Reverse charge per le manutenzioni?
Per le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, rese a soggetti passivi IVA, è prevista l’applicazione del Reverse charge a partire dal 1° Gennaio 2015.
In riferimento a tali prestazioni, il Reverse charge assume carattere oggettivo, applicandosi in ogni caso, quando il committente è un soggetto passivo che agisce in quanto tale.
Ad oggi le principali criticità si rivengono nella concreta individuazione delle fattispecie da assoggettare a Reverse.
Nel definire l’ambito oggettivo di estensione del Reverse charge nel settore edile, il Legislatore ha fatto riferimento all’installazione di impianti e non alla loro manutenzione.
D’altra parte però i codici ATECO, richiamati al proposito nella relazione tecnica della Legge di Stabilità 2015, fanno riferimento anche alla manutenzione di impianti elettrici, elettronici ed idraulici.
Quindi, se da un lato il tenore letterale della norma porta ad escludere che si applichi il Reverse charge ex art. 17, co. 6, lett. a –ter, D.P.R. 633/1972, il codice ATECO ricomprende anche la manutenzione.
E’ auspicabile che l’Amministrazione intervenga urgentemente per chiarire la questione.
Potrebbe essere prudenziale fino agli auspicati chiarimenti, alla luce delle sanzioni a carico del committente, l’applicazione del Reverse charge anche alla manutenzione.