Il contratto di prestazione occasionale in sostituzione dei vecchi “voucher”

Dal 10 luglio p.v., avvalendosi della procedura messa a disposizione dall’Inps, le aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato potranno acquisire prestazioni di lavoro occasionale o saltuarie di ridotta entità, avvalendosi del nuovo contratto di prestazione occasionale previsto dalla l. 96/2017, denominato “Presto”. Il periodo di riferimento per il calcolo dei cinque lavoratori a tempo indeterminato è il semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione.

Il contratto, che mira a colmare il vuoto normativo conseguente all’abrogazione della disciplina del lavoro accessorio, retribuito con i c.d. voucher, è assoggettato ai seguenti limiti:

 

  1. Per ciascun lavoratore con riferimento alla totalità degli utilizzatori, i compensi percepiti non possono superare i 5.000 euro netti nell’anno civile;
  2. Per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei lavoratori, i compensi erogati non possono superare i 5.000 euro netti nell’anno civile (importo incrementabile per lavoratori in possesso di determinati requisiti soggettivi) e al singolo prestatore di lavoro non possono essere corrisposti compensi di importo superiore a 2.500 euro netti.

 

Ai lavoratori si applica l’usuale normativa in materia di orario di lavoro, nonché le disposizioni a tutela della salute e della sicurezza.

Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionale dai propri dipendenti o da ex dipendenti/collaboratori coordinati e continuativi, il cui rapporto sia cessato da meno di sei mesi.

E’ del pari vietato il ricorso a questo contratto nei settori edile ed affini, lapideo e per l’esecuzione di appalti di opere o servizi.

La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro, il costo orario per l’azienda è di 12,41 euro.

Le aziende ed i prestatori interessati dovranno registrarsi all’interno di un’apposita piattaforma informatica gestita dall’Inps. Gli utilizzatori dovranno altresì versare preventivamente, a mezzo mod. F24 Elementi identificativi (ELIDE) o tramite “pagoPA” nel Portale dei pagamenti dell’Inps, le somme utilizzabili per compensare le prestazioni.

Almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, le aziende e dovranno trasmettere all’Inps una dichiarazione contenente i dati identificativi del prestatore, il luogo e l’oggetto della prestazione,la data e l’ora di inizio e termine della prestazione, nonché il compenso pattuito, non inferiore a 36 euro per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell’arco della giornata.

In caso di mancata effettuazione della prestazione, la dichiarazione potrà essere revocata entro tre giorni. Il lavoratore potrà accedere alla piattaforma informatica per confermare di aver effettuato la prestazione e impedire così  la revoca.

In caso di superamento del limite di importo di 2.500 euro, o del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dell’anno civile, il rapporto si trasformerà in un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato.

Qualora non venga effettuata la comunicazione preventiva o venga utilizzata al di fuori dei casi consentiti, verrà applicata la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera, senza possibilità di diffida.