Riscossione sospesa fino al 31 maggio 2021

Con un metodo che ha ormai assunto i connotati della normalità, la pubblicazione a mezzo comunicato stampa, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato la proroga al 31 maggio 2021 della sospensione delle attività di riscossione e notifica delle cartelle esattoriali e degli altri atti della riscossione sospesi dall’8 marzo 2020.

Con il comunicato stampa n. 88 del 30 aprile 2021 il MEF ha reso noto che è in corso di definizione il provvedimento normativo che differirà al 31 maggio 2021 il termine ultimo del periodo sospensione delle attività di riscossione, inizialmente disposto dall’articolo 68 del DL n. 18 del 2020 ed attualmente fissato al 30 aprile 2021 dall’articolo 4 del DL n. 41 del 2021 (cd. Decreto Sostegni).

In attesa di conoscere il testo normativo il Ministero ha preannunciato l’allungamento del periodo di sospensione, fino al 31 maggio, dei pagamenti, dell’invio di nuove cartelle e della possibilità per l’agente della riscossione di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.

“Risparmiometro”: il Fisco affila le armi e si appresta ad utilizzare la superanagrafe dei conti

Il Fisco affila le armi ed entro breve inizierà ad utilizzare i dati presenti nella Superanagrafe dei conti incrociandoli con i dati reddituali presenti nell’archivio dell’Anagrafe tributaria. Nel mirino finiscono ora, dopo le società, le persone fisiche che presentano una movimentazione dei conti bancari non plausibile rispetto al reddito dichiarato.

L’allarme però è eccessivo, in quanto, perlomeno nella fase iniziale, l’attenzione del Fisco sembra concentrarsi sui soggetti che presentano elevati profili di rischio come gli evasori totali. I
Ogni anno le banche, Poste Italiane, e gli altri intermediari finanziari sono obbligati a comunicare all’Agenzia delle entrate alcuni dati relativi ai rapporti con i propri clienti. Si tratta, ad esempio, del saldo iniziale dei conti correnti o di deposito, i saldi finali, il totale degli accrediti ed il totale degli addebiti. Non devono essere comunicate le singole operazioni. I medesimi dati riguardano il deposito dei titoli o anche il numero di accessi del contribuente al servizio “cassette di sicurezza”. Queste informazioni potranno essere utilizzate dal Fisco direttamente senza richiedere alcuna specifica autorizzazione.
Il nuovo strumento che il Fisco intende “mettere in campo” utilizzerà esclusivamente i dati “aggregati” e quindi non richiederà il rilascio di alcuna autorizzazione preventiva. Il ragionamento è estremamente semplice ed è fondato sull’incrocio dei dati già noti all’Agenzia delle entrate con i redditi dei contribuenti risultanti dall’Anagrafe tributaria. I dati già conosciuti sono il saldo dei conti all’inizio e alla fine dell’anno, il dato complessivo delle entrate e delle uscite (totale degli accrediti e degli addebiti), e la giacenza media sui conti.

In pratica, se il software utilizzato dall’Agenzia delle entrate riscontrerà uno scostamento del 20 – 25 per cento tra quanto risulta al Fisco come reddito e quanto indicato nel saldo di fine anno del conto, determinato come differenza tra entrate ed uscite, il contribuente rischierà di finire nel mirino nel Fisco. Ad esempio, se la differenza tra le entrate e le uscite ammonta a 150.000 euro, ed il reddito dichiarato ammonta a 20.000 euro, è evidente la necessità di dover giustificare la differenza. Fino a qualche anno fa il Fisco non era in grado di conoscere automaticamente i dati dei conti correnti bancari. Poteva solo sapere il numero di conti correnti intestati a Tizio e dove questi conti erano accesi. Invece, in virtù della Superanagrafe dei conti, dal 2014 l’Agenzia delle entrate è in grado di conoscere automaticamente, sia pure in forma aggregata, una serie di dati.

È evidente che il nuovo strumento non potrà essere utilizzato automaticamente, ma lo scostamento del saldo del conto corrente, ben più elevato rispetto al reddito dichiarato, potrebbe essere dovuto a ragioni più che legittime. Ad esempio, il contribuente potrebbe aver ricevuto una consistente somma di denaro a seguito di una successione, ovvero l’incremento del saldo potrebbe ancora essere dovuto alla plusvalenza derivante dalla vendita dell’abitazione principale completamente esclusa dall’imposizione ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. b) del TUIR. L’Agenzia delle entrate ha dunque assicurato che la selezione dei contribuenti da controllare sarà effettuata sulla base di criteri rigorosi, senza prendere in considerazione tutti gli scostamenti tra i saldi dei conti ed i redditi dichiarati.

Il contraddittorio
Il Fisco ha escluso, però, l’automatismo della procedura. Infatti, non solo saranno selezionate le posizioni a maggior rischio di evasione, ma i contribuenti avranno la possibilità, durante il contraddittorio, di spiegare da dove trae origine la maggiore disponibilità di denaro.

IMPOSTA DI BOLLO: DEFINITE LE MODALITA’ PER IL VERSAMENTO

Da oggi l’Agenzia Entrate ha reso disponibile nel portale “Fatture e Corrispettivi” il calcolo e le modalità di versamento dell’imposta di bollo relativa al primo trimestre del 2019 (in scadenza il prossimo 23 aprile).

Al servizio si può accedere tramite la sezione “Home Consultazione”, nella quale è presente la voce di menù “Pagamento imposta di bollo”. Il sistema consente la visualizzazione dei dettagli dell’imposta dovuta in relazione al trimestre di riferimento e pone in evidenza il numero di documenti emessi (consegnati o messi a disposizione nel trimestre di riferimento) e il totale dell’imposta calcolata come somma dei valori indicati nelle singole fatture.

Definito l’importo sarà possibile procedere al pagamento. Il portale proporrà una mascherina contenente la partita IVA e il codice fiscale del soggetto passivo, l’anno e il trimestre di riferimento, il numero di documenti emessi e il totale dell’imposta riportata sui documenti, ma, anche, il numero dei documenti dichiarati e l’imposta di bollo calcolata sulla base degli stessi. Il soggetto passivo potrà scegliere se procedere al pagamento mediante addebito su conto corrente bancario o tramite “F24” o “F24EP”.

Nel primo caso sarà necessario inserire l’IBAN, confermando che il conto è intestato al codice fiscale del cedente. Sarà, quindi, possibile inoltrare il pagamento (accedendo a una schermata riepilogativa) e confermare lo stesso, cliccando sull’apposito pulsante.

Dopo che il sistema avrà effettuato i controlli sulla correttezza formale dell’IBAN, al soggetto passivo sarà consegnata una prima ricevuta a conferma del fatto che la richiesta di pagamento è stata inoltrata. Successivamente ne verrà rilasciata una seconda, attestante l’avvenuto pagamento o l’esito negativo dello stesso.

In alternativa all’addebito sul conto corrente, è possibile procedere al versamento a mezzo modello “F24” o “F24EP”, stampando il modello precompilato predisposto dal sistema.

Richieste di erogazione del voucher digitalizzazione entro il 28 marzo

Il MISE ha prorogato il termine con un nuovo decreto pubblicato ieri.

Le domande di erogazione volte ad ottenere l’assegnazione definitiva del c.d. voucher digitalizzazione possono essere presentate entro le ore 17 del 28 marzo 2019. Il termine è stato così prorogato dal decreto MISE del 14 marzo 2019 al fine di consentire alle imprese assegnatarie del voucher il completamento delle attività di rendicontazione dei progetti di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico interessati.

PROROGATA LA SCADENZA DELLA COMUNICAZIONE ENEA

L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile con una nota sul proprio sito web ha prorogato dal 19 febbraio 2019 al 1° aprile 2019 la scadenza per la comunicazione all’Enea degli interventi di recupero del patrimonio edilizio e l’acquisto di elettrodomestici di classe A/A+ conclusi in data successiva al 1° gennaio 2018 che conseguano anche un risparmio energetico. L’obbligo reso permanente dalla L. 205/2017 che ha introdotto il nuovo comma 2-bis, articolo 16, D.L. 63/2013 va adempiuto utilizzando il portale http://ristrutturazioni2018.Enea.it e seguendo le indicazioni rilasciate nella Guida rapida disponibile a questo link www.acs.Enea.it/doc/ristrutturazioni.pdf.