Rinnovo CCNL Terziario Confcommercio
E’ stata sottoscritta un’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, con decorrenza dal 01/04/2015 al 31/12/2017. Evidenziamo di seguito alcuni punti di particolare interesse.
Retribuzione
A decorrere dalle scadenze specificate nella tabella, è previsto il riconoscimento dei seguenti aumenti retributivi non assorbibili, salvo che per i viaggiatori:
Livello | 1/4/2015 | 1/11/2015 | 1/6/2016 | 1/11/2016 | 1/8/2017 | Totale |
Quadro | 26,04 | 26,04 | 26,04 | 27,78 | 41,67 | 147,57 |
I | 23,46 | 23,46 | 23,46 | 25,02 | 37,53 | 132,93 |
II | 20,29 | 20,29 | 20,29 | 21,64 | 32,47 | 114,99 |
III | 17,34 | 17,34 | 17,34 | 18,50 | 27,75 | 98,27 |
IV | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 16,00 | 24,00 | 85,00 |
V | 13,55 | 13,55 | 13,55 | 14,46 | 21,68 | 76,79 |
VI | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,98 | 19,47 | 68,96 |
VII | 10,42 | 10,42 | 10,42 | 11,11 | 16,67 | 59,04 |
Viagg. 1.a categ | 14,16 | 14,16 | 14,16 | 15,10 | 22,66 | 80,24 |
Viagg. 2.a categ. | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 12,68 | 19,02 | 67,37 |
Di conseguenza, i nuovi minimi retributivi saranno i seguenti:
Livello | 1/4/2015 | 1/11/2015 | 1/6/2016 | 1/11/2016 | 1/8/2017 |
Quadro | 1.775,11 | 1.801,15 | 1.827,19 | 1.854,97 | 1.896,64 |
I | 1.599,02 | 1.622,48 | 1.645,94 | 1.670,96 | 1.708,49 |
II | 1.383,14 | 1.403,43 | 1.423,72 | 1.445,36 | 1.477,83 |
III | 1.182,21 | 1.199,55 | 1.216,89 | 1.235,39 | 1.263,14 |
IV | 1.022,46 | 1.037,46 | 1.052,46 | 1.068,46 | 1.092,46 |
V | 923,73 | 937,28 | 950,83 | 965,29 | 986,97 |
VI | 829,33 | 841,50 | 853,67 | 866,65 | 886,12 |
VII | 710,00 | 720,42 | 730,84 | 741,95 | 758,62 |
Viagg. 1.a categ | 965,17 | 979,33 | 993,49 | 1.008,59 | 1.031,25 |
Viagg. 2.a categ. | 808,69 | 820,58 | 832,47 | 845,15 | 864,17 |
Fondo EST
L’azienda che sceglie di non versare le quote contributive è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile, di importo pari ad euro 16,00 lordi (in precedenza erano 15,00 euro lordi), per 14 mensilità.
Elemento economico di garanzia
Con la retribuzione di novembre 2017, ai lavoratori a tempo indeterminato, nonché agli apprendisti e ai dipendenti con contratto di inserimento in forza al 31/10/2017, iscritti nel libro unico da almeno 6 mesi, verrà erogato un elemento economico di garanzia, in proporzione all’effettiva prestazione lavorativa svolta nel periodo dal 01/01/2015 al 31/10/2017.
L’elemento potrà essere assorbito da eventuali trattamenti economici individuali o collettivi aggiuntivi, corrisposti successivamente al 01/01/2015.
Gli importi saranno i seguenti:
Quadri, I e II livello | III e IV livello | V, VI e VII livello | |
Aziende fino a 10 dipendenti | 95 euro | 80 euro | 65 euro |
Aziende a partire da 11 dipendenti | 105 euro | 90 euro | 75 euro |
Operatori di vendita:
I categoria | II categoria | |
Aziende fino a 10 dipendenti | 76 euro | 63 euro |
Aziende a partire da 11 dipendenti | 85 euro | 71 euro |
Apprendistato professionalizzante
Per poter assumere nuovi apprendisti, sarà necessario aver mantenuto in servizio almeno il 20% dei dipendenti il cui contratto di apprendistato professionalizzante sia scaduto nei 36 mesi precedenti.
La limitazione non si applica se nel triennio precedente sono scaduti meno di 5 contratti di apprendistato.
Flessibilità dell’orario di lavoro
Nei periodi di maggior lavoro, per un massimo di 16 settimane nell’arco di 12 mesi, sarà ammesso il superamento dell’orario contrattuale fino a 44 ore settimanali, senza che sia necessario il consenso del sindacato o dei lavoratori interessati, e senza maggiorazioni della retribuzione.
Il datore di lavoro dovrà preavvisare i dipendenti con almeno 15 giorni di anticipo.
Le ore di lavoro effettuate in più dovranno essere recuperate nell’arco dei 12 mesi dal’avvio del programma di flessibilità, altrimenti verranno riconosciute le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario.
Contratto a tempo parziale
Possono essere stipulati contratti a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali per la giornata di sabato o domenica, con lavoratori studenti, o con soggetti già assunti a tempo parziale presso altri datori di lavoro, o con giovani fino a 25 anni di età.
Contratto a tempo determinato
Le assunzioni annue di lavoratori a tempo determinato non potranno superare il 20% dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva. Qualora vengano stipulati anche contratti di somministrazione a tempo determinato, la soglia sale al 28%.
Non si considerano i contratti stipulati in fase di avvio di nuove attività, per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, o i nuovi contratti di sostegno all’occupazione (v. oltre).
Nelle aziende fino a 15 dipendenti, è ammessa in ogni caso la stipulazione di 4 contratti a tempo determinato e, complessivamente, di 6 contratti a tempo determinato o somministrazione.
Per le aziende tra i 16 e i 30 dipendenti, è consentita in ogni caso la stipula di 6 contratti a tempo determinato.
Nelle località a prevalente vocazione turistica, individuate con accordo sindacale, potranno essere stipulati contratti a tempo determinato per gestire picchi di lavoro riconducibili a ragioni di stagionalità, esclusi da limitazioni quantitative.
Contratto a tempo determinato di sostegno all’occupazione
Per favorire l’assunzione di soggetti svantaggiati (ossia soggetti privi di impiego retribuito da almeno 6 mesi, o che negli ultimi 6 mesi hanno svolto attività lavorativa autonoma o parasubordinata con reddito inferiore al minimo escluso da imposizione, o che hanno completato l’apprendistato presso altra azienda senza essere confermati, o soggetti che abbiano esaurito le misure di sostegno al reddito) potranno essere stipulati, una sola volta e per una durata di 12 mesi con il medesimo soggetto, contratti a tempo determinato di sostegno all’occupazione.
Il datore di lavoro dovrà effettuare 16 ore di formazione, da indicare nel libro unico del lavoro.
Tali contratti, esclusi da limiti quantitativi, consentono per i primi 6 mesi un inquadramento di 2 livelli inferiore alla qualifica di assunzione, e per il restante periodo un inquadramento di un livello inferiore.
In caso di trasformazione a tempo indeterminato, il sottoinquadramento di un livello viene mantenuto per altri 24 mesi.
Se l’assunzione viene effettuata per qualifiche comprese nel 6° livello, è ammesso il sottoinquadramento al 7° livello solo per i primi 6 mesi di contratto.