LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2016
La Legge di Stabilità è diventata LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 e pubblicata in Gazzetta – Serie Generale n.302 del 30-12-2015 – Suppl. Ordinario n. 70
La legge, salvo quanto diversamente previsto, entrerà in vigore il 1º gennaio 2016.
La legge è composta da un solo articolo e da ben 999 commi; in questa sede cercheremo di riassumere le disposizioni fiscali di maggiore impatto previste dalla legge.
1. NOVITÀ IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE
Maxi ammortamenti (comma 91 – 94 e 97)
Al fine di incentivare gli investimenti, per imprese e lavoratori autonomi è prevista una maggiorazione percentuale del 40% del costo fiscalmente riconosciuto dei beni strumentali “nuovi”, acquistati in proprietà o in leasing dal 15/10/2015 al 31/12/2016. In tal modo, ai fini Ires/Irpef, è possibile imputare nel periodo d’imposta quote di ammortamento e di canoni di locazione più elevati. Sono esclusi dall’incremento gli investimenti:
• in beni materiali strumentali per i quali il DM 31/12/88 stabilisce un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
• in fabbricati e le costruzioni;
• in beni indicati all’allegato 3 della legge di stabilità 2016.
Per individuare il momento in cui l’investimento è realizzato – e, quindi, se lo stesso rientri o meno nel periodo agevolato – occorre fare riferimento ai criteri generali del TUIR; pertanto:
• le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data di consegna o spedizione (ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo della proprietà);
• analogo principio vale per gli investimenti in beni strumentali da parte dell’artista/professionista, posto che, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, i beni strumentali in genere non rilevano secondo il principio di cassa (CM 90/2001).
Autovetture
Per quanto riguarda l’acquisto di veicoli “nuovi”, oltre all’aumento del 40% del costo di acquisizione, è previsto anche l’aumento dei limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria dei beni di cui all’art. 164 comma 1 lett. b) del TUIR; pertanto, per effetto della maggiorazione del 40%:
• il limite al costo fiscale (es: €18.075,99) è incrementato della suddetta misura (quindi, €.25.306)
• la percentuale di deducibilità (es: 20% e 80% per agenti e rappresentanti) resta invariata.
I nuovi limiti di deducibilità, sotto il profilo del tetto massimo del costo d’acquisto fiscalmente riconosciuto, dovrebbero quindi essere pari :
• €.25.306,39 (in luogo dell’ordinario €.18.075,99) per autovetture e autocaravan
• €.5.784,32 (in luogo dell’ordinario €4.131,66) per i motocicli
• €.2.892,16 (in luogo dell’ordinario € 2.065,83) per i ciclomotori.
Rivalutazione terreni e partecipazioni (comma 888)
Viene riproposta la possibilità di rivalutare il costo d’acquisto di:
• terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
• partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;
alla data del 1° gennaio 2016, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici, associazioni professionali, enti non commerciali.
Rispetto al passato, la nuova disposizione prevede l’applicazione di un’aliquota unica per le imposte sostitutive; in pratica, esercitando l’opzione di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore indicato in perizia delle partecipazioni non quotate o dei terreni, il contribuente dovrà assolvere l’imposta sostitutiva nella misura dell’8% : su tutte le tipologie di partecipazioni non quotate (sia qualificate che non) e sui terreni (sia agricoli che edificabili).
A tal fine, entro il 30/06/2016 si dovrà provvedere:
• alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima da parte di un professionista abilitato
• al versamento dell’imposta sostitutiva per l’intero ammontare, o (in caso di rateazione) per la prima delle 3 rate annuali di pari importo.
Rivalutazione beni d’impresa e partecipazioni (commi 889-890)
È riproposta la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni per le società di capitali e gli enti commerciali che nella redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali (IAS/IFRS). La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2015, deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31/12/2014 appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un’apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d’imposta.
È possibile effettuare all’affrancamento, anche parziale, di tale riserva mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva ai fini IRES / IRAP in misura pari al 10%.
Imposte sostitutive
Il maggior valore dei beni iscritti in bilancio è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2018) tramite il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP determinata nelle seguenti misure:
• 16% per i beni ammortizzabili;
• 12% per i beni non ammortizzabili.
Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l’eventuale affrancamento della riserva vanno versate in unica soluzione senza interessi, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi, anche in compensazione con eventuali crediti disponibili. In caso di cessione, assegnazione ai soci/autoconsumo o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima dell’inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione (in generale, prima del 1° gennaio 2019), la plusvalenza o minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene prima della rivalutazione.
Modifiche alla disciplina dei costi “black list” (commi 142 -147)
E’ disposta l’abrogazione dell’art. 110 co.10-12-bis del TUIR, che disciplina la deducibilità dei costi black list. Si ricorda che, con riferimento al periodo di imposta 2015, il DLgs.147/2015 ha riscritto le suddette norme prevedendo che i costi sostenuti con soggetti black list, qualora relativi a operazioni che abbiano avuto concreta esecuzione, siano ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale (art. 9 TUIR).
Tale limite, in base all’art. 110 c.11 TUIR, può essere superato se il contribuente fornisce la prova che “le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione”. Il legislatore, elimina ora tutte le disposizioni correlate alla deducibilità dei costi in esame che, a partire dal periodo di imposta 2016, saranno quindi soggetti alle “ordinarie” regole di deducibilità.
Società controllate estere – CFC (comma 142)
Si apportano modifiche alla disciplina delle società controllate estere – CFC; in particolare:
• si prevede un criterio univoco, fissato ex lege, per individuare tali Paesi ai fini della disciplina CFC, e cioè la presenza di un livello nominale di tassazione inferiore al 50% di quello applicabile in Italia;
• si stabilisce che la disciplina CFC, in presenza delle condizioni di legge (relative in particolare ai livelli bassi di tassazione), si applica – a determinate condizioni – anche nel caso di società site in Stati membri UE o in Paesi dello Spazio economico europeo che hanno un accordo con l’Italia in merito allo scambio di informazioni a fini fiscali.
Con decreto del MEF saranno stabiliti modalità, termini, elementi e condizioni affinché le società controllanti, aventi specifici requisiti geografici e di fatturato, trasmettano all’Agenzia delle entrate una specifica rendicontazione, Paese per Paese relativa a ricavi e utili, imposte pagate e maturate, nonché ad altri elementi indicatori di una attività economica effettiva, conformemente alle direttive OCSE; la mancata presentazione di detta rendicontazione ovvero l’invio di dati incompleti comporta una sanzione pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.
2. NOVITÀ IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI
IMU terreni agricoli
È nuovamente rivista la tassazione applicabile ai terreni agricoli; in particolare, a decorrere dal 2016, viene ripristinato, ai fini dell’esenzione Imu dei terreni agricoli, il criterio contenuto nella circolare 9/1993 al posto dell’attuale basato sulla classificazione ISTAT del territorio.
Inoltre, vengono abrogate le disposizioni contenute nei commi 5 e 8-bis dell’art. 13 del DL 201/2011 (relative alla determinazione della base imponibile dei terreni), e nei commi 1 da 1 a 9-bis dell’art. 1 del DL 4/2015 (individuazione dei terreni agricoli imponibili/esenti IMU per il 2014 e 2015).
Pertanto, in base alle modifiche effettuate, dal 2016, saranno esenti Imu i terreni agricoli:
• ricadenti in aree montane e di collina, secondo i criteri stabiliti dalla CM 9/1993
• posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (di cui all’art. 1 del D.lgs. 99/2004), iscritti alla previdenza agricola (CD e IAP), indipendentemente dalla loro ubicazione;
• ubicati nelle isole minori (di cui all’Allegato A della Legge n. 448/2001);
• a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale, a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Riduzione IMU per immobili concessi in comodato ai figli (comma 10)
E’ prevista una riduzione del 50% della base imponibile IMU (e TASI) per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. Ai fini del beneficio devono sussistere le seguenti condizioni:
• che il contratto di comodato sia registrato
• che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate A/1, A/8 e A/9.
Ai fini dell’applicazione della disposizione, il soggetto passivo deve attestare il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’art. 9, comma 6 del Dlgs.23/2011.
Novità Tasi (comma 14)
La legge di stabilità 2016 apporta alcune modifiche alla disciplina della TASI.
Esenzione abitazione principale
Modificando l’art.1 comma 669 della L.147/2013 , l’esenzione dalla Tasi, già riconosciuta per i terreni agricoli, è estesa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. In pratica, a decorrere dal 2016 la TASI:
• è abolita per le abitazioni principali iscritte nelle categorie catastali diverse da quelle “di lusso”;
• continua ad applicarsi per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Fabbricati invenduti delle imprese costruttrici
E’ prevista la riduzione all’1 per mille (0,1%) dell’aliquota TASI dei fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice, fintanto che permanga tale destinazione, e gli stessi non siano locati. I Comuni hanno la possibilità di aumentare tale aliquota fino al 2,5 per mille (0,25%), o diminuirla fino ad azzerarla.
Rendita catastale dei macchinari cd “imbullonati” (comma 21)
A decorrere dal 2016, la determinazione della rendita catastale dei fabbricati a destinazione
“speciale e particolare” (immobili classificabili nelle categorie D e E), è effettuata (tramite stima diretta) tenendo conto “del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento”. Tuttavia, sono esclusi dalla medesima stima diretta: i macchinari, i congegni, le attrezzature, gli altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
Ne consegue che non risultano più assoggettati ad IMU gli impianti/macchinari “imbullonati”.
Fabbricati già censiti nei gruppi “D” ed “E”
Per i fabbricati già censiti nei gruppi catastali D ed E (opifici, alberghi, teatri, stazioni per servizi di trasporto), i soggetti interessati potranno presentare, a decorrere dal 01/01/2016, gli atti di aggiornamento ai fini della rideterminazione della rendita catastale, (procedura DOCFA), in base a dette nuove modalità.
Per espressa disposizione ne discende che la rendita “proposta” avrà effetto:
• retroattivo dal 2016, se l’atto di aggiornamento è presentato entro il 15/06/2016;
• innovativo dal 2017, se l’atto di aggiornamento sarà presentato dopo il 15/06/2016.
L’Agenzia delle Entrate -Territorio ha tempo fino al 30/09/2016 per comunicare al MEF, con riferimento agli atti di aggiornamento ricevuti, i dati relativi – per ciascuna unità immobiliare alle rendite “proposte” e a quelle già iscritte in catasto al 01/01/2016.
3. NOVITÀ IN MATERIA DI IRAP
Ulteriore deduzione IRAP (comma 123)
Passa da € 2.500 a € 5.000 l’ulteriore deduzione IRAP spettante a società di persone, imprese individuali e lavoratori autonomi ai sensi dell’art. 11, comma 4-bis, lett. d-bis), D.Lgs. n. 446/1997. La misura si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2015, quindi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, a decorrere dal 2016. Queste le nuove misure:
Irap medici (comma 125)
Non sussiste autonoma organizzazione ai fini IRAP nel caso di medici che:
• abbiano sottoscritto convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione
• percepiscono per l’attività svolta in dette strutture più del 75% del proprio reddito complessivo.
Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell’autonoma organizzazione, l’ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all’attività, svolta.
L’esistenza dell’autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla Convenzione con il SSN.
4. NOVITÀ IN MATERIA DI IVA
Note di variazione ai fini iva (commi 126 e 127)
Viene sostituito integralmente l’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, in materia di “Variazioni dell’imponibile o dell’imposta” IVA, stabilendo una disciplina più precisa in caso di mancato incasso della fattura, in tutto o in parte. In particolare, il nuovo art. 26 distingue le seguenti ipotesi che legittimano l’emissione della nota di variazione in diminuzione:
• verificarsi di una causa di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione (e simili) dell’operazione;
• applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente;
• assoggettamento del cessionario o committente ad una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria) o ad un’altra procedura di soluzione della crisi di impresa (accordo di ristrutturazione dei debiti, piano attestato di risanamento);
• esperimento, da parte del fornitore, di una procedura esecutiva individuale rimasta infruttuosa.
La suddetta disposizione “non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all’applicazione dell’articolo 21, comma 7.
Inoltre, si stabilisce ora che la nota di credito può essere emessa in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte:
• in presenza di una procedura concorsuale / accordo di ristrutturazione dei debiti / piano attestato di risanamento, dalla data di assoggettamento alla procedura / decreto di omologa dell’accordo / pubblicazione nel Registro delle Imprese
• resta fermo che il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale alla data della sentenza dichiarativa di fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione al concordato preventivo o del decreto che dispone l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
• a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose. Come previsto dal nuovo comma 12 dell’art. 26, una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:
in caso di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulta che presso il terzo pignorato non vi sono beni / crediti da pignorare;
in caso di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulta la mancanza di beni da pignorare / impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;
nel caso in cui, dopo che per tre volte l’asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.
In caso di successivo incasso (in tutto/parte) del corrispettivo, va emessa una nota di debito.
Nel caso di risoluzione contrattuale relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento del cessionario o committente, la possibilità di emettere nota di credito non si estende alle cessioni/prestazioni “per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni”.
Infine la nota di credito può essere emessa, ricorrendone i presupposti, anche da parte dell’acquirente/committente debitore dell’imposta tramite il reverse charge ex artt. 17 o 74, DPR n. 633/1972 o 44, D.L. n. 331/1993.
Decorrenza
Viene specificato che alcune delle disposizioni introdotte (emissione della nota di variazione IVA in diminuzione “a partire dalla data in cui il cessionario o committente è assoggettato auna procedura concorsuale” e disapplicazione dell’obbligo di registrare la variazione per la controparte contrattuale, nel caso di procedure concorsuali) si applicano nel caso in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016 (in luogo delle operazioni effettuate dal 01/01/2017 come previsto dal testo originario del DDL).
Le altre modifiche apportate al predetto articolo 26, “in quanto volte a chiarire l’applicazione delle disposizioni contenute in tale ultimo articolo e quindi di carattere interpretativo, si applicano anche alle operazioni effettuate anteriormente” al 2016.
Detrazione Iva per acquisti unità immobiliare (comma 56)
E’ introdotta una detrazione dall’IRPEF pari al 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA sull’acquisto effettuato entro il 31/12/2016 di abitazioni di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali.
5. NOVITÀ IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI
Proroga delle detrazioni Irpef (comma 74)
La legge di stabilità 2016 proroga per tutto il 2016 la detrazione Irpef:
• del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 16-bis TUIR, fino a 96.000 Euro per unità immobiliare;
• del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (fino a 10.000 euro) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il quale si fruisce della detrazione IRPEF;
• del 65% per gli interventi di cui alla lett. i) dell’art. 16-bis co. 1 del TUIR relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, per quegli edifici siti nelle zone a più alto rischio sismico;
• del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, Legge n. 269/2006; tra questi vi rientrano:
quelli relativi parti comuni degli edifici condominiali (artt. 1117 e 1117-bis c.c.) o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio
l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari (allegato M al DLgs.311/2006), sostenute dall’1/01/2015 al 31/12/2016, fino a un valore massimo della detrazione di €.60.000
l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dal 01/01/2015 al 31/12/2016, fino a un valore massimo della detrazione di €.30.000.
Bonus mobili per giovani coppie (comma 75)
È introdotta una nuova detrazione Irpef per le spese sostenute nel 2016, per l’acquisto di mobili adibiti all’arredo dell’abitazione principale. La detrazione è simile al c.d. “bonus mobili”, prorogato dalla legge di stabilità per tutto il 2016, ma si differenzia per alcuni aspetti.
La detrazione, infatti:
• spetta nella misura del 50% delle spese sostenute dal 01/01/2016 al 31/12/2016 per un ammontare complessivo di spesa non superiore a 16.000 Euro (in luogo dell’originario 8.000 Euro), da ripartire in 10 quote annuali di pari importo;
• è concessa alle giovani coppie (coniugi o conviventi more uxorio):
che costituiscono nucleo familiare da almeno 3 anni;
in cui almeno uno dei due non abbia superato i 35 anni d’età;
acquistano l’abitazione principale;
La detrazione non è cumulabile né con la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, né con il bonus mobili ordinario (ossia quello relativo agli immobili oggetto di intervento di ristrutturazione).
Detrazione riqualificazione energetica (commi 74, 87 e 88)
In materia di riqualificazione energetica sono previste le seguenti novità:
• le detrazioni per gli interventi di risparmio e riqualificazione energetica degli edifici (art. 14 DL 63/2013) diventano fruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) comunque denominati, per le spese sostenute dal 01/01 al 31/12/2016, per interventi realizzati sugli immobili di loro proprietà e adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
• per le spese sostenute dal 01/01 al 31/12/2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, è prevista la possibilità (opzione), per i soggetti che si trovano nella “no tax area” (pensionati, dipendenti e autonomi che non devono scontare IRPEF), di cedere la detrazione fiscale loro spettante ai fornitori che hanno effettuato i lavori. Le modalità per il trasferimento saranno definite con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione).
• la detrazione in esame si estende alle spese sostenute per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici ed a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.
In generale, tali dispositivi devono:
mostrare i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati
mostrare il funzionamento e la temperatura di regolazione degli impianti
consentire accensione/spegnimento e programmazione degli impianti da remoto.
Per conoscere quali caratteristiche debbano avere i dispositivi multimediali si dovranno, tuttavia, attendere chiarimenti ufficiali.
Acquisto prima casa prima di aver alienato l’abitazione (comma 55)
E’ consentito godere dell’agevolazione prima casa sul nuovo acquisto, laddove il contribuente venda l’immobile precedentemente acquistato con il bonus entro 1 anno dal nuovo acquisto. In pratica, la nuova disposizione dà al contribuente un anno di tempo per vendere la “vecchia” prima casa, dopo l’acquisto agevolato della “nuova” prima casa.
Ove l’abitazione precedentemente acquistata non venga alienata entro un anno dall’ acquisto della nuova abitazione, si decade dalla stessa, con il conseguente obbligo di corrispondere l’imposta in misura ordinaria, oltre alle sanzioni e agli interessi.
Leasing immobili destinati ad abitazione principale (comma 82)
Si introduce una nuova detrazione per coloro che acquistano un immobile da destinare ad abitazione principale attraverso un contratto di locazione finanziaria. Nello specifico, introducendo le lett. i-sexies1) e i-sexies2) al comma 1 dell’art. 15 del TUIR, viene agevolato lo strumento del leasing immobiliare per chi compra la prima casa, con vantaggi maggiori per i giovani di under 35 . Dall’IRPEF lorda si può, infatti, detrarre un importo pari al 19% per:
• canoni e relativi oneri accessori, per un importo non superiore a € 8.000
• costo di acquisto dell’immobile all’esercizio dell’ opzione finale, per un importo non superiore a €.20.000, ove le spese siano sostenute da giovani di età inferiore a 35 anni, con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all’atto della stipula del contratto di locazione finanziaria e non titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.
La detrazione spetta alle medesime condizioni previste per la detrazione degli interessi passivi sui mutui contratti per l’acquisto dell’abitazione principale (art. 15 comma 1 lett. b) TUIR).
Proprio detta norma contiene la definizione di abitazione principale ove si afferma che “Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente”. Si ricorda che, ai fini delle imposte sui redditi, si intendono per familiari (art. 5 comma 5 del TUIR) il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
Per i soggetti di età superiore a 35 anni, ferme restando le altre condizioni richieste, l’importo massimo detraibile a fini IRPEF è dimezzato (€.4.000 per i canoni e €.10.000 per il costo di acquisto).
Agevolazioni contratti leasing di immobili abitativi (comma 83)
È prevista una nuova aliquota dell’imposta di registro (1,5%) da applicare al trasferimento di fabbricati abitativi “non di lusso” (accatastati in categorie diverse da A/1, A/8 o A/9), ceduti a banche o imprese di leasing che li abbiano dati in leasing a utilizzatori che soddisfino le condizioni di “prima casa” (Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86).
In tal caso, le condizioni agevolative dovranno essere valutate prendendo in considerazione l’utilizzatore anziché il concedente ed il contratto di leasing anziché il contratto di acquisto.
Viene disposto, inoltre, che:
• si assoggettano ad imposta di registro in misura proporzionale anche le cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto gli immobili ad uso abitativo (quindi non solo ad uso strumentale), ancorché assoggettati a IVA;
• agli atti di cessione di contratti di leasing aventi ad oggetto immobili abitativi, anche da costruire ed anche se assoggettati a IVA, operati dagli utilizzatori, si applicano le aliquote dell’1,5% o del 9% a seconda che, in capo al cessionario, sussistano le condizioni per l’applicazione dell’agevolazione prima casa o meno.
Assegnazione agevolata beni d’impresa (commi 115 -120)
E’ riproposta l’assegnazione o cessione agevolata di beni (immobili o mobili) ai soci; nello specifico, è prevista una norma che consente alle società (di persone o di capitali) di assegnare o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione o i beni mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali.
L’assegnazione/cessione deve avvenire dal 01/01 al 30/09/2016, a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30/09/2015, o comunque che vengano iscritti entro il 30/01/2016 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1º ottobre 2015.
Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di detti beni e che si trasformano in società semplici entro il 30/09/2016
A tal fine, è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP pari all’8% (o 10,5% per le società non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione).
L’imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra:
• il valore dei beni assegnati o, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione;
• il costo fiscalmente riconosciuto.
Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva pari al 13%.
In sede di assegnazione, la società può richiedere che il valore normale degli immobili sia determinato sul valore catastale, ossia applicando alla relativa rendita catastale rivalutata i moltiplicatori in materia di imposta di registro ex art. 52, DPR n. 131/1986.
Per la cessione agevolata, ai fini della determinazione dell’imposta sostitutiva il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene (determinato a norma dell’art. 9 del TUIR o in base al valore catastale), è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.
Inoltre, il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva.
Il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.
Effetti fiscali per il socio assegnatario
Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui al comma 1, secondo periodo, e commi da 5 a 8 dell’art. 47 del TUIR. Rimane, quindi, in vita il comma 1, primo periodo dell’art. 47 del TUIR secondo cui il socio assegnatario realizza un utile in natura (anche se, valorizzando le interpretazioni relative ai precedenti provvedimenti di assegnazione agevolata, esso è ridotto delle somme assoggettate a tassazione in capo alla società).
Proprio la disapplicazione dell’art. 47 co. 1 secondo periodo del TUIR consentirà pianificazioni fiscali interessanti alle imprese. La norma contiene, infatti, la presunzione di distribuzione prioritaria degli utili, che in via ordinaria costringe la società a ridurre per prime le riserve di utili, con conseguente tassazione del socio, e solo in seconda battuta le riserve di capitali.
Imposte indirette
Per le assegnazioni o cessioni soggette ad imposta di registro proporzionale, l’aliquota è ridotta alla metà ed è prevista l’applicazione delle imposte ipo-catastali in misura fissa.
Versamento imposte
Il versamento dell’imposta sostitutiva va effettuato:
• nella misura del 60% entro il 30/11/2016;
• nella misura del restante 40% entro il 16/06/2017.
sempre potendo beneficiare della compensazione in F24. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
Agevolazioni settore autotrasporto (commi 645-653)
Nell’ambito del settore autotrasporti sono state apportate le seguenti novità:
• dal 2016 si escludono dal credito d’imposta relativo al cd “caro petrolio”, i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore. La legge di Stabilità 2015 aveva già escluso dall’agevolazione i veicoli Euro “0”.
• viene riconosciuto, con la presentazione di apposita domanda, a titolo sperimentale e per un periodo di 3 anni, un esonero dell’80% della contribuzione previdenziale (eccetto i premi INAIL) a carico dei datori di lavoro per i conducenti di veicoli destinati al trasporto di cose o persone (reg. (CE) 561/2006):
dotati di tachigrafo digitale
prestanti attività di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui.
Il beneficio è riconosciuto dall’ente previdenziale sulla base della priorità cronologica delle domande. E’ , tuttavia, autorizzata una spesa di €.65,5 milioni annui per il triennio 2016-2018.
• si introduce, dal 2016, una riduzione delle deduzioni forfetarie relative alle spese non documentate riconosciute agli autotrasportatori; a tal fine, si stabilisce che esse spettano:
in un’unica misura (rispetto all’attuale distinzione tra trasporti regionali ed extra regionali) per i trasporti effettuati dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa
nella misura del 35% di tale importo per i trasporti effettuati all’interno del comune.
Viene reintrodotto l’obbligo di esibire la prova documentale con riferimento alle attività di trasporto internazionale di merci, ossia di un qualunque documento di accompagnamento delle merci previsto dalla normativa interna o internazionale (lettera di vettura internazionale).
Sono previste sanzioni amministrative ed il fermo del mezzo nel caso in cui tale prova documentale non venga esibita.
Il fermo cessa quando viene esibita la prescritta documentazione. Sanzioni più severe sono previste nel caso in cui la prova documentale non sia compilata correttamente o risulti del tutto mancante e nel caso in cui non sia possibile, a seguito della mancanza di tale documentazione, accertare la regolarità del trasporto internazionale di merce.
Credito d’imposta riqualificazione alberghi (comma 320)
Il credito d’imposta per la riqualificazione degli alberghi è riconosciuto anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva, qualora sia effettuata nel rispetto della normativa vigente (cd. piano casa). Si demanda ad un apposito Decreto l’attuazione della disposizione; in particolare, dovranno essere definite:
• le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d’imposta
• le tipologie di interventi ammessi al beneficio
• le procedure per l’ammissione al beneficio, che avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione delle relative domande
• le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta
• le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta
Si rammenta che il credito d’imposta è riconosciuto, per il periodo d’imposta in corso al 1° giugno 2014 e per i due successivi, nella misura del 30% delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia ed abbattimento delle barriere architettoniche.
Incentivi alla rottamazione di autocaravan (commi 85 e 86)
Sono previsti incentivi – fino ad un massimo di 8.000 euro – per la sostituzione, mediante demolizione, di autocaravan di categoria Euro 0, Euro 1 o Euro 2 con veicoli “nuovi”, aventi classi di emissione non inferiore ad Euro 5.
Il contributo è anticipato all’acquirente dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione. Con un apposito decreto saranno definite le modalità di attuazione dell’agevolazione. L’incentivo è previsto per i veicoli acquistati dal 01/01 al 31/12/2016 ed immatricolati entro il 31/03/2017.
Credito d’imposta per sistemi di videosorveglianza (comma 982)
Si istituisce per l’anno 2016 un credito d’imposta a favore delle persone fisiche che, al di fuori della loro attività di lavoro autonomo, installano sistemi di videosorveglianza digitale “o allarme” o stipulano contratti con istituti di vigilanza per la prevenzione di attività criminali.
Con decreto del MEF, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, saranno definiti i criteri e le procedure per l’accesso al beneficio e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni.
6. ULTERIORI NOVITÀ
Accertamento imposte sui redditi ed Iva (comma 130 – 132)
Si modifica la disciplina dei termini per l’accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA:
• sono allungati di 1 anno i termini per l’accertamento dell’IVA e delle imposte sui redditi: dal 31/12 del 4° anno al 31/12 del 5° anno successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione;
• si estende al caso della dichiarazione IVA nulla l’allungamento dei termini per l’accertamento previsto attualmente per la mancata dichiarazione; anche in tal caso, dunque, si rende tempestivo l’accertamento effettuato fino all’ 8° anno successivo a quello di dichiarazione;
• viene espunta la norma che raddoppia i termini per l’accertamento dell’IVA e delle imposta sui redditi nel caso di violazione che comporta obbligo di denuncia (D.Lgs.74/2000).
Dette norme si applicano agli avvisi di relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31/12/2016 e ai periodi successivi (quindi, a partire dalla dichiarazione dei redditi 2017).
Canone RAI (commi 152-154)
Per il 2016 il canone di abbonamento RAI per uso privato è ridotto a € 100 (anziché € 113,5).
In particolare, la detenzione di un apparecchio si presume nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. Allo scopo di superare detta presunzione, a decorrere dal 2016 è ammessa esclusivamente una dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 la cui mendacia comporta effetti, anche penali. Tale dichiarazione è presentata all’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino I – Sportello S.A.T., con le modalità definite con provvedimento dalle Entrate, e ha validità per l’anno in cui è stata presentata.
Viene precisato poi che:
• il canone è, in ogni caso, dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti o utilizzati nel luogo di residenza o dimora.
• per i titolari dell’ utenza elettrica, il pagamento del canone avviene in 10 rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall’impresa fornitrice di energia elettrica. Le rate, ai fini dell’inserimento in fattura, s’intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre. L’importo delle rate è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall’impresa elettrica e non è imponibile ai fini fiscali. Le imprese elettriche devono effettuare il riversamento entro il giorno 20 del mese successivo a quello di incasso e, comunque, l’intero canone va riscosso e riversato entro il 20/12. Sono esclusi obblighi di anticipazione da parte delle imprese elettriche.
Con apposito decreto, da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, saranno definite le modalità attuative del nuovo metodo di pagamento.
Detassazione premi incremento di produttività (commi 182, 184 -191)
E’ “ripristinato” l’assoggettamento ad imposta sostitutiva pari al 10% delle somme erogate a titolo di premi di produttività o sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
Nello specifico viene previsto che, salvo espressa rinuncia scritta da parte del dipendente, le somme erogate a titolo di premi di produttività o sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa sono assoggettate ad imposta sostitutiva del 10% su un importo massimo complessivo lordo di € 2.000 (tale limite è aumentato a € 2.500 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro).
L’agevolazione è valida per i lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2015 hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore ad € 50.000.
Inoltre, è previsto che i fringe benefit (art. 51, comma 2 del TUIR) concessi ai dipendenti e i beni ceduti e i servizi prestati se complessivamente di importo non superiore a € 258, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente né sono soggetti alla predetta imposta sostitutiva, anche nel caso in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione (in tutto/parte) delle suddette somme detassate.
Un apposito DM, da emanare entro il 1° marzo 2016, definirà i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, e le modalità attuative della nuova disposizione.
La Legge di Stabilità 2016 modifica, inoltre, il comma 2 dell’art. 51 del TUIR, per cui non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente:
• “l’utilizzazione da parte dei lavoratori e di familiari indicati nell’articolo 12 delle opere e dei servizi erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 100”;
• “le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari”;
• “le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’articolo 12”
Aliquota gestione separata INPS (comma 203)
E’ confermata nella misura del 27% l’aliquota dei contributi dovuti alla Gestione separata INPS da parte dei lavoratori autonomi privi di altra Cassa previdenziale o non pensionati per il 2016, titolari di partita Iva. Con l’aumento dello 0,72%, l’aliquota contributiva è, quindi, confermata al 27,72%.
Proroga esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato (commi 178 -181)
I commi da 178 a 81 prevedono la proroga dello sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel 2016, consistente nell’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite di 3.250 euro su base annua, per un massimo di 24 mesi.
Compensazione fiscale per gli avvocati (commi 778-780)
A decorrere dal 2016, si consente agli avvocati che vantano crediti per spese di giustizia nei confronti dello Stato (in qualsiasi data maturati e non ancora saldati) di utilizzare tali somme in compensazione, anche parziale, con quanto dovuto per imposte (compresa l’Iva), tasse e contributi previdenziali. La compensazione è consentita nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui e purché non sia stata proposta opposizione al decreto di pagamento.
Spetta a un apposito D.M. del Ministero dell’Economia dettare le disposizioni attuative.
Fondi Ue equiparati i professionisti alle imprese (comma 821)
Dal 2016 anche i liberi professionisti potranno accedere ai fondi strutturali europei 2014-2020. Nello specifico è previsto che i piani operativi POR e PON dei fondi FSE e FERS, rientranti nella Programmazione dei fondi strutturali europei 2014-2020, si intendono estesi anche ai liberi professionisti, in quanto equiparati alle PMI come esercenti attività economica.
Tale equiparazione sussiste a prescindere dalla forma giuridica prescelta. La necessità di esplicitare tale equiparazione, si legge nella relazione illustrativa, deriva dalla circostanza che in Italia permane ancora una differenziazione tra imprese e professionisti, che a livello UE è stata invece superata e che crea importanti criticità per la partecipazione dei professionisti alle misure dei fondi europei.
Limite utilizzo del contante (commi 898 – 899)
Nel modificare l’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 231/2007, si aumenta da € 1.000 a € 3.000 il limite previsto per il trasferimento di denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera.
Per il servizio di rimessa (money transfer) la soglia è invece fissata in mille euro.
Viene, inoltre, prevista l’abrogazione delle seguenti disposizioni:
• dell’obbligo di pagare i canoni di locazioni di unità abitative con modalità diverse dal contante e che assicurino la tracciabilità (art. 12, comma 1.1, DL n. 201/2011);
• dell’obbligo da parte dei soggetti della filiera dell’autotrasporto di pagare il corrispettivo delle prestazioni di trasporto di merci su strada, utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall’ammontare dell’importo dovuto (art. 32-bis, co. 4, DL.133/2014).
Pagamenti elettronici (commi 900 e 901)
Si estende l’obbligo per i commercianti ed i professionisti di accettare pagamenti anche mediante carte di credito, oltre che di debito, tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Si prevede l’emanazione di un apposito decreto (entro il 1º febbraio 2016), sentita la Banca d’Italia, volto a definire le commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta di debito a uso dei consumatori in conformità alla normativa UE, al fine di promuovere l’utilizzo delle carte anche per i pagamenti di importo “contenuto” (ovvero di importo inferiore a 5 euro).
Con i DM attuativi di quanto previsto dall’art. 15, DL. 179/2015 (in tema di pagamenti elettronici) saranno definite anche le fattispecie costituenti illecito e le relative sanzioni amministrative pecuniarie. Infine, viene esteso, dal 01/07/2016, l’obbligo di accettare pagamenti elettronici anche con riferimento ai dispositivi di controllo di durata della sosta.