Depositi IVA: chiarimenti delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate con la recente circolare del 24 marzo 2015 n. 12/E ha affrontato la disciplina dei depositi IVA e le principali questioni emerse nel corso degli ultimi anni.
In essa, tra l’altro, si precisa che i beni devono essere fisicamente introdotti nel deposito IVA (salvo il caso delle lavorazioni che possono essere materialmente eseguite fuori dal deposito, ma nei locali limitrofi). Se l’introduzione avviene solo in maniera virtuale, con iscrizione nel registro di magazzino, si ha una violazione formale (pagamento tardivo dell’IVA, cioè all’atto dell’estrazione dei beni).
Pertanto, in caso di beni importati senza il pagamento dell’IVA, in quanto destinati ad un deposito IVA, la loro mancata introduzione fisica nel deposito IVA non legittima la Dogana a pretendere il pagamento dell’IVA, se questa, in assenza di frode, è stata già assolta mediante emissione di autofattura al momento della estrazione dei beni (secondo quanto sostenuto da C.Giust. UE 17 luglio 2014 C-272/ 13).
Restano però dovute le sanzioni per il ritardato versamento (30%).