Detassazione dei premi di risultato
Facciamo seguito alla nostra circolare del 26 gennaio u.s., con la quale Vi avevamo anticipato la reintroduzione del beneficio, per segnalarVi che è ora operativa la c.d. detassazione dei premi di risultato.
I lavoratori con reddito da lavoro dipendente relativo all’anno precedente non superiore a 50.000 euro lordi potranno beneficiare di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF pari al 10%, entro il limite di 2.000 euro lordi (ovvero 2.500 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro), sui premi di ammontare variabile corrisposti anche sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalle RSU.
E’ stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale che definisce i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, ai quali è legata la corresponsione dei premi. Tal criteri possono consistere nell’aumento della produzione, o in risparmi dei fattori produttivi, o nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche mediante la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario, rispetto ad un periodo congruo definito dall’accordo. Il raggiungimento dei risultati deve essere verificabile in modo obiettivo, mediante il riscontro di indicatori numerici o di altro tipo appositamente individuati.
I contratti dovranno essere depositati telematicamente entro trenta giorni presso la competente Direzione territoriale del lavoro, unitamente ad una dichiarazione di conformità del contratto alla disposizioni del decreto interministeriale.
Il lavoratore avente diritto al premio potrà optare per l’erogazione dello stesso sotto forma di beni, opere, servizi e prestazioni anche relative al welfare elencate dall’art. 51 del Tuir. Ne conseguirà la completa esenzione fiscale e contributiva per il dipendente e per il datore di lavoro, nel rispetto dei limiti indicati dall’art. 51 del Tuir. In tal caso, la corresponsione potrà avvenire mediante documenti di legittimazione (voucher), in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale. Tali documenti dovranno essere nominativi e non potranno essere monetizzati o ceduti a terzi. Dovranno dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare.