Novità in materia di lavoro per l’anno 2016
Evidenziamo alcune disposizioni contenute nella legge di stabilità per l’anno 2016, riservandoci di fornirVi ulteriori precisazioni non appena saranno state emanate le successive circolari esplicative.
1. Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2016, con esclusione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico, è riconosciuto l’esonero dal versamento del 40% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per un periodo di ventiquattro mesi ed entro il limite annuo di euro 3.250. Il beneficio non si applica ai premi INAIL, e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote previsti dalla normativa vigente. L’agevolazione non spetta:
– nel caso di assunzione di lavoratori occupati a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti presso qualsiasi datore di lavoro;
– con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio (compreso l’esonero previsto dalla legge di stabilità per il 2015) sia già stato usufruito con una precedente assunzione a tempo indeterminato;
– in presenza di assunzioni di lavoratori con i quali i datori di lavoro, comprese le società controllate, collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, avevano già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti l’entrata in vigore della legge di stabilità 2016.
Per poter beneficiare dell’agevolazione, i datori di lavoro devono altresì essere in possesso della regolarità contributiva, osservare la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, applicare integralmente il CCNL e la contrattazione di secondo livello, e rispettare eventuali diritti di precedenza per le nuove assunzioni.
2. Nel triennio 2016-2018, i lavoratori dipendenti a tempo pieno ed indeterminato in possesso del requisito minimo contributivo per la pensione di vecchiaia, che matureranno il requisito anagrafico per la predetta pensione a fine 2018 (66 anni e 7 mesi per i lavoratori dipendenti maschi, per le lavoratrici del settore privato 65 anni e 7 mesi per il biennio 2016-2017 e 66 anni e 7 mesi per il 2018), d’intesa con il datore di lavoro potranno ridurre volontariamente l’orario di lavoro tra il 40 e il 60% . L’accordo dovrà essere comunicato all’Inps e alla Direzione Territoriale del Lavoro, che dovrà autorizzare la riduzione. In tal caso, percepiranno in busta paga un bonus esente da prelievo contributivo e fiscale pari al 33% della retribuzione non erogata in virtù del ridotto orario di lavoro, e beneficeranno altresì della contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata. Il rapporto di lavoro dovrà cessare al compimento dell’età per l’accesso alla pensione di vecchiaia. Un decreto del Ministero del Lavoro di prossima emanazione preciserà le modalità di effettuazione dell’accordo. Il beneficio potrà essere riconosciuto nei limiti delle risorse stanziate.
3. Viene reintrodotta la c.d. detassazione dei premi di risultato per i lavoratori con reddito da lavoro dipendente relativo al 2015 non superiore a 50.000 euro. Essi potranno beneficiare di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF pari al 10%, entro il limite di 2.000 euro lordi (ovvero 2.500 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro), per le somme corrisposte per incrementi di produttività o sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. E’ necessario che l’erogazione avvenga in esecuzione di contratti aziendali o territoriali sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalle RSU. E’ attesa l’emanazione di un decreto interministeriale che dovrà definire i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.
4. Viene prorogato per l’anno 2016 il congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore dipendente. In relazione alle nascite avvenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, entro i 5 mesi successivi alla nascita del figlio, il padre dovrà astenersi dal lavoro per due giorni (in precedenza era previsto un solo giorno), anche non continuativi. Potrà poi assentarsi per ulteriori due giorni (frazionati o continuativi), anche contemporaneamente all’astensione della madre. La fruizione del congedo facoltativo da parte del padre comporterà la riduzione del congedo di maternità della madre per il medesimo numero di giorni, con conseguente anticipazione del termine finale dell’astensione post-partum.
5. Il limite per la circolazione del contante viene innalzato a 2.999 euro. Tuttavia, per i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni e per i servizi di rimessa (money transfer) la soglia resta fissata a 999 euro.
Segnaliamo poi alcune rilevanti novità per il 2016:
1. L’aliquota di contribuzione alla Gestione separata Inps è pari al 31,72% per i collaboratori non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e non pensionati, e al 24% per i titolari di pensione diretta e per gli iscritti ad altra forma pensionistica. Resta fissata al 27% per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA.
2. Le aziende con più di 5 dipendenti e fino a 15 dipendenti, non beneficiarie della cassa integrazione guadagni ordinaria e prive un Fondo negoziale di sostegno al reddito, dovranno aderire al FIS (Fondo di Integrazione Salariale), versando una contribuzione pari allo 0,45%, di cui un terzo a carico del lavoratore. L’operatività del nuovo obbligo contributivo è subordinata alla prossima emanazione di un decreto interministeriale. Le aziende con più di 15 dipendenti, già aderenti al Fondo di solidarietà residuale, dovranno ora contribuire al FIS, versando un contributo pari allo 0,65%, di cui un terzo a carico del lavoratore. Le aziende artigiane, anche se occupano meno di 6 dipendenti, dal 1° gennaio 2016 dovranno versare al Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell’Artigianato (FSBA) una contribuzione dello 0,45%. Dal 1° luglio 2016 sarà posta a carico dei dipendenti una contribuzione dello 0,15%. Si attende la stipula di una convezione con l’Inps per rendere operativa la contribuzione.
3. Viene modificata la disciplina degli incentivi per le assunzioni dei disabili effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2016. L’incentivo è pari al 70% della retribuzione lorda mensile imponibile per 36 mesi, per ogni lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%, o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al TU in materia di pensioni di guerra. E’ invece previsto un incentivo pari al 35% della retribuzione lorda mensile imponibile per 36 mesi, per ogni lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% ed il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al TU in materia di pensioni di guerra. Un ulteriore incentivo (nell’ammontare del 70% della retribuzione lorda mensile imponibile per un periodo di 60 mesi) è concesso per le assunzioni delle persone con una disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 %. Per questi lavoratori sono incentivate le assunzioni a tempo indeterminato e le assunzioni a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi. Gli incentivi sono erogati dall’Inps mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili, e sono condizionati alla disponibilità delle relative risorse, assegnate in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande.