È giunto nel pomeriggio di ieri il differimento della scadenza dei contributi fissi Inps.
Al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 il pagamento della prima rata dei contributi richiesti con l’emissione 2021, dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali dell’INPS di artigiani e commercianti, slitta al 20 agosto 2021.
Il differimento viene concesso a tutti indistintamente, con la ratio di consentire l’effettuazione dei conteggi e delle verifiche necessarie ai fini dell’eventuale accesso al beneficio della riduzione parziale dei contributi dovuti con riferimento all’anno 2021, e aventi scadenza entro il medesimo anno.
Stante la bozza del tanto atteso decreto, potranno giovarsi della riduzione, nella misura massima di 3.000 euro (salvo riduzione conseguente ad un eventuale insufficiente stanziamento di fondi in bilancio, rispetto alle istanze che perverranno), i contribuenti che rispetteranno tutte le condizioni sottoelencate:
Calo del fatturato e corrispettivi del 2020 non inferiore al 33% rispetto al 2019;
Reddito complessivo di lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla gestione non superiore a 50.000 euro nel 2019 (la verifica deve essere effettuata, per gli iscritti AGO, guardando al reddito imponibile dichiarato nel quadro RR del modello Redditi 2020 riferimento 2019);
Non essere titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità;
Non essere titolari di pensione diretta, con l’unica eccezione prevista della pensione di invalidità;
Essere in regola con la contribuzione pregressa.
Non aver superato l’importo individuale di aiuti concedibili indicati nella sezione 3.1 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19” di cui alla Comunicazione della Commissione Europea marzo 2020 e succ. modifiche ed integrazioni.
https://www.studiocomvicenza.it/studio-commercialisti-vicenza.png00Federico Andrea Peronhttps://www.studiocomvicenza.it/studio-commercialisti-vicenza.pngFederico Andrea Peron2021-05-14 10:53:412021-05-14 10:53:46Differimento rata Inps del 17.05.2021
Con un metodo che ha ormai assunto i connotati della normalità, la pubblicazione a mezzo comunicato stampa, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato la proroga al 31 maggio 2021 della sospensione delle attività di riscossione e notifica delle cartelle esattoriali e degli altri atti della riscossione sospesi dall’8 marzo 2020.
Con il comunicato stampa n. 88 del 30 aprile 2021 il MEF ha reso noto che è in corso di definizione il provvedimento normativo che differirà al 31 maggio 2021 il termine ultimo del periodo sospensione delle attività di riscossione, inizialmente disposto dall’articolo 68 del DL n. 18 del 2020 ed attualmente fissato al 30 aprile 2021 dall’articolo 4 del DL n. 41 del 2021 (cd. Decreto Sostegni).
In attesa di conoscere il testo normativo il Ministero ha preannunciato l’allungamento del periodo di sospensione, fino al 31 maggio, dei pagamenti, dell’invio di nuove cartelle e della possibilità per l’agente della riscossione di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.
https://www.studiocomvicenza.it/studio-commercialisti-vicenza.png00Federico Andrea Peronhttps://www.studiocomvicenza.it/studio-commercialisti-vicenza.pngFederico Andrea Peron2021-05-03 14:19:352021-05-03 14:19:39Riscossione sospesa fino al 31 maggio 2021
Sospensione delle cartelle e versamenti Irap, in arrivo la proroga delle scadenze
Covid-19: nuove regole per riaperture e spostamenti
Attivo il servizio per la presentazione della domanda di Indennità Covid-19
Apposizione del visto con l’integrativa IVA per il rimborso
Dichiarazioni dei redditi precompilate on line dal 10 maggio 2021
Le principali detrazioni e deduzioni delle persone fisiche per l’anno d’imposta 2020
ISA 2021: confermati i criteri di accesso al regime premiale
Le visure della tua impresa gratuite con la piattaforma “Impresa Italia”
Niente contributo di 100 euro per i lavoratori all’estero
Ravvedimento e sanzioni per omessa Dichiarazione IVA
Le principali detrazioni e deduzioni delle persone fisiche per l’anno d’imposta 2020
Dichiarazione IVA 2021: ravvedimento e sanzioni
È fissato al 30 aprile 2021 il termine per l’invio della dichiarazione IVA 2021 riferita al periodo 2020. È comunque possibile inviare la dichiarazione IVA, ormai considerata tardiva, entro 90 giorni dalla scadenza originaria, e quindi entro il 29 luglio 2021, versando le relative sanzioni. Oltre tale termine la dichiarazione viene considerata omessa e soggetta a sanzioni differenti.
La sanzione prevista per la dichiarazione IVA tardiva è stabilita da 250 euro a 2.065 euro, ridotta se il contribuente usufruisce del ravvedimento operoso.
Sospensione delle cartelle e versamenti Irap, in arrivo la proroga delle scadenze
Mef, Comunicato Stampa 30 aprile 2021, n. 88; Comunicato stampa 30 aprile 2021, n. 87
Il Ministero dell’Economia e Finanze ha reso noto, con un Comunicato Stampa pubblicato sul proprio sito (n. 88/2021), che a breve sarà emanato un provvedimento che differirà al 31 maggio 2021 il termine di sospensione delle attività di riscossione, attualmente fissato al 30 aprile 2021 dall’art. 4 del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41).
La sospensione, introdotta a partire dall’8 marzo 2020 dall’art. 68 del D.L. n. 18/2020 (cd. decreto “Cura Italia”), riguarda tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, nonché l’invio di nuove cartelle e la possibilità per l’Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.
La norma citata prevede che i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Pertanto i pagamenti andranno effettuati entro il 30 giugno 2021 anzichè entro il 31 maggio.
Per lo stesso periodo di tempo restano sospese anche le verifiche di inadempienza che le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a 5mila euro.
Con un secondo Comunicato di pari data (n. 87/2021), il Mef ha inoltre annunciato che con una norma di prossima emanazione sarà prorogato dal 30 aprile 2021 al 30 settembre 2021 il termine per il pagamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata per effetto dell’errata applicazione delle previsioni di esonero previste dall’art. 24 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77).
Per effetto della disposizione da ultimo citata, sono esonerati dal versamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020 le imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni di euro e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi nel 2019, rientranti nelle condizioni stabilite per la concessione degli aiuti di Stato Covid.
La proroga al 30 settembre 2021 interessa quindi i soggetti che hanno superato il limite relativo agli aiuti di Stato concedibili e devono regolarizzare l’omesso versamento Irap.
Covid-19: nuove regole per riaperture e spostamenti
D.L. 22 aprile 2021, n. 52
È in vigore dal 26 aprile 2021 il nuovo decreto con le novità per riaperture e spostamenti, in sintesi:
tra zone gialle (ripristinate con questo decreto) ci si potrà muovere liberamente, mentre per potersi spostare in zona arancione o rossa servirà un pass, fatte salve le giustificate ragioni di lavoro, necessità o urgenza;
è confermato il “coprifuoco” dalle ore 22.00 alle 5.00;
potranno riaprire in zona gialla le attività di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo, dalle ore 5.00 alle ore 22.00, ma solo all’aperto;
tornano ad aprire anche teatri, cinema e spettacoli all’aperto, mentre al chiuso nel rispetto di protocolli con limiti di capienza e specifici vincoli. Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
via libera anche agli sport all’aperto, compresi gli sport di squadra e di contatto. Vietato l’uso degli spogliatoi;
le scuole tornano tutte in presenza in zona gialla e arancione, mentre in quella rossa saranno in parte in presenza ed in parte a distanza;
dal 15 maggio riaprono le piscine, ma solo all’aperto;
dal 1º giugno riaprono le palestre, solo per allenamenti individuali;
dal 15 giugno torneranno le attività fieristiche;
dal 1° luglio autorizzati convegni e congressi in presenza;
dal 1° luglio riaprono i centri termali e i parchi tematici e di divertimento.
Attivo il servizio per la presentazione della domanda di Indennità Covid-19
Inps, Comunicato Stampa 22 aprile 2021
L’Inps ha reso noto che è attivo il servizio per la presentazione della domanda di indennità Covid-19 prevista dal “Decreto Sostegni” (D.L. n. 41/2021) e che comporta l’erogazione di una indennità pari a 2.400 euro, in favore di determinate categorie di lavoratori.
L’Istituto ricorda che i lavoratori già beneficiari dell’indennità prevista dal “Decreto Ristori” (D.L. n. 137/2020) hanno ricevuto il pagamento senza dover presentare una nuova domanda, mentre i lavoratori che non hanno beneficiato dell’indennità del “Decreto Ristori”, possono presentare la domanda per il riconoscimento della nuova prestazione entro il 31 maggio 2021.
Apposizione del visto con l’integrativa IVA per il rimborso
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad istanza di interpello n. 289 del 23 aprile 2021 ha chiarito che per ottenere il rimborso del credito IVA, a seguito di domanda archiviata a causa della mancata apposizione del visto di conformità, è necessario presentare una dichiarazione integrativa, al fine di apporvi il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in precedenza non indicati, lasciando inalterata la destinazione a rimborso del credito IVA.
L’Agenzia ha inoltre chiarito che queste integrazioni non sono soggette a sanzioni.
Dichiarazioni dei redditi precompilate on line dal 10 maggio 2021
A decorrere dal prossimo 10 maggio 2021, nell’area riservata del sito dell’Agenzia Entrate, sarà disponibile la “dichiarazione precompilata” delle persone fisiche:
modello 730
modello Redditi persone fisiche
già contenente una serie di dati quali: spese sanitarie, spese universitarie, spese funebri, premi assicurativi, contributi previdenziali, bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, oltre naturalmente i redditi percepiti comunicati dai sostituti di imposta, quali lavoro dipendente, pensioni, redditi occasionali e redditi diversi.
In particolare la precompilata riepiloga i dati trasmessi da soggetti terzi obbligati per i seguenti redditi:
i compensi riportati dalla Certificazione Unica;
i compensi di lavoro autonomo occasionale certificati e indicati nella Certificazione unica sezione Lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
i dati relativi alle locazioni brevi;
e per i seguenti oneri detraibili o deducibili:
quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi;
contributi previdenziali e assistenziali;
contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia;
spese sanitarie e relativi rimborsi;
spese veterinarie;
spese universitarie e relativi rimborsi;
contributi versati alle forme di previdenza complementare;
spese funebri;
spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico;
spese relative ad interventi di sistemazione a verde degli immobili;
erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;
spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi.
Ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata vengono considerati anche i dati relativi alle spese da ripartire su diverse annualità desumibili dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l’anno precedente.
Per accedere alla precompilata è necessario essere in possesso di:
credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid);
Carta d’identità elettronica (CIE);
Carta nazionale dei servizi (CNS);
credenziali dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate ( Fisconline/Entratel).
Per molti contribuenti non è possibile sfruttare appieno le potenzialità previste dal sistema, ma l’accesso ai dati contenuti nella dichiarazione precompilata è comunque molto importante per un corretto monitoraggio dei dati fiscalmente rilevanti già in possesso dell’Agenzia Entrate.
Detrazioni e deduzioni IRPEF per l’anno d’imposta 2020
Ogni anno il contribuente “Persona Fisica” può usufruire di detrazioni e deduzioni.
Le detrazioni Irpef riducono l’imposta lorda del corrispondente periodo d’imposta. Quindi la condizione che dà diritto alla detrazione è che ci sia una imposta lorda: le detrazioni eccedenti l’imposta lorda vengono perse.
Le deduzioni riguardano una serie di spese per cui il reddito complessivo su cui calcolare l’imposta dovuta si riduce.
Per il 2020 ricordiamo tra le principali detrazioni di cui potrà usufruire il contribuente il Superbonus 110%, per spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi “trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi “trainati”, effettuati su unità immobiliari residenziali e su parti comuni condominiali o di edifici in condominio.). Gli interventi devono essere realizzati su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati), su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati), su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); nonché su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).
ISA 2021: confermati i criteri di accesso al regime premiale
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 26 aprile 2021 n. 103206
È stato pubblicato il Provvedimento n. 103206 del 26 aprile 2021 dell’Agenzia Entrate con il quale sono individuati i livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, cui sono riconosciuti i benefici premiali, previsti dall’art. 9-bis, comma 11, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, riconosciuti ai contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito “ISA”).
Vengono quindi confermati i livelli di punteggio per l’accesso ai benefici fiscali dello scorso anno.
Si ricorda inoltre che a rilevare non sarà solo l’indice di affidabilità fiscale raggiunto nell’esercizio oggetto di dichiarazione, ma anche la media aritmetica degli indicatori relativi al periodo d’imposta 2019 e 2020.
Le visure della tua impresa gratuite con la piattaforma “Impresa Italia”
“Impresa Italia” è il servizio rivolto ai legali rappresentati o ai titolari e soci di tutte le aziende iscritte al Registro delle Imprese delle Camere di Commercio per accedere gratuitamente al proprio fascicolo informatico d’impresa e ai dati presentati al Registro delle Imprese: è possibile consultare e salvare la visura della società in lingua italiana e in inglese, lo statuto aziendale, l’atto costitutivo e i bilanci degli ultimi anni. Inoltre, si possono monitorare le pratiche attive con la P.A. o scaricare le ricevute protocollate.
Il Cassetto Digitale dell’Imprenditore è sincronizzato anche con il SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive) per seguire le relative pratiche, scaricare ricevute e altri documenti depositati.
Il servizio è accessibile tramite autenticazione SPID di livello 2 o con dispositivo CNS, ovvero la Carta Nazionale dei Servizi.
Niente contributo di 100 euro per i lavoratori all’estero
Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 20 aprile 2021, n. 271
L’art. 63 del D.L. n. 18/2020 (decreto “Cura Italia”) ha introdotto un “premio”, pari a 100 euro, erogato a personale dipendente, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020.
La ratio sottesa alla citata disposizione è quella di dare ristoro ai dipendenti che nel corso del mese di marzo 2020 hanno continuato a svolgere l’attività lavorativa nel luogo di lavoro, ovvero in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell’impresa, nonostante la situazione epidemiologica riscontrata nel nostro Paese. L’Agenzia Entrate con la Risposta n. 271 del 20 aprile 2021, rispondendo in merito al trattamento fiscale del contributo, ha chiarito che il beneficio non può essere erogato, così come ai dipendenti in smart working o in telelavoro, neanche agli impiegati a contratto assunti all’estero in quanto in quanto trattasi di lavoratori che svolgono la propria prestazione all’estero.
Ravvedimento e sanzioni per omessa Dichiarazione IVA
È fissato al 30 aprile 2021 il termine per l’invio della dichiarazione IVA 2021 riferita al periodo 2020. È comunque possibile inviare la dichiarazione IVA, ormai considerata tardiva, entro 90 giorni dalla scadenza originaria, e quindi entro il 29 luglio 2021, versando le relative sanzioni. Oltre tale termine la dichiarazione viene considerata omessa e soggetta a sanzioni differenti.
La sanzione prevista per la dichiarazione IVA tardiva è stabilita da 250 euro a 2.065 euro, ridotta se il contribuente usufruisce del ravvedimento operoso.
La violazione può essere sanata con ravvedimento operoso, e quindi versando una sanzione di importo ridotto a 25 euro (1/10 della sanzione ordinaria), da versare utilizzando il modello F24 e il codice tributo 8911.
Occorre inoltre versare anche le sanzioni per omesso versamento dell’imposta, se dovuta, pari al 15% dell’imposta, ridotte anch’esse per effetto del ravvedimento operoso.
Per gli invii delle dichiarazioni IVA oltre 90 giorni dalla scadenza del 30 aprile 2021 la dichiarazione IVA è considerata omessa ma ritenuta valida per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.
Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione IVA annuale la sanzione dovuta va dal 120% al 240% dell’ammontare dell’imposta dovuta.
Se la presentazione della dichiarazione IVA oltre 90 giorni non prevede versamento delle imposte, la sanzione minima applicata non può essere inferiore a 250 euro, fino ad un massimo di 2.000 euro.
Se la presentazione della dichiarazione IVA omessa, che prevede però il versamento di imposte, avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, la sanzione è pari al 60-120% dell’imposta non versata.
Se la presentazione della dichiarazione IVA omessa, che prevede però il versamento di imposte, avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, la sanzione è pari al 120-240% dell’imposta non versata.
Le principali detrazioni e deduzioni delle persone fisiche per l’anno d’imposta 2020
Ogni anno il contribuente “Persona Fisica” può usufruire di detrazioni e deduzioni.
Le detrazioni Irpef riducono l’imposta lorda del corrispondente periodo d’imposta. Quindi la condizione che dà diritto alla detrazione è che ci sia una imposta lorda: le detrazioni eccedenti l’imposta lorda vengono perse.
Le deduzioni riguardano una serie di spese per cui il reddito complessivo su cui calcolare l’imposta dovuta si riduce.
Per il 2020 ricordiamo inoltre le principali detrazioni di cui potrà usufruire il contribuente:
ATTENZIONE: si ricorda che le spese che hanno diritto alla detrazione fiscale del 19%, sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, saranno detraibili solo se pagate con un sistema tracciabile, ad eccezione delle spese sostenute per acquistare medicinali e dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al servizio sanitario nazionale.
Tra le deduzioni ricordiamo:
ATTENZIONE: I contribuenti hanno anche a disposizione il modello Redditi precompilato dall’Agenzia Entrate, con le informazioni presenti nella banca dati dell’Anagrafe tributaria. Consigliamo alla nostra clientela di accedere alla dichiarazione precompilata e salvarne una copia da consegnarci insieme a tutta la documentazione utile.
Per evidenti ragioni di “spazio”, gli elenchi delle detrazioni e deduzioni riportate non sono esaustivi ma si limitano ai casi che abbiamo ritenuto maggiormente ricorrenti.
PRINCIPALI SCADENZE
Data scadenza
Ambito
Attività
Soggetti obbligati
Modalità
Lunedì 10 maggio 2021
Modello 730 precompilato – pubblicazione sul sito
Termine iniziale per poter consultare, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, la dichiarazione precompilata.
Versamento della rata dei contributi dovuti sul minimale del reddito – Periodo contributivo 1° trimestre.
Artigiani ed esercenti attività commerciali.
Modello unificato F24.
Lunedì 28 maggio 2021
Contributi a fondo perduto “Sostegni” – Istanza
Termine ultimo per la presentazione dell’istanza per ottenere il contributo a fondo perduto per le attività economiche.
Imprese, professionisti e percettori di reddito agrario che abbiano registrato un calo del fatturato medio mensile di almeno il 30% nel 2020, rispetto al 2019.
Telematica
Lunedì 31 maggio 2021
Liquidazione periodiche IVA
Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al I trimestre.
Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.
Telematica.
https://www.studiocomvicenza.it/studio-commercialisti-vicenza.png00Federico Andrea Peronhttps://www.studiocomvicenza.it/studio-commercialisti-vicenza.pngFederico Andrea Peron2021-05-03 09:51:452021-05-03 10:14:46Circolare Studio – maggio 2021
Il Fisco affila le armi ed entro breve inizierà ad utilizzare i dati presenti nella Superanagrafe dei conti incrociandoli con i dati reddituali presenti nell’archivio dell’Anagrafe tributaria. Nel mirino finiscono ora, dopo le società, le persone fisiche che presentano una movimentazione dei conti bancari non plausibile rispetto al reddito dichiarato.
L’allarme però è eccessivo, in quanto, perlomeno nella fase iniziale, l’attenzione del Fisco sembra concentrarsi sui soggetti che presentano elevati profili di rischio come gli evasori totali. I Ogni anno le banche, Poste Italiane, e gli altri intermediari finanziari sono obbligati a comunicare all’Agenzia delle entrate alcuni dati relativi ai rapporti con i propri clienti. Si tratta, ad esempio, del saldo iniziale dei conti correnti o di deposito, i saldi finali, il totale degli accrediti ed il totale degli addebiti. Non devono essere comunicate le singole operazioni. I medesimi dati riguardano il deposito dei titoli o anche il numero di accessi del contribuente al servizio “cassette di sicurezza”. Queste informazioni potranno essere utilizzate dal Fisco direttamente senza richiedere alcuna specifica autorizzazione. Il nuovo strumento che il Fisco intende “mettere in campo” utilizzerà esclusivamente i dati “aggregati” e quindi non richiederà il rilascio di alcuna autorizzazione preventiva. Il ragionamento è estremamente semplice ed è fondato sull’incrocio dei dati già noti all’Agenzia delle entrate con i redditi dei contribuenti risultanti dall’Anagrafe tributaria. I dati già conosciuti sono il saldo dei conti all’inizio e alla fine dell’anno, il dato complessivo delle entrate e delle uscite (totale degli accrediti e degli addebiti), e la giacenza media sui conti.
In pratica, se il software utilizzato dall’Agenzia delle entrate riscontrerà uno scostamento del 20 – 25 per cento tra quanto risulta al Fisco come reddito e quanto indicato nel saldo di fine anno del conto, determinato come differenza tra entrate ed uscite, il contribuente rischierà di finire nel mirino nel Fisco. Ad esempio, se la differenza tra le entrate e le uscite ammonta a 150.000 euro, ed il reddito dichiarato ammonta a 20.000 euro, è evidente la necessità di dover giustificare la differenza. Fino a qualche anno fa il Fisco non era in grado di conoscere automaticamente i dati dei conti correnti bancari. Poteva solo sapere il numero di conti correnti intestati a Tizio e dove questi conti erano accesi. Invece, in virtù della Superanagrafe dei conti, dal 2014 l’Agenzia delle entrate è in grado di conoscere automaticamente, sia pure in forma aggregata, una serie di dati.
È evidente che il nuovo strumento non potrà essere utilizzato automaticamente, ma lo scostamento del saldo del conto corrente, ben più elevato rispetto al reddito dichiarato, potrebbe essere dovuto a ragioni più che legittime. Ad esempio, il contribuente potrebbe aver ricevuto una consistente somma di denaro a seguito di una successione, ovvero l’incremento del saldo potrebbe ancora essere dovuto alla plusvalenza derivante dalla vendita dell’abitazione principale completamente esclusa dall’imposizione ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. b) del TUIR. L’Agenzia delle entrate ha dunque assicurato che la selezione dei contribuenti da controllare sarà effettuata sulla base di criteri rigorosi, senza prendere in considerazione tutti gli scostamenti tra i saldi dei conti ed i redditi dichiarati.
Il contraddittorio Il Fisco ha escluso, però, l’automatismo della procedura. Infatti, non solo saranno selezionate le posizioni a maggior rischio di evasione, ma i contribuenti avranno la possibilità, durante il contraddittorio, di spiegare da dove trae origine la maggiore disponibilità di denaro.
https://www.studiocomvicenza.it/studio-commercialisti-vicenza.png00Studio Commercialisti Vicenzahttps://www.studiocomvicenza.it/studio-commercialisti-vicenza.pngStudio Commercialisti Vicenza2019-09-04 09:20:522019-09-04 09:20:55“Risparmiometro”: il Fisco affila le armi e si appresta ad utilizzare la superanagrafe dei conti
Da oggi l’Agenzia Entrate ha reso disponibile nel portale
“Fatture e Corrispettivi” il calcolo e le modalità di versamento dell’imposta
di bollo relativa al primo trimestre del 2019 (in scadenza il prossimo 23
aprile).
Al servizio si può accedere tramite la sezione “Home
Consultazione”, nella quale è presente la voce di menù “Pagamento imposta di
bollo”. Il sistema consente la visualizzazione dei dettagli dell’imposta dovuta
in relazione al trimestre di riferimento e pone in evidenza il numero di
documenti emessi (consegnati o messi a disposizione nel trimestre di
riferimento) e il totale dell’imposta calcolata come somma dei valori indicati
nelle singole fatture.
Definito l’importo sarà possibile procedere al
pagamento. Il portale proporrà una mascherina contenente la partita IVA e il
codice fiscale del soggetto passivo, l’anno e il trimestre di riferimento, il
numero di documenti emessi e il totale dell’imposta riportata sui documenti,
ma, anche, il numero dei documenti dichiarati e l’imposta di bollo calcolata
sulla base degli stessi. Il soggetto passivo potrà scegliere se procedere al
pagamento mediante addebito su conto corrente bancario o tramite “F24” o
“F24EP”.
Nel primo caso sarà necessario inserire l’IBAN,
confermando che il conto è intestato al codice fiscale del cedente. Sarà,
quindi, possibile inoltrare il pagamento (accedendo a una schermata
riepilogativa) e confermare lo stesso, cliccando sull’apposito pulsante.
Dopo che il sistema avrà effettuato i controlli sulla
correttezza formale dell’IBAN, al soggetto passivo sarà consegnata una prima
ricevuta a conferma del fatto che la richiesta di pagamento è stata inoltrata.
Successivamente ne verrà rilasciata una seconda, attestante l’avvenuto pagamento
o l’esito negativo dello stesso.
In alternativa all’addebito sul conto corrente, è possibile procedere al versamento a mezzo modello “F24” o “F24EP”, stampando il modello precompilato predisposto dal sistema.
https://www.studiocomvicenza.it/studio-commercialisti-vicenza.png00Studio Commercialisti Vicenzahttps://www.studiocomvicenza.it/studio-commercialisti-vicenza.pngStudio Commercialisti Vicenza2019-04-11 09:19:022019-04-11 09:19:06IMPOSTA DI BOLLO: DEFINITE LE MODALITA’ PER IL VERSAMENTO
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Differimento rata Inps del 17.05.2021
/in Notizie /da Federico Andrea PeronÈ giunto nel pomeriggio di ieri il differimento della scadenza dei contributi fissi Inps.
Al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 il pagamento della prima rata dei contributi richiesti con l’emissione 2021, dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali dell’INPS di artigiani e commercianti, slitta al 20 agosto 2021.
Il differimento viene concesso a tutti indistintamente, con la ratio di consentire l’effettuazione dei conteggi e delle verifiche necessarie ai fini dell’eventuale accesso al beneficio della riduzione parziale dei contributi dovuti con riferimento all’anno 2021, e aventi scadenza entro il medesimo anno.
Stante la bozza del tanto atteso decreto, potranno giovarsi della riduzione, nella misura massima di 3.000 euro (salvo riduzione conseguente ad un eventuale insufficiente stanziamento di fondi in bilancio, rispetto alle istanze che perverranno), i contribuenti che rispetteranno tutte le condizioni sottoelencate:
Riscossione sospesa fino al 31 maggio 2021
/in Notizie /da Federico Andrea PeronCon un metodo che ha ormai assunto i connotati della normalità, la pubblicazione a mezzo comunicato stampa, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato la proroga al 31 maggio 2021 della sospensione delle attività di riscossione e notifica delle cartelle esattoriali e degli altri atti della riscossione sospesi dall’8 marzo 2020.
Con il comunicato stampa n. 88 del 30 aprile 2021 il MEF ha reso noto che è in corso di definizione il provvedimento normativo che differirà al 31 maggio 2021 il termine ultimo del periodo sospensione delle attività di riscossione, inizialmente disposto dall’articolo 68 del DL n. 18 del 2020 ed attualmente fissato al 30 aprile 2021 dall’articolo 4 del DL n. 41 del 2021 (cd. Decreto Sostegni).
In attesa di conoscere il testo normativo il Ministero ha preannunciato l’allungamento del periodo di sospensione, fino al 31 maggio, dei pagamenti, dell’invio di nuove cartelle e della possibilità per l’agente della riscossione di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.
Circolare Studio – maggio 2021
/in Circolari /da Federico Andrea PeronCIRCOLARE MAGGIO 2021
Dichiarazione IVA 2021: ravvedimento e sanzioni
È fissato al 30 aprile 2021 il termine per l’invio della dichiarazione IVA 2021 riferita al periodo 2020. È comunque possibile inviare la dichiarazione IVA, ormai considerata tardiva, entro 90 giorni dalla scadenza originaria, e quindi entro il 29 luglio 2021, versando le relative sanzioni. Oltre tale termine la dichiarazione viene considerata omessa e soggetta a sanzioni differenti.
La sanzione prevista per la dichiarazione IVA tardiva è stabilita da 250 euro a 2.065 euro, ridotta se il contribuente usufruisce del ravvedimento operoso.
Sospensione delle cartelle e versamenti Irap, in arrivo la proroga delle scadenze
Mef, Comunicato Stampa 30 aprile 2021, n. 88; Comunicato stampa 30 aprile 2021, n. 87
Il Ministero dell’Economia e Finanze ha reso noto, con un Comunicato Stampa pubblicato sul proprio sito (n. 88/2021), che a breve sarà emanato un provvedimento che differirà al 31 maggio 2021 il termine di sospensione delle attività di riscossione, attualmente fissato al 30 aprile 2021 dall’art. 4 del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41).
La sospensione, introdotta a partire dall’8 marzo 2020 dall’art. 68 del D.L. n. 18/2020 (cd. decreto “Cura Italia”), riguarda tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, nonché l’invio di nuove cartelle e la possibilità per l’Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.
La norma citata prevede che i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Pertanto i pagamenti andranno effettuati entro il 30 giugno 2021 anzichè entro il 31 maggio.
Per lo stesso periodo di tempo restano sospese anche le verifiche di inadempienza che le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a 5mila euro.
Con un secondo Comunicato di pari data (n. 87/2021), il Mef ha inoltre annunciato che con una norma di prossima emanazione sarà prorogato dal 30 aprile 2021 al 30 settembre 2021 il termine per il pagamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata per effetto dell’errata applicazione delle previsioni di esonero previste dall’art. 24 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77).
Per effetto della disposizione da ultimo citata, sono esonerati dal versamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020 le imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni di euro e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi nel 2019, rientranti nelle condizioni stabilite per la concessione degli aiuti di Stato Covid.
La proroga al 30 settembre 2021 interessa quindi i soggetti che hanno superato il limite relativo agli aiuti di Stato concedibili e devono regolarizzare l’omesso versamento Irap.
Covid-19: nuove regole per riaperture e spostamenti
D.L. 22 aprile 2021, n. 52
È in vigore dal 26 aprile 2021 il nuovo decreto con le novità per riaperture e spostamenti, in sintesi:
Attivo il servizio per la presentazione della domanda di Indennità Covid-19
Inps, Comunicato Stampa 22 aprile 2021
L’Inps ha reso noto che è attivo il servizio per la presentazione della domanda di indennità Covid-19 prevista dal “Decreto Sostegni” (D.L. n. 41/2021) e che comporta l’erogazione di una indennità pari a 2.400 euro, in favore di determinate categorie di lavoratori.
L’Istituto ricorda che i lavoratori già beneficiari dell’indennità prevista dal “Decreto Ristori” (D.L. n. 137/2020) hanno ricevuto il pagamento senza dover presentare una nuova domanda, mentre i lavoratori che non hanno beneficiato dell’indennità del “Decreto Ristori”, possono presentare la domanda per il riconoscimento della nuova prestazione entro il 31 maggio 2021.
Apposizione del visto con l’integrativa IVA per il rimborso
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad istanza di interpello n. 289 del 23 aprile 2021 ha chiarito che per ottenere il rimborso del credito IVA, a seguito di domanda archiviata a causa della mancata apposizione del visto di conformità, è necessario presentare una dichiarazione integrativa, al fine di apporvi il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in precedenza non indicati, lasciando inalterata la destinazione a rimborso del credito IVA.
L’Agenzia ha inoltre chiarito che queste integrazioni non sono soggette a sanzioni.
Dichiarazioni dei redditi precompilate on line dal 10 maggio 2021
A decorrere dal prossimo 10 maggio 2021, nell’area riservata del sito dell’Agenzia Entrate, sarà disponibile la “dichiarazione precompilata” delle persone fisiche:
già contenente una serie di dati quali: spese sanitarie, spese universitarie, spese funebri, premi assicurativi, contributi previdenziali, bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, oltre naturalmente i redditi percepiti comunicati dai sostituti di imposta, quali lavoro dipendente, pensioni, redditi occasionali e redditi diversi.
In particolare la precompilata riepiloga i dati trasmessi da soggetti terzi obbligati per i seguenti redditi:
e per i seguenti oneri detraibili o deducibili:
Ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata vengono considerati anche i dati relativi alle spese da ripartire su diverse annualità desumibili dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l’anno precedente.
Per accedere alla precompilata è necessario essere in possesso di:
Per molti contribuenti non è possibile sfruttare appieno le potenzialità previste dal sistema, ma l’accesso ai dati contenuti nella dichiarazione precompilata è comunque molto importante per un corretto monitoraggio dei dati fiscalmente rilevanti già in possesso dell’Agenzia Entrate.
Detrazioni e deduzioni IRPEF per l’anno d’imposta 2020
Ogni anno il contribuente “Persona Fisica” può usufruire di detrazioni e deduzioni.
Le detrazioni Irpef riducono l’imposta lorda del corrispondente periodo d’imposta. Quindi la condizione che dà diritto alla detrazione è che ci sia una imposta lorda: le detrazioni eccedenti l’imposta lorda vengono perse.
Le deduzioni riguardano una serie di spese per cui il reddito complessivo su cui calcolare l’imposta dovuta si riduce.
Per il 2020 ricordiamo tra le principali detrazioni di cui potrà usufruire il contribuente il Superbonus 110%, per spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi “trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi “trainati”, effettuati su unità immobiliari residenziali e su parti comuni condominiali o di edifici in condominio.). Gli interventi devono essere realizzati su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati), su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati), su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); nonché su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).
ISA 2021: confermati i criteri di accesso al regime premiale
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 26 aprile 2021 n. 103206
È stato pubblicato il Provvedimento n. 103206 del 26 aprile 2021 dell’Agenzia Entrate con il quale sono individuati i livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, cui sono riconosciuti i benefici premiali, previsti dall’art. 9-bis, comma 11, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, riconosciuti ai contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito “ISA”).
Vengono quindi confermati i livelli di punteggio per l’accesso ai benefici fiscali dello scorso anno.
Si ricorda inoltre che a rilevare non sarà solo l’indice di affidabilità fiscale raggiunto nell’esercizio oggetto di dichiarazione, ma anche la media aritmetica degli indicatori relativi al periodo d’imposta 2019 e 2020.
Le visure della tua impresa gratuite con la piattaforma “Impresa Italia”
“Impresa Italia” è il servizio rivolto ai legali rappresentati o ai titolari e soci di tutte le aziende iscritte al Registro delle Imprese delle Camere di Commercio per accedere gratuitamente al proprio fascicolo informatico d’impresa e ai dati presentati al Registro delle Imprese: è possibile consultare e salvare la visura della società in lingua italiana e in inglese, lo statuto aziendale, l’atto costitutivo e i bilanci degli ultimi anni. Inoltre, si possono monitorare le pratiche attive con la P.A. o scaricare le ricevute protocollate.
Il Cassetto Digitale dell’Imprenditore è sincronizzato anche con il SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive) per seguire le relative pratiche, scaricare ricevute e altri documenti depositati.
Il servizio è accessibile tramite autenticazione SPID di livello 2 o con dispositivo CNS, ovvero la Carta Nazionale dei Servizi.
Niente contributo di 100 euro per i lavoratori all’estero
Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 20 aprile 2021, n. 271
L’art. 63 del D.L. n. 18/2020 (decreto “Cura Italia”) ha introdotto un “premio”, pari a 100 euro, erogato a personale dipendente, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020.
La ratio sottesa alla citata disposizione è quella di dare ristoro ai dipendenti che nel corso del mese di marzo 2020 hanno continuato a svolgere l’attività lavorativa nel luogo di lavoro, ovvero in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell’impresa, nonostante la situazione epidemiologica riscontrata nel nostro Paese. L’Agenzia Entrate con la Risposta n. 271 del 20 aprile 2021, rispondendo in merito al trattamento fiscale del contributo, ha chiarito che il beneficio non può essere erogato, così come ai dipendenti in smart working o in telelavoro, neanche agli impiegati a contratto assunti all’estero in quanto in quanto trattasi di lavoratori che svolgono la propria prestazione all’estero.
Ravvedimento e sanzioni per omessa Dichiarazione IVA
È fissato al 30 aprile 2021 il termine per l’invio della dichiarazione IVA 2021 riferita al periodo 2020. È comunque possibile inviare la dichiarazione IVA, ormai considerata tardiva, entro 90 giorni dalla scadenza originaria, e quindi entro il 29 luglio 2021, versando le relative sanzioni. Oltre tale termine la dichiarazione viene considerata omessa e soggetta a sanzioni differenti.
La sanzione prevista per la dichiarazione IVA tardiva è stabilita da 250 euro a 2.065 euro, ridotta se il contribuente usufruisce del ravvedimento operoso.
La violazione può essere sanata con ravvedimento operoso, e quindi versando una sanzione di importo ridotto a 25 euro (1/10 della sanzione ordinaria), da versare utilizzando il modello F24 e il codice tributo 8911.
Occorre inoltre versare anche le sanzioni per omesso versamento dell’imposta, se dovuta, pari al 15% dell’imposta, ridotte anch’esse per effetto del ravvedimento operoso.
Per gli invii delle dichiarazioni IVA oltre 90 giorni dalla scadenza del 30 aprile 2021 la dichiarazione IVA è considerata omessa ma ritenuta valida per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.
Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione IVA annuale la sanzione dovuta va dal 120% al 240% dell’ammontare dell’imposta dovuta.
Se la presentazione della dichiarazione IVA oltre 90 giorni non prevede versamento delle imposte, la sanzione minima applicata non può essere inferiore a 250 euro, fino ad un massimo di 2.000 euro.
Se la presentazione della dichiarazione IVA omessa, che prevede però il versamento di imposte, avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, la sanzione è pari al 60-120% dell’imposta non versata.
Se la presentazione della dichiarazione IVA omessa, che prevede però il versamento di imposte, avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, la sanzione è pari al 120-240% dell’imposta non versata.
Le principali detrazioni e deduzioni delle persone fisiche per l’anno d’imposta 2020
Ogni anno il contribuente “Persona Fisica” può usufruire di detrazioni e deduzioni.
Le detrazioni Irpef riducono l’imposta lorda del corrispondente periodo d’imposta. Quindi la condizione che dà diritto alla detrazione è che ci sia una imposta lorda: le detrazioni eccedenti l’imposta lorda vengono perse.
Le deduzioni riguardano una serie di spese per cui il reddito complessivo su cui calcolare l’imposta dovuta si riduce.
Per il 2020 ricordiamo inoltre le principali detrazioni di cui potrà usufruire il contribuente:
ATTENZIONE: si ricorda che le spese che hanno diritto alla detrazione fiscale del 19%, sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, saranno detraibili solo se pagate con un sistema tracciabile, ad eccezione delle spese sostenute per acquistare medicinali e dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al servizio sanitario nazionale.
Tra le deduzioni ricordiamo:
ATTENZIONE: I contribuenti hanno anche a disposizione il modello Redditi precompilato dall’Agenzia Entrate, con le informazioni presenti nella banca dati dell’Anagrafe tributaria. Consigliamo alla nostra clientela di accedere alla dichiarazione precompilata e salvarne una copia da consegnarci insieme a tutta la documentazione utile.
Per evidenti ragioni di “spazio”, gli elenchi delle detrazioni e deduzioni riportate non sono esaustivi ma si limitano ai casi che abbiamo ritenuto maggiormente ricorrenti.
“Risparmiometro”: il Fisco affila le armi e si appresta ad utilizzare la superanagrafe dei conti
/in Notizie /da Studio Commercialisti VicenzaIl Fisco affila le armi ed entro breve inizierà ad utilizzare i dati presenti nella Superanagrafe dei conti incrociandoli con i dati reddituali presenti nell’archivio dell’Anagrafe tributaria. Nel mirino finiscono ora, dopo le società, le persone fisiche che presentano una movimentazione dei conti bancari non plausibile rispetto al reddito dichiarato.
L’allarme però è eccessivo, in quanto, perlomeno nella fase iniziale, l’attenzione del Fisco sembra concentrarsi sui soggetti che presentano elevati profili di rischio come gli evasori totali. I
Ogni anno le banche, Poste Italiane, e gli altri intermediari finanziari sono obbligati a comunicare all’Agenzia delle entrate alcuni dati relativi ai rapporti con i propri clienti. Si tratta, ad esempio, del saldo iniziale dei conti correnti o di deposito, i saldi finali, il totale degli accrediti ed il totale degli addebiti. Non devono essere comunicate le singole operazioni. I medesimi dati riguardano il deposito dei titoli o anche il numero di accessi del contribuente al servizio “cassette di sicurezza”. Queste informazioni potranno essere utilizzate dal Fisco direttamente senza richiedere alcuna specifica autorizzazione.
Il nuovo strumento che il Fisco intende “mettere in campo” utilizzerà esclusivamente i dati “aggregati” e quindi non richiederà il rilascio di alcuna autorizzazione preventiva. Il ragionamento è estremamente semplice ed è fondato sull’incrocio dei dati già noti all’Agenzia delle entrate con i redditi dei contribuenti risultanti dall’Anagrafe tributaria. I dati già conosciuti sono il saldo dei conti all’inizio e alla fine dell’anno, il dato complessivo delle entrate e delle uscite (totale degli accrediti e degli addebiti), e la giacenza media sui conti.
In pratica, se il software utilizzato dall’Agenzia delle entrate riscontrerà uno scostamento del 20 – 25 per cento tra quanto risulta al Fisco come reddito e quanto indicato nel saldo di fine anno del conto, determinato come differenza tra entrate ed uscite, il contribuente rischierà di finire nel mirino nel Fisco. Ad esempio, se la differenza tra le entrate e le uscite ammonta a 150.000 euro, ed il reddito dichiarato ammonta a 20.000 euro, è evidente la necessità di dover giustificare la differenza. Fino a qualche anno fa il Fisco non era in grado di conoscere automaticamente i dati dei conti correnti bancari. Poteva solo sapere il numero di conti correnti intestati a Tizio e dove questi conti erano accesi. Invece, in virtù della Superanagrafe dei conti, dal 2014 l’Agenzia delle entrate è in grado di conoscere automaticamente, sia pure in forma aggregata, una serie di dati.
È evidente che il nuovo strumento non potrà essere utilizzato automaticamente, ma lo scostamento del saldo del conto corrente, ben più elevato rispetto al reddito dichiarato, potrebbe essere dovuto a ragioni più che legittime. Ad esempio, il contribuente potrebbe aver ricevuto una consistente somma di denaro a seguito di una successione, ovvero l’incremento del saldo potrebbe ancora essere dovuto alla plusvalenza derivante dalla vendita dell’abitazione principale completamente esclusa dall’imposizione ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. b) del TUIR. L’Agenzia delle entrate ha dunque assicurato che la selezione dei contribuenti da controllare sarà effettuata sulla base di criteri rigorosi, senza prendere in considerazione tutti gli scostamenti tra i saldi dei conti ed i redditi dichiarati.
Il contraddittorio
Il Fisco ha escluso, però, l’automatismo della procedura. Infatti, non solo saranno selezionate le posizioni a maggior rischio di evasione, ma i contribuenti avranno la possibilità, durante il contraddittorio, di spiegare da dove trae origine la maggiore disponibilità di denaro.
IMPOSTA DI BOLLO: DEFINITE LE MODALITA’ PER IL VERSAMENTO
/in Notizie /da Studio Commercialisti VicenzaDa oggi l’Agenzia Entrate ha reso disponibile nel portale “Fatture e Corrispettivi” il calcolo e le modalità di versamento dell’imposta di bollo relativa al primo trimestre del 2019 (in scadenza il prossimo 23 aprile).
Al servizio si può accedere tramite la sezione “Home Consultazione”, nella quale è presente la voce di menù “Pagamento imposta di bollo”. Il sistema consente la visualizzazione dei dettagli dell’imposta dovuta in relazione al trimestre di riferimento e pone in evidenza il numero di documenti emessi (consegnati o messi a disposizione nel trimestre di riferimento) e il totale dell’imposta calcolata come somma dei valori indicati nelle singole fatture.
Definito l’importo sarà possibile procedere al pagamento. Il portale proporrà una mascherina contenente la partita IVA e il codice fiscale del soggetto passivo, l’anno e il trimestre di riferimento, il numero di documenti emessi e il totale dell’imposta riportata sui documenti, ma, anche, il numero dei documenti dichiarati e l’imposta di bollo calcolata sulla base degli stessi. Il soggetto passivo potrà scegliere se procedere al pagamento mediante addebito su conto corrente bancario o tramite “F24” o “F24EP”.
Nel primo caso sarà necessario inserire l’IBAN, confermando che il conto è intestato al codice fiscale del cedente. Sarà, quindi, possibile inoltrare il pagamento (accedendo a una schermata riepilogativa) e confermare lo stesso, cliccando sull’apposito pulsante.
Dopo che il sistema avrà effettuato i controlli sulla correttezza formale dell’IBAN, al soggetto passivo sarà consegnata una prima ricevuta a conferma del fatto che la richiesta di pagamento è stata inoltrata. Successivamente ne verrà rilasciata una seconda, attestante l’avvenuto pagamento o l’esito negativo dello stesso.
In alternativa all’addebito sul conto corrente, è possibile procedere al versamento a mezzo modello “F24” o “F24EP”, stampando il modello precompilato predisposto dal sistema.