DICHIARAZIONI D’INTENTO

Gli operatori economici che effettuano operazioni con l’estero possono acquistare beni e servizi senza dovere corrispondere l’IVA ai propri fornitori nell’ambito di un plafond che si sono costituiti mediante la trasmissione telematica delle cd. dichiarazioni d’intento (art. 8, primo comma, lett. c, del D.P.R. n. 633/1972).

Si ricorda, poi, che l’art. 12-septies del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 – cd. decreto “Crescita” (convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58) – ha introdotto delle importanti novità in materia di dichiarazione d’intento, con riferimento alla procedura, nonché agli aspetti sanzionatori.

Nel dettaglio, il D.L. n. 34/2019, convertito dalla Legge n. 58/2019, ha introdotto, con effetto 2020, le seguenti novità in materia di dichiarazione d’intento (si veda anche la nota dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli 12 luglio 2019, n. 69283/RU):

  • gli esportatori abituali non hanno più l’obbligo di consegnare ai propri fornitori la dichiarazione d’intento, nonché la ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate, ma soltanto l’obbligo di presentazione telematica della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta, con indicazione del protocollo di ricezione;
  • la dichiarazione d’intento può riguardare anche più operazioni. Tale previsione è in linea con quanto già contenuto nella risoluzione 13 aprile 2015, n. 38/E, in merito alla possibilità di utilizzare una dichiarazione d’intento anche per una serie di operazioni doganali di importazione, fino a concorrenza di un determinato ammontare, da utilizzarsi nell’anno di riferimento;
  • nelle fatture emesse nei confronti degli esportatori abituali (ovvero dall’importatore nella dichiarazione doganale) si devono indicare gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento rilasciati dall’Agenzia delle entrate. La novella legislativa prescrive, infatti, che la ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate riporti l’indicazione del protocollo di ricezione e che gli estremi di detto protocollo debbano essere indicati dal cedente nelle fatture emesse in base alla dichiarazione d’intento, ovvero essere indicati dall’importatore nella dichiarazione doganale. Sul punto, l’Agenzia delle dogane ha chiarito che l’indicazione del numero di protocollo attribuito alla dichiarazione d’intento dal servizio telematico delle Entrate è attualmente già richiesta ai fini della corretta compilazione della dichiarazione doganale;
  • abrogazione dell’art. 1, comma 2, del D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, che comporta il venire meno degli obblighi di:
  • redigere la dichiarazione d’intento in duplice esemplare;
  • numerarla progressivamente dal dichiarante e dal fornitore o prestatore;
  • annotarla entro i 15 giorni successivi a quello di emissione o ricevimento in apposito registro;
  • conservarla;
  • indicarne gli estremi nelle fatture emesse in base ad essa.

Nello specifico, in attuazione del decreto “Crescita”, l’Agenzia delle entrate ha disposto che, al fine di consentire agli esportatori abituali di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell’IVA, a partire dal 2 marzo 2020, sono rese disponibili a ciascun fornitore indicato dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni d’intento acquisite dall’Agenzia delle entrate le informazioni relative alle dichiarazioni d’intento stesse.

I fornitori oggetto di comunicazione degli esportatori abituali nelle dichiarazioni d’intento acquisite dall’Agenzia delle entrate possono accedere alle informazioni relative alle dichiarazioni d’intento con i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, consultando il proprio “cassetto fiscale”; tali informazioni possono essere consultate anche dagli intermediari già delegati dai fornitori ad accedere al proprio “cassetto fiscale”.

Il D.L. n. 34/2019, convertito dalla Legge n. 58/2019, sempre con effetto 2020, ha modificato anche i profili sanzionatori riservati alla gestione delle dichiarazioni d’intento; infatti, viene previsto che in capo al cedente o al prestatore che effettuano cessioni o prestazioni senza avere prima riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle entrate si applica una sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’imposta.

I fornitori oggetto di comunicazione degli esportatori abituali nelle dichiarazioni d’intento acquisite dall’Agenzia delle entrate possono accedere alle informazioni relative alle dichiarazioni d’intento con i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, consultando il proprio “cassetto fiscale”; tali informazioni possono essere consultate anche dagli intermediari già delegati dai fornitori ad accedere al proprio “cassetto fiscale”.

Fattura elettronica emessa nei confronti degli esportatori abituali

Per emettere la fattura elettronica per operazioni non  imponibili, ai sensi dell’art. 8, primo comma, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972, da trasmettere al sistema SdI, nei confronti di un esportatore abituale, si deve utilizzare esclusivamente il tracciato xml della fattura ordinaria, allegato al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 aprile 2018, n. 89757/2018, e successive modificazioni.

La fattura elettronica deve riportare nel campo 2.2.1.14 <Natura> il codice specifico N3.5 “Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento”, nonché gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento trasmessa all’Agenzia delle entrate dall’esportatore abituale.


Il numero di protocollo della dichiarazione d’intento, rilevabile dalla ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate, è composto di due parti:

  • la prima, formata da 17 cifre (ad esempio, 08060120341234567);
  • la seconda, di 6 cifre (ad esempio, 000001), che rappresenta il progressivo e che deve essere separata dalla prima dal segno “-” oppure dal segno “/”.
  • In particolare, deve essere compilato un blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> per ogni dichiarazione d’intento, come di seguito specificato:
  • nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura “INTENTO”;
  • nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-” oppure dal segno “/” (ad esempio, 08060120341234567-000001);
  • nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.

I controlli dell’Agenzia delle entrate

La legge di bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178), con effetto 1° gennaio 2021, ha stabilito che è inibita l’emissione di nuove dichiarazioni d’intento da parte dei contribuenti nei cui confronti, all’esito delle analisi di rischio e dei controlli sostanziali effettuati dall’Agenzia delle entrate, sia stata disconosciuta la qualifica di esportatore abituale.

Inoltre, è possibile per l’Agenzia delle entrate:

  • invalidare le dichiarazioni d’intento precedentemente emesse;
  • operare un incrocio automatico tra sistema della fatturazione elettronica e dichiarazione d’intento falsa;
  • inibire l’emissione della fattura elettronica da parte del fornitore, che abbia indicato il riferimento di una dichiarazione d’intento invalidata, con titolo di non imponibilità IVA.

NOVITA’ IN TEMA DI SUPERBONUS ED ALTRE DETRAZIONI

È stato pubblicato in gazzetta ufficiale (G.U. n. 269 dell’11/11/2021) il Decreto Legge n. 157/2021, c.d. decreto legge sul contrasto alle frodi, il quale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 del medesimo, è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

A far data dal 12 novembre scorso, il comma 11 del prefato art. 119 nel testo novellato prevede che: “Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, nonché in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente articolo”.


In sostanza, il comma 1 dell’articolo 1 del Decreto Legge n. 157/2021 intervenendo sull’articolo 119 del DL Rilancio, ha esteso l’obbligo del visto di conformità anche ai casi in cui il c.d. Superbonus 110% sia utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi.


L’obbligo del visto di conformità, quindi, diversamente da quanto previsto sino a qualche giorno fa, sussisterà non solo se i beneficiari della detrazione vorranno fruire dell’opzione di cui all’art. 121 del DL Rilancio per la cessione del credito/sconto in fattura ma, si badi bene, anche nel caso in cui la detrazione venga utilizzata dai medesimi a riduzione delle imposte dovute direttamente nella dichiarazione fiscale annuale.

Oltre all’estensione del visto di conformità a tutte le ipotesi disciplinate all’articolo 121, comma 2, del DL n. 34 del 2020 (cessione credito e sconto in fattura), la novella legislativa introduce l’obbligo, anche per questa tipologia di detrazioni, di asseverare la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni, già in vigore, dell’articolo 119, comma 13-bis, del predetto Decreto Rilancio.


Se per il visto di conformità non sono rilevabili ostacoli rispetto all’immediata applicazione, in tutte le fattispecie ordinarie di detrazione edilizia, rappresentando uno strumento ormai noto agli operatori del settore, per l’asseverazione della congruità delle spese la macchina sembra incepparsi. Mentre le asseverazioni di cui agli interventi per la riqualificazione energetica e la riduzione del rischio sismico sono rilasciate, rispettivamente, secondo le indicazioni del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020 e del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 58 del 28 febbraio 2007, per le detrazioni “ordinarie” sono ancora ignote le forme e le modalità tecniche.


L’asseverazione dovrà essere rilasciata al termine dei lavori ovvero per ogni stato di avanzamento sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 121 del DL Rilancio.


Per entrambe le disposizione, infine, si pone il tema, rilevante, della decorrenza. La norma, infatti, tace sul punto.

CIRCOLARE NOVEMBRE 2021

  • Decreto “anti-frodi” per Superbonus e cessioni delle detrazioni per lavori edilizi
  • Comunicazione trimestrale delle liquidazioni IVA in scadenza al 30 novembre
  • Adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche fino al 31 dicembre
  • SPID: il Sistema Pubblico di Identità Digitale
  • La Guida per l’acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali

Decreto “anti-frodi” per Superbonus e cessioni delle detrazioni per lavori edilizi

L’11 novembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con entrata in vigore dal 12 novembre 2021, il D.L. 11 novembre 2021, n. 157, il cosiddetto “Decreto anti-frodi”, che introduce alcune misure finalizzate a contrastare le frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche.

In particolare:

  1. nell’ambito delle detrazioni riconosciute per gli interventi edilizi, viene esteso l’obbligo del visto di conformità:
    a. alle ipotesi in cui il Superbonus sia utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, tranne nei casi in cui la dichiarazione stessa sia presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta;

b. ai casi di cessione del credito o sconto in fattura relativi alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus;

  1. introdotta la possibilità per l’Agenzia Entrate di sospendere fino a 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni su cessioni del credito o sconti in fattura inviate alla stessa Agenzia che presentano particolari profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. Modalità e termini per l’attuazione dei controlli saranno stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia Entrate;
  2. per lo svolgimento delle attività di controllo di competenza dell’Agenzia Entrate, è previsto l’utilizzo dei poteri previsti in materia di imposte dirette e di IVA e dell’atto di recupero, disciplinato dall’art. 1, commi 421 e 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Inoltre, la bozza della legge di Bilancio per il 2022, non ancora nella versione definitiva, prevede la conferma fino al 2024 della possibilità di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito con riferimento a tutte le detrazioni edilizie “ordinarie” e non soltanto per il Superbonus. Si dovrà però attendere il testo definitivo e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Comunicazione trimestrale delle liquidazioni IVA in scadenza al 30 novembre

Scade il prossimo 30 novembre 2021 il termine per inviare le Comunicazioni trimestrali dei dati IVA relativi al III trimestre 2021 (sia nel caso in cui l’imposta sia liquidata mensilmente che trimestralmente).

La Comunicazione (LIPE) deve essere presentata esclusivamente per via telematica, tramite l’apposito modello, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

Qualora entro la scadenza vengano presentate più comunicazioni, l’ultima sostituisce le precedenti.

L’omessa, incompleta o infedele Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro.

Adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche fino al 31 dicembre

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 3 novembre 2021, n. 298662/2021

Il 30 settembre 2021 è scaduto il termine per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici proposto dall’Agenzia Entrate, che consentiva di potere accedere ai file XML transitati mediante SdI a decorrere dal 1° gennaio 2019.

A chi non avesse manifestato la scelta entro tale termine, sarebbe comunque stata consentita una successiva adesione, che avrebbe, tuttavia, permesso di consultare esclusivamente le fatture emesse e ricevute a partire dal giorno successivo alla stessa.

In data 3 novembre 2021 l’Agenzia Entrate, con il Provvedimento n. 298662/2021, ha però riaperto i termini per l’adesione, fissando la nuova scadenza al 31 dicembre 2021 e permettendo, in questo modo, di poter ancora “recuperare” le fatture “pregresse”.

SPID: il Sistema Pubblico di Identità Digitale

SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, è la soluzione che permette di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei soggetti privati aderenti con un’unica Identità Digitale (username e password) utilizzabile da computer, tablet e smartphone.

A titolo esemplificativo con le credenziali SPID si può accedere a:

  • cassetto fiscale Agenzia Entrate;
  • cassetto previdenziale INPS;
  • Fascicolo Sanitario Elettronico;
  • il portale dell’automobilista;
  • e ad oltre oltre 4.000 amministrazioni pubbliche (consulta on line l’elenco completo all’indirizzo: https://www.spid.gov.it/).

Per richiedere e ottenere le credenziali SPID bisogna essere maggiorenni e avere a disposizione:

  • un indirizzo e-mail;
  • un numero di telefono cellulare che si utilizzi normalmente;
  • un documento di identità valido (uno tra: carta di identità, passaporto, patente, permesso di soggiorno);
  • la tessera sanitaria con il codice fiscale.

Il tesserino della tessera sanitaria o del codice fiscale costituiscono ulteriori elementi a supporto del processo di verifica dell’identità che concorrono a contrastare, grazie alla verifica dell’autenticità degli stessi su basi dati nazionali non pubbliche, il furto di identità. Durante la registrazione può essere necessario fotografarli e allegarli al form che andrà compilato.

Si può ottenere lo SPID on line, senza uscire di casa.Basta scegliere uno degli 8 Identity provider indicati sul sito di Agenzia per l’Italia Digitale e seguire le istruzioni.

Accedi al sito di Agenzia per l’Italia Digitale e richiedi il tuo SPID.

La Guida delle Entrate per l’acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali

L’Agenzia Entrate ha pubblicato la “Guida per l’acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali”, aggiornata a novembre 2021.

Un vademecum riassuntivo delle principali regole da seguire quando si compra una casa, in modo da poter “sfruttare” in modo corretto tutti i benefici previsti dalla legge (imposte ridotte, limitazione del potere di accertamento di valore, ecc.).

La Guida è rivolta agli acquirenti persone fisiche (che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali) e si riferisce sia alle compravendite tra privati sia a quelle tra imprese e privati.

Una sezione del documento è dedicata alle recenti agevolazioni fiscali introdotte dal decreto legge n. 73/2021 in favore dei giovani acquirenti (con età inferiore a 36 anni) che stipulano un atto di acquisto della “prima casa” tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.

COMUNICAZIONE DEL BONUS “INDUSTRIA 4.0”

Recentemente il MISE ha reso disponibile i modelli utilizzabili per comunicare allo stesso i dati / informazioni relativi agli investimenti per i quali il contribuente ha beneficiato dei bonus “Industria 4.0” previsti dalla Finanziaria 2020 / 2021.

Va comunque sottolineato che l’invio della comunicazione in esame non costituisce presupposto per beneficiare dei bonus.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione in esame va trasmessa:

  • entro il 31.12.2021 con riferimento agli investimenti di cui all’art. 1, commi da 184 a 197, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020);
  • entro la presentazione del mod. REDDITI riferito al periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti, con riferimento agli investimenti di cui all’art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021). Così la comunicazione relativa agli investimenti effettuati nel periodo 16.11-31.12.2020 va trasmessa entro il 30.11.2021.

Il modello, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va inviato in formato elettronico tramite PEC al seguente indirizzo

benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it

Si allega il link dove scaricare il modello e le istruzioni relative:

Allegato_1_Modello_comunicazione_credito_dimposta_beni_strumentali_40.docx (live.com)

Decreto

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER mPMI SETTORE MANUFATTURIERO

FONDI DISPONIBILI

€ 33.500.000,00

IMPRESE AMMISSIBILI

Le mPMI (micro, piccole e medie imprese) aventi i seguenti requisiti:

• almeno un’unità locale situata in Veneto;

• codice ATECO, principale o secondario, classificato come “C – Attività manifatturiere”

• essere impresa iscritta come attiva al Registro Imprese alla presentazione della domanda;

SPESE AMMISSIBILI

a) Acquisto di macchinari, impianti produttivi, attrezzature tecnologiche e strumenti innovativi:

  • rientrano nella presente categoria di spesa anche gli interventi di efficientamento energetico, se indicati su diagnosi energetica e il progetto prevede almeno un intervento indicato nell’Appendice 2;
  • sono comprese anche le relative spese di trasporto e installazione;
  • rientrano anche gli autoveicoli per uso speciale e i mezzi d’opera di cui all’art. 54, comma 1, lett. g) e n) del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. “Codice della Strada”, purché di categoria ambientale Euro 6 e immatricolati per uso proprio.

b) Programmi informatici e tecnologie per l’ingegnerizzazione di software/hardware e prodotti, quali brevetti e know-how concernenti nuove tecnologie di prodotti, processi produttivi e servizi forniti, nel limite massimo del 50% delle spese della voce a).

c) Spese per il rilascio, da parte di organismi accreditati da Accredia o da corrispondenti soggetti esteri per la specifica norma da certificare, delle certificazioni UNI EN ISO 14001:2015, UNI CEI EN ISO 50001:2018, “ReMade in Italy”, “Plastica Seconda Vita”, “FSC Catena di Custodia”, “Greenguard” e della registrazione EMAS (Regolamento CE n. 1221/2009). La spesa massima ammissibile per ciascuna certificazione è pari € 5.000,00.

Ai fini dell’ammissibilità delle spese di certificazione, l’impresa richiedente deve ottenere la relativa certificazione entro la presentazione della domanda di saldo.

d) Premi versati per garanzie fornite da una banca, società di assicurazioni o altri istituti finanziari. Tali spese sono ammesse nel limite del 10% delle spese a) b) e c).

SPESE MINIMA E MASSIMA

Spesa minima              80.000

Spesa massima            500.000

AGEVOLAZIONE RICHIEDIBILE

Contributo a fondo perduto pari al 30% dell’investimento

ARCO TEMPORALE EFFETTUAZIONE INVESTIMENTI

Spese sostenute : dal 01/11/2021 al 14/02/2024

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE

Apertura : 25 NOVEMBRE 2021 ore 10.00

Chiusura : 09 FEBBRAIO 2022 ore 12.00

GRADUATORIA (per i dettagli si rimanda al file allegato “Criteri di priorità)

Ai fini dell’ammissione al contributo non ha nessuna rilevanza il giorno di invio della domanda.

Trattasi di bando con procedura valutativa a graduatoria in cui avranno le priorità le imprese che presenteranno progetti aventi uno o più dei seguenti requisiti (maggiori sono i requisiti e maggiore sarà il punteggio):

– introduzione nel processo produttivo di almeno un bene 4.0

– domanda accompagnata da una diagnosi energetica (sottoscritta da un tecnico abilitato cosiddetto “energy manager”)

– il progetto per il quale si richiede l’agevolazione prevede, tra le spese preventivate, l’ottenimento della certificazione UNI EN ISO 14001:2015.

– Il progetto per il quale si richiede l’agevolazione prevede, tra le spese preventivate, l’ottenimento della certificazione EMAS (Regolamento CE n. 1221/2009).

– Il progetto per il quale si richiede l’agevolazione prevede, tra le spese preventivate, l’ottenimento della certificazione UNI CEI EN ISO 50001:2018.

– Il progetto per il quale si richiede l’agevolazione prevede, tra le spese preventivate, l’ottenimento di almeno una delle seguenti certificazioni:

ReMade in Italy;

Plastica Seconda Vita;

Il progetto per il quale si richiede l’agevolazione prevede, tra le spese preventivate, l’ottenimento di almeno una delle seguenti certificazioni:

  • FSC Catena di custodia;
  • Greenguard.
  • l’impresa ha redatto il proprio bilancio o rapporto socio-ambientale, ambientale o di sostenibilità per l’esercizio 2020 (anche in forma consolidata nel caso di imprese appartenenti ad un gruppo).
  • Impresa in possesso della certificazione UNI EN ISO 14001:2015.

A parità di punteggio, avranno la priorità le imprese con maggior numero di lavoratori.