Pagamento in contante: la nuova soglia a 1.000 euro e il frazionamento dei pagamenti

Dal 1° gennaio 2022 il limite per effettuare pagamenti in denaro contante, a qualsiasi titolo, scenderà da 2.000 a 1.000 euro. Lo prevede l’art. 49 del D.Lgs n. 231/2007. Privati ed imprese dovranno rimanere al di sotto della predetta soglia. Diversamente risulteranno violate le disposizioni in materia di antiriciclaggio.

Tale limite non potrà essere superato neppure frazionando i pagamenti con l’intento di “aggirare” il divieto. Si pone dunque il problema di comprendere se il frazionamento del trasferimento della somma di denaro sia effettuato specificamente con tale intento, oppure risponda ad una prassi consolidata anche ai fini commerciali.

Circolare Studio – novembre 2021

  • Decreto fiscale: al 30 novembre le rate di Rottamazione-ter e Saldo e stralcio
  • Manovra 2022: proroga per Superbonus e altri bonus edilizi
  • Bonus tessile, moda e accessori: per il credito d’imposta 2020 istanze fino al 22 novembre
  • Pubblicati i modelli di comunicazione al Mise per i crediti imposta del Piano Transizione 4.0
  • Pubblicati gli elenchi 2022 per lo Split Payment
  • “Sanatoria” in arrivo per il credito d’imposta R&S
  • Al via le domande per il credito d’imposta servizi digitali 2021
  • Nuova Sabatini: la misura rifinanziata con 300 milioni di euro
  • Terzo settore: RUNTS al via dal 23 novembre
  • Superbonus anche se gli interventi trainanti sono eseguiti “solo” su pertinenze dell’immobile
  • Bonus facciate 90%: lavori terminabili nel 2022 se il pagamento avviene entro il 31 dicembre 2021
  • Bonus “terme”: tutto pronto per stabilimenti e utenti
  • Attenzione: nuove email truffa su pagamenti fiscali in sospeso

Decreto fiscale: al 30 novembre le rate di Rottamazione-ter e Saldo e stralcio

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021 è entrato in vigore il D.L. n. 146/2021, cd, Decreto fiscale, che contiene misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

Il Decreto, fra le altre disposizioni, ha introdotto nuovi termini per il pagamento di cartelle, rateizzazioni e per il versamento delle rate 2020 e 2021 della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio”). La norma prevede, in particolare, la riammissione ai provvedimenti di Definizione agevolata per tutti i contribuenti che non hanno pagato le rate del 2020 nei tempi stabiliti dal “Decreto Sostegni-bis”. Le rate non versate, riferite alle scadenze del 2020, potranno essere corrisposte, in unica soluzione, entro il 30 novembre insieme a quelle previste in scadenza nel 2021. Quindi, entro il 30 novembre 2021 dovranno essere corrisposte integralmente:

  • le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE” scadute il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2020 e 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2021;
  • le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo, 31 luglio del 2020 e 31 marzo, 31 luglio del 2021.

Per il pagamento entro questo nuovo termine sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’art. 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Pertanto, il pagamento potrà essere effettuato entro lunedì 6 dicembre 2021.

Manovra 2022: proroga per Superbonus e altri bonus edilizi

Il disegno di legge di Bilancio 2022, approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 ottobre 2021, prevede tra le misure più attese la proroga del Superbonus al 110% e delle altre agevolazioni edilizie, seppur con scadenze differenziate e nuovi limiti. Secondo quanto anticipato nel comunicato diramato dal Governo e contenuto nella bozza del provvedimento, che dovrà essere confermato da Camera e Senato durante l’iter parlamentare, le detrazioni Irpef in ambito immobiliare vengono così riformulate:

  • il Superbonus 110% è prorogato al 2023 per i condomini e gli IACP, con riduzione a scalare della detrazione al 70% nel 2024 ed al 65% nel 2025;
  • per le abitazioni unifamiliari l’incentivo al 110% è prorogato fino al 2022, ma solo se:
  1. gli interventi sono eseguiti da persone fisiche che alla data del 30 settembre 2021 avevano effettuato la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) prevista dal comma 13-ter dell’art. 119 D.L. n. 34/2020, ovvero, per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, avevano già avviato le relative formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo;
  2. gli interventi sono eseguiti da persone fisiche con un ISEE non superiore a 25.000 euro annui che eseguono interventi su unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
  • prorogate fino al 2024 tutte le agevolazioni diverse dal 110%: detrazione Irpef per le ristrutturazioni (dal 36 al 50%), sismabonus (dal 50 all’85%), ecobonus (dal 50 al 70 e 75%), eco-sismabonus (80 e 85%), bonus verde (36%) e bonus mobili (50%), quest’ultimo con riduzione del tetto massimo di spesa a 5.000 euro per tutte le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024;
  • proroga di un anno per il bonus facciate, ma con riduzione della detrazione spettante dal 90 al 60%.

Altra novità di rilievo contenuta nel disegno di legge di Bilancio 2022 è la proroga sino al 2025 anche delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura, di cui all’art. 121 del D.L. n. 34/2020, ma soltanto nell’ambito del Superbonus al 110%, con esclusione di tutte le altre misure agevolative a partire dal 1° gennaio 2022.

Bonus tessile, moda e accessori: per il credito d’imposta 2020 istanze fino al 22 novembre

È stato aperto il canale telematico con cui gli operatori del settore tessile, moda, calzature e pelletteria possono richiedere il credito d’imposta calcolato sulle rimanenze di magazzino previsto dall’art. 48-bis del decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020).

L’agevolazione, introdotta come forma di sostegno alle imprese del settore tessile e moda in periodo Covid, consiste nel riconoscimento di un credito d’imposta pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del valore registrato nei 3 anni precedenti a quello di spettanza del beneficio.

Possono beneficiarne gli operatori che rientrano nei settori economici indicati dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 27 luglio 2021. Il credito d’imposta è riconosciuto sull’aumento delle rimanenze finali di magazzino limitatamente al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.P.C.M. 9 marzo 2020 (il 2020) e a quello in corso al 31 dicembre 2021.

Con Provvedimento direttoriale n. 293378 del 28 ottobre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che tale comunicazione debba essere inviata telematicamente, utilizzando il modello approvato con Provvedimento n. n. 262282 dell’11 ottobre 2020, nei seguenti termini:

  • , con riferimento al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 9 marzo 2020;
  • , con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.

Il Provvedimento precisa che la fruizione del credito è consentita solo a seguito dell’adozione della decisione di autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea. Dopo il via libera della UE, gli operatori potranno utilizzare il credito, esclusivamente in compensazione, entro e non oltre il periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.

Pubblicati i modelli di comunicazione al Mise per i crediti imposta del Piano Transizione 4.0

Con tre distinti Decreti Direttoriali firmati lo scorso 6 ottobre il Mise ha stabilito e pubblicato modelli, contenuti, modalità e termini di invio delle comunicazioni previste dalle rispettive discipline dei crediti d’imposta appartenenti al Piano Transizione 4.0.

La comunicazione al Mise è un adempimento da effettuarsi in relazione alle seguenti misure agevolative:

  • credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, di cui ai commi 189 e 190 dell’art. 1, legge n. 160/2019 e di cui ai commi 1056, 1057 e 1058 dell’art. 1, legge n. 178/2020;
  • credito d’imposta R&S e I&D, di cui ai commi 200, 201, 202 e 203 dell’art. 1 legge n. 160/2019 e ss.mm.ii.;
  • credito d’imposta Formazione 4.0, di cui ai commi 46-56 dell’art. 1, legge n. 205/2017 e ss.mm.ii.

Restano pertanto esclusi dalla comunicazione gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, ordinari, ovvero non inclusi negli allegati A e B annessi alla legge n. 232/2016.

Pubblicati gli elenchi 2022 per lo Split Payment

Sono disponibili sul sito del Dipartimento delle Finanze, nella sezione dedicata, gli elenchi validi per l’anno 2022 dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all’art. 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il cosiddetto “split payment”, pubblicati ai sensi del D.M. 9 gennaio 2018.

Gli elenchi sono aggiornati al mese di ottobre 2021 e riguardano:

  • le società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (art. 2359, comma 1, n. 2 c.c.);
  • gli enti o le società controllate dalle Amministrazioni Centrali;
  • gli enti o le società controllate dalle Amministrazioni Locali;
  • gli enti o le società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;
  • gli enti, le fondazioni o le società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni Pubbliche;
  • le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Non sono invece incluse le Amministrazioni pubbliche comunque tenute all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti per le quali è possibile fare riferimento all’elenco (c.d. elenco IPA) pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

Si ricorda che l’elenco è pubblicato, a cura del Dipartimento delle finanze, entro il 20 ottobre di ciascun anno con effetti a valere per l’anno successivo; l’aggiornamento avviene in via continuativa nel corso dell’anno ed è possibile effettuare la ricerca delle fondazioni, degli enti o delle società presenti negli elenchi tramite codice fiscale.

I soggetti interessati, con eccezione per le società quotate nell’indice FTSE MIB, possono segnalare al Dipartimento delle Finanze eventuali mancate o errate inclusioni negli elenchi ai fini del loro aggiornamento, esclusivamente mediante l’apposito modulo di richiesta e fornendo idonea documentazione a supporto dell’istanza presentata. È obbligatorio allegare la visura camerale.

“Sanatoria” in arrivo per il credito d’imposta R&S

Il Decreto fiscale (D.L. 21 ottobre 2021, n. 146) prevede una “procedura di riversamento spontaneo”, senza sanzioni e interessi, del credito d’imposta per investimenti in Ricerca & Sviluppo maturato nei periodi d’imposta dal 2015 al 2019 e indebitamente compensato.

La sanatoria è però circoscritta a fattispecie caratterizzate da condotte in buona fede dei contribuenti, con effettivo svolgimento delle attività e sostenimento delle spese ammissibili. Si rivolge quindi alle imprese:

  • che hanno realmente svolto attività in tutto o in parte non qualificabili come R&S ai fini del credito d’imposta e sostenuto le relative spese;
  • che hanno svolto attività di R&S svolta su commessa estera (ammessa a partire dal periodo d’imposta 2017) in modo non conforme al dettame della norma di interpretazione autentica contenuta all’art. 1, comma 72, legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) ;
  • che hanno commesso errori di quantificazione del credito R&S, di individuazione delle spese ammissibili (violazione dei principi di inerenza e congruità) e di determinazione della media storica 2012-2014.

La sanatoria sarà invece preclusa a chi avesse posto in essere condotte fraudolente (attività e spese simulate nonché documenti falsi o fatture per operazioni inesistenti) e nei casi in cui non fosse stata prodotta adeguata documentazione.

Il riversamento del credito, che non potrà avvenire mediante compensazione di crediti d’imposta, dovrà essere effettuato, previa presentazione di apposita istanza:

  • in unica soluzione entro il 16 dicembre 2022;
  • in tre quote annuali di pari importo con scadenze al 16 dicembre del 2022, 2023 e 2024, con applicazione di interessi di rateazione calcolati al tasso legale.

Al via le domande per il credito d’imposta servizi digitali 2021

Si è aperta il 20 ottobre la finestra temporale per presentare le domande per accedere al credito d’imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici per l’acquisizione di servizi digitali.

In particolare, il credito d’imposta è pari al 30% della spesa effettiva sostenuta, nell’anno precedente a quello cui si riferisce il credito d’imposta, per i seguenti servizi digitali:

  • acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale;
  • information technology di gestione della connettività.

È utilizzabile unicamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia Entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari. Ai fini della fruizione del credito d’imposta è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6919.

Le istanze possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell’impresa, esclusivamente per via telematica, entro la mezzanotte del 20 novembre 2021, utilizzando l’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile cliccando sul link “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria” -> “Credito imposta servizi digitali” del menù “Servizi on line”, previa autenticazione via SPID, CNS o CIE.

Maggiori informazioni al sito https://www.informazioneeditoria.gov.it

Nuova Sabatini: la misura rifinanziata con 300 milioni di euro

È stata rifinanziata con ulteriori 300 milioni di euro la misura del Ministero dello sviluppo economico che ha l’obiettivo di sostenere gli investimenti produttivi delle PMI per l’acquisto di beni strumentali, cd. “Nuova Sabatini”, di cui al D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Ricordiamo che, con il decreto “Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021), erano stati stanziati 425 milioni di euro, che hanno permesso lo scorso mese di luglio di riaprire lo sportello per la presentazione delle domande delle imprese. Il recente intervento, quindi, porta quindi l’ammontare complessivo di risorse a 725 milioni di euro.

Viene garantita quindi la continuità operativa della misura agevolativa, che permetterà alle piccole e medie imprese di beneficiare delle agevolazioni per l’acquisto di beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature nuove di fabbrica e hardware) o immateriali (software e tecnologie digitali).

Beneficiarie dell’agevolazione sono le PMI che, alla data di presentazione della domanda:

  • sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca;
  • sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
  • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
  • non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà;
  • sono residenti in un Paese estero purché provvedano all’apertura di una sede operativa in Italia entro il termine previsto per l’ultimazione dell’investimento.

Terzo settore: RUNTS al via dal 23 novembre

Il 23 novembre 2021 partirà il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). La data di avvio, attesa dal mondo del Terzo settore, è stata individuata con decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021.

Il 23 novembre 2021 avrà quindi inizio la fase di trasmigrazione dei dati degli enti iscritti alla data del 22 novembre 2021 nei registri delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di promozione sociale (APS) verso il nuovo RUNTS; al trasferimento, che si dovrà concludere entro il 21 febbraio 2022, seguirà la verifica delle singole posizioni da parte degli uffici statale e regionali.

Per le ONLUS, l’Agenzia Entrate concorderà con il Ministero le modalità di comunicazione al RUNTS dei dati e delle informazioni degli enti iscritti alla relativa anagrafe alla data del 22 novembre 2021.

Sempre dal 23 novembre 2021 non sarà più possibile richiedere l’iscrizione ai registri delle ODV e delle APS o all’anagrafe delle Onlus: tutti gli enti di nuova iscrizione, dal 24 novembre 2021, potranno richiedere l’iscrizione al RUNTS in via telematica, sul portale dedicato, realizzato in collaborazione con Unioncamere, e raggiungibile dalla pagina www.lavoro.gov.it.

Superbonus anche se gli interventi trainanti sono eseguiti “solo” su pertinenze dell’immobile

La Circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che un intervento trainante può essere eseguito anche su una pertinenza e beneficiare comunque del Superbonus 110%, indipendentemente dalla circostanza che l’intervento interessi anche il relativo edificio residenziale principale, purché tale intervento sia effettuato nel rispetto di tutti i requisiti stabiliti dall’art. 119 del cosiddetto decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020).

Inoltre, in caso di interventi realizzati sulle parti comuni, la detrazione spetta anche ai possessori (o detentori) di sole pertinenze (come ad esempio box o cantine) che abbiano sostenuto le spese relative a tali interventi.

Bonus facciate 90%: lavori terminabili nel 2022 se il pagamento avviene entro il 31 dicembre 2021

Nel corso di un Question time del 20 ottobre 2021, in Commissione finanze alla Camera, è stata fornita risposta ad un’interrogazione (n. 5-06751), sulla possibilità di usufruire della detrazione relativa al “Bonus facciate” al 90%, in scadenza, secondo la normativa attualmente vigente, il 31 dicembre 2021. L’interrogazione in particolare verteva sulla possibilità di fruire del Bonus facciate a seguito dell’emissione della fattura a saldo da parte della ditta, con il pagamento del corrispondente 10% che residua dopo l’applicazione dello sconto in fattura, entro il 31 dicembre 2021, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori.

La risposta ha chiarito che, nel caso in cui il contribuente riceva la fattura entro il 31 dicembre 2021 e proceda al pagamento entro la medesima data del 10% al netto dello sconto in fattura del 90% ed esegua gli adempimenti richiesti (quindi opzione entro il 16 marzo 2022), lo stesso potrà beneficiare della detrazione anche se i lavori termineranno successivamente al 31 dicembre 2021.

Se i lavori non dovessero poi essere eseguiti il contribuente subirà però il recupero della detrazione, con aggravio e interessi, con la responsabilità solidale in capo al fornitore che ha applicato lo sconto.

Bonus “terme”: tutto pronto per stabilimenti e utenti

È in partenza il bonus “terme” introdotto dal D.M. 1° luglio 2021 del ministero dello Sviluppo economico in attuazione dell’art. 29-bis del cd. decreto “Agosto” (D.L. n. 104/2020).

Sono previsti due step temporali per dare il via definitivo all’erogazione del contributo:

  • il primo riguarda gli stabilimenti termali che potranno accreditarsi a partire dal 28 ottobre sulla piattaforma online di Invitalia, che verrà aggiornata di volta in volta con l’inserimento sia degli istituti termali aderenti sia delle prestazioni erogate da ciascun centro;
  • il secondo passaggio consente ai cittadini interessati alla fruizione del bonus di prenotarsi presso gli stabilimenti autorizzati a partire dall’8 novembre 2021.

Il bonus “terme” è nato per sostenere un settore particolarmente colpito dall’insorgenza della pandemia da Covid-19 e consiste in uno sconto del 100% sul prezzo di acquisto dei servizi termali prescelti, fino a un massimo di 200 euro, sotto forma di sconto in fattura, e potrà essere richiesto direttamente presso gli stabilimenti termali accreditati. Se il prezzo di acquisto dei servizi termali fosse superiore a 200 euro, l’importo in più sarà a carico del cittadino.

È rivolto a tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia, indipendentemente dalla composizione del loro nucleo familiare e senza limiti di Isee.

Ciascun beneficiario, senza necessità della presentazione della richiesta del medico curante, avrà accesso a un solo bonus, per un solo acquisto delle prestazioni fornite dall’istituto termale prescelto che provvederà a verificare, attraverso il portale di Invitalia, che non siano state effettuate altre prenotazioni dallo stesso utente e, al termine dei necessari controlli, provvederà ad emettere il buono.

Il bonus è nominale e non può essere concesso per servizi termali già a carico del Servizio sanitario nazionale, di altri enti pubblici ovvero oggetto di ulteriori benefici riconosciuti all’utente, fatte salve le eventuali detrazioni previste dalla vigente normativa fiscale sul costo del servizio termale eventualmente non coperto dal buono. Il bonus non può essere ceduto ad altre persone, nemmeno a titolo gratuito.

Le risorse messe a disposizione per la misura agevolativa sono 53 milioni di euro e i contributi verranno erogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili; pertanto Invitalia, in base ai fondi residui, rilascerà al centro termale una ricevuta di prenotazione in cui saranno identificati i servizi termali prescelti dall’utente e il codice univoco di prenotazione.

Il codice fornito ha una validità di sessanta giorni dalla data di emissione e, nel caso in cui non venga utilizzato, decade automaticamente e l’importo rientra nella disponibilità del fondo.

Attenzione: nuove email truffa su pagamenti fiscali in sospeso

È in circolazione l’ennesima campagna di phishing tramite false comunicazioni a nome del direttore dell’Agenzia Entrate, che tentano di convincere il destinatario ad aprire allegati malevoli comunicando non precisati pagamenti fiscali in sospeso. Le comunicazioni, inviate da un indirizzo di posta elettronica apparentemente riconducibile dall’Agenzia Entrate e con la firma del direttore, invitano i destinatari a recarsi presso “la banca o un ufficio fiscale” portando con sé la stampa di un file allegato.

Si tratta di email non inviate dall’Amministrazione finanziaria e la raccomandazione dell’Agenzia, che non invia mai questo tipo di comunicazioni, è di cestinare l’email nel caso fosse stata ricevuta, senza aprire alcun allegato.

In caso di dubbi è possibile consultare la sezione “Focus sul phishing” disponibile sul sito istituzionale delle Entrate, dove periodicamente vengono riportati gli avvisi relativi alle ultime email-truffa in circolazione. Inoltre, è sempre possibile contattare il call center al numero 800.909696 per chiedere conferma dell’effettivo invio da parte dell’Agenzia della e-mail ricevuta.

Lo stralcio delle cartelle fino a 5.000 euro

L’art. 4 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (il cosiddetto “Decreto Sostegni”), convertito con modificazioni in Legge 21 maggio 2021, n. 69, ha introdotto la possibilità di accedere ad una nuova definizione dei carichi di importo ridotto affidati all’agente della riscossione, consistente nell’annullamento, in presenza di particolari condizioni, dei debiti fiscali fino a 5.000 euro.

In merito, l’Agenzia Entrate, in collaborazione con l’Agenzia Entrate – Riscossione, tramite la Circolare n. 11/E del 22 settembre 2021, ha fornito alcuni importanti chiarimenti ed indicazioni.

Oltre ai chiarimenti sui debiti che possono essere annullati, sui contribuenti che possono beneficiare della misura e sulle tempistiche, di particolare interesse è la parte del documento in cui l’Agenzia spiega i criteri di determinazione del limite di reddito di 30.000 euro riferito al 2019, superato il quale il contribuente esce dall’ambito applicativo dello stralcio.

Debiti stralciabili ed esclusi

Il “Decreto Sostegni” prevede l’annullamento automatico di tutti i debiti che alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto legge) risultavano di importo residuo non superiore a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Restano esclusi dal computo gli aggi di riscossione, gli interessi di mora e le eventuali spese di procedura.

Il limite di 5.000 euro è determinato non con riferimento all’importo complessivo della cartella di pagamento, ma in relazione agli importi dei «singoli carichi» contenuti nella stessa.

La disposizione è valida per tutti i carichi affidati all’agente della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all’utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo, fatti salvi i debiti espressamente esclusi[1].

Da un punto di vista temporale, l’agevolazione fa riferimento a debiti di importo “residuo” alla data del 23 marzo 2021, pertanto rientrano nello stralcio anche i carichi originariamente di importo superiore a 5.000 euro, ma che, ad esempio, a seguito di un provvedimento di sgravio o di un pagamento parziale, anche in attuazione di definizioni agevolate, alla predetta data risultino al di sotto della soglia dei 5.000 euro.

Per individuare i carichi definibili occorre, poi, fare riferimento non alla data di notifica della cartella di pagamento, ma alla data di affidamento del carico all’agente della riscossione.

Beneficiari dello stralcio

I debiti che possono essere oggetto di stralcio devono riferirsi:

  • alle persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro. Per l’individuazione del reddito si considera la somma di:
    • reddito imponibile Irpef;
    • reddito assoggettato alla cedolare secca;
    • reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
  • ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.

La procedura per l’annullamento dei debiti

L’Agenzia Entrate – Riscossione ha trasmesso all’Agenzia Entrate un elenco dei possibili beneficiari dell’agevolazione, ossia dei soggetti che godono dei requisiti oggettivi sopra descritti. L’Agenzia Entrate individua quindi i soggetti per i quali non ricorrono i requisiti reddituali e comunica alla Riscossione i codici fiscali dei soggetti che, sulla base delle dichiarazioni dei redditi e delle certificazioni uniche presenti nella propria banca dati, risultano avere conseguito redditi imponibili superiori ai limiti previsti e per i quali quindi non si procederà all’annullamento.

ATTENZIONE: Successivamente, l’annullamento dei debiti, che sarà effettuato alla data del 31 ottobre 2021, avverrà automaticamente.

L’agente della riscossione provvede in autonomia allo stralcio senza inviare alcuna comunicazione al contribuente, che può tuttavia verificare l’intervenuto annullamento dei debiti attraverso la consultazione della propria situazione debitoria che può essere richiesta con le modalità rese disponibili dall’agente della riscossione.

Nel caso di debiti oggetto di coobbligazione, l’annullamento non opera se il codice fiscale di almeno uno dei risulta con un reddito superiore al limite stabilito per lo Stralcio, in quanto, in caso di coobbligazione, la pretesa e, quindi, il carico sono da ritenersi unitari.


[1] I debiti esclusi sono elencati al comma 9 dell’art. 4 del D.L. n.  41 del 2021.

Circolare Studio – ottobre 2021

  • Stralcio delle cartelle fino a 5mila euro: chiarimenti sull’annullamento automatico
  • Dal 4 ottobre il via alle domande per il nuovo credito d’imposta sanificazione
  • Accesso ai servizi online dell’Agenzia Entrate dal 1° ottobre 2021
  • Imposta di bollo sulle fatture elettroniche
  • Cessioni e acquisti da San Marino con fattura elettronica dal 1° ottobre 2021
  • ACE innovativa 2021: pronto il modello per la Comunicazione di fruizione del credito d’imposta

Stralcio delle cartelle fino a 5mila euro: chiarimenti sull’annullamento automatico

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 22 settembre 2021, n. 11/E, ha fornito chiarimenti in merito allo stralcio automatico dei carichi che, alla data del 23 marzo 2021, avevano un importo residuo non superiore a 5.000 euro, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, come previsto dall’art. 4, commi da 4 a 9, del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modifiche dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69).

Oltre ai chiarimenti sui debiti che possono essere annullati, sui contribuenti che possono beneficiare della misura e sulle tempistiche, nel documento l’Agenzia si sofferma sui criteri di determinazione del limite di reddito di 30.000 euro riferito al 2019, superato il quale il contribuente esce dall’ambito applicativo dello stralcio.

Dal 4 ottobre il via alle domande per il nuovo credito d’imposta sanificazione

Il decreto “Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021, art. 32) ha riproposto il credito d’imposta, già previsto e disciplinato dall’art. 125, D.L. n. 34/2020, per la sanificazione e l’acquisto di DPI limitatamente ai mesi di giugno, luglio e agosto 2021, al fine contrastare l’epidemia.

Il credito d’imposta sanificazione è previsto nella misura del 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 (l’importo verrà ragguagliato alla percentuale determinata ‘‘a consuntivo’’ entro il 12 novembre 2021) per un massimo 60.000 euro per beneficiario.

Le istanze telematiche che dovranno essere presentate in via telematica a partire dal 4 ottobre ed entro il 4 novembre 2021.

Accesso ai servizi online dell’Agenzia Entrate dal 1° ottobre 2021

Dal 1° ottobre 2021, in linea con quanto disposto dal Decreto Semplificazione e Innovazione digitale (D.L. n. 76/2020), le credenziali rilasciate dall’Agenzia ai cittadini non potranno essere più utilizzate per l’accesso all’area riservata.

Dal 1° ottobre, quindi, i cittadini potranno accedere all’area riservata utilizzando esclusivamente una delle tre modalità di autenticazione universali, SPID, CIE o CNS, riconosciute per accedere ai servizi online di tutte le Pubbliche amministrazioni. Di conseguenza le credenziali Fisconline non saranno più attive e sarà necessario accedere, a scelta, con uno dei tre strumenti

  • SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale
  • CIE – Carta d’identità elettronica
  • CNS – Carta nazionale dei servizi.

Per chi già accede con SPID, CIE o CNS, non cambia nulla. Chi non avesse uno di questi tre strumenti deve dotarsene.

I professionisti e le imprese in possesso delle credenziali Entratel, Fisconline e Sister, rilasciate dall’Agenzia, che vogliono accedere all’area riservata, potranno invece continuare a richiederle e utilizzarle anche dopo il 1° ottobre e fino alla data che sarà stabilita con un apposito decreto attuativo, come previsto dal Codice dell’amministrazione digitale.

Anche le persone fisiche titolari di partita IVA e/o che risultino già incaricate ad operare in nome e per conto di altri soggetti, possono richiedere e utilizzare le credenziali dopo il 1° ottobre.

Ricordiamo che utilizzando i servizi on line dell’Agenzia Entrate i cittadini possono effettuare numerosi adempimenti a distanza, senza che sia necessario recarsi negli uffici:

Accedere al proprio cassetto fiscale per consultare:

  • le dichiarazioni presentate;
  • i versamenti effettuati;
  • gli atti registrati;
  • le comunicazioni e i rimborsi ricevuti;
  • le proprie certificazioni uniche trasmesse all’Agenzia dai sostituti d’imposta.

Utilizzare gli altri servizi disponibili tra cui:

  • accesso alla dichiarazione dei redditi precompilata;
  • pagamento di imposte, tasse e contributi (F24 web);
  • registrazione di un contratto di locazione (RLI);
  • CIVIS – assistenza sulle comunicazioni di irregolarità, a seguito di controlli automatici delle dichiarazioni, sugli avvisi telematici e le cartelle di pagamento, sulle comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo, sull’autotutela locazioni; servizio per la correzione dei dati della delega di pagamento F24 e per l’invio di documenti per controllo formale. Agli interlocutori professionali è richiesto di utilizzare prioritariamente il servizio telematico, limitando l’utilizzo di canali alternativi nei casi di lavorazione per via telematica non andata a buon fine, di indisponibilità del canale telematico, o, ancora, in caso di mancato riscontro tramite CIVIS;
  • presentazione della dichiarazione di successione, di voltura catastale automatica e di trascrizione degli immobili (SuccessioniOnLine);
  • presentazione di atti di aggiornamento di fabbricati e terreni predisposti dai professionisti tecnici abilitati (architetti, ingegneri, agronomi, geometri, periti edili).

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Il 30 settembre 2021 è scaduto il termine per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre del 2021. Nella stessa data sono stati chiamati al versamento i contribuenti che relativamente al primo trimestre solare dell’anno sono risultati debitori del tributo per un ammontare non superiore all’importo di 250 euro e hanno deciso di rinviare il pagamento alla scadenza relativa al trimestre successivo, rispetto a quella, ordinaria.

Si ricorda che il pagamento può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni, per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, e quindi entro il 30 novembre 2021, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.

Grazie a una apposita funzionalità, presente nella sezione “Pagamento imposta di bollo” del portale “Fatture e Corrispettivi”, sarà possibile procedere direttamente al pagamento, indicando l’IBAN relativo al conto corrente sul quale si intende addebitare l’imposta.

La procedura web dell’Agenzia delle Entrate consentirà anche la possibilità di ottenere il calcolo dell’importo dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, nel caso in cui il contribuente intendesse avvalersi del ravvedimento per il ritardato versamento rispetto alla scadenza prevista (Provv. Agenzia delle Entrate n. 34958/2021, § 4.3).

È comunque possibile pagare l’imposta dovuta mediante modello F24, utilizzando per il primo, secondo terzo e quarto trimestre, rispettivamente, i codici 2521, 2522, 2523 e 2524.

A decorrere dal prossimo 15 ottobre, l’Amministrazione finanziaria metterà invece a disposizione gli elenchi A e B delle fatture elettroniche emesse via SdI nel terzo trimestre del 2021. Da tale data i contribuenti potranno eventualmente modificare il suddetto elenco B, contenente le fatture elettroniche che presentano i requisiti per l’assoggettamento a bollo ma che non riportano l’indicazione prevista.

Cessioni e acquisti da San Marino con fattura elettronica dal 1° ottobre 2021

A decorrere dal 1° ottobre 2021 sarà possibile l’emissione della fattura elettronica anche a soggetti Sanmarinesi. Inizialmente, nel periodo transitorio tra il 1° ottobre 2021 e il 30 giugno 2022, si potrà comunque ancora emettere e ricevere il documento anche in formato cartaceo. La fattura elettronica resta quindi una possibilità e non un obbligo.

Successivamente, dal 1° luglio 2022, potranno invece essere emesse e accettate esclusivamente fatture in formato elettronico.

L’Ufficio tributario della Repubblica di San Marino ha comunicato che gli operatori italiani dovranno utilizzare per le fatture elettroniche inviate ai soggetti sammarinesi il codice destinatario 2R4GTO8.

ACE innovativa 2021: pronto il modello per la Comunicazione di fruizione del credito d’imposta

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 17 settembre 2021, n. 238235

Il decreto “Sostegni-bis” (D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito nella Legge 23 luglio 2021, n. 106), prevede all’art. 19:

  • un rafforzamento dell’Ace (Aiuto alla Crescita Economica); in particolare, nel 2021, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente, il coefficiente di remunerazione da applicare è del 15% (invece del coefficiente applicato in precedenza dell’1,3%). Inoltre, nel 2021, gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta, a prescindere dalla data di versamento o conferimento. Ai fini dell’applicazione di questa disposizione, la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di Euro, indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio;
  • la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2021, dell’operatività della norma agevolativa che consente di trasformare in crediti d’imposta utilizzabili in compensazione le imposte anticipate riferite a perdite fiscali ed a eccedenze dell’Ace legate alla cessione a titolo oneroso di crediti vantati nei confronti di debitori inadempienti.

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate n. 238235 del 17 settembre 2021 sono state definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione di trasformazione dell’Ace innovativa in credito di imposta , nonché le modalità per poterne fruire e per l’eventuale cessione a terzi.

Le istanze si potranno inviare a partire dal 20 novembre 2021 ed entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2021 (modello Redditi 2022), quindi, per i soggetti “solari”, entro il 30 novembre 2022.

Circolare Studio – settembre 2021

  • Esonero contributi autonomi e professionisti: entro il 30 settembre la presentazione istanze
  • Entro il 30 settembre il pagamento delle rate dei piani di dilazione in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021
  • Credito d’imposta beni strumentali: la “dicitura in fattura” nel caso del leasing
  • Superbonus: per il limite di spesa rileva il numero di unità iniziale (comprese le pertinenze)
  • Verifica on-line dello stralcio debiti con la definizione agevolata
  • Prenotazioni aperte dal 1° ottobre per il Bonus pubblicità 2021
  • Come accedere ai servizi dell’Agenzia Entrate dal 1° ottobre 2021

Esonero contributi autonomi e professionisti: entro il 30 settembre la presentazione istanze

La legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha previsto l’esonero parziale dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni INPS e alle Casse previdenziali professionali autonome.

Con la circolare INPS 6 agosto 2021, n. 124 l’Istituto ha fornito i requisiti e le indicazioni per usufruire del beneficio.

Con il messaggio 20 agosto 2021, n. 2909 è stato poi reso noto che la presentazione della domanda di esonero potrà essere effettuata a decorrere dal 25 agosto 2021 ed entro il 30 settembre 2021.

Entro il 30 settembre il pagamento delle rate dei piani di dilazione in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ha reso noto che dal mese di settembre riprendono le notifiche di cartelle ed avvisi, nonché le ordinarie procedure di riscossione, incluse quelle derivanti dalle verifiche effettuate dalle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973.

Nel documento si ricorda inoltre che:

  1. le rate, previste in piani di dilazione, in scadenza dall’8 marzo 2020 (21 febbraio per i comuni della “zona rossa”) al 31 agosto 2021, devono essere pagate entro il 30 settembre 2021 versando almeno un numero di rate sufficiente ad evitare la decadenza dagli stessi, fissata in 10 rate anche non consecutive. Mantengono invece l’originaria data di pagamento le rate con scadenza successiva al 31 agosto 2021;
  2. per le rateizzazioni attive all’8 marzo 2020 e per tutte le richieste che perverranno entro il 31 dicembre 2021, la decadenza si verificherà con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive (anziché le 5 ordinariamente previste);
  3. per le istanze di rateizzazione presentate entro il 31 dicembre 2021, è stata elevata da 60 a 100 mila euro la soglia di debito per il quale, ai fini dell’ammissione automatica alla dilazione ordinaria fino a 6 anni (72 rate), è sufficiente una semplice domanda, senza la necessità di dover presentare la documentazione che attesti lo stato di difficoltà economica;
  4. entro il 30 settembre 2021 scade il termine per il versamento delle rate scadute il 31 luglio 2020 (“Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio”).

Credito d’imposta beni strumentali: la “dicitura in fattura” nel caso del leasing

Il credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (INDUSTRIA 4.0) è riconosciuto anche per gli investimenti effettuati tramite contratto di leasing (locazione finanziaria).

L’Amministrazione finanziaria ha chiarito con la risposta n. 439/2020 con riferimento al credito di imposta di cui alla legge n. 160/2020 che la mancata indicazione della norma agevolativa in fattura comporta la revoca del beneficio. Ha tuttavia precisato la possibilità di regolarizzare i documenti già emessi (privi del riferimento citato) entro la data in cui sono avviate attività di controllo.

Poiché secondo la suddetta risposta la predetta regolarizzazione, in ipotesi di acquisizione dei beni in leasing, deve essere operata da parte dell’impresa beneficiaria, si è ritenuto che la predetta indicazione (da integrare ove mancante) debba esser riportata nelle fatture relative ai canoni di leasing emesse dalla società di leasing all’impresa che intende beneficiare del credito d’imposta.

Infine, poiché il comma 195, dell’art. 1 della legge n.160 del 2019, dispone che “Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 …” si rende opportuno riportare la dicitura anche sul contratto di leasing.

Superbonus: per il limite di spesa rileva il numero di unità iniziale (comprese le pertinenze)

Con la Risposta n. 568/2021 l’Agenzia delle Entrate ha precisato/confermato che in caso di interventi su un edificio composto da una unità abitativa e da due pertinenze, una accatastata come autorimessa e l’altra come magazzino, l’istante, ai fini della verifica del limite di spesa sui cui calcolare la detrazione, dovrà considerare tutte le unità immobiliari di cui si compone l’edificio censite in Catasto prima dell’inizio dei lavori, incluse le pertinenze. Non rileva il fatto che al termine dei lavori sarà realizzata un’ulteriore abitazione tramite suddivisione di quella preesistente.

La conclusione dell’Agenzia delle Entrate è in linea con la normativa e la prassi in tema di detrazioni per le ristrutturazioni edilizie e gli interventi antisismici (art. 16, D.L. n. 63/2013), secondo cui, per il calcolo del limite di spesa, in caso di accorpamento o di suddivisione del fabbricato, deve essere valorizzata la situazione iniziale degli immobili, e non quella risultante alla fine dei lavori.

Verifica on line dello stralcio debiti con la definizione agevolata

L’Agenzia della Riscossione ha pubblicato sul proprio sito un servizio “Verifica lo stralcio debiti nella tua Definizione agevolata” che consente di sapere se nel proprio piano di pagamento della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” sono presenti debiti che potrebbero essere oggetto di “Stralcio” ai sensi dell’art. 4, commi da 4 a 9, D.L. n. 41/2021 (“Decreto Sostegni”), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69/2021, ossia del cosiddetto “Condono cartelle”.

In particolare si può verificare se nelle cartelle e negli avvisi inclusi nel piano di pagamento della “Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e stralcio”, sono presenti carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1/1/2000 al 31/12/2010 rientranti tra quelli di importo residuo fino a 5 mila euro, calcolato alla data del 23/03/2021, per i quali la legge ha previsto l’annullamento (cfr. art. 4, commi da 4 a 9, del D.L. n. 41/2021).

L’Agenzia della Riscossione ricorda che la condizione prevista per l’annullamento dei debiti riferiti a persone fisiche è che, nel periodo d’imposta 2019, sia stato conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte fino a 30 mila euro mentre, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, che nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, sia stato conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte fino a 30 mila euro.

Se dalla verifica del piano di pagamento dovesse emergere la presenza di carichi potenzialmente interessati dall’annullamento disposto dalla legge e se, nel periodo d’imposta 2019, il contribuente avesse conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi non superiore a 30 mila euro (per i soggetti diversi dalle persone fisiche, per individuare il reddito imponibile, si deve far riferimento al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019), si potrà stampare in autonomia i moduli. Il contribuente in regola con il pagamento delle rate precedenti, potrà utilizzare i moduli per il versamento delle rate ancora dovute, calcolate al netto delle somme relative ai suddetti carichi.

Prenotazioni aperte dal 1° ottobre per il Bonus pubblicità 2021

Un comunicato del Dipartimento per la comunicazione e l’editoria del 31 agosto 2021 informa che dal 1° al 31 ottobre 2021 sarà possibile presentare la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari per l’anno 2021. La modifica dei termini di presentazione, inizialmente prevista dal 1° al 30 settembre, si è resa necessaria per consentire interventi di aggiornamento sulla piattaforma telematica che gestisce le richieste.

Come accedere ai servizi dell’Agenzia Entrate dal 1° ottobre 2021

Dal 1° ottobre 2021, in linea con quanto disposto dal Decreto Semplificazione e Innovazione digitale (DL n. 76/2020), le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle Entrate ai cittadini non potranno essere più utilizzate per l’accesso all’area riservata.

Dal 1° ottobre, quindi, i cittadini potranno accedere all’area riservata utilizzando esclusivamente una delle tre modalità di autenticazione universali.

Le credenziali Fisconline non saranno più attive e sarà necessario accedere, a scelta, con uno dei tre strumenti

  • SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale;
  • CIE – Carta d’identità elettronica;
  • CNS – Carta nazionale dei servizi.

Per chi già accede con SPID, CIE o CNS, non cambia nulla. Chi non avesse uno di questi tre strumenti deve dotarsene.