Circolare Studio – agosto 2021

• Decreto “Sostegni-bis”: proroga versamenti confermata e altre novità
• Proroga al 30 settembre per l’invio dati spese sanitarie
• Dal 1° agosto sospensione feriale dei termini di fisco e giustizia
• Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei DPI: istanze dal 4 ottobre 2021
• Fino al 31 agosto stop alle notifiche delle cartelle
• Green Pass: per quali attività è necessario dal 6 agosto

Decreto “Sostegni-bis”: proroga versamenti confermata e altre novità
Il decreto “Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73) ha concluso il suo iter parlamentare ed è stato convertito in legge. Il provvedimento è in vigore dal 25 luglio 2021 a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Tra le principali novità intervenute in sede di conversione in legge si evidenziano:
• il rinvio delle scadenze per il versamento delle imposte da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono approvati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito da ciascun indice. In particolare, per i soggetti ISA vengono prorogati al 15 settembre 2021 i termini di versamento delle imposte – senza alcuna maggiorazione – risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap ed Iva in scadenza dal 30 giugno al 31 agosto 2021;
• lo slittamento delle rate relative alla “Rottamazione-ter” e al “Saldo e stralcio” sospese da febbraio 2020. I versamenti potranno essere effettuati in quattro scadenze dal 31 luglio (che passa al 2 agosto) al 31 ottobre, mentre le rate sospese del 2021 andranno versate in unica soluzione entro il prossimo 30 novembre 2021;
• l’estensione dei contributi a fondo perduto, previsti per gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, anche alle imprese con ricavi tra i 10 e i 15 milioni di euro;
• l’esenzione dal pagamento dell’Imu 2021 per i proprietari di immobili interessati dal blocco degli sfratti a causa dell’emergenza Covid;
• il riconoscimento di nuovi crediti d’imposta per incentivare l’impiego dei POS e dei pagamenti elettronici;
• nuovi contributi a fondo perduto per le imprese che operano nei settori del wedding, intrattenimento e organizzazione di feste e cerimonie.

Proroga al 30 settembre per l’invio dati spese sanitarie
Il termine per l’invio al sistema Tessera sanitaria dei dati delle spese sanitarie e veterinarie relativi al primo semestre 2021 (gennaio-giugno), ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata, è stato prorogato dal 31 luglio al 30 settembre 2021.
La nuova scadenza è stabilita con D.M. 23 luglio 2021 del Ministero dell’Economia e delle finanze che ha accolto la richiesta di alcune associazioni di categoria a seguito delle difficoltà di aggiornamento dei software.

Dal 1° agosto sospensione feriale dei termini di fisco e giustizia
La sospensione feriale dei termini processuali sarà operata dal 1 al 31 agosto 2020.
Dal 1° agosto al 4 settembre 2021 sono sospesi i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’IVA, nonché per il pagamento degli avvisi bonari.
Fino al 31 agosto 2021, è sospesa l’attività degli Agenti della Riscossione, grazie alla proroga, contenuta nel Decreto “Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021), che ha ulteriormente esteso la sospensione anti Covid-19, emanata lo scorso anno con il Decreto “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020) e prorogata più volte nel corso di questi mesi.
Dal 1° al 20 agosto si sospendono anche le scadenze tributarie.

Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei DPI: istanze dal 4 ottobre 2021
Con il Provvedimento n. 191910 del 15 luglio 2021, l’Agenzia Entrate ha definito i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione, ai fini del rispetto del limite di spesa.
L’art. 32 del D.L. n. 73/2021 riconosce un credito d’imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti comprese le spese per la somministrazione dei tamponi per COVID-19, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.
Per accedere al nuovo credito d’imposta sanificazione, occorrerà presentare apposita comunicazione delle spese ammissibili dal 4 ottobre al 4 novembre 2021.

Fino al 31 agosto stop alle notifiche delle cartelle
L’Agenzia Entrate-Riscossione, fino al 31 agosto 2021, non notificherà alcuna cartella di pagamento, nemmeno tramite pec.
Inoltre, per i soggetti che hanno piani di rateizzazione in corso, rimane sospeso il pagamento delle rate in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Queste rate dovranno comunque essere versate entro il 30 settembre 2021, mentre mantengono l’originaria data di pagamento le rate con scadenza successiva al 31 agosto 2021.
Si ricorda inoltre che è stato differito al 31 agosto 2021 il termine finale di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.

Green Pass: per quali attività è necessario dal 6 agosto
Il Consiglio dei Ministri, con il D.L. 23 luglio 2021, n. 105, ha deliberato la proroga fino al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza nazionale e deciso le modalità di utilizzo del Green Pass e nuovi criteri per la “colorazione” delle Regioni.
Relativamente al Green Pass il Governo ha stabilito che si potranno svolgere alcune attività, di seguito elencate, solo:
• se si è in possesso di certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento di almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);
• se si effettua un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).

Questo tipo di documentazione sarà richiesta, a partire dal prossimo 6 agosto 2021, per poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti:
• Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;
• Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
• Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
• Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
• Sagre e fiere, convegni e congressi;
• Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
• Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
• Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
• Concorsi pubblici.

Circolare Studio – luglio 2021

• Prorogati al 20 luglio il termine dei versamenti di giugno per i contribuenti ISA e i forfetari
• Sospesi fino al 31 agosto i termini di versamento delle cartelle
• Proroga “naturale” del versamento delle imposte per le società di capitali che approvano il bilancio a giugno
• Nuove regole IVA per l’e-commerce dal 1° luglio 2021

Prorogati al 20 luglio il termine dei versamenti di giugno per i contribuenti ISA e i forfetari
Come anticipato con un comunicato stampa del Mef, il D.P.C.M. 28 giugno 2021 ha disposto che per i contribuenti assoggettati agli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale), compresi i forfetari, slitta dal 30 giugno al 20 luglio il termine entro il quale dovranno essere versati, senza corresponsione di interessi, il saldo 2020 e il primo acconto 2021 delle imposte sui redditi e dell’IVA.
La proroga è stata disposta per “tener conto dell’impatto che l’emergenza Covid-19 ha avuto anche quest’anno sull’operatività dei contribuenti di minori dimensioni e dei loro intermediari”.
Come previsto lo scorso anno, la proroga interessa anche ai contribuenti “minimi”, rientranti nel regime D.L. n. 98/2011, nonché i soggetti nei confronti dei quali operano cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA e a coloro che dichiarano redditi per trasparenza (quali ad esempio i collaboratori dell’impresa familiare o i soci di società di persone).
Per quanto riguarda i tributi interessati dalla proroga, lo slittamento del termine dovrebbe riguardare Irpef, Ires, addizionali, imposte sostitutive e cedolare secca sulle locazioni, ma anche le altre imposte i cui termini di versamento sono allineati a quelli delle imposte sui redditi, quali, per esempio, l’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni.

Sospesi fino al 31 agosto i termini di versamento delle cartelle
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 30 giugno 2021, n. 99, contenente misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese. Il provvedimento dispone un’ulteriore proroga – dal 30 giugno al 31 agosto 2021 – della sospensione dei termini di versamento, in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di accertamento esecutivi emessi da:
• cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
• avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate;
• avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;
• atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
• ingiunzioni di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali;
• atti esecutivi emessi dagli enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 settembre 2021.

Si prevede inoltre che, fino al 31 agosto 2021, siano sospesi i pignoramenti aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza.
Il provvedimento prevede inoltre:
• incentivi per promuovere l’utilizzo della moneta elettronica e l’impiego di POS collegati a registratori di cassa;
• la sospensione del programma cashback e supercashback dal 1° luglio al 31 dicembre 2021;
• il rifinanziamento della “Nuova Sabatini” per un importo pari a 300 milioni di euro per il 2021, finalizzato al sostegno di investimenti produttivi delle piccole e medie imprese per l’acquisto di beni strumentali. A tali risorse si aggiungono ulteriori 300 milioni ai sensi del disegno di legge di assestamento di bilancio per l’anno 2021 approvato nella medesima seduta del Consiglio;
• in materia di lavoro, infine, la proroga fino al 31 ottobre 2021 del divieto di licenziamento nel settore della moda e del tessile allargato (codici ATECO 13, 14, 15). Per i settori nei quali è superato – a partire dal primo luglio – il divieto di licenziamento, il decreto stabilisce inoltre che le imprese, che non possano più fruire della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, possano farlo in deroga per 13 settimane fino al 31 dicembre 2021 senza contributo addizionale e, qualora se ne avvalgano, con conseguente divieto di licenziare.

Proroga “naturale” del versamento delle imposte per le società di capitali che approvano il bilancio a giugno
Per le società di capitali che approvano il bilancio nel mese di giugno 2021 (entro il termine di 180 giorni e quindi entro il 29 giugno 2021) il termine per versare le imposte sul reddito a saldo 2020 e primo acconto 2021, scade normalmente alla fine del mese di luglio.
Quest’anno però il 31 luglio cade di sabato, con conseguente slittamento della scadenza a lunedì 2 agosto, che a sua volta rientra nella cosiddetta “proroga di Ferragosto”, slittando quindi al 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione.
L’art. 3-quater del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, modificando l’art. 37 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, prevede infatti che “gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme … omissis … che hanno scadenza dal 1 al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione”.
Ne consegue che, applicando la maggiorazione dello 0,40%, si potranno sfruttare ulteriori 30 giorni e, poiché il 19 settembre cade di domenica, la scadenza con la maggiorazione dello 0,40% sarà il 20 settembre 2021.
La risoluzione 6 giugno 2007, n. 128/E, ha infatti precisato che la proroga del termine per il primo versamento determina il parallelo spostamento in avanti di 30 giorni del termine per il versamento con la maggiorazione.

Nuove regole IVA per l’e-commerce dal 1° luglio 2021
È stato pubblicato nella G.U. n. 141 del 15 giugno 2021 il D.Lgs. n. 83 del 25 maggio 2021, che recepisce le nuove disposizioni in materia di IVA sul commercio elettronico contenute nell’art. 2 della direttiva UE n. 2455/2017, con effetto dal prossimo 1° luglio 2021.
Al riguardo si segnala:
Vendite intracomunitarie a distanza. Il regime Iva delle vendite intracomunitarie a distanza (compreso il commercio elettronico verso consumatori) continuerà a basarsi sul principio della tassazione nel paese di destinazione dei beni, con la deroga per le vendite “sotto soglia”, che per motivi di semplificazione sono assoggettate ad IVA nel paese di partenza, salvo opzione del fornitore per la tassazione secondo il principio generale. La soglia di semplificazione sarà però ridotta da 35.000 euro per ciascun paese UE, a 10.000 euro per tutte le vendite nell’area unionale. Nel calcolo della soglia dovranno inoltre, essere considerate anche le prestazioni di cui all’art. 7-octies, D.P.R. n. 633/1972 (servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione resi a privati consumatori di altri paesi Ue).
Estensione dello sportello unico (ex MOSS, ora OSS). L’obbligo di applicare l’IVA nel paese di destinazione comporta per il fornitore la necessità di identificarsi in tutti i paesi in cui saranno stabiliti i suoi clienti consumatori. Per facilitarne gli adempimenti, viene estesa la portata oggettiva del regime semplificato del mini sportello unico che, in via facoltativa, consentirà di accentrare il pagamento dell’imposta dovuta ai vari paesi UE presso il paese in cui è stabilita l’impresa. Dal 1° luglio il regime semplificato potrà essere utilizzato anche per le vendite a distanza intracomunitarie, nonché per tutte le prestazioni di servizi “b2c” soggette al pagamento dell’IVA nel paese membro del consumatore anziché in quello del fornitore. Al fine di rendere i nuovi regimi effettivamente operativi dal 1° luglio 2021, le disposizioni europee prevedono che gli Stati membri autorizzino i soggetti passivi e gli intermediari che agiscono per loro conto a registrarsi ai fini di tali regimi speciali a partire dal 1° aprile 2021.
Marketplace (mercati virtuali). Le imprese che facilitano le transazioni di e-commerce attraverso piattaforme elettroniche (marketplace) non avranno più adempimenti di segnalazione, ma diventeranno dirette responsabili dell’applicazione dell’IVA nei seguenti casi:
• vendite a distanza intracomunitarie di beni e vendite di beni già situati nel territorio dell’UE, effettuate da soggetti passivi stabiliti al di fuori dell’UE;
• vendite a distanza di beni importati da paesi extraUE in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro.

Il Mef annuncia la proroga

Con il comunicato n. 133 del 28/06/2021 il Ministero dell’Economia e Finanze annuncia, per i contribuenti ISA ed i forfettari, la proroga dei termini di versamento di giugno. Pur in assenza del provvedimento normativo, il comunicato stampa annuncia il differimento al 20 luglio dei termini di versamento delle imposte in scadenza al 30 giugno, senza il versamento di alcun interesse.

Ai sensi dell’articolo 12 comma 5 del DLGS n. 241 del 1997 sarà ancora una volta un DPCM a prevedere la proroga del versamento del saldo e del primo acconto ai fini delle imposte sui redditi e dell’iva per tutti i contribuente interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli in regime forfettario. Pertanto fino al 20 luglio si potrà versare senza maggiorazioni, mentre dal 21 luglio al 20 agosto i beneficiari della proroga potranno versare con l’aggiunta degli interessi calcolati in misura dello 0,40 per cento.

“Rottamazione-ter” e “saldo e stralcio”: scadenze

Attraverso alcune FAQ pubblicate sul proprio sito, Agenzia delle Entrate-Riscossione ha fornito ulteriori chiarimenti in merito ai nuovi termini relativi a notifiche e versamenti, disposti dal decreto “Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73.

In particolare:

  • sono sospesi i versamenti in scadenza dall’8 marzo 2020 al 30 giugno 2021, riferiti a tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione;
  • i versamenti dovranno essere effettuati entro il 31 luglio 2021
  • il pagamento sarà considerato tempestivo anche se effettuato entro il 2 agosto in quanto il 31 luglio cadrà di sabato
  • fino al 30 giugno 2021 Agenzia delle Entrate-Riscossione non notificherà alcuna cartella di pagamento, nemmeno tramite pec;
  • per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione è possibile chiedere una rateizzazione (a tal fine, è opportuno presentare la domanda entro il 31 luglio 2021);
  • per le richieste di rateizzazione presentate dal 30 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà dev’essere documentata solo nel caso in cui il debito complessivo oggetto di rateizzazione sia di importo superiore a 100 mila euro, in deroga alla soglia di 60 mila euro prevista dall’art. 19, comma 1, ultimo periodo, del D.P.R. n. 602/1973;
  • fino al 30 giugno 2021, Agenzia delle Entrate-Riscossione non attiverà alcuna nuova procedura cautelare o esecutiva, come fermo amministrativo, ipoteca o pignoramento;
  • entro il 31 luglio 2021 dovranno essere versate le rate in scadenza nel 2020 relative a “rottamazione-ter” e “saldo e stralcio”: peraltro tale termine opera solo se si è in regola con le scadenze 2019;
  • sempre con riferimento a “rottamazione-ter” e “saldo e stralcio”, entro il 30 novembre 2021 dovranno essere versate le rate in scadenza nel 2021 (tale termine opera solo per chi ha effettuato il versamento entro il 31 luglio 2021 delle rate in scadenza nel 2020).

DECRETO “SOSTEGNI BIS”

• Nuovi contributi a fondo perduto
• Credito d’imposta locazioni
• Proroga cartelle fiscali
• Ulteriori disposizioni

Contributi a fondo perduto
È riconosciuto un contributo a fondo perduto, a favore di tutti i soggetti che hanno la partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto (26 maggio 2021) e che hanno i requisiti per presentare istanza e ottenere il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del Decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41), a condizione che non abbiano indebitamente percepito o restituito tale contributo.

Prima ipotesi: applicazione delle regole del Decreto “Sostegni”
I soggetti beneficiari del precedente contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del Decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41) hanno diritto ad ottenere, in via automatica, il 100% del contributo già ricevuto a seguito dell’applicazione di quanto disposto dal predetto decreto Sostegni.
Non è quindi necessario presentare un’ulteriore istanza e la modalità di erogazione è la medesima già scelta in precedenza (erogazione diretta o credito d’imposta).

Seconda ipotesi: perdita di fatturato
In alternativa, è previsto un contributo a fondo peduto a favore dei titolari di partita Iva residenti in Italia che nel secondo periodo d’imposta antecedente l’entrata in vigore del provvedimento non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro, e abbiano subìto una perdita del fatturato (e dei corrispettivi) medio mensile di almeno il 30% nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.
La misura del contributo è differente a seconda che i soggetti richiedenti abbiano già beneficiato o meno del contributo a fondo perduto concesso con il decreto “Sostegni” (art. 1 del D.L. n. 41/2021).

A) Soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. 41/2021: l’ammontare del nuovo contributo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando la seguente percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:
• 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
• 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
• 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
• 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
• 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

L’importo del contributo non può comunque essere superiore a 150mila euro.

B) Soggetti che NON hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. 41/2021: l’ammontare del nuovo contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando la seguente percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:
• 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
• 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
• 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
• 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
• 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

L’importo del contributo non può comunque essere superiore a 150mila euro.

È stata poi inserita una norma di raccordo tra i due contributi che prevede che i soggetti che, a seguito dell’istanza per il riconoscimento del contributo di cui all’art. 1 del D.L. n. 41/2021, n. 41, abbiano già beneficiato del contributo di cui sopra (Ipotesi 1), possano ottenere l’eventuale maggior valore del contributo calcolato sulla base dei criteri in esame (Ipotesi 2) e da quest’ultimo siano scomputate le somme già riconosciute dall’Agenzia delle Entrate.
Qualora dall’istanza derivi un contributo inferiore rispetto a quello spettante applicando la prima ipotesi (v. sopra), non sarà dato seguito all’istanza del contribuente.
Sono esclusi i soggetti la cui partita Iva risulti non attiva alla data di entrata in vigore del decreto, i soggetti che, pur avendo attivato la partita Iva successivamente al 1° gennaio 2019, non presentino il calo del fatturato di cui sopra; gli enti pubblici ex art. 74 del Tuir; gli intermediari finanziari ex art. 162-bis del Tuir.

L’istanza dovrà essere presentata in via telematica all’Agenzia Entrate (a tal fine è possibile avvalersi di un intermediario abilitato) entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

ATTENZIONE: Per i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica IVA di cui all’art. 21- bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (LIPE), l’istanza può essere presentata esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.

Terza ipotesi: perdita reddituale
Infine, in via residuale e non alternativa è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Il contributo non spetterà, in ogni caso ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, agli enti pubblici di cui all’art. 74 Tuir, ai soggetti di cui all’art. 162-bis Tuir.
L’ammontare del contributo sarà determinato applicando alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, la percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al netto dei contributi a fondo perduto già riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate ai sensi del Decreto “Rilancio” (art. 25 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34), Decreto “Agosto” (artt. 59 e 60 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104), Decreto “Ristori” (artt. 1, 1-bis e 1-ter del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137), Decreto “Natale” (art. 2 del D.L. 18 dicembre 2020, n. 172), Decreto “Sostegni” (art. 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41), Decreto “Sostegni-bis” (art. 1, commi da 1 a 3 e commi da 5 a 13).

L’importo del contributo non può comunque essere superiore a 150 mila euro.

L’istanza dovrà essere presentata in via telematica all’Agenzia Entrate (a tal fine è possibile avvalersi di un intermediario abilitato) entro trenta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

ATTENZIONE: L’istanza potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.

Contributo per soggetti con ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro
È stato inoltre introdotto un ulteriore contributo a fondo perduto a favore dei contribuenti aventi, nel secondo esercizio precedente a quello di entrata in vigore del decreto, ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro ed entro i 15 milioni di euro.
In particolare, si tratta dei soggetti titolari di reddito agrario di cui all’art. 32 Tuir, soggetti con ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all’art. 54, comma 1, Tuir, a condizione che siano in possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi previsti dal decreto “Sostegni” (art. 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41), o di quelli previsti dal decreto “Sostegni-bis” (art. 1, commi da 5 a 13).
Le modalità di determinazione dell’ammontare del contributo saranno determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Tale contributo, tuttavia, verrà concesso solo se sarà disponibile la necessaria copertura finanziaria derivante dalle eventuali risorse non utilizzate per I contributi a fondo perduto previsti dai decreti “Sostegni”.

Ulteriore contributo a fondo perduto per attività economiche chiuse
Per i soggetti che dal 1° gennaio 2021 alla data di conversione del Decreto avranno subito una chiusura per un periodo complessivo di almeno 4 mesi sarà riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto sulla base di criteri da individuarsi con successivo decreto ministeriale attuativo.

Credito d’imposta locazioni
Il decreto Sostegni-bis prevede anche un nuovo credito imposta locazioni.

Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator
Un primo intervento riguarda esclusivamente le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, a favore delle quali il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, già previsto ai sensi dell’art. 28 del D.L. “Rilancio” n. 34/2020 fino ad aprile 2021, viene ulteriormente esteso al 31 luglio 2021.

Imprese, professionisti, enti non commerciali
È stata poi introdotta una nuova tipologia di credito imposta locazioni, rivolta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Viene riconosciuto il credito d’imposta locazioni per il periodo da gennaio 2021 a maggio 2021 ai soggetti locatari esercenti attività economica, a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d’imposta spetta anche in assenza dei predetti requisiti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.

Proroga cartelle fiscali
È stata prorogata fino al 30 giugno 2021 la sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito.
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (entro il 31 luglio 2021).

Ulteriori disposizioni
Tra le ulteriori disposizioni e agevolazioni introdotte dal Decreto “Sostegni-bis” si segnalano inoltre:
• la possibilità di usufruire, fino al 31 dicembre 2021, in un’unica quota annuale, il credito d’imposta “beni strumentali” (“ordinari”) anche per i soggetti con un volume di ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro;
• un credito d’imposta del 30% per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19;
• la modifica dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 che prevede che, in caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali, sia possibile effettuare le variazioni in diminuzione fin dall’apertura della procedura, senza dover attendere la conclusione della stessa. Le nuove regole si applicano nel caso in cui il cessionario o committente è stato assoggettato alla procedura concorsuale successivamente alla data di entrata in vigore del decreto;
• l’introduzione di una nuova agevolazione (“Ace innovativa”) che riconosce, per gli incrementi di capitale proprio effettuati nel corso del 2021, un rendimento nozionale con applicazione di un’aliquota del 15%.