Responsabilità solidale per retribuzioni e contributi negli appalti
L’abrogazione della responsabilità solidale fiscale negli appalti operata dal comma 1 dell’articolo 28, D.Lgs. n. 175/2014 non influisce sulla disciplina prevista dall’articolo 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003, che dispone la responsabilità tra committente imprenditore/datore di lavoro, appaltatore e ciascuno degli eventuali subappaltatori per il versamento di trattamenti retributivi (comprese le quote di TFR), dei contributi previdenziali e premi assicurativi, dovuti in relazione al periodo di esecuzione di un contratto di appalto di opere o servizi. La responsabilità solidale per retribuzioni e contributi negli appalti non viene abrogata ma al contrario rimane in vigore.