INCROCIO DATI POS-CORRISPETTIVI
Contribuenti soggetti passivi dell’Iva (essenzialmente imprese commerciali e artigiane a contatto con i consumatori) che presentano “potenziali anomalie” scaturite dal confronto tra l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con mezzi di pagamento elettronico, comunicate all’Agenzia dagli intermediari finanziari, da una parte, e gli importi delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici trasmessi al Sistema di interscambio dell’Agenzia stessa, dall’altra.
Informazioni messe a disposizioni.
L’Agenzia invierà al domicilio digitale di questi soggetti, ai fini della valutazione della correttezza della segnalazione e per l’eventuale giustificazione delle incongruenze, una comunicazione riportante, tra l’altro, la descrizione dell’anomalia riscontrata e le istruzioni con le modalità per la regolarizzazione, ovvero per comunicare con l’amministrazione, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni.
La stessa comunicazione sarà messa a disposizione del contribuente anche nel “cassetto fiscale” e nel portale “fatture e corrispettivi”, ove potranno essere consultate anche le seguenti informazioni di dettaglio: l’elenco dei mesi dell’anno per i quali è stata registrata la presunta anomalia; l’ammontare giornaliero dei pagamenti elettronici, al netto degli storni; la differenza, calcolata su base mensile, tra l’importo dei pagamenti elettronici e la somma degli importi (base imponibile e Iva), desunti dalle fatture elettroniche emesse e dai corrispettivi telematici trasmessi al Sdi; il codice ABI o il codice fiscale del soggetto obbligato alla comunicazione dei pagamenti elettronici ai sensi dell’art. 22, comma 5 , del dl n. 124/2019; gli identificativi degli strumenti Pos a cui si riferiscono i pagamenti elettronici. I dati di cui sopra saranno inoltre messi a disposizione della Guardia di finanza con mezzi informatici.
Ravvedimento operoso.
Qualora si riconosca fondata la segnalazione di anomalia, l’interessato potrà sanare le violazioni commesse avvalendosi delle disposizioni dell’art. 13 del dlgs 472/1997 sul ravvedimento operoso; potrà così beneficiare della riduzione delle sanzioni in una misura variabile in ragione del tempo trascorso tra la consumazione e la regolarizzazione della violazione.