Reverse charge e split payment: circolare esplicativa
Con circolare n. 14/E del 27 marzo 2015 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulle nuove regole, operative dal 1° gennaio 2015, che estendono il meccanismo dell’inversione contabile.
Come noto, dal 1 gennaio 2015, l’applicazione del reverse charge coinvolge nuovi settori e nuove tipologie di prestazioni che si affiancano a quelle già previste prima dell’entrata in vigore della Legge di stabilità 2015.
Come già evidenziato nella circolare n. 1/2015 e 2/2015, in virtù delle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2015 all’art. 17 co. 6 del DPR 633/72, l’imposta è applicata dall’acquirente, soggetto passivo d’imposta, anche nel caso in cui l’operazione abbia ad oggetto le seguenti prestazioni:
1) Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;
2) Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;
3) Trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
4) Cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo-rivenditore di cui all’art. 7-bis co. 3 lett.a) del DPR 633/72;
5) Cessioni di bancali di legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.
Di seguito si riassumono alcuni passaggi di rilievo trattati con la suddetta circolare 14/E di recente pubblicazione.
1) IL REVERSE CHARGE IN EDILIZIA: Per l’individuazione del servizio si fa riferimento ai codici Ateco 2007. Si prescinde dalla natura del contratto, dalle condizioni del committente e dalla tipologia dell’attività esercitata. Le attività ricomprese sono solo quelle relative ad edifici e non a immobili in genere. Inoltre è esclusa l’applicazione del reverse charge nel caso in cui le prestazioni sono svolte su beni mobili.
2) SERVIZI DI PULIZIA NEGLI EDIFICI: tutte le prestazioni di servizi di pulizia eseguite negli edifici sono soggette a reverse charge. Sono inclusi anche i servizi di pulizie ai professionisti. Sono al contrario escluse le attività di pulizia su impianti e macchinari industriali nonché le pulizie di parcheggi e piscine.
3) DEMOLIZIONI, IMPIANTI E COMPLETAMENTO DI EDIFICI: le attività ricomprese sono da inquadrarsi nei relativi codici Ateco. Nelle installazioni di impianti in edifici bisogna ricomprendere anche la manutenzione e la riparazione. Per il completamento dell’edificio si fa riferimento a interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo. Sono escluse dal meccanismo dell’inversione contabile le prestazioni di servizi relative alla preparazione del cantiere in quanto le stesse non sono riferibili alla fase di completamento, bensì a quella propedeutica della costruzione. Nel caso di unico contratto comprensivo di una pluralità di prestazioni di servizi in parte soggette al reverse charge ed in parte soggette all’applicazione dell’iva nelle modalità ordinarie, si dovrà procedere alla scomposizione delle operazioni individuando le singole operazioni soggette al reverse charge. Se questo non risulta possibile, vista la complessità delle varie operazioni raggruppate in un contratto unico di appalto, si ritengono applicabili le regole ordinarie e non il meccanismo del reverse charge.
4) REVERSE CHARGE NEL SETTORE ENERGETICO: sono escluse le cessioni di certificati verdi e bianchi e le prestazioni ad esse relative. Le cessioni di gas e di energia elettrica soggette al regime del reverse charge sono solo quelle realizzate nei confronti di un soggetto passivo rivenditore e mai nei confronti di consumatori finali.
5) REVERSE CHARGE E PALLETS: il reverse charge si applica ai pallets recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo. Il regime si applica a prescindere che i pallets siano inutilizzabili rispetto alla loro originaria destinazione.
6) RAPPORTO TRA SPLIT PAYMENT E REVERSE CHARGE: le operazioni soggette a reverse charge sfuggono alle nuove regole della split payment. Nelle prestazioni di servizi agli enti pubblici che acquisiscono i servizi in ambito istituzionale si applica lo split payment. Per le prestazioni di servizio soggette al regime del reverse charge eseguite nei confronti di enti pubblici nell’esercizio della loro attività economica e che utilizzano gli stessi servizi in modo promiscuo (attività istituzionale e attività economica), la fattura va ripartita tra la parte utilizzata dall’ente nell’ambito istituzionale ( con applicazione dello split payment) e la parte utilizzata nell’ambito commerciale ( con si applicazione del reverse charge).
7) REVERSE CHARGE E REGIMI SPECIALI: il contribuente che utilizza il regime iva per cassa se è obbligato ad emettere una fattura in reverse charge è costretto per le specifiche operazioni a non applicare il regime iva per cassa. I contribuenti che applicano il regime iva forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89 della legge di stabilità 2015 non sono mai soggetti al regime del reverse charge. In eguale misura non è applicabile il regime del reverse charge al regime dei minimi la cui proroga è stata prevista dal D.L. 31 dicembre 2014 n. 192 ( c.d. “Milleproroghe”).
8) UTILIZZO DEL PLAFOND: in merito alla disciplina relativa agli acquisti senza pagamento dell’imposta, di cui all’art. 8, comma 1, lettera c) del DPR 633/72, viene precisato che qualora la lettera d’intento inviata dall’esportatore abituale sia emessa con riferimento ad operazioni assoggettate al meccanismo dell’inversione contabile, per tali operazioni troverà applicazione la disciplina del reverse charge con conseguente fatturazione in inversione contabile e non ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c) del DPR 633/72. Conseguentemente, per tali operazioni non potrà essere utilizzato il “plafond”.
Infine, nella circolare ministeriale, viene prevista una “ CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA” per cui, in assenza di chiarimenti e in funzione dei profili di incertezza della norma, sono fatti salvi, con conseguente mancata applicazione di sanzioni, eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti, anteriormente all’emanazione della circolare ministeriale.