Il 28 agosto scorso è stato pubblicato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, n. 195385, con il quale sono stati definiti i criteri e le procedure attuative relative alla disposizione introdotta dall’articolo 1, comma 990, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, secondo la quale è facoltà dell’Agenzia delle Entrate non accogliere in prima battuta versamenti scaturenti da modelli F24 che presentino “profili di rischio”, potendo sospendere il giudizio di accoglimento o respingimento per un periodo massimo di trenta giorni. Decorsi i sessanta giorni dalla data di pubblicazione del Provvedimento, in osservanza allo statuto del contribuente, le disposizioni diverranno pienamente operative a far data dal 29 ottobre. Con il Provvedimento vengono ora delineati i criteri che guideranno la selezione dei modelli di versamento da sottoporre ai controlli aggiuntivi per cui risulta evidente che il novero delle possibilità che potrebbero far scattare un controllo su uno o più modelli F24 risulta alquanto vasto.
Operativamente il meccanismo di sospensione del modello F24 considerato a rischio comporterà una serie di passaggi, che corrispondono ad altrettanti “momenti di comunicazione” tra il contribuente (o il soggetto che per conto del contribuente trasmette il modello F24) e l’Agenzia delle Entrate.
In prima battuta un modello F24 trasmesso telematicamente che viene intercettato dal sistema di controlli automatizzati e sottoposto quindi a sospensione e verifica comporta la trasmissione da parte dell’Agenzia delle Entrate al soggetto trasmittente il modello F24 di una ricevuta specifica, che informa appunto dell’avvio della procedura di controllo ai sensi di quanto previsto dall’articolo 37, comma 49-ter, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
Per espressa previsione normativa le verifiche non possono protrarsi per un periodo superiore ai trenta giorni. Il termine entro il quale dovranno essere compiute risulterà anche “in chiaro” dalla ricevuta che informa dell’avvenuta sospensione.
Se, decorsi i trenta giorni, non è intervenuto il provvedimento di accoglimento del modello F24, oppure il suo respingimento, la delega si dà automaticamente per acquisita.
Con l’avvio della procedura di sospensione le verifiche del caso vengono affidate agli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate, cui il contribuente può inviare gli elementi informativi ritenuti necessari per la finalizzazione della delega sospesa.
Nelle more delle verifiche la delega viene “congelata”, in attesa della pronuncia da parte dell’Agenzia. Per questo motivo, i debiti ivi indicati si considerano ancora come non versati, mentre i crediti utilizzati in compensazione come non ancora usati. Inoltre, laddove si tratti di delega parzialmente compensativa, l’addebito dell’ulteriore somma a debito in conto corrente non avviene.
A seguito delle verifiche effettuate dagli uffici preposti il modello F24 può essere respinto, oppure accolto.
Nel caso di respingimento la delega viene integralmente scartata dal sistema, ciò comporta che i crediti indicati in compensazione non risultano utilizzati e che, specularmente, i debiti indicati non sono onorati.
Attenzione, nel caso di delega parzialmente compensativa è l’intero modello che viene respinto, non procedendosi nemmeno all’addebito della somma residua da versare. Di conseguenza, tutti i debiti indicati sul modello F24 risultano non versati. Per questa ragione potrebbe essere consigliabile, onde evitare di incorrere in uno scarto che comporti il mancato versamento anche delle somme non coperte dai crediti (poi disconosciuti dall’Agenzia), evitare di presentare deleghe parzialmente compensative. In questo modo risulterebbero omessi solo i versamenti relativi agli importi a debito indicati nella delega totalmente compensativa, mentre per la parte per la quale si procedere al versamento il problema non si porrebbe.
Se, invece, il modello F24 viene accolto, lo stesso si considera come evaso alla data di presentazione originaria. In caso di modello F24 a saldo zero, con apposita ricevuta, l’Agenzia delle Entrate comunica al soggetto che ha trasmesso il file telematico l’avvenuto perfezionamento della delega di pagamento. Nel caso, invece, di delega parzialmente compensativa, sarà l’Agenzia delle Entrate ad inviare la necessaria richiesta di addebito sul conto indicato nel file telematico.
Attenzione, di tutti i passaggi sovra indicati, ovvero respingimento della delega, oppure accoglimento della delega compensativa a zero, o ancora accoglimento della delega parzialmente compensativa con inoltro dell’ordine di pagamento sul conto prescelto, il soggetto che ha trasmesso la delega viene informato mediante la trasmissione di apposite ricevute. Se, invece, i controlli non vengono eseguiti nel termine di legge, ovvero i 30 giorni, in assenza di comunicazione di scarto del modello, l’operazione si considera effettuata nella data indicata nel file telematico inviato, senza ulteriori comunicazioni. Come già indicato in precedenza, lo scadere dei trenta giorni è espressamente indicato nella prima ricevuta, ovvero quella che informa dell’avvio della procedura di controllo.