Il quadro delle novità dal 1° luglio

Dal 30 giugno 2022 obbligatorio accettare pagamenti in moneta elettronica

Invero, tale obbligo è in vigore “sulla carta” già da anni, ma privo di sanzioni, e di conseguenza spesso disatteso. A seguito di quanto disposto dall’articolo 18 del D.L. 36/2022, l’introduzione delle sanzioni viene anticipata al 30 giugno 2022 (rispetto a quanto prima previsto, 1° gennaio 2023). Le sanzioni sono dettate dall’articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179: laddove un soggetto che effettua attività di vendita di prodotti e/o prestazioni di servizi, anche professionali, rifiuti di accettare un pagamento attraverso carte di debito / credito, si renderà dovuta una sanzione fissa pari a 30 euro, cui si aggiunge il 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento elettronico (salvo i casi di oggettiva impossibilità tecnica). L’obbligo si considera assolto con la possibilità di accettare in pagamento almeno un tipo di carta di debito/credito.

Obblighi e-fattura contribuenti in regime forfettario e ex minimi 

Dal 1° luglio 2022 vengono attratti nel mondo del “fisco elettronico” i contribuenti in regime di vantaggio e in regime forfettario, se nell’anno precedente l’ammontare dei ricavi o compensi ha superato soglia 25.000 euro. A tal fine è necessario:

  • verificare l’ammontare dei ricavi o compensi conseguiti nell’anno 2021, procedendo ad un eventuale ragguaglio a periodo laddove la posizione IVA sia stata aperta in corso d’anno (cfr. righi LM22 – LM27 colonne 3 e 4 di Redditi 2022 per i forfettari, e rigo LM2 per i contribuenti in regime di vantaggio).
  • se il contribuente viene attratto nei nuovi obblighi già a far data dal 1° luglio 2022, lo stesso dovrà emettere fattura esclusivamente in formato elettronico, e ricevere le fatture in formato elettronico, considerando anche i conseguenti obblighi di conservazione elettronica a norma CAD.

Da non dimenticare i tempi previsti per la trasmissione delle fatture emesse tramite SDI: entro 12 giorni nel caso di fattura immediata, entro il giorno 15 del mese successivo in caso di fattura differita. È tuttavia prevista una deroga, sotto il profilo sanzionatorio, a favore dei “nuovi obbligati”: per tutto il terzo trimestre 2022, le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 non saranno loro applicabili, ma ciò solo a condizione che la fattura elettronica venga emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Per gli esercenti professioni sanitarie resta fermo il divieto di emissione di e-fattura per le prestazioni rese alla persona.

Esterometro abrogato, integrazione / autofattura tramite XML e-fattura

A far data dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 viene meno il cd. “esterometro” (Comunicazione delle operazioni transfrontaliere), sostituito da files XML per ciascuna operazione. Pertanto:

  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, effettuate a partire dal 1° luglio 2022, dovranno essere documentate da fattura elettronica (codice destinatario XXXXXXX), i cui tempi di trasmissione sono quelli ordinari: 12 gg in caso di fattura immediata, entro il gg 15 del mese successivo in caso di fattura differita;
  • le operazioni di integrazione IVA / autofattura conseguenti ad acquisti di beni e servizi effettuati da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere documentati tramite fattura elettronica, codice tipo documento TD17 – acquisti di servizi intra ed extra UE -; TD18 – acquisti intracomunitari di beni; TD19 – altri casi. I documenti elettronici saranno da trasmettere entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione da parte del fornitore estero;
  • la comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche;
  • a seguito di quanto disposto dall’articolo 12 del decreto Semplificazioni, decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, non sono soggette a trasmissione le operazioni di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  • I soggetti “nuovi obbligati” alla fatturazione elettronica sono assoggettati ai medesimi obblighi in materia di operazioni transfrontaliere previsti per i soggetti in regime ordinario.

CIRCOLARE N. 6/2022

• Assegno unico universale: ISEE entro il 30 giugno per non perdere gli arretrati
• Presentazione della dichiarazione IMU per l’anno d’imposta 2021
• Invio tardivo della dichiarazione IVA entro il 31 luglio 2022
• Credito d’imposta R&S: come accedere alla sanatoria
• Ristorazione collettiva e discoteche: aperto il canale telematico per l’invio delle richieste di contributo
• Contributi a fondo perduto per wedding, intrattenimento, hotel, ristoranti e catering
• 5 per mille 2021, online gli elenchi degli enti ammessi
• Rinnovato il portale incentivi.gov.it

Assegno unico universale: ISEE entro il 30 giugno per non perdere gli arretrati
A decorrere dal 1° marzo 2022, il D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. n. 309 del 30 dicembre 2021), ha istituito l’assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su domanda e su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.
L’assegno spetta anche in assenza di ISEE sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal richiedente la misura.

Attenzione: Alle famiglie in possesso di Isee valido, l’Assegno è corrisposto con importi maggiorati, calcolati in base alla corrispondente fascia di Isee. Le stesse maggiorazioni sono comunque riconosciute, con decorrenza retroattiva anche a coloro che al momento della presentazione della domanda non siano stati in possesso di Isee, ma per le quali l’Isee sia successivamente attestato, purché entro il prossimo 30 giugno 2022.
Oltre tale data, il sostegno sarà erogato dal mese successivo a quello di presentazione e, naturalmente, senza arretrati.

Presentazione della dichiarazione IMU per l’anno d’imposta 2021
L’art. 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, ha stabilito il termine di presentazione della dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Dunque, la scadenza ordinaria per la presentazione e trasmissione telematica della dichiarazione IMU per l’anno d’imposta 2021, al Comune in cui sono ubicati gli immobili, sarebbe il 30 giugno 2022.

Attenzione: Si deve tuttavia segnalare che il nuovo decreto sulle “Semplificazioni fiscali”, approvato dal Governo mercoledì 15 giugno, ha previsto il differimento del predetto termine al 31 dicembre 2022. Sarebbe inoltre imminente la pubblicazione di un nuovo modello di dichiarazione IMU.

L’obbligo di presentazione della dichiarazione sussiste solo se si verificano delle variazioni negli elementi precedentemente dichiarati che incidono sull’ammontare dell’imposta dovuta.
Peraltro, si deve trattare di variazioni non conoscibili dal Comune mediante l’accesso alla banca dati catastali (come ad esempio per gli immobili in leasing).
I soggetti tenuti ad effettuare tale adempimento sono coloro che hanno cessato di essere soggetti passivi e coloro che hanno iniziato ad essere soggetti passivi.

Invio tardivo della dichiarazione IVA entro il 31 luglio 2022
È scaduto il 2 maggio scorso (il 30 aprile cadeva di sabato) il termine, a disposizione dei soggetti passivi obbligati, per la presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta 2021. Se l’adempimento non è stato assolto o la dichiarazione trasmessa risulta inesatta, è ancora possibile regolarizzare la posizione usufruendo anche della riduzione delle sanzioni amministrative prevista dal ravvedimento operoso.
Tenuto conto che le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine sono considerate valide, salva l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo, entro il 31 luglio 2022 si può validamente inviare il modello IVA 2022 per il 2021.
Nel caso di dichiarazione tardiva è dovuta:
• la sanzione prevista per l’omessa dichiarazione in assenza di debito d’imposta, che è pari a 25 euro (1/10 del minimo) per effetto del ravvedimento operoso;
• la sanzione per l’eventuale tardivo o carente pagamento del tributo, che è pari al 30% dell’imposta non versata (15% dell’imposta per i versamenti operati entro 90 giorni dalla scadenza e 1/15 per ciascun giorno di ritardo, se quest’ultimo non è superiore a 14 giorni).
A partire dal 1° agosto 2022, la dichiarazione annuale IVA per il 2021 non presentata si considera omessa.

Credito d’imposta R&S indebitamente utilizzato: come accedere alla sanatoria
L’Agenzia delle Entrate ha approvato il provvedimento n. 188987/2022 che stabilisce le modalità di accesso alla procedura di riversamento spontaneo, senza applicazione di sanzioni e interessi, dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo indebitamente utilizzati.
La procedura è riservata ai soggetti che intendono riversare il credito maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:
a) hanno realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta;
b) hanno applicato il comma 1-bis dell’art. 3 del decreto, in maniera non conforme a quanto dettato dalla diposizione d’interpretazione autentica recata dall’art. 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
c) hanno commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
d) hanno commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento.
La procedura non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti o con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021, di entrata in vigore del decreto.
La regolarizzazione è in ogni caso esclusa nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato:
• di condotte fraudolente;
• di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate;
• di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti;
• della mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.

Ristorazione collettiva e discoteche: aperto il canale telematico per l’invio delle richieste di contributo
L’Agenzia delle Entrate ha aperto il canale telematico per l’invio delle richieste di accesso ai contributi a fondo perduto destinati ai soggetti che operano nel settore della “ristorazione collettiva” (previsto dall’art. 43-bis del D.L. n. 73/2021) e nel settore delle “discoteche e sale da ballo” (previsto dall’art. 1, comma 1, del D.L. n. 4/2022), danneggiate dalla crisi economica causata dal Covid.
Entrambe le istanze per la richiesta del contributo vanno presentate dal 6 giugno 2022 al 20 giugno 2022, mediante procedura web disponibile nell’area autenticata del Portale Fatture e Corrispettivi o mediante invio telematico.

Contributi a fondo perduto per wedding, intrattenimento, hotel, ristoranti e catering
Sono state pubblicate le istruzioni operative per accedere al contributo a fondo perduto per i settori del wedding, dell’organizzazione di feste e cerimonie, e di hotel, ristoranti e catering (HO.RE.CA), previsto dal decreto Sostegni-bis (D.L. n. 73/2021, art. 1-ter).
Con il provvedimento n. 197396/2022 del direttore dell’Agenzia sono stati approvati il modello e le modalità per la trasmissione dell’istanza, che può essere effettuata in via telematica a partire dal 9 giugno e fino al 23 giugno 2022.
Possono accedere al contributo le imprese, con sede legale o operativa in Italia, che nel 2020 hanno subito una riduzione nei ricavi e nel risultato d’esercizio non inferiore al 30% rispetto all’anno precedente. Per i soggetti costituiti nel 2019 il confronto dovrà essere effettuato sul fatturato tra il periodo di operatività di tale anno e lo stesso periodo del 2020.
Deve trattarsi di imprese che operano nei settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie o del settore dell’HO.RE.CA. (hotellerie-restaurant-catering) e che abbiano, in particolare, come attività prevalente una di quelle individuate da uno dei codici ATECO 2007 elencati nelle tabelle A, B, e C dell’allegato 1 al decreto interministeriale attuativo 30 dicembre 2021.
I contributi per i settori economici wedding, intrattenimento e organizzazione di feste e cerimonie, e HO.RE.CA. sono alternativi.
Il modello per richiedere il contributo dovrà essere trasmesso utilizzando i canali telematici delle Entrate o il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia. La trasmissione può essere effettuata anche da un intermediario delegato alla consultazione del Cassetto fiscale o al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche del portale “Fatture e Corrispettivi”; in alternativa il richiedente può conferire una specifica delega.
L’istanza deve contenere, tra le altre cose, l’indicazione del possesso dei requisiti previsti, l’attestazione del non superamento dei limiti degli aiuti di Stato e la sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalla sezione 3.1 del Temporary Framework (Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 e successive modifiche).

5 per mille 2021, online gli elenchi degli enti ammessi
Sono stati pubblicati sul sito dell’Agenzia Entrate, gli elenchi dei destinatari del 5‰ per l’anno finanziario 2021.
Dalle preferenze espresse dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi sono arrivati quasi 507 milioni di euro da distribuire tra i 72.738 enti “premiati”.
I nominativi di ammessi ed esclusi, insieme agli importi attribuiti, sono disponibili online nell’area tematica dedicata al “5 per mille”.

Rinnovato il portale incentivi.gov.it
Incentivi.gov.it è lo strumento del Ministero dello sviluppo economico per facilitare la ricerca degli incentivi da parte dei cittadini e delle imprese sia per nuove attività sia per consolidare quelle già attive.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha recentemente rinnovato il portale; l’obiettivo dell’operazione è “far conoscere e promuovere, in modo semplice e veloce, gli incentivi finanziati dal Ministero dello sviluppo economico, compresi quelli previsti dal PNRR, ad aspiranti imprenditori, alle imprese nuove e a quelle già attive, ai liberi professionisti, a enti e istituzioni”.
Il portale è accessibile al seguente link: https://www.incentivi.gov.it/it

OPERAZIONI CON L’ESTERO E FATTURAZIONE ELETTRONICA DAL 1 LUGLIO 2022

Secondo le disposizioni dell’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, la trasmissione telematica va effettuata utilizzando lo SdI secondo il formato XML previsto la fatturazione elettronica tra soggetti passivi Iva nazionali.

Con riferimento alle operazioni effettuate con l’estero, le specifiche tecniche di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30.04.2018 e successive modificazioni (versione 1.7) prevedono la predisposizione e l’invio, per ogni operazione, di un file conforme al tracciato e alle regole tecniche della fatturazione elettronica, da trasmettere allo SdI.

Sono previste modalità e termini distinti per assolvere alla comunicazione, in base alla tipologia di operazione realizzata.

IMU

Il nuovo assetto per i tributi comunali è stato ridisegnato con la legge di Bilancio 2020 (legge n. 160 del 27 dicembre 2019). La nuova IMU si applica in tutti i Comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l’autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti.

Dall’anno 2020 i detentori degli immobili non sono più tenuti al versamento della TASI che era, invece, dovuta fino al 2019 sia dal titolare del diritto reale sull’immobile che dall’occupante; nel caso di immobile in affitto la TASI era dovuta infatti sia dal locatore che dal conduttore.

Applicazione dell’imposta

La disciplina dell’IMU è in continuità con la normativa precedente. Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili.

Attenzione: Il possesso dell’abitazione principale o assimilata non costituisce, come già previsto in precedenza, presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Il legislatore ha fornito la definizione degli immobili, ai fini dell’applicazione dell’imposta:

  • per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente (come chiarito dal MEF con la Circolare n. 1/DF del 18 marzo 2020 la nuova disposizione normativa comporta il superamento della precedente impostazione normativa che consentiva di fare riferimento alla nozione civilistica di pertinenza di cui agli artt. 817 ss. c.c., nonché all’orientamento giurisprudenziale formatosi su tali disposizioni); il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
  • per “abitazione principale” si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Qualora i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale (quindi, nello stesso Comune), le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Si ricorda che il possesso dell’abitazione principale (o assimilata) non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 (abitazioni di lusso);
  • per “pertinenze” dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Sono inoltre considerate abitazioni principali, e quindi non soggette all’IMU:

  1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
  4. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  5. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  6. su decisione del singolo Comune, l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, l’agevolazione può essere applicata a una sola unità immobiliare.

Il D.L. 28 marzo 2014, n. 47, (c.d. Piano casa), ha inoltre previsto, con effetto dal 2015:

  • la soppressione della facoltà per i Comuni di qualificare come abitazione principale l’immobile posseduto dai cittadini italiani non residenti e iscritti all’AIRE a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;
  • l’assimilazione ex lege ad abitazione principale, a decorrere dal 2015, di un’unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.

Base imponibile

La base imponibile dell’imposta, a cui poi applicare le aliquote stabilite dai Comuni, è costituita dal valore degli immobili.

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:

  • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
  • 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  • 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d’anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

La prima rata va pagata applicando le aliquote e le detrazioni previste dai singoli Comuni l’anno precedente.

Se già approvate è possibile far riferimento alle aliquote 2022 (è una facoltà, non un obbligo). I singoli Comuni, per l’anno 2022, dovranno inviare le delibere di approvazione delle aliquote e detrazioni al MEF, per il tramite dell’apposito “portale del federalismo fiscale”, entro il 14 ottobre 2022, in modo che il Ministero possa provvedere alla loro pubblicazione nel proprio sito internet di cui al D.Lgs. n. 360/1998, entro il termine del 28 ottobre 2022.

Gli immobili concessi in comodato a un parente di primo grado in linea retta (genitore o figlio) godono di una riduzione della base imponibile del 50% a condizione che:

  • l’immobile sia adibito ad abitazione principale;
  • l’immobile non appartenga a una delle categorie catastali cd di lusso (A/1, A/8, A/9);
  • il contratto di comodato risulti regolarmente registrato.

Inoltre il comodante:

  • deve possedere un solo immobile in Italia oltre all’abitazione principale non di lusso, sita nel territorio in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato;
  • deve risiedere e avere la sua dimora abituale nello stesso Comune in cui l’immobile è concesso in comodato;
  • deve presentare la dichiarazione IMU che attesti il possesso dei requisiti.

Dal 2016 sono esenti da IMU i terreni agricoli:

  • ricadenti nelle aree montane e di collina secondo i criteri della Circolare Ministeriale n. 9 del 14 giugno 1993;
  • posseduti da coltivatori diretti del fondo (CD) e Imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dall’ubicazione del terreno;
  • immutabilmente destinati all’agricoltura, alla silvicoltura e all’allevamento di animali, con proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
  • ubicati nelle isole minori (Isole Tremiti, Pantelleria, Isole Pelagie, Isole Egadi, Isole Eolie, Isole Suscitane, Isole del Nord di Sardegna, Isole Partenopee, Isole Ponziane, Isole Toscane, Isole del Mar Ligure, Isola del Lago d’Iseo).

La Legge di Stabilità 2016 ha inoltre:

  • compreso nel novero degli immobili esenti da IMU le unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, anche se destinate a studenti universitari soci assegnatari;
  • previsto la riduzione al 75% dell’IMU dovuta in base all’aliquota comunale per gli immobili locati a canone concordato;
  • escluso i macchinari “imbullonati” dal calcolo della rendita e quindi dalla base imponibile IMU. Al fine di godere del beneficio, i contribuenti devono richiedere le rendite catastali rideterminate che avranno gli effetti retroattivi a partire dal 1° gennaio dello stesso anno.

La Legge di Bilancio 2019, prima, e successivamente il cosiddetto “Decreto Crescita” (D.L. 30 aprile 2019, n. 34), hanno rimodulato la deducibilità dell’imposta relativa agli immobili strumentali. Da ultimo è intervenuta anche la legge di Bilancio 2020 che ne ha così disposto la deducibilità:

  • al 50% già per il periodo d’imposta 2019;
  • al 60% per il 2020 e 2021;
  • a regime, dal 2022, la percentuale arriverà al 100%.

Il reddito delle abitazioni non locate che scontano l’IMU, ubicate nello stesso Comune in cui si trova l’abitazione principale, è assoggettato a Irpef nella misura del 50%.

I Comuni possono disporre casi di esclusione come, ad esempio, per i proprietari o gli usufruttuari anziani o disabili che trasferiscono la residenza in istituti di ricovero, per i cittadini italiani non residenti. Sono sempre esenti gli alloggi sociali, la casa assegnata al coniuge separato, l’unico immobile posseduto dal personale delle forze armate o delle forze di polizia, i fabbricati rurali a uso strumentale.

Sono inoltre esenti dall’IMU:

  • gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, e dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  • i fabbricati di proprietà della Santa Sede, indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense;
  • i fabbricati destinati ad usi culturali ex art. 5-bis del D.P.R. n. 601/1973 (es. musei, biblioteche, archivi, parchi e giardini aperti al pubblico, ecc.);
  • i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione;
  • i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  • gli immobili localizzati all’interno delle Zone Franche Urbane posseduti dalle piccole e micro imprese;
  • gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. c) del TUIR, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività:
    • assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive;
    • dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi e all’educazione cristiana, ex art. 16, comma 1, lett. a), legge n. 222/85.

Per gli immobili utilizzati sia per l’attività commerciale che per quella istituzionale, l’esenzione “va applicata solo alla frazione di unità destinata all’attività non commerciale”.

Le novità e le esenzioni 2022

Riduzione IMU per i pensionati esteri: per l’anno 2022 l’IMU è ridotta al 37,5% se vi è una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.   Esenzione IMU per i beni merce: dal 1° gennaio 2020 i fabbricati costruiti e destinati alla vendita da parte dell’impresa costruttrice sono esenti dall’IMU fino a che permane tale destinazione.   Esenzione IMU immobili D/3: per il 2022 non è dovuta l’IMU per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.   Esenzione abitazione principale: nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in Comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta dovrà essere comunicata attraverso la presentazione della dichiarazione IMU al Comune in cui è ubicato l’immobile da considerare come abitazione principale.   Esenzione IMU per gli immobili colpiti dal sisma del 2012 nei Comuni di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna: applicazione dell’esenzione fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

Termini e modalità di pagamento

La scadenza per il pagamento della prima rata IMU 2022 è fissato al 16 giugno 2022.

La seconda rata scadrà il 16 dicembre 2022.

Il versamento dell’IMU può avvenire alternativamente, mediante:

  • il modello F24;
  • apposito bollettino di c/c postale;
  • la piattaforma PagoPA, di cui all’art. 5 del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82), e con le altre modalità previste dallo stesso Codice.

La Dichiarazione IMU deve essere presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 giugno dell’anno successivoa quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

NUOVI OBBLIGHI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER I FORFETTARI E SOGGETTI MINORI

L’art. 18 del D.L. n. 36/2022 (c.d. decreto “PNRR 2”) ha previsto l’obbligo, a partire dal 1° luglio 2022, di emettere la fattura in formato elettronico per i contribuenti in regime forfetario (art. 1, commi 54-89, legge n. 190/2014) ed in regime di vantaggio (art. 27, commi 1-2, D.L. n. 98/2011) che nell’anno precedente hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 Euro.

Sono stati pertanto eliminati gli esoneri, per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 (con riferimento all’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972), in tema di fattura elettronica, previsti per i seguenti soggetti (cd. soggetti minori/in franchigia):

  • rientranti nel “regime di vantaggio” di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;
  • rientranti nel regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398 (associazioni sportive dilettantistiche), che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a Euro 65.000.

ATTENZIONE: A partire dal 1° gennaio 2024 l’obbligo di emissione della fattura elettronica si estenderà anche ai minimi e forfetari con ricavi o compensi inferiori alla soglia di 25.000 Euro.

Regime sanzionatorio

La mancata emissione della fattura nei termini legislativamente[1] previsti comporta, in primis, l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ossia, per ciascuna violazione:

  • fra il 90 e il 180 per cento dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato, con un minimo di 500 euro (comma 1, primo periodo, nonché il successivo comma 4);
  • da euro 250 a euro 2.000, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo (ipotesi specificamente introdotta dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, con decorrenza 1° gennaio 2016).

Trovano applicazione, non cumulativa, ma alternativa tra loro, gli istituti individuati nell’art. 12 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (concorso di violazioni e continuazione), e nell’art. 13 del medesimo decreto (cd. ravvedimento operoso).

Con riferimento specifico ai soggetti minori è stato stabilito che, in caso di tardiva/omessa fatturazione elettronica, sono applicabili le sanzioni di cui all’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997.

Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all’inversione contabile di cui agli artt. 17 e 74, commi settimo e ottavo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

ATTENZIONE: Per il terzo trimestre 2022, ossia nei primi tre mesi di obbligatorietà, non saranno applicate le sanzioni per tardiva emissione della fattura elettronica se la stessa è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

La fatturazione estera

Con l’estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica, a partire dal 1° luglio 2022, i cosiddetti “soggetti minori” saranno tenuti a trasmettere allo SDI anche i dati delle fatture emesse e ricevute nei confronti dei soggetti non residenti. L’art. 1, comma 3-bis, D.Lgs n. 127/2015, impone tale obbligo nei confronti di tutti coloro che sono obbligati ad emettere fattura elettronica.

Natura dell’operazione e imposta di bollo

In fattura dovrà essere indicato il codice IVA N2.2 “Operazioni non soggette – altri casi” ed il riferimento normativo, che è “Operazione esclusa da IVA art. 1. c.54-89 L. 190/14” (per i forfetari) o “Operazione esclusa da IVA art. 27 c.1-2. DL 98/2011” (per i minimi).

Come per le fatture cartacee rimane l’obbligo di assolvimento dell’imposta di bollo per importi superiori a 77,47 Euro.

Trattandosi di fatture elettroniche non è più possibile l’apposizione fisica del bollo sulla fattura, che deve quindi essere assolto in modo “virtuale”, ossia versandolo con modello F24.

A tal fine in fattura va indicato nel campo della fattura elettronica “Bollo Virtuale” il valore “SI”, mentre l’importo del bollo si può indicare ma è facoltativo.

Come per le fatture cartacee, si può scegliere se addebitare o meno il bollo al cliente.

L’imposta di bollo sulle fatture emesse deve essere versata trimestralmente, entro l’ultimo giorno del 2° mese successivo alla conclusione del trimestre (tranne che per il 2° trimestre, per il quale il termine è il 3° mese successivo) e quindi:

  • entro il 31 maggio, per il 1° trimestre
  • entro il 30 settembre, per il 2° trimestre
  • entro il 30 novembre, per il 3° trimestre
  • entro il 28 febbraio dell’anno successivo, per il 4° trimestre.

Per i primi due trimestri dell’anno solare è possibile posticipare il versamento in presenza delle seguenti condizioni:

  • se l’imposta dovuta per il 1° trimestre non supera i 250 euro, il termine di versamento di quest’ultima è il 30 settembre;
  • se l’imposta dovuta per i primi due trimestri non supera 250 euro, il termine di versamento per entrambi è il 30 novembre.

I codici F24 per il versamento sono “2521”, “2522”, “2523” e “2524” a seconda del trimestre. Inoltre bisogna indicare l’anno di riferimento.

In attesa che l’Agenzia delle Entrate fornisca maggiori chiarimenti sulla disciplina specifica, ricordiamo che le indicazioni fornite riguardano la disciplina generale.

ATTENZIONE: Segnaliamo, per esempio, che i soggetti che trasmettono i dati al sistema tessera sanitaria hanno il divieto di emettere di fatturazione elettronica a prescindere dal regime adottato.

[1] Entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, nel caso di fattura immediata o entro il giorno 15 del mese successivo, nel caso di fattura differita.