Alcune Novità del Decreto Legge 193/2016

Si segnalano le sotto riportate novità introdotte dal Decreto Legge 193/2016 con la precisazione che potranno comunque subire modifiche in sede di conversione parlamentare del Decreto:

  • Rottamazione delle cartelle esattoriali
  • Voluntary Bis
  • Rivalutazione terreni e partecipazioni
  • Depositi fiscali, nuove regole
  • Comunicazione IVA trimestrale
  • Rottamazione delle cartelle esattoriali

Il 24 ottobre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto fiscale collegato alla Legge di Stabilità 2017 contenente  la normativa sulla rottamazione delle cartelle di Equitalia.

La rottamazione prevista dal decreto fiscale si riferisce a tutte le cartelle esattoriali notificate tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015. Nella rottamazione sono inclusi tutti i ruoli relativi ai tributi, alle imposte (compresa l’Iva se non è riscossa all’importazione), ai contributi previdenziali e assistenziali e alle multe per infrazione del Codice della Strada.

Come recentemente confermato, anche i ruoli emessi dagli Enti locali e relativi all’Ici, all’ Imu  o alla tassa sui rifiuti possono rientrare all’interno della sanatoria. Per questi ultimi, tuttavia, come per le multe, a decidere se aderire alla sanatoria saranno i Comuni caso per caso.

Coperte dalla rottamazione delle cartelle e quindi non si devono più pagare  sono:

  • le sanzioni sulle somme da pagare;
  • gli interessi di mora;
  • le somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali.

Al fine di poter usufruire della rottamazione è previsto che il contribuente debba presentare richiesta di adesione alla sanatoria entro 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle nuove norme.

Per la presentazione della domanda bisognerà utilizzare un apposito modello predisposto da Equitalia.

Si potrà scegliere se pagare tutto il debito in un’unica soluzione oppure in 4 rate. A seguito della presentazione della domanda, Equitalia comunicherà ai debitori, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della procedura, l’ammontare delle somme dovute e i dettagli relativi alle singole rate.

Sul sito del gruppo Equitalia è disponibile il modello per l’accesso alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento. Il modello è scaricabile al seguente link http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/modulistica/Definizione-agevolata/index.html# (MODULO DA1).

  • Voluntary Bis

Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017  ha concesso nuovamente ai contribuenti la possibilità di accedere alla procedura – c.d. voluntary bis. La voluntary bis consente di sanare le violazioni commesse fino al 30 settembre 2016.

  • Rivalutazione terreni e partecipazoni

La legge di Bilancio 2017 ha nuovamente riaperto i termini per la rideterminazione del costo o valore d’acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni (edificabili o agricoli) che erano stati contemplati nel D.L. n. 282 del 2002 con aliquota unica per le imposte sostitutive pari all’8%. Per la perizia di stima e il versamento dell’imposta sostitutiva ci sarà tempo fino al 30 giugno 2017. Tale disciplina si applicherà sia alla rideterminazione del costo dei terreni sia alla rivalutazione delle partecipazioni non quotate, senza distinguere tra partecipazioni qualificate o non qualificate.

  • Depositi fiscali, nuove regole

In base al decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2017, dal 1° aprile 2017 il deposito iva dovrebbe cambiare la sua sfera operativa  per le estrazioni; infatti diversamente da quanto previsto dall’attuale norma,  si dovrà assolvere l’imposta IVA con F24  senza la possibilità di emettere autofatture con il sistema del reverse charge.

Infatti, in caso di estrazione dei beni precedentemente introdotti in esecuzione di un acquisto interno o di un’importazione, l’IVA non sarà più assolta dal soggetto che estrae con il meccanismo del reverse charge, ma direttamente dal gestore del deposito senza possibilità di compensazione.

  • Comunicazione iva trimestrale

Il decreto prevede che, a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre del 2017, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, ciascun soggetto passivo IVA dovrà trasmettere telematicamente:

  1. a) i dati di tutte le fatture emesse nonché di quelle ricevute e registrate ai sensi dell’articolo 25 del D.P.R. n. 633 del 1972, ivi incluse le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni;
  2. b) una comunicazione sintetica dei dati contabili riepilogativi delle operazioni di liquidazione dell’imposta effettuate ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 1 bis del D.P.R. n. 100 del 1998 nonché degli articoli 73, primo comma lettera e), e 74, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972.

 

IL DDL DI BILANCIO 2017 È APPRODATO ALLA CAMERA: LE PRINCIPALI NOVITÀ IN SINTESI

Lo scorso sabato è arrivo il via libera del Colle al DDL di bilancio per il triennio 2017 – 2019, approvato il 15 ottobre scorso dal Consiglio dei ministri. Inizia ora l’iter parlamentare per la proposta di Legge che si compone di 104 articoli e 130 pagine di relazione tecnica.

Tra le novità dell’ultima ora si segnala l’eliminazione della clausola di salvaguardia in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di entrata con la voluntary disclosure. Le eventuali risorse mancati saranno reperite con il definanziamento di spese in corso da stabilire con un decreto del Mef e un decreto della presidenza del Consiglio.

L’aumento delle aliquote IVA  non è scongiurato – Nel testo del DDL di bilancio per il 2017 non vi è traccia del definitivo annullamento delle clausole di salvaguardia che prevedono l’aumento delle aliquote IVA.

L’aumento delle aliquote IVA viene rinviato al 1° gennaio 2018  attraverso l’introduzione di una “nuova” clausola di salvaguardia. Si tratta dell’ennesimo rinvio, che però potrebbe non essere sufficiente. Se le misure adottate dalla Legge di bilancio 2017 non riuscissero ad apportare le risorse necessarie, l’aumento delle aliquote IVA sarebbe cosa certa.

Proroga delle detrazioni sulle ristrutturazioni edilizie, per il risparmio energetico e l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici – Nel DDL di bilancio per il 2017 è prevista la conferma per il periodo d’imposta 2017 delle detrazioni sulle ristrutturazioni edilizie, per il risparmio energetico e l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. Oltre alla proroga di tali misure vengono ampliate le misure di favore per i condomini (che vengono analizzate in un apposito intervento), con l’obiettivo di garantirle fino al 2021.

 

Le detrazioni per le ristrutturazioni edilizie Le detrazioni per il risparmio energetico Il bonus mobili Il bonus mobili per le giovani coppie
Proroga fino al 31.12.2017 della detrazione nella misura del 50% e a 96.000 euro l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio Proroga fino al 31 dicembre 2017 del bonus risparmio energetico nella misura del 65%. Proroga al 31.12.2017 della detrazione del 50% Non è prevista la proroga al 31.12.2017

Tra le pieghe del DDL di bilancio per il 2017 vi è anche la proroga del c.d. bonus antisismico. Fino al 31 dicembre 2016 è prevista una detrazione più elevata per le spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità, se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive. La detrazione è pari al 65% delle spese effettuate dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016 . L’ammontare massimo delle spese ammesse in detrazione non può superare l’importo di 96.000 euro.

La percentuale di detrazione verrà ridotta dal 65% al 50%.  L’agevolazione sarà pero estesa agli immobili che si trovano in zone a rischio sismico più basso (in zona 3, tra cui rientrano ad esempio Milano e parte di Roma). Nelle zone a rischio sismico minore il bonus potrebbe essere potenziato, distinguendo le costruzioni in classi di rischio sismico.

Raddoppia il credito d’imposta R&S –  Diversamente da quanto accade ora, con  il calcolo del credito d’imposta dato dal 25 per cento delle spese agevolabili sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015, fatta eccezione per alcune tipologie di spese per le quali la percentuale applicabile è del 50%,  le modifiche normative previste nel DDL di bilancio per il 2017 prevedono che per tutte le tipologie di spese si applicherà l’aliquota del 50%.

In sostanza, per le seguenti spese:

  • personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
  • spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca ed organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative;

il credito d’imposta spetterà in misura maggiore, pari al 50 per cento delle spese agevolabili sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti.

Estensione super ammortamento – Da segnalare l’estensione del super ammortamento, anche se “limitato” per le autovetture, anche per il periodo d’imposta 2017 e 2018.  In sostanza sarà possibile fruire della maggiore del 140% per l’acquisto di beni strumentali effettuati fino al 30.09.2018. Non sarà possibile fruire del beneficio per le auto ad uso promiscuo.

 

Per fruire dell’agevolazione, così come formulata nella Legge di Stabilità 2016, era necessario l’effettuazione dell’investimento in possesso dei requisiti necessari nel periodo 15.10.2015  –  31.12.2016.

Nella versione dell’agevolazione introdotta dalla Legge di Stabilità 2016, erano ricompresi tra i beni “agevolabili” anche i mezzi di trasporto, indipendentemente dalla verifica del requisito della strumentalità.  A tal proposito si evidenzia che nella C.M. 23/E dello scorso 23.05.2016, l’Amministrazione Finanziaria aveva messo in chiaro i dubbi sull’applicazione dell’agevolazione per i mezzi di trasporto. In particolare era stato chiarito che rientrano nell’agevolazione anche i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta [comma 1, lettera b-bis), art. 164, Tuir], per i quali è prevista una deducibilità limitata dei costi (70 per cento).

Iper ammortamento del 250% – Le risorse sottratte al super ammortamento per i mezzi di trasporto vengono in parte destinate ad un “nuovo” iper ammortamento al 250%. La nuova agevolazione dovrebbe essere applicabile sull’acquisto di beni strumentali e immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa.

Proroga assegnazione agevolata beni ai soci – Si riaprono i termini per effettuare l’assegnazione agevolata dei beni ai soci. Sfuggita la possibilità di prorogare i termini per effettuare l’operazione, decorsi lo scorso 30 settembre, si ripropone la norma nel DDL di bilancio per il  2017, così da raggiungere un duplice obiettivo: i) permettere a quei contribuenti che non hanno fruito dell’agevolazione per l’incertezza normativa fugata solo in vista della scadenza dall’Amministrazione Finanziaria; ii) reperire un po’ di gettito, derivante dal pagamento dell’imposta sostitutiva dell’8% o del 10,5%, da destinare all’annullamento definitivo della clausola di salvaguardia.

Riduzione aliquota IRES e introduzione dell’IRI – Dal periodo d’imposta successivo a quello incorso al 31.12.2016 (2017 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) si riduce l’aliquota IRES che sarà pari al 24%. Il taglio IRES, originariamente previsto per il 2016, è stato posticipato dalla Legge di stabilità per il 2016.

A ciò si aggiunge l’introduzione della nuova imposta su imprese individuali e società di persone (IRI), che passeranno da una tassazione progressiva a una tassazione proporzionale, fissata anche in questo caso al 24%. Inoltre, così come avviene per i professionisti, per le imprese in contabilità semplificata potrà essere  applicato il regime di cassa, in deroga al generale principio di competenza.

 

 

Prime indicazioni operative sulla comunicazione preventiva di utilizzo dei voucher per lavoro accessorio

Il recente decreto correttivo al Jobs Act prevede che i committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio, ossia quelle retribuite con i c.d. voucher, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione debbano comunicare alla sede territorialmente competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno d’inizio, nonché l’ora di inizio e fine della prestazione.

I committenti imprenditori agricoli sono tenuti ad effettuare la medesima comunicazione, precisando la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.

Con la circolare 1/2016 l’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito le prime istruzioni operative.

Rimane innanzitutto invariato l’obbligo di effettuare la dichiarazione di inizio attività da parte del committente nei riguardi dell’Inps.

Dovrà essere altresì inviata una e-mail priva di allegati alla competente Direzione del lavoro, utilizzando un indirizzo di posta elettronica creato appositamente.

Per la provincia di Vicenza, l’indirizzo è Voucher.Vicenza@ispettorato.gov.it . Per le altre province gli indirizzi sono stati formulati in modo analogo.

Oltre ai dati della prestazione di lavoro accessorio sopra elencati, nella e-mail dovranno essere riportati almeno il codice fiscale e la ragione sociale del committente, che andranno indicati anche nell’oggetto.

Le eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni già trasmesse dovranno essere comunicate non oltre 60 minuti prima dell’inizio della prestazione.

Si raccomanda di conservare copia delle e-mail trasmesse, per semplificare l’attività di verifica da parte del personale ispettivo.

In relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione, è prevista una sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro che, non essendo diffidabile, non potrà essere inferiore a 800 euro.

Qualora vengano omesse sia la predetta comunicazione, sia la dichiarazione di inizio attività all’Inps, verrà applicata la maxisanzione per il lavoro nero.

Decreto correttivo Jobs Act : novità per lavoro accessorio (voucher) e collocamento disabili

E’ in vigore il decreto correttivo al c.d. Jobs Act. Illustriamo alcune disposizioni di particolare interesse, riservandoci ulteriori approfondimenti dopo l’emanazione delle circolari attuative.
1) Analogamente a quanto già prescritto per l’utilizzo dei lavoratori intermittenti, il decreto prevede che i committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio, ossia quelle retribuite con i c.d. voucher, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione debbano comunicare alla sete territorialmente competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e fine della prestazione.
I committenti imprenditori agricoli sono tenuti ad effettuare la medesima comunicazione, ma con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.
Le modalità di effettuazione del nuovo adempimento non sono ancora state rese note.
In attesa di istruzioni operative ufficiali, si ipotizza l’utilizzo dell’indirizzo e-mail intermittenti@pec.lavoro.gov.it, già in uso per le comunicazioni della chiamata dei lavoratori intermittenti, in aggiunta alla consueta procedura telematica di attivazione dei voucher.
In relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione, è prevista una sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro che, non essendo diffidabile, non potrà essere inferiore a 800 euro.
Ai committenti agricoli non si applica il limite di 2000 euro (attualmente rivalutato a 2.020 euro) per i compensi erogabili al singolo prestatore di lavoro accessorio.

2) Per quanto concerne il diritto al lavoro dei disabili, sono computabili nella quota di riserva i lavoratori, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, nel caso in cui, prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro, abbiano una riduzione della capacità lavorativa non più solo superiore, ma anche pari al 60%.
Vengono inasprite le sanzioni in caso di scopertura della quota di riserva. Trascorsi 60 giorni dalla data in cui è insorto l’obbligo di assunzione, per ogni giorno lavorativo di scopertura della quota e per ciascun disabile non assunto per cause imputabili al datore di lavoro, questo è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pari al quintuplo del contributo esonerativo, ossia pari ad euro 153,20.
E’ prevista una procedura di diffida, che comporta la presentazione di una richiesta di assunzione al Centro per l’impiego o la stipulazione di un contratto di lavoro con il disabile avviato dal Centro.

Detassazione dei premi di risultato

Facciamo seguito alla nostra circolare del 26 gennaio u.s., con la quale Vi avevamo anticipato la reintroduzione del beneficio, per segnalarVi che è ora operativa la c.d. detassazione dei premi di risultato Continua a leggere