DECRETO DIGNITA’: LEGGE 96/2018 DI CONVERSIONE – NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO
E’ stato convertito in legge il d. l. 87/2018 (c.d. “Decreto “Dignità”). Segnaliamo di seguito alcune modifiche apportate al decreto dalla legge di conversione.
La nuova disciplina dei contratti a tempo determinato viene applicata ai contratti stipulati dal 14 luglio 2018, mentre le norme previgenti rimangono applicabili ai contratti conclusi entro il 13 luglio 2018, nonché alle loro proroghe e rinnovi effettuate entro il 31 ottobre 2018.
In materia di somministrazione di lavoro a tempo determinato, la legge di conversione precisa che le causali, ossia le motivazioni sottese alla stipula dei contratti, devono riferirsi all’impresa utilizzatrice.
Viene ripristinato il reato di somministrazione fraudolenta, qualora sussista lo specifico fine di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore. La sanzione consiste in un’ammenda pari a 20 euro per ciascun lavoratore illecitamente somministrato e per ciascun giorno di somministrazione.
Dal 12 agosto 2018, i contratti a tempo determinato sommati ai contratti di somministrazione a tempo determinato non possono superare il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato, in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei contratti stessi, con arrotondamento del decimale all’unità superiore nel caso in cui esso sia eguale o superiore a 0,5.
E’ in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di:
1) lavoratori di cui all’art. 8 comma 2 l. 223/1991 (ossia licenziati a seguito di procedure di licenziamento collettivo);
2) soggetti disoccupati che godano da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali;
3) lavoratori svantaggiati, ossia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a. mancanza di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
b. età compresa tra i 15 e i 24 anni;
c. non aver conseguito un diploma di scuola media superiore o professionale, o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni senza aver ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
d. età superiore a 50 anni;
e. avere compiuto i 25 anni di età e vivere da solo con una o più persone a carico;
f. occupazione in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna superiore almeno del 25 % alla disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
g. appartenenza a una minoranza etnica con la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa, per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile;
4) lavoratori molto svantaggiati:
a. lavoratori privi da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito;
b. lavoratori privi da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) del precedente punto 3.
Il nuovo limite del 30% può essere modificato dai contratti collettivi applicati dall’utilizzatore.
Precisiamo che rimane in vigore il limite del 20% già stabilito dalla legge per i contratti a tempo determinato.
Segnaliamo infine la proroga fino a tutto l’anno 2020 dell’esonero dal versamento del 50% dei contributi a carico ditta, entro il limite di 3.000 euro su base annua per un periodo massimo di 36 mesi, in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di lavoratori che non abbiano compiuto il 35° anno di età e non siano stati occupati in precedenza a tempo indeterminato, anche da un altro datore di lavoro.