DURC on-line
Dal 1° luglio 2015 il documento unico di regolarità contributiva (DURC) potrà essere richiesto ed ottenuto telematicamente in tempo reale, in formato pdf, digitando il codice fiscale del soggetto da verificare nei portali di INPS, INAIL e delle Casse edili.
La richiesta potrà essere effettuata direttamente dall’impresa per la propria posizione contributiva (previo accreditamento), da un soggetto delegato (per il momento, solo un intermediario autorizzato dall’impresa oggetto di verifica) o da una pubblica amministrazione.
Verrà emesso un solo tipo di DURC al posto dei quattro attualmente esistenti, che potrà essere utilizzato per ogni finalità prevista dalla legge (erogazione di sovvenzioni, procedure di appalti pubblici e lavori privati in edilizia, rilascio attestazione SOA), con validità di 120 giorni dalla data della richiesta.
Sarà inoltre possibile consultare liberamente un DURC regolare ancora valido, previa registrazione dei dati del richiedente.
La regolarità verrà accertata dagli enti in relazione ai contributi dovuti per lavoratori subordinati e parasubordinati, nonché per lavoratori autonomi, scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, purché sia scaduto anche il termine di trasmissione delle relative denunce retributive. Per le imprese di più recente costituzione, verrà indicata solo la data di decorrenza dell’iscrizione agli enti, senza alcuna attestazione di regolarità.
Uno scostamento non grave, ossia non superiore a 150 euro (comprensivi degli eventuali accessori di legge), tra le somme dovute e quelle versate, non precluderà l’attestazione della regolarità, prevista anche in caso di rateazioni concesse, oppure in pendenza di un contenzioso amministrativo o giudiziario.
In caso di esito negativo della verifica, dopo un periodo di 72 ore durante il quale gli enti potranno intervenire per rettificare eventuali anomalie della procedura, verrà trasmesso esclusivamente al soggetto interessato dalla verifica o all’intermediario delegato un invito a regolarizzare entro 15 giorni.
Decorso inutilmente il termine, il risultato negativo verrà comunicato esclusivamente ai soggetti che hanno effettuato l’interrogazione, entro 30 giorni dalla richiesta.
Continueranno ad essere applicate le previgenti modalità di rilascio del DURC nel caso in cui la verifica in tempo reale non sia possibile, per la mancanza delle necessarie informazioni negli archivi degli enti.
I DURC richiesti prima del 1° luglio 2015 ancora in corso di validità potranno continuare ad essere utilizzati per i casi e i periodi previsti dalla previgente normativa.