DECRETO “SOSTEGNI BIS”

• Nuovi contributi a fondo perduto
• Credito d’imposta locazioni
• Proroga cartelle fiscali
• Ulteriori disposizioni

Contributi a fondo perduto
È riconosciuto un contributo a fondo perduto, a favore di tutti i soggetti che hanno la partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto (26 maggio 2021) e che hanno i requisiti per presentare istanza e ottenere il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del Decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41), a condizione che non abbiano indebitamente percepito o restituito tale contributo.

Prima ipotesi: applicazione delle regole del Decreto “Sostegni”
I soggetti beneficiari del precedente contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del Decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41) hanno diritto ad ottenere, in via automatica, il 100% del contributo già ricevuto a seguito dell’applicazione di quanto disposto dal predetto decreto Sostegni.
Non è quindi necessario presentare un’ulteriore istanza e la modalità di erogazione è la medesima già scelta in precedenza (erogazione diretta o credito d’imposta).

Seconda ipotesi: perdita di fatturato
In alternativa, è previsto un contributo a fondo peduto a favore dei titolari di partita Iva residenti in Italia che nel secondo periodo d’imposta antecedente l’entrata in vigore del provvedimento non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro, e abbiano subìto una perdita del fatturato (e dei corrispettivi) medio mensile di almeno il 30% nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.
La misura del contributo è differente a seconda che i soggetti richiedenti abbiano già beneficiato o meno del contributo a fondo perduto concesso con il decreto “Sostegni” (art. 1 del D.L. n. 41/2021).

A) Soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. 41/2021: l’ammontare del nuovo contributo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando la seguente percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:
• 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
• 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
• 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
• 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
• 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

L’importo del contributo non può comunque essere superiore a 150mila euro.

B) Soggetti che NON hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. 41/2021: l’ammontare del nuovo contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando la seguente percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:
• 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
• 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
• 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
• 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
• 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

L’importo del contributo non può comunque essere superiore a 150mila euro.

È stata poi inserita una norma di raccordo tra i due contributi che prevede che i soggetti che, a seguito dell’istanza per il riconoscimento del contributo di cui all’art. 1 del D.L. n. 41/2021, n. 41, abbiano già beneficiato del contributo di cui sopra (Ipotesi 1), possano ottenere l’eventuale maggior valore del contributo calcolato sulla base dei criteri in esame (Ipotesi 2) e da quest’ultimo siano scomputate le somme già riconosciute dall’Agenzia delle Entrate.
Qualora dall’istanza derivi un contributo inferiore rispetto a quello spettante applicando la prima ipotesi (v. sopra), non sarà dato seguito all’istanza del contribuente.
Sono esclusi i soggetti la cui partita Iva risulti non attiva alla data di entrata in vigore del decreto, i soggetti che, pur avendo attivato la partita Iva successivamente al 1° gennaio 2019, non presentino il calo del fatturato di cui sopra; gli enti pubblici ex art. 74 del Tuir; gli intermediari finanziari ex art. 162-bis del Tuir.

L’istanza dovrà essere presentata in via telematica all’Agenzia Entrate (a tal fine è possibile avvalersi di un intermediario abilitato) entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

ATTENZIONE: Per i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica IVA di cui all’art. 21- bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (LIPE), l’istanza può essere presentata esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.

Terza ipotesi: perdita reddituale
Infine, in via residuale e non alternativa è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Il contributo non spetterà, in ogni caso ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, agli enti pubblici di cui all’art. 74 Tuir, ai soggetti di cui all’art. 162-bis Tuir.
L’ammontare del contributo sarà determinato applicando alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, la percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al netto dei contributi a fondo perduto già riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate ai sensi del Decreto “Rilancio” (art. 25 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34), Decreto “Agosto” (artt. 59 e 60 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104), Decreto “Ristori” (artt. 1, 1-bis e 1-ter del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137), Decreto “Natale” (art. 2 del D.L. 18 dicembre 2020, n. 172), Decreto “Sostegni” (art. 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41), Decreto “Sostegni-bis” (art. 1, commi da 1 a 3 e commi da 5 a 13).

L’importo del contributo non può comunque essere superiore a 150 mila euro.

L’istanza dovrà essere presentata in via telematica all’Agenzia Entrate (a tal fine è possibile avvalersi di un intermediario abilitato) entro trenta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

ATTENZIONE: L’istanza potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.

Contributo per soggetti con ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro
È stato inoltre introdotto un ulteriore contributo a fondo perduto a favore dei contribuenti aventi, nel secondo esercizio precedente a quello di entrata in vigore del decreto, ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro ed entro i 15 milioni di euro.
In particolare, si tratta dei soggetti titolari di reddito agrario di cui all’art. 32 Tuir, soggetti con ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all’art. 54, comma 1, Tuir, a condizione che siano in possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi previsti dal decreto “Sostegni” (art. 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41), o di quelli previsti dal decreto “Sostegni-bis” (art. 1, commi da 5 a 13).
Le modalità di determinazione dell’ammontare del contributo saranno determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Tale contributo, tuttavia, verrà concesso solo se sarà disponibile la necessaria copertura finanziaria derivante dalle eventuali risorse non utilizzate per I contributi a fondo perduto previsti dai decreti “Sostegni”.

Ulteriore contributo a fondo perduto per attività economiche chiuse
Per i soggetti che dal 1° gennaio 2021 alla data di conversione del Decreto avranno subito una chiusura per un periodo complessivo di almeno 4 mesi sarà riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto sulla base di criteri da individuarsi con successivo decreto ministeriale attuativo.

Credito d’imposta locazioni
Il decreto Sostegni-bis prevede anche un nuovo credito imposta locazioni.

Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator
Un primo intervento riguarda esclusivamente le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, a favore delle quali il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, già previsto ai sensi dell’art. 28 del D.L. “Rilancio” n. 34/2020 fino ad aprile 2021, viene ulteriormente esteso al 31 luglio 2021.

Imprese, professionisti, enti non commerciali
È stata poi introdotta una nuova tipologia di credito imposta locazioni, rivolta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Viene riconosciuto il credito d’imposta locazioni per il periodo da gennaio 2021 a maggio 2021 ai soggetti locatari esercenti attività economica, a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d’imposta spetta anche in assenza dei predetti requisiti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.

Proroga cartelle fiscali
È stata prorogata fino al 30 giugno 2021 la sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito.
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (entro il 31 luglio 2021).

Ulteriori disposizioni
Tra le ulteriori disposizioni e agevolazioni introdotte dal Decreto “Sostegni-bis” si segnalano inoltre:
• la possibilità di usufruire, fino al 31 dicembre 2021, in un’unica quota annuale, il credito d’imposta “beni strumentali” (“ordinari”) anche per i soggetti con un volume di ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro;
• un credito d’imposta del 30% per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19;
• la modifica dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 che prevede che, in caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali, sia possibile effettuare le variazioni in diminuzione fin dall’apertura della procedura, senza dover attendere la conclusione della stessa. Le nuove regole si applicano nel caso in cui il cessionario o committente è stato assoggettato alla procedura concorsuale successivamente alla data di entrata in vigore del decreto;
• l’introduzione di una nuova agevolazione (“Ace innovativa”) che riconosce, per gli incrementi di capitale proprio effettuati nel corso del 2021, un rendimento nozionale con applicazione di un’aliquota del 15%.

Circolare Studio – maggio 2021

CIRCOLARE MAGGIO 2021

  • Dichiarazione IVA 2021: ravvedimento e sanzioni
  • Sospensione delle cartelle e versamenti Irap, in arrivo la proroga delle scadenze
  • Covid-19: nuove regole per riaperture e spostamenti
  • Attivo il servizio per la presentazione della domanda di Indennità Covid-19
  • Apposizione del visto con l’integrativa IVA per il rimborso
  • Dichiarazioni dei redditi precompilate on line dal 10 maggio 2021
  • Le principali detrazioni e deduzioni delle persone fisiche per l’anno d’imposta 2020
  • ISA 2021: confermati i criteri di accesso al regime premiale
  • Le visure della tua impresa gratuite con la piattaforma “Impresa Italia”
  • Niente contributo di 100 euro per i lavoratori all’estero
  • Ravvedimento e sanzioni per omessa Dichiarazione IVA
  • Le principali detrazioni e deduzioni delle persone fisiche per l’anno d’imposta 2020

Dichiarazione IVA 2021: ravvedimento e sanzioni

È fissato al 30 aprile 2021 il termine per l’invio della dichiarazione IVA 2021 riferita al periodo 2020. È comunque possibile inviare la dichiarazione IVA, ormai considerata tardiva, entro 90 giorni dalla scadenza originaria, e quindi entro il 29 luglio 2021, versando le relative sanzioni. Oltre tale termine la dichiarazione viene considerata omessa e soggetta a sanzioni differenti.

La sanzione prevista per la dichiarazione IVA tardiva è stabilita da 250 euro a 2.065 euro, ridotta se il contribuente usufruisce del ravvedimento operoso.

Sospensione delle cartelle e versamenti Irap, in arrivo la proroga delle scadenze

Mef, Comunicato Stampa 30 aprile 2021, n. 88; Comunicato stampa 30 aprile 2021, n. 87

Il Ministero dell’Economia e Finanze ha reso noto, con un Comunicato Stampa pubblicato sul proprio sito (n. 88/2021), che a breve sarà emanato un provvedimento che differirà al 31 maggio 2021 il termine di sospensione delle attività di riscossione, attualmente fissato al 30 aprile 2021 dall’art. 4 del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41).

La sospensione, introdotta a partire dall’8 marzo 2020 dall’art. 68 del D.L. n. 18/2020 (cd. decreto “Cura Italia”), riguarda tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, nonché l’invio di nuove cartelle e la possibilità per l’Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.

La norma citata prevede che i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Pertanto i pagamenti andranno effettuati entro il 30 giugno 2021 anzichè entro il 31 maggio.

Per lo stesso periodo di tempo restano sospese anche le verifiche di inadempienza che le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a 5mila euro.

Con un secondo Comunicato di pari data (n. 87/2021), il Mef ha inoltre annunciato che con una norma di prossima emanazione sarà prorogato dal 30 aprile 2021 al 30 settembre 2021 il termine per il pagamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata per effetto dell’errata applicazione delle previsioni di esonero previste dall’art. 24 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77).

Per effetto della disposizione da ultimo citata, sono esonerati dal versamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020 le imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni di euro e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi nel 2019, rientranti nelle condizioni stabilite per la concessione degli aiuti di Stato Covid.

La proroga al 30 settembre 2021 interessa quindi i soggetti che hanno superato il limite relativo agli aiuti di Stato concedibili e devono regolarizzare l’omesso versamento Irap.

Covid-19: nuove regole per riaperture e spostamenti

D.L. 22 aprile 2021, n. 52

È in vigore dal 26 aprile 2021 il nuovo decreto con le novità per riaperture e spostamenti, in sintesi:

  • tra zone gialle (ripristinate con questo decreto) ci si potrà muovere liberamente, mentre per potersi spostare in zona arancione o rossa servirà un pass, fatte salve le giustificate ragioni di lavoro, necessità o urgenza;
  • è confermato il “coprifuoco” dalle ore 22.00 alle 5.00;
  • potranno riaprire in zona gialla le attività di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo, dalle ore 5.00 alle ore 22.00, ma solo all’aperto;
  • tornano ad aprire anche teatri, cinema e spettacoli all’aperto, mentre al chiuso nel rispetto di protocolli con limiti di capienza e specifici vincoli. Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
  • via libera anche agli sport all’aperto, compresi gli sport di squadra e di contatto. Vietato l’uso degli spogliatoi;
  • le scuole tornano tutte in presenza in zona gialla e arancione, mentre in quella rossa saranno in parte in presenza ed in parte a distanza;
  • dal 15 maggio riaprono le piscine, ma solo all’aperto;
  • dal 1º giugno riaprono le palestre, solo per allenamenti individuali;
  • dal 15 giugno torneranno le attività fieristiche;
  • dal 1° luglio autorizzati convegni e congressi in presenza;
  • dal 1° luglio riaprono i centri termali e i parchi tematici e di divertimento.

Attivo il servizio per la presentazione della domanda di Indennità Covid-19

Inps, Comunicato Stampa 22 aprile 2021

L’Inps ha reso noto che è attivo il servizio per la presentazione della domanda di indennità Covid-19 prevista dal “Decreto Sostegni” (D.L. n. 41/2021) e che comporta l’erogazione di una indennità pari a 2.400 euro, in favore di determinate categorie di lavoratori.

L’Istituto ricorda che i lavoratori già beneficiari dell’indennità prevista dal “Decreto Ristori” (D.L. n. 137/2020) hanno ricevuto il pagamento senza dover presentare una nuova domanda, mentre i lavoratori che non hanno beneficiato dell’indennità del “Decreto Ristori”, possono presentare la domanda per il riconoscimento della nuova prestazione entro il 31 maggio 2021.

Apposizione del visto con l’integrativa IVA per il rimborso

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad istanza di interpello n. 289 del 23 aprile 2021 ha chiarito che per ottenere il rimborso del credito IVA, a seguito di domanda archiviata a causa della mancata apposizione del visto di conformità, è necessario presentare una dichiarazione integrativa, al fine di apporvi il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in precedenza non indicati, lasciando inalterata la destinazione a rimborso del credito IVA.

L’Agenzia ha inoltre chiarito che queste integrazioni non sono soggette a sanzioni.

Dichiarazioni dei redditi precompilate on line dal 10 maggio 2021

A decorrere dal prossimo 10 maggio 2021, nell’area riservata del sito dell’Agenzia Entrate, sarà disponibile la “dichiarazione precompilata” delle persone fisiche:

  • modello 730
  • modello Redditi persone fisiche

già contenente una serie di dati quali: spese sanitarie, spese universitarie, spese funebri, premi assicurativi, contributi previdenziali, bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, oltre naturalmente i redditi percepiti comunicati dai sostituti di imposta, quali lavoro dipendente, pensioni, redditi occasionali e redditi diversi.

In particolare la precompilata riepiloga i dati trasmessi da soggetti terzi obbligati per i seguenti redditi:

  • i compensi riportati dalla Certificazione Unica;
  • i compensi di lavoro autonomo occasionale certificati e indicati nella Certificazione unica sezione Lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
  • i dati relativi alle locazioni brevi;

e per i seguenti oneri detraibili o deducibili:

  • quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
  • premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi;
  • contributi previdenziali e assistenziali;
  • contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia;
  • spese sanitarie e relativi rimborsi;
  • spese veterinarie;
  • spese universitarie e relativi rimborsi;
  • contributi versati alle forme di previdenza complementare;
  • spese funebri;
  • spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico;
  • spese relative ad interventi di sistemazione a verde degli immobili;
  • erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;
  • spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi.

Ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata vengono considerati anche i dati relativi alle spese da ripartire su diverse annualità desumibili dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l’anno precedente.

Per accedere alla precompilata è necessario essere in possesso di:

  • credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid);
  • Carta d’identità elettronica (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS);
  • credenziali dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate ( Fisconline/Entratel).

Per molti contribuenti non è possibile sfruttare appieno le potenzialità previste dal sistema, ma l’accesso ai dati contenuti nella dichiarazione precompilata è comunque molto importante per un corretto monitoraggio dei dati fiscalmente rilevanti già in possesso dell’Agenzia Entrate.

Detrazioni e deduzioni IRPEF per l’anno d’imposta 2020

Ogni anno il contribuente “Persona Fisica” può usufruire di detrazioni e deduzioni.

Le detrazioni Irpef riducono l’imposta lorda del corrispondente periodo d’imposta. Quindi la condizione che dà diritto alla detrazione è che ci sia una imposta lorda: le detrazioni eccedenti l’imposta lorda vengono perse.

Le deduzioni riguardano una serie di spese per cui il reddito complessivo su cui calcolare l’imposta dovuta si riduce.

Per il 2020 ricordiamo tra le principali detrazioni di cui potrà usufruire il contribuente il Superbonus 110%, per spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi “trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi “trainati”, effettuati su unità immobiliari residenziali e su parti comuni condominiali o di edifici in condominio.). Gli interventi devono essere realizzati su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati), su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati), su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); nonché su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).

ISA 2021: confermati i criteri di accesso al regime premiale

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 26 aprile 2021 n. 103206

È stato pubblicato il Provvedimento n. 103206 del 26 aprile 2021 dell’Agenzia Entrate con il quale sono individuati i livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, cui sono riconosciuti i benefici premiali, previsti dall’art. 9-bis, comma 11, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, riconosciuti ai contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito “ISA”).

Vengono quindi confermati i livelli di punteggio per l’accesso ai benefici fiscali dello scorso anno.

Si ricorda inoltre che a rilevare non sarà solo l’indice di affidabilità fiscale raggiunto nell’esercizio oggetto di dichiarazione, ma anche la media aritmetica degli indicatori relativi al periodo d’imposta 2019 e 2020.

Le visure della tua impresa gratuite con la piattaforma “Impresa Italia”

“Impresa Italia” è il servizio rivolto ai legali rappresentati o ai titolari e soci di tutte le aziende iscritte al Registro delle Imprese delle Camere di Commercio per accedere gratuitamente al proprio fascicolo informatico d’impresa e ai dati presentati al Registro delle Imprese: è possibile consultare e salvare la visura della società in lingua italiana e in inglese, lo statuto aziendale, l’atto costitutivo e i bilanci degli ultimi anni. Inoltre, si possono monitorare le pratiche attive con la P.A. o scaricare le ricevute protocollate.

Il Cassetto Digitale dell’Imprenditore è sincronizzato anche con il SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive) per seguire le relative pratiche, scaricare ricevute e altri documenti depositati.

Il servizio è accessibile tramite autenticazione SPID di livello 2 o con dispositivo CNS, ovvero la Carta Nazionale dei Servizi.

Niente contributo di 100 euro per i lavoratori all’estero

Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 20 aprile 2021, n. 271

L’art. 63 del D.L. n. 18/2020 (decreto “Cura Italia”) ha introdotto un “premio”, pari a 100 euro, erogato a personale dipendente, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020.

La ratio sottesa alla citata disposizione è quella di dare ristoro ai dipendenti che nel corso del mese di marzo 2020 hanno continuato a svolgere l’attività lavorativa nel luogo di lavoro, ovvero in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell’impresa, nonostante la situazione epidemiologica riscontrata nel nostro Paese. L’Agenzia Entrate con la Risposta n. 271 del 20 aprile 2021, rispondendo in merito al trattamento fiscale del contributo, ha chiarito che il beneficio non può essere erogato, così come ai dipendenti in smart working o in telelavoro, neanche agli impiegati a contratto assunti all’estero in quanto in quanto trattasi di lavoratori che svolgono la propria prestazione all’estero.

Ravvedimento e sanzioni per omessa Dichiarazione IVA

È fissato al 30 aprile 2021 il termine per l’invio della dichiarazione IVA 2021 riferita al periodo 2020. È comunque possibile inviare la dichiarazione IVA, ormai considerata tardiva, entro 90 giorni dalla scadenza originaria, e quindi entro il 29 luglio 2021, versando le relative sanzioni. Oltre tale termine la dichiarazione viene considerata omessa e soggetta a sanzioni differenti.

La sanzione prevista per la dichiarazione IVA tardiva è stabilita da 250 euro a 2.065 euro, ridotta se il contribuente usufruisce del ravvedimento operoso.

La violazione può essere sanata con ravvedimento operoso, e quindi versando una sanzione di importo ridotto a 25 euro (1/10 della sanzione ordinaria), da versare utilizzando il modello F24 e il codice tributo 8911.

Occorre inoltre versare anche le sanzioni per omesso versamento dell’imposta, se dovuta, pari al 15% dell’imposta, ridotte anch’esse per effetto del ravvedimento operoso.

Per gli invii delle dichiarazioni IVA oltre 90 giorni dalla scadenza del 30 aprile 2021 la dichiarazione IVA è considerata omessa ma ritenuta valida per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.

Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione IVA annuale la sanzione dovuta va dal 120% al 240% dell’ammontare dell’imposta dovuta.

Se la presentazione della dichiarazione IVA oltre 90 giorni non prevede versamento delle imposte, la sanzione minima applicata non può essere inferiore a 250 euro, fino ad un massimo di 2.000 euro.

Se la presentazione della dichiarazione IVA omessa, che prevede però il versamento di imposte, avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, la sanzione è pari al 60-120% dell’imposta non versata.

Se la presentazione della dichiarazione IVA omessa, che prevede però il versamento di imposte, avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, la sanzione è pari al 120-240% dell’imposta non versata.

Le principali detrazioni e deduzioni delle persone fisiche per l’anno d’imposta 2020

Ogni anno il contribuente “Persona Fisica” può usufruire di detrazioni e deduzioni.

Le detrazioni Irpef riducono l’imposta lorda del corrispondente periodo d’imposta. Quindi la condizione che dà diritto alla detrazione è che ci sia una imposta lorda: le detrazioni eccedenti l’imposta lorda vengono perse.

Le deduzioni riguardano una serie di spese per cui il reddito complessivo su cui calcolare l’imposta dovuta si riduce.

Per il 2020 ricordiamo inoltre le principali detrazioni di cui potrà usufruire il contribuente:

ATTENZIONE: si ricorda che le spese che hanno diritto alla detrazione fiscale del 19%, sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, saranno detraibili solo se pagate con un sistema tracciabile, ad eccezione delle spese sostenute per acquistare medicinali e dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al servizio sanitario nazionale.

Tra le deduzioni ricordiamo:

ATTENZIONE: I contribuenti hanno anche a disposizione il modello Redditi precompilato dall’Agenzia Entrate, con le informazioni presenti nella banca dati dell’Anagrafe tributaria. Consigliamo alla nostra clientela di accedere alla dichiarazione precompilata e salvarne una copia da consegnarci insieme a tutta la documentazione utile.

Per evidenti ragioni di “spazio”, gli elenchi delle detrazioni e deduzioni riportate non sono esaustivi ma si limitano ai casi che abbiamo ritenuto maggiormente ricorrenti.

  PRINCIPALI SCADENZE
Data scadenzaAmbitoAttivitàSoggetti obbligatiModalità
Lunedì 10 maggio 2021Modello 730 precompilato – pubblicazione sul sitoTermine iniziale per poter consultare, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, la dichiarazione precompilata.Contribuenti, CAF/professionisti, sostituti d’impostaTramite i canali telematici dell’Agenzia Entrate
Venerdì 14 maggio 2021Modello 730 precompilato – termine iniziale per l’invioTermine iniziale per poter modificare/integrare o inviare, dal sito dell’Agenzia delle entrate, il modello 730 precompilato.Contribuenti, CAF/professionisti, sostituti d’impostaTramite i canali telematici dell’Agenzia Entrate
Lunedì 17 maggio 2021Artigiani e commercianti – ContribuzioneVersamento della rata dei contributi dovuti sul minimale del reddito – Periodo contributivo 1° trimestre.Artigiani ed esercenti attività commerciali.Modello unificato F24.
Lunedì 28 maggio 2021Contributi a fondo perduto “Sostegni” – IstanzaTermine ultimo per la presentazione dell’istanza per ottenere il contributo a fondo perduto per le attività economiche.Imprese, professionisti e percettori di reddito agrario che abbiano registrato un calo del fatturato medio mensile di almeno il 30% nel 2020, rispetto al 2019.Telematica
Lunedì 31 maggio 2021Liquidazione periodiche IVATermine per la trasmissione telematica all’Agenzia Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al I trimestre.Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.Telematica.

LA DETRAZIONE DELL’IVA SUGLI ACQUISTI DOCUMENTATI DA FATTURE ELETTRONICHE

Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica a far data dallo scorso 1° gennaio 2019 si sono modificate anche le regole per esercitare correttamente il diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti che vengono documentati da fatture elettroniche ricevute attraverso il sistema di interscambio.

In particolare, è con gli articoli 13 e 14, D.L. 119/2018 (in vigore dal 24 ottobre 2018) che vengono apportate modifiche alle seguenti disposizioni normative:

– articolo 25, D.P.R. 633/1972, per quanto attiene alle modalità di registrazione dei documenti di acquisto;

– articolo 1, D.P.R. 100/1998, per quanto attiene alle modalità di esercizio del diritto alla detrazione sugli acquisti medesimi.

La registrazione delle fatture elettroniche di acquisto

Come di seguito evidenziato, l’articolo 13, D.L. 119/2018 modifica le previsioni contenute nei commi 1 e 2, articolo 25 del decreto Iva al fine di eliminare, nel procedimento di registrazione degli acquisti ai fini Iva, l’obbligo di numerare progressivamente le fatture ricevute, attesa l’oggettiva impossibilità di evidenziare detto numero progressivo nel documento elettronico di acquisto, che in quanto tale risulta ovviamente immodificabile.

Il comma 1, articolo 25, D.P.R. 633/1972

Vecchia versione Nuova versione
il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17 e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17, anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta

Il comma 2, articolo 25, D.P.R. 633/1972

Vecchia versione Nuova versione
dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonchè l’ammontare imponibile e l’ammontare dell’imposta distinti secondo l’aliquota. dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonchè l’ammontare imponibile e l’ammontare dell’imposta distinti secondo l’aliquota.

Rimane, pertanto, nella sostanza, il solo obbligo di “annotare” nel registro Iva acquisti le fatture anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.

Sotto il profilo operativo, pertanto, non ricorrendo più l’obbligo della numerazione progressiva del documento (che in molti casi si traduceva anche nell’ordinare le fatture di acquisto per ordine di data piuttosto che di ricezione prima di apporvi il protocollo progressivo), le fatture elettroniche di acquisto ricevute sullo SdI non dovranno più essere registrate secondo una progressione dettata appunto dalla numerazione attribuita dal contribuente, ma potranno essere registrate in forma “libera”, non dovendo nemmeno rispettare l’ordine di ricezione delle medesime sullo SDI ma preoccupandosi unicamente di rispettare l’unica previsione normativa ad oggi presente: quella della annotazione che deve essere appunto anteriore alla liquidazione periodica.

Si ritiene, in ogni caso, che la registrazione/annotazione della fattura di acquisto non possa avvenire in ogni caso in data antecedente alla sua “ricezione” sullo SdI seppur come vedremo, la stessa potrà in taluni casi concorrere alla liquidazione del periodo di effettuazione dell’operazione.

Per fare un esempio:

– se un contribuente riceve sullo SdI 4 fatture elettroniche di acquisto, rispettivamente in data 2, 6, 9 e 14 febbraio 2019 (per semplificare si suppone tutte riferite a operazioni effettuate nello stesso mese), le stesse possono essere annotate in ordine libero anteriormente alla liquidazione periodica (16 marzo 2019), ovvero alla dichiarazione annuale (30 aprile 2020), nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta (il periodo d’imposta 2019), ma le singole fatture non potranno che essere registrate solo a partire dalla rispettiva data di ricezione (si ritiene, pertanto, che il documento ricevuto in data 14 febbraio non possa essere registrato in data 10 febbraio pur se riferito allo stesso mese di liquidazione).

Il concorso alla detrazione nel mese di effettuazione dell’operazione

Come è noto, anche al fine di garantire l’esercizio del diritto alla detrazione alla luce delle modifiche normative che dal 2017 hanno notevolmente ridotto il termine ultimo per l’esercizio del diritto in base a quanto previsto dall’articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972, la circolare n. 1/E/2018 ha affermato che nel rispetto delle regole comunitarie la detrazione debba essere esercitata a partire dal momento nel quale si intendono verificati i due seguenti requisiti:

– esigibilità (coincidente di regola con il momento di effettuazione dell’operazione)

– ricezione della fattura

È quindi solo a partire dalla materiale ricezione del documento che il contribuente può esercitare correttamente il diritto alla detrazione dell’Iva assolta su tale acquisto.

È invece con l’articolo 14, D.L. 119/2018 che il Legislatore, al fine di consentire un più rapido recupero della detrazione in relazione agli acquisti con riferimento al momento di effettuazione dell’operazione, modifica la disposizione contenuta nell’articolo 1, D.P.R. 100/1998 aggiungendo il seguente periodo:

Il periodo aggiunto all’articolo 1, comma 1, D.P.R. 100/1998

“Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”.

In concreto ciò significa che a fronte di una fattura di acquisto ricevuta in data 3 marzo 2019 (o comunque fino al termine ultimo del 15 marzo), ma riferita a una operazione effettuata nel mese di febbraio 2019, la stessa potrà (è bene ricordare che si tratta di una facoltà) concorrere anticipatamente alla liquidazione del mese di febbraio che scade, come è noto, il giorno 16 del mese successivo (cioè il 16 marzo 2019).

Dal punto di vista della “registrazione” del documento, riprendendo quanto detto in precedenza, si ritiene che il documento ricevuto il 3 marzo 2019 non possa comunque essere registrato in data antecedente alla data di ricezione con l’effetto che, per poter concorrere alla liquidazione di febbraio, si dovrà procedere contabilmente alla “retro imputazione” del documento al mese precedente (in merito alla possibilità di procedere alla registrazione nel mese di “competenza” (febbraio) del documento ricevuto a marzo l’agenzia delle entrate non si è ancora espressa e quindi si ritiene opportuno seguire le indicazioni di registrazione in precedenza fornite).

Il chiarimento per i trimestrali (Videoforum del 23 gennaio 2019)

In occasione di uno dei recenti incontri organizzati dalla stampa specializzata, l’Agenzia delle entrate ha precisato, in relazione alla possibilità di esercitare il diritto alla detrazione per le fatture d’acquisto ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, che per i contribuenti trimestrali la stessa deve intendersi riferita alla possibilità di esercitare la detrazione, in relazione alle operazioni effettuate in uno qualsiasi dei mesi del trimestre solare (escluso il quarto), a condizione che la fattura pervenga e sia annotata entro il 15 del secondo mese successivo.

Con il probabile intento di prevenire fenomeni di arbitraggio fiscale, il legislatore ha in ogni caso previsto nell’ultimo periodo dell’articolo 1, D.P.R. 100/1998 sopra riportato, che la descritta facoltà di anticipare il concorso alla liquidazione nel mese di effettuazione dell’operazione non possa essere esercitata con riferimento alle fatture di acquisto ricevute nel mese di gennaio riferite a operazioni effettuate a dicembre. In questo caso la detrazione non potrà, quindi, che avvenire in base alle regole generali e cioè solo a partire dal periodo in cui si verifica l’ultimo dei due momenti esigibilità/ricezione del documento.

Esemplificando quindi, una fattura elettronica di acquisto ricevuta sullo SdI in data 2 gennaio 2020 ma riferita a operazione effettuata nel mese di dicembre 2019, dovrà obbligatoriamente concorrere alla liquidazione del mese di gennaio 2020 il cui termine scade il 17 febbraio 2020 (posto che il giorno 16 cade di domenica).

Circolare 1/2019 – Novità fiscali, legge di bilancio per l’anno 2019

A seguito della definitiva approvazione della legge di bilancio si segnalano le sotto riportate principali novità:
1) NUOVI FORFETTARI ENTRO I 65.000
2) INNALZAMENTO PECENTUALE DEDUCIBILITA’ IMU
3) REGIME TASSAZIONE LEZIONI PRIVATE
4) FLAT TAX
5) MODIFICHE RIPORTO PERDITE FISCALI IRPEF
6) DETASSAZIONE UTILI REINVESTITI
7) MODIFICHE FE PER OPERATORI SANITARI
8) MODIFICHE FE PER ASD
9) CEDOLARE SECCA SU IMMOBILI COMMERCIALI
10) PROROGA IPER AMMORTAMENTO
11) ESTROMISSIONE AGEVOLATA BENI IMMOBILI IMPRENDITORE INDIVIDUALE
12) RISPARMIO ENERGETICO
13) BONUS VERDE
14) RICERCA E SVILUPPO
15) RIFINANZIAMENTO NUOVA SABATINI
16) VOUCHER PER CONSULENZE TECNOLOGICHE
17) BONUS ASILI NIDO
18) RIVALUTAZIONE BENI IMPRESA
19) DETRAZIONE ACQUISTO AUTO ELETTRICHE
20) RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI
21) ABROGAZIONE ACE
22) STRALCIO DEBITI
23) BOLLO FATTURA ELETTRONICA

1) NUOVI FORFETTARI ENTRO I 65.000
Viene modificato il regime dei forfettari prevedendo che il regime agevolato si applica ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro.
Ai fini della verifica del rispetto del limite dei 65.000 euro:
1. non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 9, D.L. 50/2017 (Isa);
2. nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
Sono state riformulate le cause di esclusione dal regime in commento, che riguardano i soggetti:
– esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5, Tuir ovvero che controllano direttamente o indirettamente Srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
– persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

2) INNALZAMENTO PERCENTUALE DEDUCIBILITA’ IMU
Per effetto di una modifica apportata all’articolo 14, comma 1, D.Lgs. 23/2011, la percentuale di deducibilità dell’Imu versata sugli immobili strumentali dal reddito di impresa e da quello derivante dall’esercizio di arti e professioni viene incrementata al 40%.

3) REGIME TASSAZIONE LEZIONI PRIVATE
I redditi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni prodotti da docenti titolari di cattedre delle scuole di ogni ordine e grado, sono soggetti a un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle connesse addizionali regionali e comunali, nella misura del 15%, salvo facoltà di optare per le regole ordinarie. Tali soggetti sono tenuti a comunicare alla relativa Amministrazione di appartenenza l’esercizio di tali attività ai fini della verifica di eventuali incompatibilità. L’imposta si versa nei termini ordinari previsti per il versamento dell’Irpef.
Con provvedimento direttoriale, da emanarsi nel termine di 90 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2019, sono stabilite le modalità di opzione nonché di versamento dell’acconto e del saldo.

4) FLAT TAX
A decorrere dal 1° gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, che nel periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 e 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d’impresa o di lavoro autonomo determinato nei modi ordinari, un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap con l’aliquota del 20%.

5) MODIFICHE RIPORTO PERDITE FISCALI IRPEF
Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 8, Tuir, le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in Snc e Sas sono computate in diminuzione dei relativi redditi (cioè redditi di impresa) conseguiti nei periodi d’imposta e, per la differenza, nei successivi, in misura non superiore all’80% dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d’imposta e per l’intero importo che trova capienza in essi.
Tale nuovo regime si rende applicabile a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
Inoltre, le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali di cui all’articolo 66, Tuir (contribuenti semplificati):
a) del periodo d’imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d’imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al 40% e al 60% dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi;
b) del periodo d’imposta 2019 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d’imposta 2020 in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi.
Le perdite del periodo d’imposta 2017, per la parte non compensata ai sensi dell’articolo 8, comma 1, Tuir, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti:
a) nei periodi d’imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40% dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi;
b) nel periodo d’imposta 2020, in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi.
Infine, per effetto delle modifiche apportate all’articolo 116, Tuir, per le società a ristretta base proprietaria, per le perdite si applicano le disposizioni dell’articolo 84, comma 3, Tuir. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile, la perdita è riportabile nei limiti di cui all’articolo 84, comma 1, secondo periodo, Tuir.

6) DETASSAZIONE UTILI REINVESTITI
A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, il reddito complessivo netto ai fini Ires, può essere assoggettato a un’aliquota ridotta del 9% (quindi al 15%), per la parte corrispondente agli utili del periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’importo corrispondente alla somma:
a) degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi di cui all’articolo 102, Tuir;
b) del costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.
Sono riserve di utili non disponibili quelle formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell’articolo 2433, cod. civ. in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, a esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili, al netto delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti.
Per investimento si intende:
– la realizzazione di nuovi impianti nel territorio dello Stato;
– il completamento di opere sospese;
– l’ampliamento, la riattivazione, l’ammodernamento di impianti esistenti;
– l’acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture situate nel territorio dello Stato.
Sono esclusi gli investimenti in immobili e in veicoli di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b-bis), Tuir.
L’agevolazione rileva anche ai fini Irpef per il reddito d’impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle Snc e Sas in regime di contabilità ordinaria; se i predetti soggetti operano in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano a condizione che le scritture contabili previste dall’articolo 2217, comma 2, cod. civ. siano integrate con un prospetto da cui risultino la destinazione a riserva dell’utile di esercizio e le vicende della riserva. L’Irpef è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d’impresa le aliquote di cui all’articolo 11, Tuir ridotte del 9% a partire da quella più elevata.
L’agevolazione è cumulabile con altri benefìci eventualmente concessi, a eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito.

7) MODIFICHE FE PER OPERATORI SANITARI
Per effetto della sostituzione dell’articolo 10-bis, D.L. 119/2018, limitatamente al 2019, viene inibita la possibilità di emissione di FE ai soggetti tenuti all’invio dei dati al Sts, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sts stesso.
Tali soggetti possono adempiere all’obbligo di cui all’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015, mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sts (nuovo articolo 6-quater, D.L. 119/2018).
Tutti i dati fiscali trasmessi al Sts possono essere utilizzati solo dalle P.A. per l’applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva.
Con un D.M., sentito il Garante della privacy, sono definiti i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche temporali.
Viene previsto, inoltre, che, il credito previsto per gli anni 2019 e 2020 per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati, è concesso sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione e il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione

8) MODIFICHE FE PER ASD
Viene abrogata la previsione, introdotta con il recente D.L. 119/2018, per le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle Federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche, che hanno optato per il regime fiscale di cui agli articoli 1 e 2, L. 398/1991 e che nel periodo di imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi non superiori a 65.000 euro, per cui la fatturazione e la registrazione relativa ai contratti di sponsorizzazione e pubblicità verso soggetti passivi stabiliti in Italia era adempiuta dai concessionari.

9) CEDOLARE SECCA SU IMMOBILI COMMERCIALI
Viene esteso il regime opzionale della c.d. cedolare secca, con aliquota sostitutiva Irpef pari la 21%, per i canoni di locazione relativi a contratti stipulati nel 2019, aventi a oggetto immobili accatastati in C/1 di massimo 600 mq, escluse le pertinenze e le relative pertinenze locate congiuntamente.
Il regime non si rende applicabile per i contratti che sebbene siano stipulati nel 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contrato non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

10) PROROGA IPER AMMORTAMENTO
Viene prevista la proroga dell’iper ammortamento introdotto con L. 232/2016. In particolare, l’agevolazione si applica anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Viene, inoltre, previsto che si considerano agevolabili anche i costi sostenuti a titolo di canone per l’accesso, mediante soluzioni di cloudcomputing, a beni immateriali di cui all’allegato B, L. 232/2016 limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d’imposta di vigenza della disciplina agevolativa.
La maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica nella misura:
– del 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
– del 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
– del 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro;
– del 40% per gli investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell’elenco di cui all’allegato B annesso alla L. 232/2016, come integrato dall’articolo 1, comma 32, L. 205/2017.
La maggiorazione non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro, inoltre, la maggiorazione non si applica agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Ai fini della fruizione bisogna sempre presentare la documentazione di cui all’articolo 1, comma 11, L. 232/2016.
Determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle predette maggiorazioni.

11) ESTROMISSIONE AGEVOLATA BENI IMMOBILI IMPRENDITORE INDIVIDUALE
Viene riproposta l’estromissione agevolata dei beni immobili strumentali per l’imprenditore individuale, a condizione che tali beni siano posseduti alla data del 31 ottobre 2018. Le estromissioni devono essere poste in essere dal 1° gennaio 2019 al 31 maggio 2019. I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva, confermata nella misura dell’8%, devono essere effettuati, rispettivamente, entro:
– 30 novembre 2019 e
– 16 giugno 2020.
Per i soggetti che si avvalgono delle suddette disposizioni gli effetti dell’estromissione decorrono dal 1° gennaio 2019.

12) RISPARMIO ENERGETICO
Viene prorogata al 31 dicembre 2019 la detrazione prevista per gli interventi relativi al risparmio energetico.
Vengono, inoltre, prorogate, al 31 dicembre 2019, anche le detrazioni relative agli interventi di ristrutturazione edilizia e quelle connesse per l’acquisto di mobili.

13) BONUS VERDE
Viene prorogata al 2019 l’agevolazione consistente nella detrazione dall’Irpef lorda di un importo pari al 36% delle spese documentate, nel limite di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:
– sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
– realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

14) RICERCA & SVILUPPO
Viene prorogata ed abbassata la quota agevolabile (salvo specifiche ipotesi) dal 50 al 25%, nonché del massimo importo annualmente concedibile a ciascuna impresa da 20 a 10 milioni di euro; si introduce un maggior dettaglio nell’individuazione delle spese agevolabili; si prevede infine l’introduzione di adempimenti documentali per la spettanza e l’utilizzabilità del credito d’imposta.

15) RIFINANZIAMENTO NUOVA SABATINI
Vengono implementati i fondi previsti per la Nuova Sabatini dei seguenti importi:
– per l’anno 2019 – 48 milioni di euro;
– per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 – 96 milioni di euro;
– per l’anno 2023 – 126 milioni di euro;
– per l’anno 2024 – 48 milioni di euro.
16) VOUCHER PER CONSULENZE TECNOLOGICHE
Viene riconosciuto, per i 2 periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, un contributo a fondo perduto, nella forma di voucher, per l’acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste da Industria 4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali

17) BONUS ASILI NIDO
Il bonus asili nido, introdotto dal comma 355, articolo 1, L. 232/2016, relativo al pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati, ovvero per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei 3 anni, affetti da gravi patologie croniche, per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 è elevato a 1.500 euro su base annua.

18) RIVALUTAZIONE BENI IMPRESA
I soggetti Oic possono, anche in deroga all’articolo 2426, cod. civ. e a ogni altra disposizione di legge vigente in materia, procedere alla rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni in società controllate e collegate, a esclusione degli immobili merce, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.
La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 01-01-2019.
La rivalutazione deve avere a oggetto tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella Nota integrativa.
Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’Irap e di eventuali addizionali nella misura del 10%.
Il maggior valore attribuito ai beni si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per quelli non ammortizzabili.
Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° dicembre 2020.
Le imposte sostitutive devono essere versate in unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; gli importi da versare possono essere compensati.
Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 L. 342/2000, del D.M. 162/2001, del D.M. 86/2002 e dell’articolo 1, commi 475, 477 e 478, L. 311/2004.
Le previsioni di cui all’articolo 14, comma 1, L. 342/2000 si applicano anche ai soggetti Ias adopter, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell’articolo 85, comma 3-bis, Tuir. Per tali soggetti, per l’importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell’imposta sostitutiva, è vincolata una riserva in sospensione d’imposta ai fini fiscali che può essere affrancata secondo le regole di cui sopra.

19) DETRAZIONE ACQUISTO AUTO ELETTRICHE
In via sperimentale, a chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro, Iva eslcusa, è riconosciuto un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km) compreso tra 2.500 e 6.000 euro, ridotti a un range tra 1.500 e 4.000 euro in caso di mancata rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4.
Con D.M. da emanare entro 60 giorni dal 1° gennaio 2019, è individuata la disciplina applicativa.

20) RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI
Viene riproposta la possibilità di rideterminare il valore dei terreni e delle partecipazioni ai fini della determinazione dei redditi diversi.
La rideterminazione può essere effettuata a condizione che i terreni e le partecipazioni siano detenuti al 1° gennaio 2019, inoltre, la perizia e il versamento devono avvenire nel termine del 30 giugno 2019.
Le aliquote sono così individuate:
partecipazioni qualificate – 11%
partecipazioni non qualificate – 10%
terreni – 10%.

21) ABROGAZIONE ACE
Viene abrogata l’agevolazione consistente nell’Aiuto alla crescita economica (Ace); tuttavia, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 2, articolo 3, D.M. 3 agosto 2017, relativamente all’importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

22) STRALCIO DEBITI
I debiti delle persone fisiche risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 possono essere estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica versando una somma forfettaria derivante dal valore dell’Isee del nucleo familiare, qualora lo stesso non sia superiore ad euro 20.000. Versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica (indipendentemente dal valore dell’Isee del nucleo familiare) i soggetti per cui è stata aperta entro il 30 aprile 2019 la procedura di liquidazione del patrimonio di cui all’articolo 14-ter, L. 3/2012.

23) BOLLO SU FATTURA ELETTRONICA
Con l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2019 della fatturazione elettronica obbligatoria, cambiano le modalità di pagamento delle relative imposte di bollo per quanti vi siano assoggettati.
Il decreto firmato il 28 dicembre 2018 dal Ministro dell’economia e delle finanze, Giovanni Tria, per facilitare l’adempimento da parte del contribuente, prevede che al termine di ogni trimestre sia l’Agenzia delle entrate a rendere noto l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio. Grazie a quei dati, l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione sul proprio sito un servizio che consenta agli interessati di pagare l’imposta di bollo con addebito su conto corrente bancario o postale oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle entrate stessa. Le disposizioni del decreto si applicheranno alle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019.

Legge di bilancio 2018 ed ulteriori novità in tema di lavoro

Evidenziamo alcune disposizioni di particolare rilievo contenute nella legge di bilancio per l’anno 2018. Continua a leggere