LEGGE DI BILANCIO 2019 – NOVITA’ IN AMBITO LAVORISTICO
Evidenziamo alcune disposizioni di particolare rilievo contenute nella legge di bilancio per l’anno 2019.
1. Viene introdotta un’agevolazione per l’assunzione dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche part-time, di cittadini italiani in possesso di laurea magistrale ottenuta dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019 con una votazione di 110 e lode, entro la durata legale del corso di studi e prima del 30° anno di età, o con un dottorato di ricerca conseguito nel medesimo periodo e prima del 34° anno di età. E’ previsto l’esonero dal versamento dei contributi a carico ditta, per 12 mesi, entro un limite massimo di 8.000 euro. Fermi restando i requisiti generali per la fruizione degli incentivi, l’agevolazione spetta se il datore di lavoro, nei 12 mesi precedenti l’assunzione, non ha effettuato nella medesima unità produttiva licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi. Il beneficio è revocato se il lavoratore interessato viene licenziato per giustificato motivo oggettivo nei 24 mesi successivi. E’ altresì necessario che la nuova assunzione determini un incremento occupazionale. L’esonero si applica anche dopo la trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a tempo determinato.
2. Previa comunicazione della disponibilità di posti di lavoro all’istituendo portale del programma del reddito di cittadinanza, i datori di lavoro potranno beneficiare, in caso di assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un lavoratore ammesso al programma, di uno sgravio contributivo pari alla differenza tra 18 mensilità di reddito di cittadinanza (l’importo massimo mensile del sussidio sarà pari a 780,00 euro) e le mensilità già usufruite dall’interessato, con un minimo di 5 mensilità. L’incentivo sarà aumentato di una mensilità in caso di assunzione di donne o soggetti svantaggiati. Per l’applicazione dell’agevolazione si attendono i necessari provvedimenti attuativi ed istruzioni operative.
3. I tassi di premio Inail verranno ridotti in media del 30%. Per permettere all’Istituto di aggiornare le tariffe, il termine per l’autoliquidazione Inail 2018-2019 viene posticipato al 16 maggio 2019.
4. Vengono aumentate del 20% le sanzioni pecuniarie per il lavoro irregolare, la somministrazione, l’appalto e il distacco illeciti, nonché quelle concernenti la durata massima dell’orario di lavoro, il riposo giornaliero e quello settimanale, mentre aumentano del 10% le sanzioni previste dal Testo Unico sulla sicurezza del lavoro. In caso di recidiva nell’arco di tre anni, le predette maggiorazioni sono raddoppiate.
5. Per tutto il 2019, il padre lavoratore dipendente, entro i 5 mesi successivi alla nascita del figlio, dovrà astenersi dal lavoro per cinque giorni, anche non continuativi. Potrà poi assentarsi per un ulteriore giorno, anche contemporaneamente all’astensione della madre. La fruizione del congedo facoltativo da parte del padre comporterà la riduzione di un giorno del congedo di maternità della madre.
6. In alternativa al consueto congedo di maternità prima e dopo il parto, le lavoratrici potranno astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto, entro i cinque mesi successivi allo stesso, purché il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente certifichino che tale opzione non pregiudica la salute della gestante e del nascituro.