene in via continuativa nel corso dell’anno ed è possibile effettuare la ricerca delle fondazioni, degli enti o delle società presenti negli elenchi tramite codice fiscale.

I soggetti interessati, con eccezione per le società quotate nell’indice FTSE MIB, possono segnalare al Dipartimento delle Finanze eventuali mancate o errate inclusioni negli elenchi ai fini del loro aggiornamento, esclusivamente mediante l’apposito modulo di richiesta e fornendo idonea documentazione a supporto dell’istanza presentata. È obbligatorio allegare la visura camerale.

“Sanatoria” in arrivo per il credito d’imposta R&S

Il Decreto fiscale (D.L. 21 ottobre 2021, n. 146) prevede una “procedura di riversamento spontaneo”, senza sanzioni e interessi, del credito d’imposta per investimenti in Ricerca & Sviluppo maturato nei periodi d’imposta dal 2015 al 2019 e indebitamente compensato.

La sanatoria è però circoscritta a fattispecie caratterizzate da condotte in buona fede dei contribuenti, con effettivo svolgimento delle attività e sostenimento delle spese ammissibili. Si rivolge quindi alle imprese:

  • che hanno realmente svolto attività in tutto o in parte non qualificabili come R&S ai fini del credito d’imposta e sostenuto le relative spese;
  • che hanno svolto attività di R&S svolta su commessa estera (ammessa a partire dal periodo d’imposta 2017) in modo non conforme al dettame della norma di interpretazione autentica contenuta all’art. 1, comma 72, legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) ;
  • che hanno commesso errori di quantificazione del credito R&S, di individuazione delle spese ammissibili (violazione dei principi di inerenza e congruità) e di determinazione della media storica 2012-2014.

La sanatoria sarà invece preclusa a chi avesse posto in essere condotte fraudolente (attività e spese simulate nonché documenti falsi o fatture per operazioni inesistenti) e nei casi in cui non fosse stata prodotta adeguata documentazione.

Il riversamento del credito, che non potrà avvenire mediante compensazione di crediti d’imposta, dovrà essere effettuato, previa presentazione di apposita istanza:

  • in unica soluzione entro il 16 dicembre 2022;
  • in tre quote annuali di pari importo con scadenze al 16 dicembre del 2022, 2023 e 2024, con applicazione di interessi di rateazione calcolati al tasso legale.

Al via le domande per il credito d’imposta servizi digitali 2021

Si è aperta il 20 ottobre la finestra temporale per presentare le domande per accedere al credito d’imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici per l’acquisizione di servizi digitali.

In particolare, il credito d’imposta è pari al 30% della spesa effettiva sostenuta, nell’anno precedente a quello cui si riferisce il credito d’imposta, per i seguenti servizi digitali:

  • acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale;
  • information technology di gestione della connettività.

È utilizzabile unicamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia Entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari. Ai fini della fruizione del credito d’imposta è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6919.

Le istanze possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell’impresa, esclusivamente per via telematica, entro la mezzanotte del 20 novembre 2021, utilizzando l’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile cliccando sul link “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria” -> “Credito imposta servizi digitali” del menù “Servizi on line”, previa autenticazione via SPID, CNS o CIE.

Maggiori informazioni al sito https://www.informazioneeditoria.gov.it

Nuova Sabatini: la misura rifinanziata con 300 milioni di euro

È stata rifinanziata con ulteriori 300 milioni di euro la misura del Ministero dello sviluppo economico che ha l’obiettivo di sostenere gli investimenti produttivi delle PMI per l’acquisto di beni strumentali, cd. “Nuova Sabatini”, di cui al D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Ricordiamo che, con il decreto “Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021), erano stati stanziati 425 milioni di euro, che hanno permesso lo scorso mese di luglio di riaprire lo sportello per la presentazione delle domande delle imprese. Il recente intervento, quindi, porta quindi l’ammontare complessivo di risorse a 725 milioni di euro.

Viene garantita quindi la continuità operativa della misura agevolativa, che permetterà alle piccole e medie imprese di beneficiare delle agevolazioni per l’acquisto di beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature nuove di fabbrica e hardware) o immateriali (software e tecnologie digitali).

Beneficiarie dell’agevolazione sono le PMI che, alla data di presentazione della domanda:

  • sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca;
  • sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
  • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
  • non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà;
  • sono residenti in un Paese estero purché provvedano all’apertura di una sede operativa in Italia entro il termine previsto per l’ultimazione dell’investimento.

Terzo settore: RUNTS al via dal 23 novembre

Il 23 novembre 2021 partirà il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). La data di avvio, attesa dal mondo del Terzo settore, è stata individuata con decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021.

Il 23 novembre 2021 avrà quindi inizio la fase di trasmigrazione dei dati degli enti iscritti alla data del 22 novembre 2021 nei registri delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di promozione sociale (APS) verso il nuovo RUNTS; al trasferimento, che si dovrà concludere entro il 21 febbraio 2022, seguirà la verifica delle singole posizioni da parte degli uffici statale e regionali.

Per le ONLUS, l’Agenzia Entrate concorderà con il Ministero le modalità di comunicazione al RUNTS dei dati e delle informazioni degli enti iscritti alla relativa anagrafe alla data del 22 novembre 2021.

Sempre dal 23 novembre 2021 non sarà più possibile richiedere l’iscrizione ai registri delle ODV e delle APS o all’anagrafe delle Onlus: tutti gli enti di nuova iscrizione, dal 24 novembre 2021, potranno richiedere l’iscrizione al RUNTS in via telematica, sul portale dedicato, realizzato in collaborazione con Unioncamere, e raggiungibile dalla pagina www.lavoro.gov.it.

Superbonus anche se gli interventi trainanti sono eseguiti “solo” su pertinenze dell’immobile

La Circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che un intervento trainante può essere eseguito anche su una pertinenza e beneficiare comunque del Superbonus 110%, indipendentemente dalla circostanza che l’intervento interessi anche il relativo edificio residenziale principale, purché tale intervento sia effettuato nel rispetto di tutti i requisiti stabiliti dall’art. 119 del cosiddetto decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020).

Inoltre, in caso di interventi realizzati sulle parti comuni, la detrazione spetta anche ai possessori (o detentori) di sole pertinenze (come ad esempio box o cantine) che abbiano sostenuto le spese relative a tali interventi.

Bonus facciate 90%: lavori terminabili nel 2022 se il pagamento avviene entro il 31 dicembre 2021

Nel corso di un Question time del 20 ottobre 2021, in Commissione finanze alla Camera, è stata fornita risposta ad un’interrogazione (n. 5-06751), sulla possibilità di usufruire della detrazione relativa al “Bonus facciate” al 90%, in scadenza, secondo la normativa attualmente vigente, il 31 dicembre 2021. L’interrogazione in particolare verteva sulla possibilità di fruire del Bonus facciate a seguito dell’emissione della fattura a saldo da parte della ditta, con il pagamento del corrispondente 10% che residua dopo l’applicazione dello sconto in fattura, entro il 31 dicembre 2021, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori.

La risposta ha chiarito che, nel caso in cui il contribuente riceva la fattura entro il 31 dicembre 2021 e proceda al pagamento entro la medesima data del 10% al netto dello sconto in fattura del 90% ed esegua gli adempimenti richiesti (quindi opzione entro il 16 marzo 2022), lo stesso potrà beneficiare della detrazione anche se i lavori termineranno successivamente al 31 dicembre 2021.

Se i lavori non dovessero poi essere eseguiti il contribuente subirà però il recupero della detrazione, con aggravio e interessi, con la responsabilità solidale in capo al fornitore che ha applicato lo sconto.

Bonus “terme”: tutto pronto per stabilimenti e utenti

È in partenza il bonus “terme” introdotto dal D.M. 1° luglio 2021 del ministero dello Sviluppo economico in attuazione dell’art. 29-bis del cd. decreto “Agosto” (D.L. n. 104/2020).

Sono previsti due step temporali per dare il via definitivo all’erogazione del contributo:

  • il primo riguarda gli stabilimenti termali che potranno accreditarsi a partire dal 28 ottobre sulla piattaforma online di Invitalia, che verrà aggiornata di volta in volta con l’inserimento sia degli istituti termali aderenti sia delle prestazioni erogate da ciascun centro;
  • il secondo passaggio consente ai cittadini interessati alla fruizione del bonus di prenotarsi presso gli stabilimenti autorizzati a partire dall’8 novembre 2021.

Il bonus “terme” è nato per sostenere un settore particolarmente colpito dall’insorgenza della pandemia da Covid-19 e consiste in uno sconto del 100% sul prezzo di acquisto dei servizi termali prescelti, fino a un massimo di 200 euro, sotto forma di sconto in fattura, e potrà essere richiesto direttamente presso gli stabilimenti termali accreditati. Se il prezzo di acquisto dei servizi termali fosse superiore a 200 euro, l’importo in più sarà a carico del cittadino.

È rivolto a tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia, indipendentemente dalla composizione del loro nucleo familiare e senza limiti di Isee.

Ciascun beneficiario, senza necessità della presentazione della richiesta del medico curante, avrà accesso a un solo bonus, per un solo acquisto delle prestazioni fornite dall’istituto termale prescelto che provvederà a verificare, attraverso il portale di Invitalia, che non siano state effettuate altre prenotazioni dallo stesso utente e, al termine dei necessari controlli, provvederà ad emettere il buono.

Il bonus è nominale e non può essere concesso per servizi termali già a carico del Servizio sanitario nazionale, di altri enti pubblici ovvero oggetto di ulteriori benefici riconosciuti all’utente, fatte salve le eventuali detrazioni previste dalla vigente normativa fiscale sul costo del servizio termale eventualmente non coperto dal buono. Il bonus non può essere ceduto ad altre persone, nemmeno a titolo gratuito.

Le risorse messe a disposizione per la misura agevolativa sono 53 milioni di euro e i contributi verranno erogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili; pertanto Invitalia, in base ai fondi residui, rilascerà al centro termale una ricevuta di prenotazione in cui saranno identificati i servizi termali prescelti dall’utente e il codice univoco di prenotazione.

Il codice fornito ha una validità di sessanta giorni dalla data di emissione e, nel caso in cui non venga utilizzato, decade automaticamente e l’importo rientra nella disponibilità del fondo.

Attenzione: nuove email truffa su pagamenti fiscali in sospeso

È in circolazione l’ennesima campagna di phishing tramite false comunicazioni a nome del direttore dell’Agenzia Entrate, che tentano di convincere il destinatario ad aprire allegati malevoli comunicando non precisati pagamenti fiscali in sospeso. Le comunicazioni, inviate da un indirizzo di posta elettronica apparentemente riconducibile dall’Agenzia Entrate e con la firma del direttore, invitano i destinatari a recarsi presso “la banca o un ufficio fiscale” portando con sé la stampa di un file allegato.

Si tratta di email non inviate dall’Amministrazione finanziaria e la raccomandazione dell’Agenzia, che non invia mai questo tipo di comunicazioni, è di cestinare l’email nel caso fosse stata ricevuta, senza aprire alcun allegato.

In caso di dubbi è possibile consultare la sezione “Focus sul phishing” disponibile sul sito istituzionale delle Entrate, dove periodicamente vengono riportati gli avvisi relativi alle ultime email-truffa in circolazione. Inoltre, è sempre possibile contattare il call center al numero 800.909696 per chiedere conferma dell’effettivo invio da parte dell’Agenzia della e-mail ricevuta.

Circolare Studio – ottobre 2021

  • Stralcio delle cartelle fino a 5mila euro: chiarimenti sull’annullamento automatico
  • Dal 4 ottobre il via alle domande per il nuovo credito d’imposta sanificazione
  • Accesso ai servizi online dell’Agenzia Entrate dal 1° ottobre 2021
  • Imposta di bollo sulle fatture elettroniche
  • Cessioni e acquisti da San Marino con fattura elettronica dal 1° ottobre 2021
  • ACE innovativa 2021: pronto il modello per la Comunicazione di fruizione del credito d’imposta

Stralcio delle cartelle fino a 5mila euro: chiarimenti sull’annullamento automatico

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 22 settembre 2021, n. 11/E, ha fornito chiarimenti in merito allo stralcio automatico dei carichi che, alla data del 23 marzo 2021, avevano un importo residuo non superiore a 5.000 euro, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, come previsto dall’art. 4, commi da 4 a 9, del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modifiche dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69).

Oltre ai chiarimenti sui debiti che possono essere annullati, sui contribuenti che possono beneficiare della misura e sulle tempistiche, nel documento l’Agenzia si sofferma sui criteri di determinazione del limite di reddito di 30.000 euro riferito al 2019, superato il quale il contribuente esce dall’ambito applicativo dello stralcio.

Dal 4 ottobre il via alle domande per il nuovo credito d’imposta sanificazione

Il decreto “Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021, art. 32) ha riproposto il credito d’imposta, già previsto e disciplinato dall’art. 125, D.L. n. 34/2020, per la sanificazione e l’acquisto di DPI limitatamente ai mesi di giugno, luglio e agosto 2021, al fine contrastare l’epidemia.

Il credito d’imposta sanificazione è previsto nella misura del 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 (l’importo verrà ragguagliato alla percentuale determinata ‘‘a consuntivo’’ entro il 12 novembre 2021) per un massimo 60.000 euro per beneficiario.

Le istanze telematiche che dovranno essere presentate in via telematica a partire dal 4 ottobre ed entro il 4 novembre 2021.

Accesso ai servizi online dell’Agenzia Entrate dal 1° ottobre 2021

Dal 1° ottobre 2021, in linea con quanto disposto dal Decreto Semplificazione e Innovazione digitale (D.L. n. 76/2020), le credenziali rilasciate dall’Agenzia ai cittadini non potranno essere più utilizzate per l’accesso all’area riservata.

Dal 1° ottobre, quindi, i cittadini potranno accedere all’area riservata utilizzando esclusivamente una delle tre modalità di autenticazione universali, SPID, CIE o CNS, riconosciute per accedere ai servizi online di tutte le Pubbliche amministrazioni. Di conseguenza le credenziali Fisconline non saranno più attive e sarà necessario accedere, a scelta, con uno dei tre strumenti

  • SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale
  • CIE – Carta d’identità elettronica
  • CNS – Carta nazionale dei servizi.

Per chi già accede con SPID, CIE o CNS, non cambia nulla. Chi non avesse uno di questi tre strumenti deve dotarsene.

I professionisti e le imprese in possesso delle credenziali Entratel, Fisconline e Sister, rilasciate dall’Agenzia, che vogliono accedere all’area riservata, potranno invece continuare a richiederle e utilizzarle anche dopo il 1° ottobre e fino alla data che sarà stabilita con un apposito decreto attuativo, come previsto dal Codice dell’amministrazione digitale.

Anche le persone fisiche titolari di partita IVA e/o che risultino già incaricate ad operare in nome e per conto di altri soggetti, possono richiedere e utilizzare le credenziali dopo il 1° ottobre.

Ricordiamo che utilizzando i servizi on line dell’Agenzia Entrate i cittadini possono effettuare numerosi adempimenti a distanza, senza che sia necessario recarsi negli uffici:

Accedere al proprio cassetto fiscale per consultare:

  • le dichiarazioni presentate;
  • i versamenti effettuati;
  • gli atti registrati;
  • le comunicazioni e i rimborsi ricevuti;
  • le proprie certificazioni uniche trasmesse all’Agenzia dai sostituti d’imposta.

Utilizzare gli altri servizi disponibili tra cui:

  • accesso alla dichiarazione dei redditi precompilata;
  • pagamento di imposte, tasse e contributi (F24 web);
  • registrazione di un contratto di locazione (RLI);
  • CIVIS – assistenza sulle comunicazioni di irregolarità, a seguito di controlli automatici delle dichiarazioni, sugli avvisi telematici e le cartelle di pagamento, sulle comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo, sull’autotutela locazioni; servizio per la correzione dei dati della delega di pagamento F24 e per l’invio di documenti per controllo formale. Agli interlocutori professionali è richiesto di utilizzare prioritariamente il servizio telematico, limitando l’utilizzo di canali alternativi nei casi di lavorazione per via telematica non andata a buon fine, di indisponibilità del canale telematico, o, ancora, in caso di mancato riscontro tramite CIVIS;
  • presentazione della dichiarazione di successione, di voltura catastale automatica e di trascrizione degli immobili (SuccessioniOnLine);
  • presentazione di atti di aggiornamento di fabbricati e terreni predisposti dai professionisti tecnici abilitati (architetti, ingegneri, agronomi, geometri, periti edili).

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Il 30 settembre 2021 è scaduto il termine per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre del 2021. Nella stessa data sono stati chiamati al versamento i contribuenti che relativamente al primo trimestre solare dell’anno sono risultati debitori del tributo per un ammontare non superiore all’importo di 250 euro e hanno deciso di rinviare il pagamento alla scadenza relativa al trimestre successivo, rispetto a quella, ordinaria.

Si ricorda che il pagamento può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni, per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, e quindi entro il 30 novembre 2021, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.

Grazie a una apposita funzionalità, presente nella sezione “Pagamento imposta di bollo” del portale “Fatture e Corrispettivi”, sarà possibile procedere direttamente al pagamento, indicando l’IBAN relativo al conto corrente sul quale si intende addebitare l’imposta.

La procedura web dell’Agenzia delle Entrate consentirà anche la possibilità di ottenere il calcolo dell’importo dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, nel caso in cui il contribuente intendesse avvalersi del ravvedimento per il ritardato versamento rispetto alla scadenza prevista (Provv. Agenzia delle Entrate n. 34958/2021, § 4.3).

È comunque possibile pagare l’imposta dovuta mediante modello F24, utilizzando per il primo, secondo terzo e quarto trimestre, rispettivamente, i codici 2521, 2522, 2523 e 2524.

A decorrere dal prossimo 15 ottobre, l’Amministrazione finanziaria metterà invece a disposizione gli elenchi A e B delle fatture elettroniche emesse via SdI nel terzo trimestre del 2021. Da tale data i contribuenti potranno eventualmente modificare il suddetto elenco B, contenente le fatture elettroniche che presentano i requisiti per l’assoggettamento a bollo ma che non riportano l’indicazione prevista.

Cessioni e acquisti da San Marino con fattura elettronica dal 1° ottobre 2021

A decorrere dal 1° ottobre 2021 sarà possibile l’emissione della fattura elettronica anche a soggetti Sanmarinesi. Inizialmente, nel periodo transitorio tra il 1° ottobre 2021 e il 30 giugno 2022, si potrà comunque ancora emettere e ricevere il documento anche in formato cartaceo. La fattura elettronica resta quindi una possibilità e non un obbligo.

Successivamente, dal 1° luglio 2022, potranno invece essere emesse e accettate esclusivamente fatture in formato elettronico.

L’Ufficio tributario della Repubblica di San Marino ha comunicato che gli operatori italiani dovranno utilizzare per le fatture elettroniche inviate ai soggetti sammarinesi il codice destinatario 2R4GTO8.

ACE innovativa 2021: pronto il modello per la Comunicazione di fruizione del credito d’imposta

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 17 settembre 2021, n. 238235

Il decreto “Sostegni-bis” (D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito nella Legge 23 luglio 2021, n. 106), prevede all’art. 19:

  • un rafforzamento dell’Ace (Aiuto alla Crescita Economica); in particolare, nel 2021, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente, il coefficiente di remunerazione da applicare è del 15% (invece del coefficiente applicato in precedenza dell’1,3%). Inoltre, nel 2021, gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta, a prescindere dalla data di versamento o conferimento. Ai fini dell’applicazione di questa disposizione, la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di Euro, indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio;
  • la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2021, dell’operatività della norma agevolativa che consente di trasformare in crediti d’imposta utilizzabili in compensazione le imposte anticipate riferite a perdite fiscali ed a eccedenze dell’Ace legate alla cessione a titolo oneroso di crediti vantati nei confronti di debitori inadempienti.

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate n. 238235 del 17 settembre 2021 sono state definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione di trasformazione dell’Ace innovativa in credito di imposta , nonché le modalità per poterne fruire e per l’eventuale cessione a terzi.

Le istanze si potranno inviare a partire dal 20 novembre 2021 ed entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2021 (modello Redditi 2022), quindi, per i soggetti “solari”, entro il 30 novembre 2022.

Circolare Studio – settembre 2021

  • Esonero contributi autonomi e professionisti: entro il 30 settembre la presentazione istanze
  • Entro il 30 settembre il pagamento delle rate dei piani di dilazione in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021
  • Credito d’imposta beni strumentali: la “dicitura in fattura” nel caso del leasing
  • Superbonus: per il limite di spesa rileva il numero di unità iniziale (comprese le pertinenze)
  • Verifica on-line dello stralcio debiti con la definizione agevolata
  • Prenotazioni aperte dal 1° ottobre per il Bonus pubblicità 2021
  • Come accedere ai servizi dell’Agenzia Entrate dal 1° ottobre 2021

Esonero contributi autonomi e professionisti: entro il 30 settembre la presentazione istanze

La legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha previsto l’esonero parziale dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni INPS e alle Casse previdenziali professionali autonome.

Con la circolare INPS 6 agosto 2021, n. 124 l’Istituto ha fornito i requisiti e le indicazioni per usufruire del beneficio.

Con il messaggio 20 agosto 2021, n. 2909 è stato poi reso noto che la presentazione della domanda di esonero potrà essere effettuata a decorrere dal 25 agosto 2021 ed entro il 30 settembre 2021.

Entro il 30 settembre il pagamento delle rate dei piani di dilazione in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ha reso noto che dal mese di settembre riprendono le notifiche di cartelle ed avvisi, nonché le ordinarie procedure di riscossione, incluse quelle derivanti dalle verifiche effettuate dalle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973.

Nel documento si ricorda inoltre che:

  1. le rate, previste in piani di dilazione, in scadenza dall’8 marzo 2020 (21 febbraio per i comuni della “zona rossa”) al 31 agosto 2021, devono essere pagate entro il 30 settembre 2021 versando almeno un numero di rate sufficiente ad evitare la decadenza dagli stessi, fissata in 10 rate anche non consecutive. Mantengono invece l’originaria data di pagamento le rate con scadenza successiva al 31 agosto 2021;
  2. per le rateizzazioni attive all’8 marzo 2020 e per tutte le richieste che perverranno entro il 31 dicembre 2021, la decadenza si verificherà con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive (anziché le 5 ordinariamente previste);
  3. per le istanze di rateizzazione presentate entro il 31 dicembre 2021, è stata elevata da 60 a 100 mila euro la soglia di debito per il quale, ai fini dell’ammissione automatica alla dilazione ordinaria fino a 6 anni (72 rate), è sufficiente una semplice domanda, senza la necessità di dover presentare la documentazione che attesti lo stato di difficoltà economica;
  4. entro il 30 settembre 2021 scade il termine per il versamento delle rate scadute il 31 luglio 2020 (“Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio”).

Credito d’imposta beni strumentali: la “dicitura in fattura” nel caso del leasing

Il credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (INDUSTRIA 4.0) è riconosciuto anche per gli investimenti effettuati tramite contratto di leasing (locazione finanziaria).

L’Amministrazione finanziaria ha chiarito con la risposta n. 439/2020 con riferimento al credito di imposta di cui alla legge n. 160/2020 che la mancata indicazione della norma agevolativa in fattura comporta la revoca del beneficio. Ha tuttavia precisato la possibilità di regolarizzare i documenti già emessi (privi del riferimento citato) entro la data in cui sono avviate attività di controllo.

Poiché secondo la suddetta risposta la predetta regolarizzazione, in ipotesi di acquisizione dei beni in leasing, deve essere operata da parte dell’impresa beneficiaria, si è ritenuto che la predetta indicazione (da integrare ove mancante) debba esser riportata nelle fatture relative ai canoni di leasing emesse dalla società di leasing all’impresa che intende beneficiare del credito d’imposta.

Infine, poiché il comma 195, dell’art. 1 della legge n.160 del 2019, dispone che “Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 …” si rende opportuno riportare la dicitura anche sul contratto di leasing.

Superbonus: per il limite di spesa rileva il numero di unità iniziale (comprese le pertinenze)

Con la Risposta n. 568/2021 l’Agenzia delle Entrate ha precisato/confermato che in caso di interventi su un edificio composto da una unità abitativa e da due pertinenze, una accatastata come autorimessa e l’altra come magazzino, l’istante, ai fini della verifica del limite di spesa sui cui calcolare la detrazione, dovrà considerare tutte le unità immobiliari di cui si compone l’edificio censite in Catasto prima dell’inizio dei lavori, incluse le pertinenze. Non rileva il fatto che al termine dei lavori sarà realizzata un’ulteriore abitazione tramite suddivisione di quella preesistente.

La conclusione dell’Agenzia delle Entrate è in linea con la normativa e la prassi in tema di detrazioni per le ristrutturazioni edilizie e gli interventi antisismici (art. 16, D.L. n. 63/2013), secondo cui, per il calcolo del limite di spesa, in caso di accorpamento o di suddivisione del fabbricato, deve essere valorizzata la situazione iniziale degli immobili, e non quella risultante alla fine dei lavori.

Verifica on line dello stralcio debiti con la definizione agevolata

L’Agenzia della Riscossione ha pubblicato sul proprio sito un servizio “Verifica lo stralcio debiti nella tua Definizione agevolata” che consente di sapere se nel proprio piano di pagamento della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” sono presenti debiti che potrebbero essere oggetto di “Stralcio” ai sensi dell’art. 4, commi da 4 a 9, D.L. n. 41/2021 (“Decreto Sostegni”), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69/2021, ossia del cosiddetto “Condono cartelle”.

In particolare si può verificare se nelle cartelle e negli avvisi inclusi nel piano di pagamento della “Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e stralcio”, sono presenti carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1/1/2000 al 31/12/2010 rientranti tra quelli di importo residuo fino a 5 mila euro, calcolato alla data del 23/03/2021, per i quali la legge ha previsto l’annullamento (cfr. art. 4, commi da 4 a 9, del D.L. n. 41/2021).

L’Agenzia della Riscossione ricorda che la condizione prevista per l’annullamento dei debiti riferiti a persone fisiche è che, nel periodo d’imposta 2019, sia stato conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte fino a 30 mila euro mentre, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, che nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, sia stato conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte fino a 30 mila euro.

Se dalla verifica del piano di pagamento dovesse emergere la presenza di carichi potenzialmente interessati dall’annullamento disposto dalla legge e se, nel periodo d’imposta 2019, il contribuente avesse conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi non superiore a 30 mila euro (per i soggetti diversi dalle persone fisiche, per individuare il reddito imponibile, si deve far riferimento al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019), si potrà stampare in autonomia i moduli. Il contribuente in regola con il pagamento delle rate precedenti, potrà utilizzare i moduli per il versamento delle rate ancora dovute, calcolate al netto delle somme relative ai suddetti carichi.

Prenotazioni aperte dal 1° ottobre per il Bonus pubblicità 2021

Un comunicato del Dipartimento per la comunicazione e l’editoria del 31 agosto 2021 informa che dal 1° al 31 ottobre 2021 sarà possibile presentare la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari per l’anno 2021. La modifica dei termini di presentazione, inizialmente prevista dal 1° al 30 settembre, si è resa necessaria per consentire interventi di aggiornamento sulla piattaforma telematica che gestisce le richieste.

Come accedere ai servizi dell’Agenzia Entrate dal 1° ottobre 2021

Dal 1° ottobre 2021, in linea con quanto disposto dal Decreto Semplificazione e Innovazione digitale (DL n. 76/2020), le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle Entrate ai cittadini non potranno essere più utilizzate per l’accesso all’area riservata.

Dal 1° ottobre, quindi, i cittadini potranno accedere all’area riservata utilizzando esclusivamente una delle tre modalità di autenticazione universali.

Le credenziali Fisconline non saranno più attive e sarà necessario accedere, a scelta, con uno dei tre strumenti

  • SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale;
  • CIE – Carta d’identità elettronica;
  • CNS – Carta nazionale dei servizi.

Per chi già accede con SPID, CIE o CNS, non cambia nulla. Chi non avesse uno di questi tre strumenti deve dotarsene.

Circolare Studio – agosto 2021

• Decreto “Sostegni-bis”: proroga versamenti confermata e altre novità
• Proroga al 30 settembre per l’invio dati spese sanitarie
• Dal 1° agosto sospensione feriale dei termini di fisco e giustizia
• Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei DPI: istanze dal 4 ottobre 2021
• Fino al 31 agosto stop alle notifiche delle cartelle
• Green Pass: per quali attività è necessario dal 6 agosto

Decreto “Sostegni-bis”: proroga versamenti confermata e altre novità
Il decreto “Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73) ha concluso il suo iter parlamentare ed è stato convertito in legge. Il provvedimento è in vigore dal 25 luglio 2021 a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Tra le principali novità intervenute in sede di conversione in legge si evidenziano:
• il rinvio delle scadenze per il versamento delle imposte da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono approvati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito da ciascun indice. In particolare, per i soggetti ISA vengono prorogati al 15 settembre 2021 i termini di versamento delle imposte – senza alcuna maggiorazione – risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap ed Iva in scadenza dal 30 giugno al 31 agosto 2021;
• lo slittamento delle rate relative alla “Rottamazione-ter” e al “Saldo e stralcio” sospese da febbraio 2020. I versamenti potranno essere effettuati in quattro scadenze dal 31 luglio (che passa al 2 agosto) al 31 ottobre, mentre le rate sospese del 2021 andranno versate in unica soluzione entro il prossimo 30 novembre 2021;
• l’estensione dei contributi a fondo perduto, previsti per gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, anche alle imprese con ricavi tra i 10 e i 15 milioni di euro;
• l’esenzione dal pagamento dell’Imu 2021 per i proprietari di immobili interessati dal blocco degli sfratti a causa dell’emergenza Covid;
• il riconoscimento di nuovi crediti d’imposta per incentivare l’impiego dei POS e dei pagamenti elettronici;
• nuovi contributi a fondo perduto per le imprese che operano nei settori del wedding, intrattenimento e organizzazione di feste e cerimonie.

Proroga al 30 settembre per l’invio dati spese sanitarie
Il termine per l’invio al sistema Tessera sanitaria dei dati delle spese sanitarie e veterinarie relativi al primo semestre 2021 (gennaio-giugno), ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata, è stato prorogato dal 31 luglio al 30 settembre 2021.
La nuova scadenza è stabilita con D.M. 23 luglio 2021 del Ministero dell’Economia e delle finanze che ha accolto la richiesta di alcune associazioni di categoria a seguito delle difficoltà di aggiornamento dei software.

Dal 1° agosto sospensione feriale dei termini di fisco e giustizia
La sospensione feriale dei termini processuali sarà operata dal 1 al 31 agosto 2020.
Dal 1° agosto al 4 settembre 2021 sono sospesi i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’IVA, nonché per il pagamento degli avvisi bonari.
Fino al 31 agosto 2021, è sospesa l’attività degli Agenti della Riscossione, grazie alla proroga, contenuta nel Decreto “Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021), che ha ulteriormente esteso la sospensione anti Covid-19, emanata lo scorso anno con il Decreto “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020) e prorogata più volte nel corso di questi mesi.
Dal 1° al 20 agosto si sospendono anche le scadenze tributarie.

Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei DPI: istanze dal 4 ottobre 2021
Con il Provvedimento n. 191910 del 15 luglio 2021, l’Agenzia Entrate ha definito i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione, ai fini del rispetto del limite di spesa.
L’art. 32 del D.L. n. 73/2021 riconosce un credito d’imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti comprese le spese per la somministrazione dei tamponi per COVID-19, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.
Per accedere al nuovo credito d’imposta sanificazione, occorrerà presentare apposita comunicazione delle spese ammissibili dal 4 ottobre al 4 novembre 2021.

Fino al 31 agosto stop alle notifiche delle cartelle
L’Agenzia Entrate-Riscossione, fino al 31 agosto 2021, non notificherà alcuna cartella di pagamento, nemmeno tramite pec.
Inoltre, per i soggetti che hanno piani di rateizzazione in corso, rimane sospeso il pagamento delle rate in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Queste rate dovranno comunque essere versate entro il 30 settembre 2021, mentre mantengono l’originaria data di pagamento le rate con scadenza successiva al 31 agosto 2021.
Si ricorda inoltre che è stato differito al 31 agosto 2021 il termine finale di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.

Green Pass: per quali attività è necessario dal 6 agosto
Il Consiglio dei Ministri, con il D.L. 23 luglio 2021, n. 105, ha deliberato la proroga fino al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza nazionale e deciso le modalità di utilizzo del Green Pass e nuovi criteri per la “colorazione” delle Regioni.
Relativamente al Green Pass il Governo ha stabilito che si potranno svolgere alcune attività, di seguito elencate, solo:
• se si è in possesso di certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento di almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);
• se si effettua un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).

Questo tipo di documentazione sarà richiesta, a partire dal prossimo 6 agosto 2021, per poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti:
• Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;
• Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
• Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
• Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
• Sagre e fiere, convegni e congressi;
• Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
• Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
• Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
• Concorsi pubblici.

Circolare Studio – luglio 2021

• Prorogati al 20 luglio il termine dei versamenti di giugno per i contribuenti ISA e i forfetari
• Sospesi fino al 31 agosto i termini di versamento delle cartelle
• Proroga “naturale” del versamento delle imposte per le società di capitali che approvano il bilancio a giugno
• Nuove regole IVA per l’e-commerce dal 1° luglio 2021

Prorogati al 20 luglio il termine dei versamenti di giugno per i contribuenti ISA e i forfetari
Come anticipato con un comunicato stampa del Mef, il D.P.C.M. 28 giugno 2021 ha disposto che per i contribuenti assoggettati agli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale), compresi i forfetari, slitta dal 30 giugno al 20 luglio il termine entro il quale dovranno essere versati, senza corresponsione di interessi, il saldo 2020 e il primo acconto 2021 delle imposte sui redditi e dell’IVA.
La proroga è stata disposta per “tener conto dell’impatto che l’emergenza Covid-19 ha avuto anche quest’anno sull’operatività dei contribuenti di minori dimensioni e dei loro intermediari”.
Come previsto lo scorso anno, la proroga interessa anche ai contribuenti “minimi”, rientranti nel regime D.L. n. 98/2011, nonché i soggetti nei confronti dei quali operano cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA e a coloro che dichiarano redditi per trasparenza (quali ad esempio i collaboratori dell’impresa familiare o i soci di società di persone).
Per quanto riguarda i tributi interessati dalla proroga, lo slittamento del termine dovrebbe riguardare Irpef, Ires, addizionali, imposte sostitutive e cedolare secca sulle locazioni, ma anche le altre imposte i cui termini di versamento sono allineati a quelli delle imposte sui redditi, quali, per esempio, l’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni.

Sospesi fino al 31 agosto i termini di versamento delle cartelle
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 30 giugno 2021, n. 99, contenente misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese. Il provvedimento dispone un’ulteriore proroga – dal 30 giugno al 31 agosto 2021 – della sospensione dei termini di versamento, in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di accertamento esecutivi emessi da:
• cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
• avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate;
• avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;
• atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
• ingiunzioni di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali;
• atti esecutivi emessi dagli enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 settembre 2021.

Si prevede inoltre che, fino al 31 agosto 2021, siano sospesi i pignoramenti aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza.
Il provvedimento prevede inoltre:
• incentivi per promuovere l’utilizzo della moneta elettronica e l’impiego di POS collegati a registratori di cassa;
• la sospensione del programma cashback e supercashback dal 1° luglio al 31 dicembre 2021;
• il rifinanziamento della “Nuova Sabatini” per un importo pari a 300 milioni di euro per il 2021, finalizzato al sostegno di investimenti produttivi delle piccole e medie imprese per l’acquisto di beni strumentali. A tali risorse si aggiungono ulteriori 300 milioni ai sensi del disegno di legge di assestamento di bilancio per l’anno 2021 approvato nella medesima seduta del Consiglio;
• in materia di lavoro, infine, la proroga fino al 31 ottobre 2021 del divieto di licenziamento nel settore della moda e del tessile allargato (codici ATECO 13, 14, 15). Per i settori nei quali è superato – a partire dal primo luglio – il divieto di licenziamento, il decreto stabilisce inoltre che le imprese, che non possano più fruire della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, possano farlo in deroga per 13 settimane fino al 31 dicembre 2021 senza contributo addizionale e, qualora se ne avvalgano, con conseguente divieto di licenziare.

Proroga “naturale” del versamento delle imposte per le società di capitali che approvano il bilancio a giugno
Per le società di capitali che approvano il bilancio nel mese di giugno 2021 (entro il termine di 180 giorni e quindi entro il 29 giugno 2021) il termine per versare le imposte sul reddito a saldo 2020 e primo acconto 2021, scade normalmente alla fine del mese di luglio.
Quest’anno però il 31 luglio cade di sabato, con conseguente slittamento della scadenza a lunedì 2 agosto, che a sua volta rientra nella cosiddetta “proroga di Ferragosto”, slittando quindi al 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione.
L’art. 3-quater del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, modificando l’art. 37 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, prevede infatti che “gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme … omissis … che hanno scadenza dal 1 al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione”.
Ne consegue che, applicando la maggiorazione dello 0,40%, si potranno sfruttare ulteriori 30 giorni e, poiché il 19 settembre cade di domenica, la scadenza con la maggiorazione dello 0,40% sarà il 20 settembre 2021.
La risoluzione 6 giugno 2007, n. 128/E, ha infatti precisato che la proroga del termine per il primo versamento determina il parallelo spostamento in avanti di 30 giorni del termine per il versamento con la maggiorazione.

Nuove regole IVA per l’e-commerce dal 1° luglio 2021
È stato pubblicato nella G.U. n. 141 del 15 giugno 2021 il D.Lgs. n. 83 del 25 maggio 2021, che recepisce le nuove disposizioni in materia di IVA sul commercio elettronico contenute nell’art. 2 della direttiva UE n. 2455/2017, con effetto dal prossimo 1° luglio 2021.
Al riguardo si segnala:
Vendite intracomunitarie a distanza. Il regime Iva delle vendite intracomunitarie a distanza (compreso il commercio elettronico verso consumatori) continuerà a basarsi sul principio della tassazione nel paese di destinazione dei beni, con la deroga per le vendite “sotto soglia”, che per motivi di semplificazione sono assoggettate ad IVA nel paese di partenza, salvo opzione del fornitore per la tassazione secondo il principio generale. La soglia di semplificazione sarà però ridotta da 35.000 euro per ciascun paese UE, a 10.000 euro per tutte le vendite nell’area unionale. Nel calcolo della soglia dovranno inoltre, essere considerate anche le prestazioni di cui all’art. 7-octies, D.P.R. n. 633/1972 (servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione resi a privati consumatori di altri paesi Ue).
Estensione dello sportello unico (ex MOSS, ora OSS). L’obbligo di applicare l’IVA nel paese di destinazione comporta per il fornitore la necessità di identificarsi in tutti i paesi in cui saranno stabiliti i suoi clienti consumatori. Per facilitarne gli adempimenti, viene estesa la portata oggettiva del regime semplificato del mini sportello unico che, in via facoltativa, consentirà di accentrare il pagamento dell’imposta dovuta ai vari paesi UE presso il paese in cui è stabilita l’impresa. Dal 1° luglio il regime semplificato potrà essere utilizzato anche per le vendite a distanza intracomunitarie, nonché per tutte le prestazioni di servizi “b2c” soggette al pagamento dell’IVA nel paese membro del consumatore anziché in quello del fornitore. Al fine di rendere i nuovi regimi effettivamente operativi dal 1° luglio 2021, le disposizioni europee prevedono che gli Stati membri autorizzino i soggetti passivi e gli intermediari che agiscono per loro conto a registrarsi ai fini di tali regimi speciali a partire dal 1° aprile 2021.
Marketplace (mercati virtuali). Le imprese che facilitano le transazioni di e-commerce attraverso piattaforme elettroniche (marketplace) non avranno più adempimenti di segnalazione, ma diventeranno dirette responsabili dell’applicazione dell’IVA nei seguenti casi:
• vendite a distanza intracomunitarie di beni e vendite di beni già situati nel territorio dell’UE, effettuate da soggetti passivi stabiliti al di fuori dell’UE;
• vendite a distanza di beni importati da paesi extraUE in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro.