Compensazione oltre il limite sanzionata come omesso versamento
Con l’ordinanza n. 11522 depositata ieri, la Cassazione ha ribadito che, in caso di utilizzo in compensazione di un credito d’imposta in misura eccedente il plafond previsto per l’anno, si applica la sanzione del 30%, alla stregua di un omesso versamento.
In effetti, le norme sanzionatorie non fanno riferimento espresso all’ipotesi di indebita compensazione, ma la Cassazione, con la pronuncia di ieri, ha stabilito che il superamento del limite massimo dei crediti d’imposta compensabili, fissato a decorrere dal 1° gennaio 2014 nella misura di 700.000 euro, equivale al mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste, che è sanzionato dal predetto art. 13, così come accade ogniqualvolta la compensazione stessa sia utilizzata in assenza dei relativi presupposti.
La giurisprudenza di merito, sul punto, appare non uniforme, atteso che, secondo alcune Commissioni Tributarie il superamento del limite di compensazione previsto dalla legge non può comportare l’irrogazione della sanzione stabilita per l’omesso versamento (cfr. C.T. Prov. di Novara n. 61 del 7 aprile 2011 e C.T. Reg. di Venezia n. 31/1/09).
La posizione della Cassazione risulta invece univoca ed alla stessa risulta essersi perfettamente allineata la prassi del Fisco, giacché, l’Agenzia delle Entrate, applica normalmente la sanzione del 30% prevista per gli omessi versamenti.