Split payment: niente sanzioni fino all’8 febbraio
Con la C.M. 1/E/2015 l’Amministrazione Finanziaria, nel fornire i primi chiarimenti in merito all’ambito applicativo dello Split payment, ha confermato la non sanzionabilità delle violazioni relative alle modalità di versamento IVA eventualmente commesse prima dell’emanazione della Circolare n. 1/E del 9 febbraio 2015, dunque fino all’8 febbraio 2015.
Nel documento di prassi in commento, l’Amministrazione Finanziaria precisa che data l’incertezza applicativa, in conformità ai principi dello Statuto del contribuente, possono essere fatti salvi i comportamenti finora adottati dai contribuenti, ai quali, pertanto, non dovranno essere applicate sanzioni per le violazioni – relative alle modalità di versamento dell’IVA afferente alle operazioni in discorso – eventualmente commesse anteriormente all’emanazione del presente documento di prassi.
In effetti, sebbene la norma sia entrata in vigore il 1° gennaio 2015, i dubbi sono stati innumerevoli. I primi chiarimenti Ufficiali sono arrivati con comunicato stampa del MEF n. 7 del 09.01.2015 (che ha anticipato il decreto attuativo) col quale è stato chiarito, ed esempio, che lo Split payment si applica alle Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA.
Sempre nel citato comunicato stampa, è stato altresì chiarito che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente alla stessa data.