Esterometro e fatturazione elettronica: cosa cambia dal 2022

L’art. 1 della Legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021) ha apportato alcune modifiche all’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015 relativamente agli adempimenti fiscali da porre in essere in caso di operazioni transfrontaliere.

La norma prevede che a partire dal 1° gennaio 2022 i dati delle operazioni transfrontaliere dovranno essere trasmessi al Sistema di Interscambio (SdI) con il formato del file fattura elettronica e verrà di conseguenza soppresso l’obbligo di trasmissione trimestrale dei dati delle predette operazioni, il cosiddetto “esterometro”.

L’ultima comunicazione trimestrale relativa alle operazioni attive e passive transfrontaliere riguarderà il quarto trimestre 2021 e dovrà essere inviata all’Agenzia Entrate entro il 31 gennaio 2022.

ATTENZIONE: Uno degli emendamenti approvati dal Senato al D.L. n. 146/2021 (c.d. “decreto fiscale”), che dovrà essere convertito in legge entro il prossimo 20 dicembre, prevede il rinvio della nuova disciplina alla data del 1° luglio 2022. Si evidenzia che, anche qualora la proroga fosse ufficializzata, è comunque facoltà del contribuente adottare le nuove disposizioni già a partire dal 1° gennaio 2022.

Fino al 31 dicembre 2021 è possibile:

  • predisporre e inviare trimestralmente un file XML (o meglio due, uno per la fatturazione attiva e uno per la passiva) contenente i dati fiscali delle operazioni effettuate e ricevute da e verso operatori stranieri, nel trimestre di riferimento; oppure
  • inviare le sole operazioni passive, in quanto per le operazioni attive poteva essere predisposta ed inviata allo SdI fattura elettronica impostando il campo “codice destinatario” con il valore “XXXXXXX”.

Dal 1° gennaio 2022 (o, in caso di proroga, dal 1° luglio 2022) i dati delle operazioni transfrontaliere dovranno essere trasmessi al SdI mediante fattura elettronica con termini differenziati per le operazioni attive e le operazioni passive:

  • per le operazioni attive, la trasmissione dovrà essere effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi utilizzando la fattura elettronica TD01. La fattura dovrà quindi essere trasmessa entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione o entro il giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita;
  • per le operazioni passive, la trasmissione dovrà essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

Il 28 ottobre 2021 l’Agenzia Entrate ha emanato il Provvedimento n. 293384 e ha definito le regole tecniche e i termini per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere.

In relazione alle operazioni passive, il meccanismo dell’integrazione elettronica delle fatture prevede la predisposizione e l’invio da parte del soggetto acquirente dei seguenti tipi di documenti in formato XML:

  1. TD17 Integrazione/Autofattura per acquisto di servizi dall’estero per i quali il cliente italiano è debitore d’imposta ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972. Se il fornitore è stabilito in un altro paese UE si parla di integrazione, se è Extra-UE di autofatturazione;
  2. TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari di cui all’art. 46 D.L. n. 331/1993;
  3. TD19 Integrazione/Autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2, D.P.R. 633/1972.

Sono esonerati dall’obbligo di comunicazione delle operazioni transfrontaliere i soggetti che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” e nel “regime forfetario”, nonché i soggetti che hanno esercitato l’opzione cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 398/1991 (le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro).

Inoltre le operazioni documentate con bollette doganali (esportazioni ex art. 8, comma 1, lett. a) e b) del DPR 633/1972) non vanno obbligatoriamente trasmesse, resta una facoltà.

L’Agenzia Entrate ha più volte confermato che restano in vigore gli adempimenti relativi alla comunicazione INTRA.

La sanzione applicabile dal 1° gennaio 2022 è fissata nella misura di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro mensili, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze.

DICHIARAZIONI D’INTENTO

Gli operatori economici che effettuano operazioni con l’estero possono acquistare beni e servizi senza dovere corrispondere l’IVA ai propri fornitori nell’ambito di un plafond che si sono costituiti mediante la trasmissione telematica delle cd. dichiarazioni d’intento (art. 8, primo comma, lett. c, del D.P.R. n. 633/1972).

Si ricorda, poi, che l’art. 12-septies del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 – cd. decreto “Crescita” (convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58) – ha introdotto delle importanti novità in materia di dichiarazione d’intento, con riferimento alla procedura, nonché agli aspetti sanzionatori.

Nel dettaglio, il D.L. n. 34/2019, convertito dalla Legge n. 58/2019, ha introdotto, con effetto 2020, le seguenti novità in materia di dichiarazione d’intento (si veda anche la nota dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli 12 luglio 2019, n. 69283/RU):

  • gli esportatori abituali non hanno più l’obbligo di consegnare ai propri fornitori la dichiarazione d’intento, nonché la ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate, ma soltanto l’obbligo di presentazione telematica della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta, con indicazione del protocollo di ricezione;
  • la dichiarazione d’intento può riguardare anche più operazioni. Tale previsione è in linea con quanto già contenuto nella risoluzione 13 aprile 2015, n. 38/E, in merito alla possibilità di utilizzare una dichiarazione d’intento anche per una serie di operazioni doganali di importazione, fino a concorrenza di un determinato ammontare, da utilizzarsi nell’anno di riferimento;
  • nelle fatture emesse nei confronti degli esportatori abituali (ovvero dall’importatore nella dichiarazione doganale) si devono indicare gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento rilasciati dall’Agenzia delle entrate. La novella legislativa prescrive, infatti, che la ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate riporti l’indicazione del protocollo di ricezione e che gli estremi di detto protocollo debbano essere indicati dal cedente nelle fatture emesse in base alla dichiarazione d’intento, ovvero essere indicati dall’importatore nella dichiarazione doganale. Sul punto, l’Agenzia delle dogane ha chiarito che l’indicazione del numero di protocollo attribuito alla dichiarazione d’intento dal servizio telematico delle Entrate è attualmente già richiesta ai fini della corretta compilazione della dichiarazione doganale;
  • abrogazione dell’art. 1, comma 2, del D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, che comporta il venire meno degli obblighi di:
  • redigere la dichiarazione d’intento in duplice esemplare;
  • numerarla progressivamente dal dichiarante e dal fornitore o prestatore;
  • annotarla entro i 15 giorni successivi a quello di emissione o ricevimento in apposito registro;
  • conservarla;
  • indicarne gli estremi nelle fatture emesse in base ad essa.

Nello specifico, in attuazione del decreto “Crescita”, l’Agenzia delle entrate ha disposto che, al fine di consentire agli esportatori abituali di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell’IVA, a partire dal 2 marzo 2020, sono rese disponibili a ciascun fornitore indicato dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni d’intento acquisite dall’Agenzia delle entrate le informazioni relative alle dichiarazioni d’intento stesse.

I fornitori oggetto di comunicazione degli esportatori abituali nelle dichiarazioni d’intento acquisite dall’Agenzia delle entrate possono accedere alle informazioni relative alle dichiarazioni d’intento con i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, consultando il proprio “cassetto fiscale”; tali informazioni possono essere consultate anche dagli intermediari già delegati dai fornitori ad accedere al proprio “cassetto fiscale”.

Il D.L. n. 34/2019, convertito dalla Legge n. 58/2019, sempre con effetto 2020, ha modificato anche i profili sanzionatori riservati alla gestione delle dichiarazioni d’intento; infatti, viene previsto che in capo al cedente o al prestatore che effettuano cessioni o prestazioni senza avere prima riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle entrate si applica una sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’imposta.

I fornitori oggetto di comunicazione degli esportatori abituali nelle dichiarazioni d’intento acquisite dall’Agenzia delle entrate possono accedere alle informazioni relative alle dichiarazioni d’intento con i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, consultando il proprio “cassetto fiscale”; tali informazioni possono essere consultate anche dagli intermediari già delegati dai fornitori ad accedere al proprio “cassetto fiscale”.

Fattura elettronica emessa nei confronti degli esportatori abituali

Per emettere la fattura elettronica per operazioni non  imponibili, ai sensi dell’art. 8, primo comma, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972, da trasmettere al sistema SdI, nei confronti di un esportatore abituale, si deve utilizzare esclusivamente il tracciato xml della fattura ordinaria, allegato al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 aprile 2018, n. 89757/2018, e successive modificazioni.

La fattura elettronica deve riportare nel campo 2.2.1.14 <Natura> il codice specifico N3.5 “Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento”, nonché gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento trasmessa all’Agenzia delle entrate dall’esportatore abituale.


Il numero di protocollo della dichiarazione d’intento, rilevabile dalla ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate, è composto di due parti:

  • la prima, formata da 17 cifre (ad esempio, 08060120341234567);
  • la seconda, di 6 cifre (ad esempio, 000001), che rappresenta il progressivo e che deve essere separata dalla prima dal segno “-” oppure dal segno “/”.
  • In particolare, deve essere compilato un blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> per ogni dichiarazione d’intento, come di seguito specificato:
  • nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura “INTENTO”;
  • nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-” oppure dal segno “/” (ad esempio, 08060120341234567-000001);
  • nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.

I controlli dell’Agenzia delle entrate

La legge di bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178), con effetto 1° gennaio 2021, ha stabilito che è inibita l’emissione di nuove dichiarazioni d’intento da parte dei contribuenti nei cui confronti, all’esito delle analisi di rischio e dei controlli sostanziali effettuati dall’Agenzia delle entrate, sia stata disconosciuta la qualifica di esportatore abituale.

Inoltre, è possibile per l’Agenzia delle entrate:

  • invalidare le dichiarazioni d’intento precedentemente emesse;
  • operare un incrocio automatico tra sistema della fatturazione elettronica e dichiarazione d’intento falsa;
  • inibire l’emissione della fattura elettronica da parte del fornitore, che abbia indicato il riferimento di una dichiarazione d’intento invalidata, con titolo di non imponibilità IVA.

NOVITA’ IN TEMA DI SUPERBONUS ED ALTRE DETRAZIONI

È stato pubblicato in gazzetta ufficiale (G.U. n. 269 dell’11/11/2021) il Decreto Legge n. 157/2021, c.d. decreto legge sul contrasto alle frodi, il quale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 del medesimo, è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

A far data dal 12 novembre scorso, il comma 11 del prefato art. 119 nel testo novellato prevede che: “Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, nonché in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente articolo”.


In sostanza, il comma 1 dell’articolo 1 del Decreto Legge n. 157/2021 intervenendo sull’articolo 119 del DL Rilancio, ha esteso l’obbligo del visto di conformità anche ai casi in cui il c.d. Superbonus 110% sia utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi.


L’obbligo del visto di conformità, quindi, diversamente da quanto previsto sino a qualche giorno fa, sussisterà non solo se i beneficiari della detrazione vorranno fruire dell’opzione di cui all’art. 121 del DL Rilancio per la cessione del credito/sconto in fattura ma, si badi bene, anche nel caso in cui la detrazione venga utilizzata dai medesimi a riduzione delle imposte dovute direttamente nella dichiarazione fiscale annuale.

Oltre all’estensione del visto di conformità a tutte le ipotesi disciplinate all’articolo 121, comma 2, del DL n. 34 del 2020 (cessione credito e sconto in fattura), la novella legislativa introduce l’obbligo, anche per questa tipologia di detrazioni, di asseverare la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni, già in vigore, dell’articolo 119, comma 13-bis, del predetto Decreto Rilancio.


Se per il visto di conformità non sono rilevabili ostacoli rispetto all’immediata applicazione, in tutte le fattispecie ordinarie di detrazione edilizia, rappresentando uno strumento ormai noto agli operatori del settore, per l’asseverazione della congruità delle spese la macchina sembra incepparsi. Mentre le asseverazioni di cui agli interventi per la riqualificazione energetica e la riduzione del rischio sismico sono rilasciate, rispettivamente, secondo le indicazioni del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020 e del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 58 del 28 febbraio 2007, per le detrazioni “ordinarie” sono ancora ignote le forme e le modalità tecniche.


L’asseverazione dovrà essere rilasciata al termine dei lavori ovvero per ogni stato di avanzamento sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 121 del DL Rilancio.


Per entrambe le disposizione, infine, si pone il tema, rilevante, della decorrenza. La norma, infatti, tace sul punto.

COMUNICAZIONE DEL BONUS “INDUSTRIA 4.0”

Recentemente il MISE ha reso disponibile i modelli utilizzabili per comunicare allo stesso i dati / informazioni relativi agli investimenti per i quali il contribuente ha beneficiato dei bonus “Industria 4.0” previsti dalla Finanziaria 2020 / 2021.

Va comunque sottolineato che l’invio della comunicazione in esame non costituisce presupposto per beneficiare dei bonus.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione in esame va trasmessa:

  • entro il 31.12.2021 con riferimento agli investimenti di cui all’art. 1, commi da 184 a 197, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020);
  • entro la presentazione del mod. REDDITI riferito al periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti, con riferimento agli investimenti di cui all’art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021). Così la comunicazione relativa agli investimenti effettuati nel periodo 16.11-31.12.2020 va trasmessa entro il 30.11.2021.

Il modello, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va inviato in formato elettronico tramite PEC al seguente indirizzo

benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it

Si allega il link dove scaricare il modello e le istruzioni relative:

Allegato_1_Modello_comunicazione_credito_dimposta_beni_strumentali_40.docx (live.com)

Decreto

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER mPMI SETTORE MANUFATTURIERO

FONDI DISPONIBILI

€ 33.500.000,00

IMPRESE AMMISSIBILI

Le mPMI (micro, piccole e medie imprese) aventi i seguenti requisiti:

• almeno un’unità locale situata in Veneto;

• codice ATECO, principale o secondario, classificato come “C – Attività manifatturiere”

• essere impresa iscritta come attiva al Registro Imprese alla presentazione della domanda;

SPESE AMMISSIBILI

a) Acquisto di macchinari, impianti produttivi, attrezzature tecnologiche e strumenti innovativi:

  • rientrano nella presente categoria di spesa anche gli interventi di efficientamento energetico, se indicati su diagnosi energetica e il progetto prevede almeno un intervento indicato nell’Appendice 2;
  • sono comprese anche le relative spese di trasporto e installazione;
  • rientrano anche gli autoveicoli per uso speciale e i mezzi d’opera di cui all’art. 54, comma 1, lett. g) e n) del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. “Codice della Strada”, purché di categoria ambientale Euro 6 e immatricolati per uso proprio.

b) Programmi informatici e tecnologie per l’ingegnerizzazione di software/hardware e prodotti, quali brevetti e know-how concernenti nuove tecnologie di prodotti, processi produttivi e servizi forniti, nel limite massimo del 50% delle spese della voce a).

c) Spese per il rilascio, da parte di organismi accreditati da Accredia o da corrispondenti soggetti esteri per la specifica norma da certificare, delle certificazioni UNI EN ISO 14001:2015, UNI CEI EN ISO 50001:2018, “ReMade in Italy”, “Plastica Seconda Vita”, “FSC Catena di Custodia”, “Greenguard” e della registrazione EMAS (Regolamento CE n. 1221/2009). La spesa massima ammissibile per ciascuna certificazione è pari € 5.000,00.

Ai fini dell’ammissibilità delle spese di certificazione, l’impresa richiedente deve ottenere la relativa certificazione entro la presentazione della domanda di saldo.

d) Premi versati per garanzie fornite da una banca, società di assicurazioni o altri istituti finanziari. Tali spese sono ammesse nel limite del 10% delle spese a) b) e c).

SPESE MINIMA E MASSIMA

Spesa minima              80.000

Spesa massima            500.000

AGEVOLAZIONE RICHIEDIBILE

Contributo a fondo perduto pari al 30% dell’investimento

ARCO TEMPORALE EFFETTUAZIONE INVESTIMENTI

Spese sostenute : dal 01/11/2021 al 14/02/2024

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE

Apertura : 25 NOVEMBRE 2021 ore 10.00

Chiusura : 09 FEBBRAIO 2022 ore 12.00

GRADUATORIA (per i dettagli si rimanda al file allegato “Criteri di priorità)

Ai fini dell’ammissione al contributo non ha nessuna rilevanza il giorno di invio della domanda.

Trattasi di bando con procedura valutativa a graduatoria in cui avranno le priorità le imprese che presenteranno progetti aventi uno o più dei seguenti requisiti (maggiori sono i requisiti e maggiore sarà il punteggio):

– introduzione nel processo produttivo di almeno un bene 4.0

– domanda accompagnata da una diagnosi energetica (sottoscritta da un tecnico abilitato cosiddetto “energy manager”)

– il progetto per il quale si richiede l’agevolazione prevede, tra le spese preventivate, l’ottenimento della certificazione UNI EN ISO 14001:2015.

– Il progetto per il quale si richiede l’agevolazione prevede, tra le spese preventivate, l’ottenimento della certificazione EMAS (Regolamento CE n. 1221/2009).

– Il progetto per il quale si richiede l’agevolazione prevede, tra le spese preventivate, l’ottenimento della certificazione UNI CEI EN ISO 50001:2018.

– Il progetto per il quale si richiede l’agevolazione prevede, tra le spese preventivate, l’ottenimento di almeno una delle seguenti certificazioni:

ReMade in Italy;

Plastica Seconda Vita;

Il progetto per il quale si richiede l’agevolazione prevede, tra le spese preventivate, l’ottenimento di almeno una delle seguenti certificazioni:

  • FSC Catena di custodia;
  • Greenguard.
  • l’impresa ha redatto il proprio bilancio o rapporto socio-ambientale, ambientale o di sostenibilità per l’esercizio 2020 (anche in forma consolidata nel caso di imprese appartenenti ad un gruppo).
  • Impresa in possesso della certificazione UNI EN ISO 14001:2015.

A parità di punteggio, avranno la priorità le imprese con maggior numero di lavoratori.