- Decreto “Proroghe”: le modifiche al calendario per adempimenti e scadenze
- Entro il 31 ottobre la presentazione del modello 770/2023
- La sanatoria da irregolarità formali al 31 ottobre 2023
- Sanatoria per le cripto-attività non dichiarate
- Bonus beni strumentali: ultimazione investimento industria 4.0 e generici entro il 30 novembre 2023
- Whistleblowing obbligatorio per molti, ma non per tutti
Decreto “Proroghe”: le modifiche al calendario per adempimenti e scadenze
È stato pubblicato in G.U. n. 228 del 29 settembre 2023 il decreto “Proroghe” (D.L. 29 settembre 2023, n. 132), che introduce disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.
In particolare, si segnala che il nuovo testo normativo prevede:
- la proroga al 30 novembre 2023 del termine per perfezionare le operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni (immobili e mobili registrati) non strumentali ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali. Inoltre, prevede la rimodulazione del versamento di tale imposta sostitutiva che dovrà essere effettuato in unica soluzione entro la stessa data del 30 novembre 2023;
- la proroga dal 30 settembre 2023 al 15 novembre 2023 del termine per il versamento dell’imposta sostitutiva (stabilita nella misura del 14%) e del primo versamento rateizzato sul reddito derivante dalle cripto-attività;
- la rimessione in termini per i soggetti che, a causa degli eventi meteorologici avvenuti nel mese di luglio 2023, non hanno effettuato tempestivamente i versamenti tributari e contributivi in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023. Tali versamenti saranno considerati tempestivi se effettuati entro la data del 31 ottobre 2023;
- l’anticipo, dal 31 dicembre 2023 al 16 novembre 2023, del termine entro il quale le imprese energivore, gasivore e non possono usufruire, tramite compensazione o cessione, del credito di imposta per la spesa sostenuta per l’acquisto dell’energia elettrica o del gas, in relazione al primo e al secondo trimestre 2023;
- la proroga al 31 dicembre 2023 della possibilità di richiedere l’accesso alle garanzie statali per l’acquisto della prima casa, estese fino all’80% del capitale, a favore di giovani di età inferiore a 36 anni e giovani coppie con ISEE non superiore a 40.000 euro annui;
- il differimento al 2024 dell’obbligo di comunicazione dei dati previsti nel quadro RS per i contribuenti forfetari destinatari in questi giorni di un massiccio invio di lettere compliance. I dati delle informazioni aggiuntive del quadro RS (righi RS378-RS381) omessi o incompleti per l’anno 2021 possono essere regolarizzati entro il 30 novembre 2024, senza sanzioni.
Entro il 31 ottobre la presentazione del modello 770/2023
La dichiarazione dei sostituti d’imposta (Modello 770/2023, per l’anno d’imposta 2022), deve essere presentata, entro il 31 ottobre 2023, esclusivamente per via telematica e deve essere utilizzata per comunicare all’Agenzia delle Entrate le ritenute operate su:
- redditi di lavoro dipendente ed assimilati;
- redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico;
- locazioni brevi inserite all’interno della CU;
- somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.
La sanatoria da irregolarità formali al 31 ottobre 2023
Si ricorda che con il decreto “Bollette” (D.L. 30 marzo 2023, n. 34) è stato rinviato il termine per la definizione delle irregolarità formali. Il termine per aderire e versare la prima rata è passato dal 31 marzo 2023 al 31 ottobre 2023.
Il versamento deve ora essere effettuato in 2 rate di pari importo, con scadenza, rispettivamente, al 31 ottobre 2023 (la scadenza originaria era 31 marzo 2023) e al 31 marzo 2024 (scadenza confermata). È anche possibile provvedere in un’unica soluzione entro il termine della prima rata.
Sanatoria per le cripto-attività non dichiarate
Negli ultimi anni si è fortemente sviluppato il mercato delle cripto-valute e, in assenza di una chiara normativa preesistente, si sono diffuse molte interpretazioni diverse riguardo ai conseguenti adempimenti fiscali.
Molti contribuenti, seppur in buona fede, si trovano così oggi a rischiare pesanti sanzioni per non aver correttamente dichiarato il possesso di cripto-valute e gli eventuali redditi che ne sono derivati.
La Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha però introdotto disposizioni per la regolarizzazione fiscale del possesso di cripto-attività e dei redditi da esse derivati, con le applicazioni di sanzioni considerevolmente ridotte.
La sanatoria deve essere perfezionata entro il 30 novembre 2023 e riguarda tutti i periodi di imposta fino al 2021.
Possono accedere alla procedura di regolarizzazione le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate.
La sanzione dovuta per la regolarizzazione ammonta allo 0,5% del valore delle attività non dichiarate per ogni anno. Coloro che, oltre a non aver dichiarato le attività nel quadro RW, non hanno indicato in dichiarazione i redditi da esse derivanti, possono regolarizzare la propria posizione mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 3,5% del valore delle attività detenute alla fine di ogni anno o al momento del loro realizzo. Questa imposta si aggiunge alla sanzione sopra menzionata per l’omessa indicazione nel quadro RW.
Bonus beni strumentali: ultimazione investimento industria 4.0 e generici entro il 30 novembre 2023
Entro il 30 novembre 2023 le aziende devono avere ultimato gli investimenti aventi le caratteristiche Industria 4.0 (allegato A, Legge 232/2016) “prenotati” entro il 31/12/2022.
Parliamo di quegli investimenti per i quali entro l’anno scorso il relativo ordine risulta accettato dal venditore ed è avvenuto il pagamento dell’acconto in misura pari almeno al 20%, in modo da beneficiare del credito nella misura del 40%. Dal 1° gennaio 2023 invece, il credito per questa tipologia di investimenti spetta nella misura del 20%.
Whistleblowing obbligatorio per molti, ma non per tutti
Con l’avvicinarsi della scadenza del 17 dicembre 2023, molte società di consulenza informatica stanno promuovendo i loro servizi per gestire il processo di segnalazione, valutazione, gestione ed archiviazione documentale delle pratiche di Whistleblowing, con informazioni a corredo che talvolta generano equivoci.
Whistleblowing è un termine di chiara origine anglosassone utilizzato per individuare il soggetto che, pur restando nell’anonimato, segnala al datore di lavoro pubblico o privato la possibile commissione di violazioni penali, civili o amministrative.
Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, attuativo della direttiva europea 2019/1937, ha recentemente introdotto importanti novità, raccogliendo in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, sia del settore pubblico che privato.
In particolare, l’art. 2, comma 1, lett. q), del D.Lgs. n. 24/2023 prevede che la nuova disciplina si applichi alle imprese:
- che nell’ultimo anno abbiano impiegato almeno 50 dipendenti (lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato);
- che adottino il modello di organizzazione e gestione previsto dal D.Lgs. n. 231/2001, anche nel caso in cui abbiano impiegato meno di 50 dipendenti nell’ultimo anno;
- che operino in settori tassativamente indicati (servizi, prodotti, mercati finanziari; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; prevenzione del riciclaggio e del terrorismo), anche ove abbiano impiegato meno di 50 dipendenti nell’ultimo anno.
Per il calcolo della media annua dei lavoratori impiegati negli enti del settore privato occorre fare riferimento, di volta in volta, all’ultimo anno solare precedente a quello in corso, salvo per le imprese di nuova costituzione per le quali si considera l’anno in corso.
Le imprese che occupano almeno 250 dipendenti sono tenute ad adeguarsi alle previsioni del decreto già dallo scorso 15 luglio 2023.
Le altre imprese obbligate possono beneficiare di un’estensione del termine per l’adeguamento fino al 17 dicembre 2023.
Restano escluse dall’obbligo le imprese che rispettano tutte queste tre condizioni:
- nell’ultimo anno non abbiano avuto almeno 50 dipendenti;
- non abbiano adottato un modello di organizzazione e gestione previsto dal D.Lgs. n. 231/2001;
- non operino in settori tassativamente indicati (servizi, prodotti, mercati finanziari; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; prevenzione del riciclaggio e del terrorismo);
Tutte le novità introdotte sono illustrate in un report elaborato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Il D.Lgs. n. 24/2023 obbligava l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore, apposite Linee Guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne. Tali Linee Guida sono state approvate dal Consiglio di ANAC nell’adunanza del 12 luglio 2023 con la delibera n. 311 e sono ora consultabili al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/del.311.2023.linee.guida.whistleblowing.
CIRCOLARE OTTOBRE 2023
/in Circolari /da Alessandro ToninDecreto “Proroghe”: le modifiche al calendario per adempimenti e scadenze
È stato pubblicato in G.U. n. 228 del 29 settembre 2023 il decreto “Proroghe” (D.L. 29 settembre 2023, n. 132), che introduce disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.
In particolare, si segnala che il nuovo testo normativo prevede:
Entro il 31 ottobre la presentazione del modello 770/2023
La dichiarazione dei sostituti d’imposta (Modello 770/2023, per l’anno d’imposta 2022), deve essere presentata, entro il 31 ottobre 2023, esclusivamente per via telematica e deve essere utilizzata per comunicare all’Agenzia delle Entrate le ritenute operate su:
La sanatoria da irregolarità formali al 31 ottobre 2023
Si ricorda che con il decreto “Bollette” (D.L. 30 marzo 2023, n. 34) è stato rinviato il termine per la definizione delle irregolarità formali. Il termine per aderire e versare la prima rata è passato dal 31 marzo 2023 al 31 ottobre 2023.
Il versamento deve ora essere effettuato in 2 rate di pari importo, con scadenza, rispettivamente, al 31 ottobre 2023 (la scadenza originaria era 31 marzo 2023) e al 31 marzo 2024 (scadenza confermata). È anche possibile provvedere in un’unica soluzione entro il termine della prima rata.
Sanatoria per le cripto-attività non dichiarate
Negli ultimi anni si è fortemente sviluppato il mercato delle cripto-valute e, in assenza di una chiara normativa preesistente, si sono diffuse molte interpretazioni diverse riguardo ai conseguenti adempimenti fiscali.
Molti contribuenti, seppur in buona fede, si trovano così oggi a rischiare pesanti sanzioni per non aver correttamente dichiarato il possesso di cripto-valute e gli eventuali redditi che ne sono derivati.
La Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha però introdotto disposizioni per la regolarizzazione fiscale del possesso di cripto-attività e dei redditi da esse derivati, con le applicazioni di sanzioni considerevolmente ridotte.
La sanatoria deve essere perfezionata entro il 30 novembre 2023 e riguarda tutti i periodi di imposta fino al 2021.
Possono accedere alla procedura di regolarizzazione le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate.
La sanzione dovuta per la regolarizzazione ammonta allo 0,5% del valore delle attività non dichiarate per ogni anno. Coloro che, oltre a non aver dichiarato le attività nel quadro RW, non hanno indicato in dichiarazione i redditi da esse derivanti, possono regolarizzare la propria posizione mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 3,5% del valore delle attività detenute alla fine di ogni anno o al momento del loro realizzo. Questa imposta si aggiunge alla sanzione sopra menzionata per l’omessa indicazione nel quadro RW.
Bonus beni strumentali: ultimazione investimento industria 4.0 e generici entro il 30 novembre 2023
Entro il 30 novembre 2023 le aziende devono avere ultimato gli investimenti aventi le caratteristiche Industria 4.0 (allegato A, Legge 232/2016) “prenotati” entro il 31/12/2022.
Parliamo di quegli investimenti per i quali entro l’anno scorso il relativo ordine risulta accettato dal venditore ed è avvenuto il pagamento dell’acconto in misura pari almeno al 20%, in modo da beneficiare del credito nella misura del 40%. Dal 1° gennaio 2023 invece, il credito per questa tipologia di investimenti spetta nella misura del 20%.
Whistleblowing obbligatorio per molti, ma non per tutti
Con l’avvicinarsi della scadenza del 17 dicembre 2023, molte società di consulenza informatica stanno promuovendo i loro servizi per gestire il processo di segnalazione, valutazione, gestione ed archiviazione documentale delle pratiche di Whistleblowing, con informazioni a corredo che talvolta generano equivoci.
Whistleblowing è un termine di chiara origine anglosassone utilizzato per individuare il soggetto che, pur restando nell’anonimato, segnala al datore di lavoro pubblico o privato la possibile commissione di violazioni penali, civili o amministrative.
Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, attuativo della direttiva europea 2019/1937, ha recentemente introdotto importanti novità, raccogliendo in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, sia del settore pubblico che privato.
In particolare, l’art. 2, comma 1, lett. q), del D.Lgs. n. 24/2023 prevede che la nuova disciplina si applichi alle imprese:
Per il calcolo della media annua dei lavoratori impiegati negli enti del settore privato occorre fare riferimento, di volta in volta, all’ultimo anno solare precedente a quello in corso, salvo per le imprese di nuova costituzione per le quali si considera l’anno in corso.
Le imprese che occupano almeno 250 dipendenti sono tenute ad adeguarsi alle previsioni del decreto già dallo scorso 15 luglio 2023.
Le altre imprese obbligate possono beneficiare di un’estensione del termine per l’adeguamento fino al 17 dicembre 2023.
Restano escluse dall’obbligo le imprese che rispettano tutte queste tre condizioni:
Tutte le novità introdotte sono illustrate in un report elaborato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Il D.Lgs. n. 24/2023 obbligava l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore, apposite Linee Guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne. Tali Linee Guida sono state approvate dal Consiglio di ANAC nell’adunanza del 12 luglio 2023 con la delibera n. 311 e sono ora consultabili al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/del.311.2023.linee.guida.whistleblowing.
OBBLIGO COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO
/in Notizie /da Alessandro ToninLe imprese con personalità giuridica, persone giuridiche private, Trust e Istituti giuridici affini al Trust, dovranno comunicare al Registro delle Imprese competente il Titolare Effettivo.
In sostanza sono obbligati ad effettuare la comunicazione:
– Società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni e società cooperative;
– Fondazioni, associazioni e altri istituti di carattere privato che acquistano la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche;
– Trust e istituti giuridici affini.
Gli amministratori dei soggetti obbligati dovranno effettuare un’apposita comunicazione al Registro imprese, tramite il software DIRE.
La pratica dovrà essere depositata esclusivamente con firma digitale del legale rappresentante della società oggetto della comunicazione. Il soggetto che dovrà effettuare la comunicazione è, come già anticipato, l’amministratore che dovrà quindi individuare il/i titolare/i effettivo/i.
Per la normativa antiriciclaggio, il titolare effettivo di una entità giuridica, è la persona fisica (o le persone fisiche) che possiedono o controllano tale entità risultandone beneficiari.
L’individuazione del titolare effettivo di s.r.l., s.p.a., s.a.p.a. e cooperative avviene convenzionalmente tramite l’identificazione del/dei soggetto/i in possesso di una partecipazione diretta od indiretta superiore al 25%.
Questo non è però l’unico criterio in quanto possono esserci casi in cui non vi sono soci persone fisiche con tali partecipazioni ed occorre quindi tenere conto di altri criteri. È titolare effettivo la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile il controllo delle imprese dotate di personalità giuridica sulla base del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria, del controllo dei voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria o dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante sulla società stessa ovvero, qualora dall’applicazione dei predetti criteri non risulti possibile individuare univocamente la titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.
Anche le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche istituito presso le Prefetture e presso le regioni e le province autonome ai sensi del D.P.R, n. 361/2000 devono procedere all’individuazione del titolare effettivo. Anche per queste realtà è richiesta l’indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata, sicché per quelle associazioni/fondazioni non ancora dotate di tale indirizzo, è necessario attivare tale servizio.
Nel caso di associazioni o fondazioni il titolare effettivo corrisponde cumulativamente ai fondatori ove in vita, i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili e i titolari di funzioni di rappresentanza legale, direzione e amministrazione della persona giuridica privata.
L’individuazione e la verifica del titolare effettivo non dovrebbe essere una novità per la maggioranza dei destinatari del nuovo obbligo. È infatti una procedura già necessaria da anni per operare, per esempio, con gli istituti bancari in ottica antiriciclaggio.
ATTENZIONE: Non è prevista la possibilità di delegare la sottoscrizione della comunicazione a un professionista, per cui i soggetti obbligati dovranno munirsi, ove già non la possiedano, di firma digitale.
La comunicazione è da effettuarsi entro l’11 dicembre 2023 dalle imprese già in essere, mentre per le variazioni e per le imprese costituite dopo tale data il termine è di trenta giorni.
Sarà poi obbligatorio aggiornare annualmente i dati trasmessi.
In vista del nuovo adempimento rappresentato dalla comunicazione al Registro imprese e del poco tempo concesso, consigliamo comunque a tutti i soggetti obbligati di istituire sin d’ora un fascicolo “titolare effettivo” nel quale conservare la documentazione relativa all’individuazione del titolare effettivo anche raccogliendo i documenti identificativi del medesimo.
Inoltre è opportuno verificare il funzionamento del proprio dispositivo di firma digitale oppure, se ancora non posseduto, farne richiesta quanto prima, anche allo scopo di evitare possibili ritardi nel rilascio a fronte di una aumentata domanda.
Si può richiedere la firma digitale:
1. recandosi presso gli sportelli della camera di commercio, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità (carta di identità e patente auto rilasciati da autorità italiana – o passaporto) e di cellullare tramite cui poter accedere al proprio indirizzo di posta elettronica attivo (indirizzo e-mail). Presso gli sportelli è necessario prendere un appuntamento tramite il sito online https://www.vi.camcom.it/it/cameravi/prenota-il-tuo-appuntamento-1
2. online direttamente dal proprio pc, tramite riconoscimento da remoto collegandosi ai link sotto indicati. Per queste modalità è necessario essere in possesso di una webcam o di un dispositivo di firma digitale ancora attivo. https://id.infocamere.it/remotizzazione/richiesta?pk_cciaa=8
Si veda anche il Comunicato Stampa emesso da Unioncamere in data 10 ottobre 2023.
Comunicato stampa 10 ottobre 2023
INCROCIO DATI POS-CORRISPETTIVI
/in Notizie /da Alessandro ToninSoggetti interessati.
Contribuenti soggetti passivi dell’Iva (essenzialmente imprese commerciali e artigiane a contatto con i consumatori) che presentano “potenziali anomalie” scaturite dal confronto tra l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con mezzi di pagamento elettronico, comunicate all’Agenzia dagli intermediari finanziari, da una parte, e gli importi delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici trasmessi al Sistema di interscambio dell’Agenzia stessa, dall’altra.
Informazioni messe a disposizioni.
L’Agenzia invierà al domicilio digitale di questi soggetti, ai fini della valutazione della correttezza della segnalazione e per l’eventuale giustificazione delle incongruenze, una comunicazione riportante, tra l’altro, la descrizione dell’anomalia riscontrata e le istruzioni con le modalità per la regolarizzazione, ovvero per comunicare con l’amministrazione, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni.
La stessa comunicazione sarà messa a disposizione del contribuente anche nel “cassetto fiscale” e nel portale “fatture e corrispettivi”, ove potranno essere consultate anche le seguenti informazioni di dettaglio: l’elenco dei mesi dell’anno per i quali è stata registrata la presunta anomalia; l’ammontare giornaliero dei pagamenti elettronici, al netto degli storni; la differenza, calcolata su base mensile, tra l’importo dei pagamenti elettronici e la somma degli importi (base imponibile e Iva), desunti dalle fatture elettroniche emesse e dai corrispettivi telematici trasmessi al Sdi; il codice ABI o il codice fiscale del soggetto obbligato alla comunicazione dei pagamenti elettronici ai sensi dell’art. 22, comma 5 , del dl n. 124/2019; gli identificativi degli strumenti Pos a cui si riferiscono i pagamenti elettronici. I dati di cui sopra saranno inoltre messi a disposizione della Guardia di finanza con mezzi informatici.
Ravvedimento operoso.
Qualora si riconosca fondata la segnalazione di anomalia, l’interessato potrà sanare le violazioni commesse avvalendosi delle disposizioni dell’art. 13 del dlgs 472/1997 sul ravvedimento operoso; potrà così beneficiare della riduzione delle sanzioni in una misura variabile in ragione del tempo trascorso tra la consumazione e la regolarizzazione della violazione.
CIRCOLARE N. 2/2023
/in Circolari /da Alessandro Tonin1 maggio 2023: invio della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA del I trimestre 2023
Scade il 31 maggio il termine per l’invio della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativa al I trimestre 2023.
La Comunicazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato.
Qualora entro la scadenza del 31 maggio vengano presentate più comunicazioni, l’ultima sostituisce le precedenti.
L’omessa, incompleta o infedele Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro.
Per chi non disponesse di un proprio software (gestionale aggiornato alla nuova procedura), l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile gratuitamente sul proprio sito il software che consente la compilazione della Comunicazione liquidazioni periodiche IVA.
La precompilata 2023 è online: invio dall’11 maggio
Dal 2 maggio è possibile consultare la dichiarazione precompilata e dall’11 maggio é possibile accettare o modificare i modelli 730 o Redditi ed inviarli all’Agenzia delle Entrate.
Il 730 precompilato dovrà essere inviato entro il 2 ottobre 2023, mentre il modello Redditi (e il modello Redditi correttivo del 730) entro il 30 novembre 2023.
Bonus edilizi: definiti i codici tributo per le opzioni inviate a partire dal 1° aprile 2023
Con la Risoluzione n. 19/E del 2 maggio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti ceduti o fruiti come sconto in fattura, relativi al Superbonus, al Sismabonus e al bonus barriere architettoniche, e relativi alle opzioni inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° aprile 2023.
Si tratta, in particolare, di codici tributo dedicati appositamente alle comunicazioni delle opzioni inviate dal 1° aprile, ed istituiti al fine di distinguere i crediti nelle successive fasi di ulteriore cessione o utilizzo in compensazione tramite modello F24.
Rottamazione-quater: ufficializzata la proroga di due mesi per la presentazione dell’istanza di adesione
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 10 maggio 2023, n. 51, introduce disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici e società, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. Le disposizioni introdotte mirano ad un riordino della disciplina in materia di amministrazione degli enti pubblici previdenziali, delle fondazioni lirico sinfoniche e delle società quotate, oltre ad intervenire prorogando alcuni termini legislativi in scadenza nel settore sanitario, fiscale, nell’artigianato e in relazione alla concessione del titolo onorifico a favore delle vittime delle foibe.
Nell’ambito della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, il decreto prevede che il pagamento dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possa essere effettuato:
• in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 (non più quindi entro il 31 luglio 2023);
• nel numero massimo di 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre (invece che il 31 luglio) e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 1° novembre 2023 (e non più dal 1° agosto 2023), gli interessi al tasso del 2% annuo.
La manifestazione della volontà di procedere alla definizione dovrà essere resa entro il 30 giugno 2023 (e non più entro il 30 aprile 2023) e potrà essere integrata entro la stessa data.
La comunicazione da parte dell’agente della riscossione delle somme dovute potrà avvenire entro il 30 settembre 2023 (e non più entro il 30 giugno).
Posticipata, inoltre, al 31 ottobre 2023 (dal 31 luglio 2023), la data alla quale le dilazioni sospese saranno automaticamente revocate.
Infine, viene posticipato al periodo di imposta 2023 (modelli di dichiarazioni 2024) l’invio telematico delle schede relative all’8, al 5 e al 2 per mille mantenendo le modalità di trasmissione (cartacea) per il periodo d’imposta 2022 e si prevede che le elezioni del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria vengano indette entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e che le stesse si svolgano entro il 30 settembre 2023.
Spese mediche con e senza obbligo di tracciabilità
La detrazione IRPEF (19%) degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR, tra i quali rientrano le spese sanitarie, spetta se il pagamento è stato effettuato con versamento bancario, postale o altri sistemi “tracciabili”. Fanno però eccezione a questa regola le spese per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici, nonché quelle relative alle prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate ha già avuto occasione di chiarire che il requisito richiesto dalla norma sulla tracciabilità dei pagamenti, in vigore dal 1° gennaio 2020, non modifica i presupposti stabiliti per la detraibilità degli oneri dall’IRPEF come, in particolare, l’effettivo sostenimento degli stessi. A prescindere dall’esecutore materiale del pagamento, l’onere si considera comunque sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa (fattura, ricevuta o documento commerciale).
ISA 2023: aggiornate le specifiche tecniche
L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le Specifiche tecniche e i controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA (periodo d’imposta 2022), stabilite con Provvedimento del 28 febbraio 2023.
Le modifiche del 3 maggio scorso (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/st-isa-2023) sono state apportate ai sensi del punto 3 del citato provvedimento (“Correzioni delle specifiche tecniche e dei controlli di coerenza”) e riguardano:
• l’ISA CG15U: modificato il valore del campo B0100001 da 1-10 a 1-15;
• l’ISA CG73U: modificato il formato del campo Y0100901 da CBN2 a CBN3;
• l’ISA CM04U: aggiornati i dettagli dell’indicatore di anomalia IIN002 “Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo”;
• l’ISA CG70U: aggiornati i dettagli dell’indicatore di anomalia IIN060 “Incidenza dei costi residuali di gestione, al netto dei ristorni”;
• l’ISA CG87U: modificata la descrizione del campo C0102501.
Regime premiale contribuenti ISA: individuati i livelli di affidabilità fiscale per l’accesso ai benefici
Con Provvedimento del 27 aprile 2023, l’Agenzia delle Entrate ha individuato i livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta 2022, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’art. 9-bis del D.L. n. 50/2017.
I criteri per fruire delle agevolazioni, riconosciute ai contribuenti cui si applicano gli ISA per l’annualità di imposta 2022, non si scostano sostanzialmente da quelli già individuati per il periodo d’imposta 2021.
Tra questi, l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale, che è riconosciuto ai contribuenti che per il periodo d’imposta 2022 presentano un livello di affidabilità almeno pari a 8, per la compensazione dei crediti di importo non superiore a 50mila euro relativi all’IVA, maturati nel 2023, e a 20mila euro relativi alle imposte dirette e IRAP, maturati nel 2022.
La piattaforma cessione crediti aggiornata per far spazio alla “rateazione lunga”
L’Agenzia delle Entrate ha reso noto che è stato effettuato l’aggiornamento della Piattaforma per la cessione dei crediti (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/piattaforma-cessione-crediti-riq-ener-cittadini), per permettere, ai titolari dei crediti e ai fornitori che hanno applicato lo sconto o ai cessionari dei bonus, di trasmettere telematicamente la comunicazione con cui dichiarano di aderire alla rateazione “lunga” e per effettuare un’interrogazione delle comunicazioni di rateazione effettuate.
L’aggiornamento, attuato attraverso l’inserimento della nuova sezione “ulteriore rateazione”, si è reso necessario al fine dell’adeguamento alla nuova disciplina introdotta dall’art. 9, comma 4, del decreto “Aiuti-quater”, che consente di diluire in 10 rate annuali i bonus edilizi residui (spettanti ma non utilizzati) derivanti dalle opzioni di cessione del credito o sconto sul corrispettivo.
L’Agenzia delle Entrate ha di conseguenza aggiornato anche la “Guida all’utilizzo della Piattaforma cessione crediti” (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2243387/Manuale_Utente+Piattaforma+cessione+crediti.pdf/43a56e80-a3cd-08f8-da28-d9522c5d86e5).
Per accedere alla piattaforma i soggetti cessionari dei crediti d’imposta e delle detrazioni per interventi edilizi, dopo l’autenticazione, devono seguire il percorso “Servizi – Agevolazioni” e, da qui, selezionare la voce “Piattaforma Cessione Crediti”.
Dichiarazione imposta di soggiorno: dall’8 maggio compilazione e invio telematico
Con notizia del 2 maggio pubblicata sul proprio portate istituzionale, il Dipartimento delle Finanze ha comunicato che dall’8 maggio è possibile procedere, attraverso l’apposito servizio presente nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, alla predisposizione e all’invio telematico della dichiarazione dell’imposta di soggiorno relativa all’anno di imposta 2022.
I soggetti interessati, dopo aver effettuato l’accesso al sito dell’Agenzia, troveranno il servizio all’interno della scheda “Servizi” (categoria “dichiarazioni”) o, in alternativa, potranno cercarlo con parole chiave, tramite l’apposita funzione di ricerca.
È possibile procedere alla trasmissione delle dichiarazioni anche attraverso i canali telematici Entratel/Fisconline.
Il Dipartimento delle Finanze precisa che il modello dichiarativo e le istruzioni di compilazione, pubblicate nella sezione “Fiscalità regionale e locale – Dichiarazione telematica imposta di soggiorno” (https://www.finanze.gov.it/it/fiscalita-regionale-e-locale/dichiarazione-telematica-imposta-di-soggiorno/), sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno e che eventuali variazioni saranno comunicate sul proprio sito internet.
La pensione di vecchiaia superiore a 30.000 euro e non imponibile in Italia preclude l’accesso al regime forfetario
Con la Risposta n. 311 del 3 maggio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non può beneficiare del regime fiscale agevolato dei forfetari (Legge n. 190/2014) il soggetto che percepisce una pensione di vecchiaia di importo superiore a 30.000 euro, astrattamente riconducibile tra i redditi di lavoro dipendente, anche nell’ipotesi in cui questa sia esente da imposte in Italia.
L’art. 1, comma 57, lett. d-ter), della citata Legge n. 190/2014, prevede infatti che non possano avvalersi del regime dei forfetari “i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato”.
Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate ad un soggetto residente all’estero, in un Paese Ue, che ha come unico reddito la pensione di vecchiaia di importo superiore a 30.000 euro esente da tassazione, e che intendeva aprire una partita IVA in Italia previo trasferimento della residenza fiscale nel nostro Paese.
SPECIALE FINANZIARIA 2023
/in Circolari /da Alessandro ToninÈ stata pubblicata sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 la Legge di Bilancio, legge 29 dicembre 2022, n. 197, approvata definitivamente il 29 dicembre dal Senato.
Si riporta una sintesi delle principali misure in ambito fiscale.