OBBLIGO COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Le imprese con personalità giuridica, persone giuridiche private, Trust e Istituti giuridici affini al Trust, dovranno comunicare al Registro delle Imprese competente il Titolare Effettivo.

In sostanza sono obbligati ad effettuare la comunicazione:

– Società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni e società cooperative;

– Fondazioni, associazioni e altri istituti di carattere privato che acquistano la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche;

– Trust e istituti giuridici affini.

Gli amministratori dei soggetti obbligati dovranno effettuare un’apposita comunicazione al Registro imprese, tramite il software DIRE.

La pratica dovrà essere depositata esclusivamente con firma digitale del legale rappresentante della società oggetto della comunicazione. Il soggetto che dovrà effettuare la comunicazione è, come già anticipato, l’amministratore che dovrà quindi individuare il/i titolare/i effettivo/i.

Per la normativa antiriciclaggio, il titolare effettivo di una entità giuridica, è la persona fisica (o le persone fisiche) che possiedono o controllano tale entità risultandone beneficiari.

L’individuazione del titolare effettivo di s.r.l., s.p.a., s.a.p.a. e cooperative avviene convenzionalmente tramite l’identificazione del/dei soggetto/i in possesso di una partecipazione diretta od indiretta superiore al 25%.

Questo non è però l’unico criterio in quanto possono esserci casi in cui non vi sono soci persone fisiche con tali partecipazioni ed occorre quindi tenere conto di altri criteri. È titolare effettivo la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile il controllo delle imprese dotate di personalità giuridica sulla base del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria, del controllo dei voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria o dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante sulla società stessa ovvero, qualora dall’applicazione dei predetti criteri non risulti possibile individuare univocamente la titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

Anche le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche istituito presso le Prefetture e presso le regioni e le province autonome ai sensi del D.P.R, n. 361/2000 devono procedere all’individuazione del titolare effettivo. Anche per queste realtà è richiesta l’indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata, sicché per quelle associazioni/fondazioni non ancora dotate di tale indirizzo, è necessario attivare tale servizio.

Nel caso di associazioni o fondazioni il titolare effettivo corrisponde cumulativamente ai fondatori ove in vita, i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili e i titolari di funzioni di rappresentanza legale, direzione e amministrazione della persona giuridica privata.

L’individuazione e la verifica del titolare effettivo non dovrebbe essere una novità per la maggioranza dei destinatari del nuovo obbligo. È infatti una procedura già necessaria da anni per operare, per esempio, con gli istituti bancari in ottica antiriciclaggio.

ATTENZIONE: Non è prevista la possibilità di delegare la sottoscrizione della comunicazione a un professionista, per cui i soggetti obbligati dovranno munirsi, ove già non la possiedano, di firma digitale.

La comunicazione è da effettuarsi entro l’11 dicembre 2023 dalle imprese già in essere, mentre per le variazioni e per le imprese costituite dopo tale data il termine è di trenta giorni.

Sarà poi obbligatorio aggiornare annualmente i dati trasmessi.

In vista del nuovo adempimento rappresentato dalla comunicazione al Registro imprese e del poco tempo concesso, consigliamo comunque a tutti i soggetti obbligati di istituire sin d’ora un fascicolo “titolare effettivo” nel quale conservare la documentazione relativa all’individuazione del titolare effettivo anche raccogliendo i documenti identificativi del medesimo.

Inoltre è opportuno verificare il funzionamento del proprio dispositivo di firma digitale oppure, se ancora non posseduto, farne richiesta quanto prima, anche allo scopo di evitare possibili ritardi nel rilascio a fronte di una aumentata domanda.

Si può richiedere la firma digitale:

1. recandosi presso gli sportelli della camera di commercio, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità (carta di identità e patente auto rilasciati da autorità italiana – o passaporto) e di cellullare tramite cui poter accedere al proprio indirizzo di posta elettronica attivo (indirizzo e-mail). Presso gli sportelli è necessario prendere un appuntamento tramite il sito online https://www.vi.camcom.it/it/cameravi/prenota-il-tuo-appuntamento-1

2. online direttamente dal proprio pc, tramite riconoscimento da remoto collegandosi ai link sotto indicati. Per queste modalità è necessario essere in possesso di una webcam o di un dispositivo di firma digitale ancora attivo. https://id.infocamere.it/remotizzazione/richiesta?pk_cciaa=8

Si veda anche il Comunicato Stampa emesso da Unioncamere in data 10 ottobre 2023.

Comunicato stampa 10 ottobre 2023

INCROCIO DATI POS-CORRISPETTIVI

Soggetti interessati.

Contribuenti soggetti passivi dell’Iva (essenzialmente imprese commerciali e artigiane a contatto con i consumatori) che presentano “potenziali anomalie” scaturite dal confronto tra l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con mezzi di pagamento elettronico, comunicate all’Agenzia dagli intermediari finanziari, da una parte, e gli importi delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici trasmessi al Sistema di interscambio dell’Agenzia stessa, dall’altra.

Informazioni messe a disposizioni.

L’Agenzia invierà al domicilio digitale di questi soggetti, ai fini della valutazione della correttezza della segnalazione e per l’eventuale giustificazione delle incongruenze, una comunicazione riportante, tra l’altro, la descrizione dell’anomalia riscontrata e le istruzioni con le modalità per la regolarizzazione, ovvero per comunicare con l’amministrazione, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni.

La stessa comunicazione sarà messa a disposizione del contribuente anche nel “cassetto fiscale” e nel portale “fatture e corrispettivi”, ove potranno essere consultate anche le seguenti informazioni di dettaglio: l’elenco dei mesi dell’anno per i quali è stata registrata la presunta anomalia; l’ammontare giornaliero dei pagamenti elettronici, al netto degli storni; la differenza, calcolata su base mensile, tra l’importo dei pagamenti elettronici e la somma degli importi (base imponibile e Iva), desunti dalle fatture elettroniche emesse e dai corrispettivi telematici trasmessi al Sdi; il codice ABI o il codice fiscale del soggetto obbligato alla comunicazione dei pagamenti elettronici ai sensi dell’art. 22, comma 5 , del dl n. 124/2019; gli identificativi degli strumenti Pos a cui si riferiscono i pagamenti elettronici. I dati di cui sopra saranno inoltre messi a disposizione della Guardia di finanza con mezzi informatici.

Ravvedimento operoso.

Qualora si riconosca fondata la segnalazione di anomalia, l’interessato potrà sanare le violazioni commesse avvalendosi delle disposizioni dell’art. 13 del dlgs 472/1997 sul ravvedimento operoso; potrà così beneficiare della riduzione delle sanzioni in una misura variabile in ragione del tempo trascorso tra la consumazione e la regolarizzazione della violazione.

Elevato a 5.000 euro il limite per i pagamenti in contanti

La legge di Bilancio del 2023 (L. n. 197/2022) ha elevato il limite relativo all’utilizzo del denaro contante. Sarà così possibile, dall’inizio del nuovo anno, effettuare trasferimenti di denaro contante fino a 4.999,99 euro. Ove il legislatore non fosse intervenuto, il limite sarebbe sceso da 2.000 a 1.000 euro.

È stato cosi modificato l’art. 49 del D.lgs. n. 231/2007 avente ad oggetto la disciplina dell’antiriciclaggio che però continua a vietare il frazionamento delle operazioni con l’intento di aggirare il predetto limite.

Deve però osservarsi sul punto, che se il frazionamento del pagamento risponde a comportamenti consolidati nella prassi commerciale, il pagamento rateale deve considerarsi ammesso e regolare. In tale ipotesi non sussiste alcun intento elusivo, cioè di aggiramento del predetto limite.

Si consideri ad esempio il caso di un commerciante che ha acquistato merce per un importo di 6.000 euro. Le previsioni contrattuali prevedono il pagamento di tale importo in tre rate di 2.000 euro cadauna a 30, 60 e 90 giorni rispetto alla data fattura. Se il pagamento di ogni singola rata viene effettuato in contanti il comportamento è regolare. È consuetudine che nella prassi commerciale il pagamento delle fatture venga in alcuni casi rateizzato. Da ciò si desume la mancanza dell’intento elusivo, e quindi il comportamento descritto non può essere considerato quale frazionamento dell’operazione.

Il nuovo limite non si applica, però, ai versamenti o prelevamenti bancari. In tale ipotesi non viene effettuato alcun trasferimento di denaro in favore di soggetti diversi. Potrebbe essere quindi astrattamente possibile effettuare un versamento di denaro contante su un conto corrente bancario di un importo pari a 10.000 euro. Deve però considerarsi che è anomalo il versamento di denaro contante se soprattutto avviene con una certa frequenza e per importi rilevanti. In tal caso, anche se come detto il comportamento descritto non viola alcuna disposizione, la banca potrebbe essere indotta a comunicare all’UIF l’effettuazione di un’operazione sospetta con riferimento alla disciplina antiriciclaggio. La valutazione, però, è a discrezione dell’istituto di credito che riceve la somma.

Le misure aventi ad oggetto le limitazioni all’utilizzo del denaro contante sono state al centro del dibattito politico durante l’iter di approvazione del provvedimento di fine anno. Nel testo della legge definitivamente approvato non ha trovato spazio la misura che avrebbe consentito a commercianti e professionisti di non accettare i pagamenti di importo pari o inferiore a 60 euro che l’acquirente avrebbe voluto effettuare tramite carte di debito o di credito.

Conseguentemente, sarà applicabile anche nell’anno 2023, l’art. 15, comma 4-bis del D.L. n. 179/2012. Secondo quanto previsto da tale disposizione, con decorrenza dal 30 giugno 2022 nei casi di mancata accettazione di un pagamento, indipendentemente dall’importo, effettuato con carta di debito, carta di credito o carta prepagata, da parte di un professionista o da un esercente attività commerciale, si applica nei confronti di tale soggetto la sanzione amministrativa pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione.

Dal 1° gennaio 2023 sarà variato anche il limite previsto per le operazioni effettuate dai cambiavalute iscritti nell’apposito registro. Infatti, la soglia di 2.000 euro è in vigore fino al 31 dicembre 2022. Dal 1° gennaio 2023 si applicherà il limite di base pari a 3.000 euro (art. 49, comma 3 – bis del D.lgs. n. 231/2007).

Invece, non subirà alcuna modifica, neppure nel nuovo anno, il limite di 999,99 euro all’utilizzo di contanti per il servizio di rimessa di denaro, più comunemente noto come money transfer.

IL CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA PER LE IMPRESE MINORI

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2022 dell’ultimo decreto correttivo (D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83), è entrato in vigore il 15 luglio 2022 il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14).

Negli anni il Codice è stato interessato da diversi interventi legislativi e diverse modifiche. In questa occasione ci preme segnalare che molte novità riguardano anche le imprese che non sono in stato di crisi. In particolare, la principale novità per le imprese che non sono ancora in crisi è rappresentata dall’obbligo:

  • per l’imprenditore individuale di «adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte»;
  • per l’imprenditore collettivo (società ed enti) di adottare «un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell’art. 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative».

Le nuove norme non sono solo un obbligo, ma devono essere colte come un’importante opportunità per la gestione dell’azienda.

Adeguatezza delle misure e degli assetti per la tempestiva rilevazione della crisi d’impresa

Dal 15 luglio, in base al comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, l’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.

Successivamente, al comma 3, è previsto che l’assetto dell’impresa, organizzativo, amministrativo e contabile, in linea con le previsioni dell’art. 2086 c.c., deve consentire all’imprenditore collettivo di prevedere tempestivamente l’emersione della crisi e assumere idonee iniziative.

Ai fini della previsione dell’emersione della crisi d’impresa, le misure idonee e gli adeguati assetti d’impresa di cui sopra, devono consentire di:

a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;

b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4;

c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all’art. 13, al comma 2” del Codice.

La norma precisa altresì che costituiscono segnali per la previsione dell’emersione della crisi:

“a) l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;

b) l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;

c) l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;

d) l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’art. 25-novies, comma 1″, nei confronti di creditori pubblici qualificati (Inps, Inail, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione).

Quanto già previsto nell’art. 2086 c.c. per l’imprenditore collettivo è quindi esteso anche all’imprenditore individuale, il quale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie per farvi fronte.

All’impresa collettiva viene chiesto di attivare adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, in base alla natura e dimensione dell’impresa. L’assetto risulta adeguato laddove permetta la tempestiva rilevazione dell’eventuale stato di crisi, nonché l’adozione e l’attuazione di misure volte al suo superamento.

Come si è detto, al fine di prevedere tempestivamente l’emersione della crisi d’impresa, gli assetti devono consentirecongiuntamente di:

  1. rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario;
  2. verificare la sostenibilità dei debiti e la prospettiva di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi, nonché di rilevare i segnali di allarme relativamente ai debiti scaduti e ad eventuali esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari;
  3. ricavare le informazioni necessarie per utilizzare la lista di controllo particolareggiata per poter effettuare il test pratico[1] per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.

Non è previsto un modello obbligatorio e specifico per la predisposizione di un assetto adeguato, lasciando libero arbitrio alla valutazione discrezionale da parte degli imprenditori.

Può essere di aiuto, per chiarire le idee, la recente sentenza n. 188/2021 del Tribunale di Cagliari che ha evidenziato le seguenti inadeguatezze legate all’assetto organizzativo:

  • organigramma non aggiornato e difetta dei suoi elementi essenziali;
  • assenza di un mansionario;
  • inadeguata progettazione della struttura organizzativa e polarizzazione in capo a una o poche risorse umane di informazioni vitali per l’ordinaria gestione dell’impresa (ufficio amministrativo);
  • assenza di un sistema di gestione e monitoraggio dei principali rischi aziendali.”

Per quanto riguarda l’assetto amministrativo:

  • mancata redazione di un budget di tesoreria;
  • mancata redazione di strumenti di natura previsionale;
  • mancata redazione di una situazione finanziaria giornaliera;
  • assenza di strumenti di reporting;
  • mancata redazione di un piano industriale.”

In ultimo, per quanto concerne l’assetto contabile:

  • “la contabilità generale non consente di rispettare i termini per la formazione del progetto di bilancio e per garantire l’informativa ai sindaci;
  • assenza di una procedura formalizzata di gestione e monitoraggio dei crediti da incassare;
  • analisi di bilancio unicamente finalizzata alla redazione della relazione sulla gestione;
  • mancata redazione del rendiconto finanziario.

Perché adeguarsi?

Adeguarsi ai principi imposti dal Codice della Crisi è innanzitutto necessario per il bene e lo sviluppo dell’impresa.

Ma rispettare la norma è anche l’unica soluzione che consente a imprenditori e amministratori di società di evitare (o attenuare) responsabilità personali.

ATTENZIONE: Si ricorda che, dal 16 marzo 2019, l’art. 2476 del Codice Civile ha aggiunto alle tradizionali forme di responsabilità degli amministratori di S.r.l. (verso la società, con azione da parte dei soci, nonché verso il terzo o il singolo socio in caso di danni diretti causati da atti dolosi o colposi), la responsabilità verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.

L’amministratore di una S.r.l. rischia quindi il proprio intero patrimonio personale se non ha adottato tutti gli strumenti necessari per la conservazione del patrimonio sociale.

E non è il caso di farsi trarre in inganno dalla “buona salute” dell’impresa. Le aziende sane non sono immuni da rischi, soprattutto in un contesto sempre più mutevole ed incerto come quello che sta caratterizzando gli ultimi anni.

In una recente sentenza del 19 gennaio 2022 il Tribunale Cagliari ha stabilito che la violazione del dovere di predisporre adeguati assetti organizzativi è più grave quando la società non si trova in crisi, perché è proprio in questa fase che l’impresa ha le risorse anche economiche necessarie per predisporre con efficacia le opportune misure organizzative, contabili e amministrative.

La funzionalità di adeguati assetti volti alla tempestiva emersione dello stato di crisi viene peraltro premiata dalle misure previste dall’art. 25 del Codice della crisi, in quanto il poterne beneficiare è subordinato alla iniziativa tempestiva dell’organo amministrativo.

Si segnala infine che diverse Camere di Commercio stanno attivando Bandi che assegnano contributi a fondo perduto (voucher) finalizzati alla diffusione e allo sviluppo della prevenzione della crisi d’impresa, agevolando in particolare la partecipazione delle imprese ad iniziative di formazione e o di valutazione dell’adeguatezza della propria struttura organizzativa, economico e finanziaria, nonché l’acquisto di software.

La norma impone a tutte le imprese, senza alcun esonero legato alle dimensioni, di adeguare il sistema organizzativo, amministrativo e contabile ma prevede che lo stesso sia “adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa”. Non esiste quindi una formula unica per tutte le imprese.

Siamo a disposizione, nell’ambito delle nostre competenze, per valutare insieme lo stato dell’arte e le implementazioni che sarebbe opportuno realizzare.


[1] La lista di controllo e il test pratico sono contenuti nell’allegato al Decreto dirigenziale del Ministero della giustizia del 28 settembre 2021.

Il quadro delle novità dal 1° luglio

Dal 30 giugno 2022 obbligatorio accettare pagamenti in moneta elettronica

Invero, tale obbligo è in vigore “sulla carta” già da anni, ma privo di sanzioni, e di conseguenza spesso disatteso. A seguito di quanto disposto dall’articolo 18 del D.L. 36/2022, l’introduzione delle sanzioni viene anticipata al 30 giugno 2022 (rispetto a quanto prima previsto, 1° gennaio 2023). Le sanzioni sono dettate dall’articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179: laddove un soggetto che effettua attività di vendita di prodotti e/o prestazioni di servizi, anche professionali, rifiuti di accettare un pagamento attraverso carte di debito / credito, si renderà dovuta una sanzione fissa pari a 30 euro, cui si aggiunge il 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento elettronico (salvo i casi di oggettiva impossibilità tecnica). L’obbligo si considera assolto con la possibilità di accettare in pagamento almeno un tipo di carta di debito/credito.

Obblighi e-fattura contribuenti in regime forfettario e ex minimi 

Dal 1° luglio 2022 vengono attratti nel mondo del “fisco elettronico” i contribuenti in regime di vantaggio e in regime forfettario, se nell’anno precedente l’ammontare dei ricavi o compensi ha superato soglia 25.000 euro. A tal fine è necessario:

  • verificare l’ammontare dei ricavi o compensi conseguiti nell’anno 2021, procedendo ad un eventuale ragguaglio a periodo laddove la posizione IVA sia stata aperta in corso d’anno (cfr. righi LM22 – LM27 colonne 3 e 4 di Redditi 2022 per i forfettari, e rigo LM2 per i contribuenti in regime di vantaggio).
  • se il contribuente viene attratto nei nuovi obblighi già a far data dal 1° luglio 2022, lo stesso dovrà emettere fattura esclusivamente in formato elettronico, e ricevere le fatture in formato elettronico, considerando anche i conseguenti obblighi di conservazione elettronica a norma CAD.

Da non dimenticare i tempi previsti per la trasmissione delle fatture emesse tramite SDI: entro 12 giorni nel caso di fattura immediata, entro il giorno 15 del mese successivo in caso di fattura differita. È tuttavia prevista una deroga, sotto il profilo sanzionatorio, a favore dei “nuovi obbligati”: per tutto il terzo trimestre 2022, le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 non saranno loro applicabili, ma ciò solo a condizione che la fattura elettronica venga emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Per gli esercenti professioni sanitarie resta fermo il divieto di emissione di e-fattura per le prestazioni rese alla persona.

Esterometro abrogato, integrazione / autofattura tramite XML e-fattura

A far data dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 viene meno il cd. “esterometro” (Comunicazione delle operazioni transfrontaliere), sostituito da files XML per ciascuna operazione. Pertanto:

  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, effettuate a partire dal 1° luglio 2022, dovranno essere documentate da fattura elettronica (codice destinatario XXXXXXX), i cui tempi di trasmissione sono quelli ordinari: 12 gg in caso di fattura immediata, entro il gg 15 del mese successivo in caso di fattura differita;
  • le operazioni di integrazione IVA / autofattura conseguenti ad acquisti di beni e servizi effettuati da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere documentati tramite fattura elettronica, codice tipo documento TD17 – acquisti di servizi intra ed extra UE -; TD18 – acquisti intracomunitari di beni; TD19 – altri casi. I documenti elettronici saranno da trasmettere entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione da parte del fornitore estero;
  • la comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche;
  • a seguito di quanto disposto dall’articolo 12 del decreto Semplificazioni, decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, non sono soggette a trasmissione le operazioni di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  • I soggetti “nuovi obbligati” alla fatturazione elettronica sono assoggettati ai medesimi obblighi in materia di operazioni transfrontaliere previsti per i soggetti in regime ordinario.