Pagamento in contante: la nuova soglia a 1.000 euro e il frazionamento dei pagamenti

Dal 1° gennaio 2022 il limite per effettuare pagamenti in denaro contante, a qualsiasi titolo, scenderà da 2.000 a 1.000 euro. Lo prevede l’art. 49 del D.Lgs n. 231/2007. Privati ed imprese dovranno rimanere al di sotto della predetta soglia. Diversamente risulteranno violate le disposizioni in materia di antiriciclaggio.

Tale limite non potrà essere superato neppure frazionando i pagamenti con l’intento di “aggirare” il divieto. Si pone dunque il problema di comprendere se il frazionamento del trasferimento della somma di denaro sia effettuato specificamente con tale intento, oppure risponda ad una prassi consolidata anche ai fini commerciali.

Lo stralcio delle cartelle fino a 5.000 euro

L’art. 4 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (il cosiddetto “Decreto Sostegni”), convertito con modificazioni in Legge 21 maggio 2021, n. 69, ha introdotto la possibilità di accedere ad una nuova definizione dei carichi di importo ridotto affidati all’agente della riscossione, consistente nell’annullamento, in presenza di particolari condizioni, dei debiti fiscali fino a 5.000 euro.

In merito, l’Agenzia Entrate, in collaborazione con l’Agenzia Entrate – Riscossione, tramite la Circolare n. 11/E del 22 settembre 2021, ha fornito alcuni importanti chiarimenti ed indicazioni.

Oltre ai chiarimenti sui debiti che possono essere annullati, sui contribuenti che possono beneficiare della misura e sulle tempistiche, di particolare interesse è la parte del documento in cui l’Agenzia spiega i criteri di determinazione del limite di reddito di 30.000 euro riferito al 2019, superato il quale il contribuente esce dall’ambito applicativo dello stralcio.

Debiti stralciabili ed esclusi

Il “Decreto Sostegni” prevede l’annullamento automatico di tutti i debiti che alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto legge) risultavano di importo residuo non superiore a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Restano esclusi dal computo gli aggi di riscossione, gli interessi di mora e le eventuali spese di procedura.

Il limite di 5.000 euro è determinato non con riferimento all’importo complessivo della cartella di pagamento, ma in relazione agli importi dei «singoli carichi» contenuti nella stessa.

La disposizione è valida per tutti i carichi affidati all’agente della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all’utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo, fatti salvi i debiti espressamente esclusi[1].

Da un punto di vista temporale, l’agevolazione fa riferimento a debiti di importo “residuo” alla data del 23 marzo 2021, pertanto rientrano nello stralcio anche i carichi originariamente di importo superiore a 5.000 euro, ma che, ad esempio, a seguito di un provvedimento di sgravio o di un pagamento parziale, anche in attuazione di definizioni agevolate, alla predetta data risultino al di sotto della soglia dei 5.000 euro.

Per individuare i carichi definibili occorre, poi, fare riferimento non alla data di notifica della cartella di pagamento, ma alla data di affidamento del carico all’agente della riscossione.

Beneficiari dello stralcio

I debiti che possono essere oggetto di stralcio devono riferirsi:

  • alle persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro. Per l’individuazione del reddito si considera la somma di:
    • reddito imponibile Irpef;
    • reddito assoggettato alla cedolare secca;
    • reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
  • ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.

La procedura per l’annullamento dei debiti

L’Agenzia Entrate – Riscossione ha trasmesso all’Agenzia Entrate un elenco dei possibili beneficiari dell’agevolazione, ossia dei soggetti che godono dei requisiti oggettivi sopra descritti. L’Agenzia Entrate individua quindi i soggetti per i quali non ricorrono i requisiti reddituali e comunica alla Riscossione i codici fiscali dei soggetti che, sulla base delle dichiarazioni dei redditi e delle certificazioni uniche presenti nella propria banca dati, risultano avere conseguito redditi imponibili superiori ai limiti previsti e per i quali quindi non si procederà all’annullamento.

ATTENZIONE: Successivamente, l’annullamento dei debiti, che sarà effettuato alla data del 31 ottobre 2021, avverrà automaticamente.

L’agente della riscossione provvede in autonomia allo stralcio senza inviare alcuna comunicazione al contribuente, che può tuttavia verificare l’intervenuto annullamento dei debiti attraverso la consultazione della propria situazione debitoria che può essere richiesta con le modalità rese disponibili dall’agente della riscossione.

Nel caso di debiti oggetto di coobbligazione, l’annullamento non opera se il codice fiscale di almeno uno dei risulta con un reddito superiore al limite stabilito per lo Stralcio, in quanto, in caso di coobbligazione, la pretesa e, quindi, il carico sono da ritenersi unitari.


[1] I debiti esclusi sono elencati al comma 9 dell’art. 4 del D.L. n.  41 del 2021.

Il Mef annuncia la proroga

Con il comunicato n. 133 del 28/06/2021 il Ministero dell’Economia e Finanze annuncia, per i contribuenti ISA ed i forfettari, la proroga dei termini di versamento di giugno. Pur in assenza del provvedimento normativo, il comunicato stampa annuncia il differimento al 20 luglio dei termini di versamento delle imposte in scadenza al 30 giugno, senza il versamento di alcun interesse.

Ai sensi dell’articolo 12 comma 5 del DLGS n. 241 del 1997 sarà ancora una volta un DPCM a prevedere la proroga del versamento del saldo e del primo acconto ai fini delle imposte sui redditi e dell’iva per tutti i contribuente interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli in regime forfettario. Pertanto fino al 20 luglio si potrà versare senza maggiorazioni, mentre dal 21 luglio al 20 agosto i beneficiari della proroga potranno versare con l’aggiunta degli interessi calcolati in misura dello 0,40 per cento.

“Rottamazione-ter” e “saldo e stralcio”: scadenze

Attraverso alcune FAQ pubblicate sul proprio sito, Agenzia delle Entrate-Riscossione ha fornito ulteriori chiarimenti in merito ai nuovi termini relativi a notifiche e versamenti, disposti dal decreto “Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73.

In particolare:

  • sono sospesi i versamenti in scadenza dall’8 marzo 2020 al 30 giugno 2021, riferiti a tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione;
  • i versamenti dovranno essere effettuati entro il 31 luglio 2021
  • il pagamento sarà considerato tempestivo anche se effettuato entro il 2 agosto in quanto il 31 luglio cadrà di sabato
  • fino al 30 giugno 2021 Agenzia delle Entrate-Riscossione non notificherà alcuna cartella di pagamento, nemmeno tramite pec;
  • per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione è possibile chiedere una rateizzazione (a tal fine, è opportuno presentare la domanda entro il 31 luglio 2021);
  • per le richieste di rateizzazione presentate dal 30 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà dev’essere documentata solo nel caso in cui il debito complessivo oggetto di rateizzazione sia di importo superiore a 100 mila euro, in deroga alla soglia di 60 mila euro prevista dall’art. 19, comma 1, ultimo periodo, del D.P.R. n. 602/1973;
  • fino al 30 giugno 2021, Agenzia delle Entrate-Riscossione non attiverà alcuna nuova procedura cautelare o esecutiva, come fermo amministrativo, ipoteca o pignoramento;
  • entro il 31 luglio 2021 dovranno essere versate le rate in scadenza nel 2020 relative a “rottamazione-ter” e “saldo e stralcio”: peraltro tale termine opera solo se si è in regola con le scadenze 2019;
  • sempre con riferimento a “rottamazione-ter” e “saldo e stralcio”, entro il 30 novembre 2021 dovranno essere versate le rate in scadenza nel 2021 (tale termine opera solo per chi ha effettuato il versamento entro il 31 luglio 2021 delle rate in scadenza nel 2020).

Differimento rata Inps del 17.05.2021

È giunto nel pomeriggio di ieri il differimento della scadenza dei contributi fissi Inps.

Al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 il pagamento della prima rata dei contributi richiesti con l’emissione 2021, dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali dell’INPS di artigiani e commercianti, slitta al 20 agosto 2021.


Il differimento  viene concesso a tutti indistintamente, con la ratio di consentire l’effettuazione dei conteggi e delle verifiche necessarie ai fini dell’eventuale accesso al beneficio della riduzione parziale dei contributi dovuti con riferimento all’anno 2021, e aventi scadenza entro il medesimo anno.

Stante la bozza del tanto atteso decreto, potranno giovarsi della riduzione, nella misura massima di 3.000 euro (salvo riduzione conseguente ad un eventuale insufficiente stanziamento di fondi in bilancio, rispetto alle istanze che perverranno), i contribuenti che rispetteranno tutte le condizioni sottoelencate:

  1. Calo del fatturato e corrispettivi del 2020 non inferiore al 33% rispetto al 2019;
  2. Reddito complessivo di lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla gestione non superiore a 50.000 euro nel 2019 (la verifica deve essere effettuata, per gli iscritti AGO, guardando al reddito imponibile dichiarato nel quadro RR del modello Redditi 2020 riferimento 2019);
  3. Non essere titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità;
  4. Non essere titolari di pensione diretta, con l’unica eccezione prevista della pensione di invalidità;
  5. Essere in regola con la contribuzione pregressa.
  6. Non aver superato l’importo individuale di aiuti concedibili indicati nella sezione 3.1 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19” di cui alla Comunicazione della Commissione Europea marzo 2020 e succ. modifiche ed integrazioni.